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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/09/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. 1506 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Matsrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ciro Matarante
reclamante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data
11.11.2022, ha impugnato la sentenza n. 3334/2022, pubblicata in data 11.10.2022 Parte_1 dal Tribunale del Lavoro di GI, di rigetto della opposizione spiegata dallo stesso ai Pt_1 sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza n. 14715/2022, emessa in data 1 3.5.2022 a conclusione della fase sommaria, con la quale è stata rigettata l'impugnativa del provvedimento di licenziamento senza preavviso comminatogli da con nota Controparte_1
consegnata in data 04.11.2021, con effetto retroattivo a far Parte_2 data dal 01.10.2021.
1.1. Più analiticamente, il con ricorso introduttivo del giudizio, azionato con il rito Fornero Pt_1
e depositato in data 16.2.2021, aveva chiesto di: “a) dichiarare il licenziamento, comminato al ricorrente, inefficace e/o nullo e/o illegittimo, ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, per le ragioni indicate in premessa ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare a , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A.”.
si era costituita in giudizio con memoria difensiva del 27.4.2022, assumendo Controparte_1 la legittimità del proprio operato, avuto riguardo sia alla tempestività che alla proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità delle condotte contestate, e instando per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 3.5.2022 rigettava la domanda e condannava il lavoratore soccombente alle spese di lite, che liquidava in E 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data 31.5.2022 da ex Parte_1 art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al fine di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di GI, acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza dell'11.10.2022, rigettava la spiegata opposizione e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in E 2.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
2 2. Avverso tale statuizione, con reclamo in data 11.11.2022 il lavoratore soccombente muove una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati, e insiste per la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 4.11.2021 e reitera le medesime conclusioni già rassegnate in prime cure, anche in ordine alle richieste istruttorie [cfr. pag. 44-51 del reclamo].
reclamata resiste al gravame con memoria difensiva del 3.3.2023, contestando Controparte_1 la fondatezza dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata senza alcun esito la conciliazione, anche a mezzo di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., e svoltasi la fase istruttoria secondo i capitoli e i testi ammessi con ordinanza dell'8.10.2024, la Corte, all'esito della discussione orale delle parti, riserva la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
3.1. Al fine di meglio corrispondere ai rilievi critici mossi dall'odierno reclamante, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda litigiosa.
Con l'atto introduttivo del giudizio del 16.2.2021, riferiva: Parte_1
1) di essere stato assunto da in data 3.1.2011 con mansioni di Operatore Corner Controparte_1 presso l'Ufficio Postale di GI succursale 7;
2) di essere stato destinatario di addebiti disciplinari irrogati con nota prot.
RUO/CRUT/MAS/RI/2851/2021/disc/rl del 28.09.2021, notificatagli l'1.10.2021, per aver compiuto gravi irregolarità durante il turno lavorativo.
In detta nota, dava atto che: CP_1
“La Funzione aziendale Reclami trasmetteva alla competente Funzione aziendale Fraud
Management la segnalazione relativa alla denuncia sporta dal cliente signor il Persona_1 quale aveva denunciato la mancanza di somme di denaro dalla sua carta Postpay Evolution.
La predetta carta, infatti, era stata sostituita ad insaputa dell'ignaro cliente da soggetti che, avvalendosi della sua identità, ne avevano chiesto l'estinzione e avevano chiesto l'attivazione di un'altra carta sulla quale avevano trasferito le somme della carta estinta, prelevandole subito dopo con una serie di operazioni truffaldine.
3 In particolare, il signor ha denunciato che ignoti hanno fraudolentemente Persona_1 sottratto le somme depositate sulla sua Postpay Evolution n. 5333171073589349, trasferendole a sua insaputa su un'altra Postpay, contraddistinta dal n. 5333171122065473. Il cliente interessato è venuto a conoscenza della truffa perpetrata ai suoi danni perché, non riuscendo più ad accedere al conto della sua carta Postpay Evolution, in quanto bloccata, si è rivolto all'UP di ZI, dove la Con stessa è radicata per avere delucidazioni in merito. Presso l' suddetto ha appreso che le somme custodite sul suo rapporto, pari a E 27.101,59 erano state trasferite su un'altra Postpay Evolution, contraddistinta dal n. 5333171122065473, a lui intestata, della cui attivazione però era completamente ignaro e che, di conseguenza, non ha mai posseduto.
Dalle verifiche ispettive condotte dalla competente Funzione Aziendale sulla documentazione contabile acquisita presso l'UP di GI 7 è stato accertato che le operazioni di chiusura della carta Postpay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n.
5333171122065473 sono state da lei eseguite in data 24 dicembre 2020, con a Persona_2 lei univocamente attribuita, con trasferimento dei fondi depositati sulla carta Postpay Evolutioni, detenuta dal vero sulla carta 5333171122065473, la cui apertura è stata Persona_1 richiesta da colui che ha carpito i dati di quest'ultimo”.
La nota proseguiva, indicando nel dettaglio le operazioni eseguite dal 24 dicembre 2020 sulla carta
Postpay n. 5333171122065473, e riportando quanto l'incaricato degli accertamenti aveva verificato esaminando il dossier inerente la questione.
“In particolare, nel dossier suddetto sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n.
intestate a e rilasciate dal Comune di ZI. Le predette carte di Numero_1 Persona_1 identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di Persona_1 operazioni successive.
Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
4 segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui _1 doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n.8 affidata al sig. a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite. Ancora, al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma…..”
Pertanto, secondo quanto rappresentato da , egli avrebbe effettuato una serie di Controparte_1 operazioni irregolari, con le quali avrebbe provveduto a chiudere la carta Postepay Evolution n.
5333171073589349 del sig. , ad aprirne una nuova, n. 5333171122065473, e a Persona_1 trasferirvi la somma di € 27.094,77, consentendo in tal modo ad un truffatore di svuotare il conto del reale . Persona_1
Più specificatamente, dall'esame del dossier del rapporto n. 5333171122065473, era emerso che il lavoratore avrebbe omesso: di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. di verificare la firma apposta dal truffatore in calce _1 al questionario di adeguata verifica (palesemente falsa in quanto riportante Persona_3 invece che ); di effettuare la necessaria segnalazione antiriciclaggio extragianos Persona_1 per le operazioni di postagiro e di prelievo POS a sportello dalla postazione n. 8 affidata al collega sig. ; nonché di verificare la falsità della denuncia - allegata al dossier di chiusura della Per_4 carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 - sporta ai Carabinieri della stazione di San
Lorenzo di GI - in quanto non registrata negli Archivi Militari;
3) che, pertanto, secondo quanto rappresentato da , si sarebbe reso responsabile di una CP_1 condotta grave e in contrasto sia con quanto previsto dall'art. 52 CCNL vigente, relativamente ai doveri del dipendente nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia con i principi sanciti nel
Codice Etico adottato dalla Società;
5 4) di aver ricevuto, con successiva nota consegnata in data Parte_2
04.11.2021, in ragione della asserita gravità delle suddette contestazioni, intimazione di licenziamento senza preavviso con effetto retroattivo dalla data del 1.10.2021;
5) di aver provveduto, con pec del 17.12.2021 e raccomandata a/r nr. 15075181323-6 del
18.12.2021 ad impugnare il prefato licenziamento, nonché le contestazioni di addebito mosse nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare in ragione della falsità
e dell'incongruenza di quanto dedotto nella contestazione disciplinare rispetto a “quanto realmente
è accaduto il giorno 24.12.2020 presso l' di GI succ. 7 allo sportello del sig. CP_2 Pt_1 peraltro tutto puntualmente registrato nel giornale di fondo”, giornale che registra, come una
'scatola nera', tutte le operazioni svolte dai dipendenti.
Nello specifico, segnalava dapprima che dal giornale di fondo del 24.12.2020 relativo all'utente si desumeva che lo stesso aveva provveduto non già alla sostituzione della Postepay in uso Pt_1 al sig. (come contestato da : cfr 'la predetta carta era stata sostituita..'), _1 CP_1 bensì all'emissione di una nuova e alla estinzione con rimborso della prima, distinzione questa fondamentale in quanto diversa è la relativa procedura operativa imposta dalla piattaforma telematica (SDP), a cui devono attenersi gli operatori di tutti gli uffici, senza possibilità di disattendere alcuno degli step previsti per la conclusione delle operazioni.
Tanto chiarito e premesso che non è possibile per nessun addetto (neppure per il direttore) forzare la procedura telematica di qualsivoglia operazione, il ricorrente affermava di aver rispettato tutte le procedure operative, sia in fase di emissione che in fase di estinzione carta, precipuamente indicate nel Manuale PostPay Evolution nella scheda PI-E di cui E.1 – validità 29.9.2020, “anche con la supervisione del Direttore dell'Ufficio Postale”, il quale aveva partecipato attivamente a tali operazioni, consentendo con il suo intervento, di portarle a termine.
Quanto alle verifiche sulla identità del cliente (che, stando alla contestazione, avrebbe eseguito in maniera poco diligente), il precisava che l'identificazione dei clienti è un passaggio Pt_1 preliminare a qualsiasi operazione;
che attraverso la piattaforma telematica sulla quale operano gli impiegati, in dotazione presso ogni sportello di , c.d. piattaforma Oracolo, gli operatori CP_1 possono sapere, in tempo reale, dopo aver inserito gli estremi del documento (numero dello stesso, data di emissione, di scadenza, ente che lo ha emesso e codice fiscale) se tale documento è valido e corrispondente a quello regolarmente rilasciato e registrato sulla piattaforma SDP;
che il sistema oracolo può restituire più responsi indicati attraverso i colori del semaforo, e, per l'esattezza,
6 semaforo verde (che indica che gli estremi dei documenti presentati sono validi, corrispondenti al database e corrispondenti al cliente e codice fiscale), semaforo giallo (che blocca la prosecuzione dell'operazione indicando la necessità di approfondimenti, come nel caso di documento scaduto), semaforo rosso (che segnala che il documento non è valido, perché smarrito o oggetto di furto).
Quindi, a dimostrazione di aver posto in essere attività di controllo niente affatto superficiali, riferiva che tutte le volte in cui aveva provveduto all'immissione degli estremi del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. la procedura aveva dato esito positivo, dando _1 responso di semaforo verde senza rilevare alcuna anomalia che, se presente, avrebbe bloccato l'intera procedura.
Ciò detto, evidenziava che “nonostante il sistema di sicurezza avesse dato semaforo verde”, egli aveva allertato il Direttore dell'ufficio perché si era “accorto della mancanza della sottoscrizione del documento di identità” esibitogli, e, a sua volta, il direttore, acquisite informazioni presso i carabinieri (“che gli confermavano la validità del documento di identità anche senza la firma del titolare al pari di un passaporto”), lo aveva autorizzato ad eseguire l'operazione.
Stando così le cose, in assenza di sistema bloccante e acquisita l'autorizzazione a proseguire del direttore, il significava anche che, poichè la carta di identità esibitagli riportava gli stessi Pt_1 estremi identificativi di quella che risultava già registrata nel sistema informatico di , CP_1 corrispondente alla carta Postpay del [peraltro, il documento di identità rimane visibile solo _1 presso l'ufficio Postale dove è stato radicato il rapporto, nella specie l' di ZI, e non anche CP_2 presso gli altri uffici postali, di modo che gli era preclusa la possibilità di confrontare visivamente il documento presentatogli con quello esibito all' di ZI all'atto del radicamento del rapporto CP_2 finanziario, sì da verificare se effettivamente la carta di identità del a quell'epoca, _1 risultasse sottoscritta o meno], nonchè di quella indicata nella denuncia di smarrimento della carta
Postpay presentata dal ai carabinieri di GI, previa consultazione con il direttore, aveva _1
“invitato il cliente ad apporre la propria firma sulla fotocopia del documento d'identità in corrispondenza della firma in originale mancante, facendolo firmare anche sul documento originale”; infatti, “al fine di ricordarsi della particolarità accaduta”, era lo stesso Direttore a suggerirgli di effettuare due fotocopie dello stesso documento di identità, di cui una, appunto, risultava riportare la firma in calce alla foto del cliente.
Aggiungeva che, pure con riferimento all'operazione di estinzione/rimborso di una carta Postepay, era stato necessario il controllo autorizzatorio del direttore, e tanto in più occasioni, sia al fine di procedere all'archiviazione del fascicolo, sia per effettuare il conseguente rimborso del saldo
7 presente. Ad esempio, si era rivolto al direttore per sapere se occorreva avviare prima la procedura di estinzione della carta o quella di emissione della carta, e, una volta ricevuta risposta in questo secondo senso, aveva dovuto chiedere al direttore il rilascio della busta contenente la nuova Postpay
Evolution, in quanto solo il direttore può accedere al caveau ove sono custodite le carte;
peraltro, per completare le operazioni e procedere al rimborso della carta smarrita da estinguere, il direttore aveva dovuto inviato allo sportello presso cui operava la somma di E 1,82 (pari alla differenza tra il saldo giacenza cassa di E 27.099,77, generato dopo la chiusura a carrello della operazione di emissione della nuova carta, e il debito cassa di E 27.101,59 (creatosi dopo la procedura di estinzione/rimborso carta).
Stigmatizzava gli ulteriori aspetti della contestazione disciplinare, osservando, da un lato, che non potevano essere a lui imputate operazioni compiute presso uno sportello gestito da un altro operatore, il quale, in ogni caso, aveva anch'egli riscontrato positivamente i documenti forniti dal sedicente sig. e, dall'altro, che non gli spettava il compito di effettuare la segnalazione _1
essendo questo un adempimento di competenza del direttore dell'ufficio, piuttosto, Parte_3 avendo provveduto a eseguire, correttamente, la segnalazione antiriciclaggio ( QUAV), atteso che, diversamente, il sistema telematico non gli avrebbe consentito di concludere l'operazione. Solo in calce al questionario di adeguata verifica risultava firma di mentre gli altri stampati ER risultavano regolarmente sottoscritti da . Persona_1
Evidenziava altresì che, non essendo stato debitamente formato per distinguere una denuncia falsa da una vera, risultava ingiusta la contestazione relativa al mancato riconoscimento della falsità della denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, essendosi peraltro attenuto a quanto previsto dalla relativa Scheda PI E.1 del Manuale PostePay Evolution - Estinzione Carta.
Denunciava, poi, la tardività della contestazione disciplinare del 1.10.2021 rispetto al fatto addebitato, risalente al 24.12.2020, vizio che aveva causato anche la violazione del proprio diritto di difesa, essendo stato chiamato a rendere giustificazioni il 20.10.2021, con tempistiche dunque eccessivamente ristrette per ricostruire fatti risalenti e relativi ad aspetti tecnici delle operazioni eseguite.
Sottolineava, infine, di non aver posto in essere alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave, avendo, piuttosto, utilizzato la diligenza richiesta dal caso concreto in base anche agli strumenti messi a sua disposizione da , di modo che il fatto contestatagli avrebbe potuto essere CP_1 sanzionato al massimo con una sanzione disciplinare conservativa.
8 Concludeva, dunque, ipotizzando il fine ritorsivo del licenziamento subito, in ragione della grava conflittualità esistente tra l'ispettore di Fraud Management Poste Italiane IO RO, che aveva anche condotto i rilievi nell'ambito della vicenda per cui è causa, e i rappresentanti sindacali della U.G.L., di cui il ricorrente è dirigente provinciale.
3.2. Con ordinanza del 3.5.2022, resa all'esito di istruttoria solo documentale, il giudice rigettava il ricorso.
3.2.a. Preliminarmente, chiariva che in tema di licenziamento disciplinare la gravità dell'inadempimento da parte del dipendente richiede una valutazione circa l'incidenza della sua condotta sulla fiducia caratterizzante il rapporto, di talché, come affermato dalla Corte di
Cassazione, le elencazioni delle ipotesi di giusta causa del licenziamento previste nei contratti collettivi - diversamente da quello che accade per le sanzioni conservative - assumono valore meramente esemplificativo, non vincolando dunque il giudice nella valutazione della gravità della condotta del lavoratore.
Osservava, inoltre, che in caso di sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, < disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa - ricadendo il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" menzionate dall'art. 18, comma 5, l. n.
300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa>>.
3.2.b. Disattendeva la doglianza del lavoratore circa la natura manipolatoria e ritorsiva degli addebiti a lui imputati, non potendosi riscontrare il motivo illecito determinante ed esclusivo - ossia l'unico sussistente, indipendentemente da quello formalmente addotto -, al fine della dichiarazione di nullità del licenziamento ritorsivo, stante la mancanza di qualsivoglia iniziativa probatoria del ricorrente in tal senso.
3.2.c. Riteneva non condivisibile la tesi del secondo cui il sistema Oracolo avrebbe Pt_1 consentito la verifica della validità del documento tramite segnalazione delle ipotesi di documento falso, smarrito o oggetto di furto.
A tal proposito rilevava che il suddetto applicativo si limita a segnalare la presenza del documento sottoposto a verifica all'interno della banca dati aziendale dei soli documenti smarriti o rubati - e non di quelli falsificati -, essendo infatti la banca dati direttamente collegata a quella delle Forze dell'Ordine e nella quale confluiscono i dati indicati nelle denunce di smarrimento o sottrazione.
9 Osservava che nel caso di specie il sedicente sig. aveva esibito una carta di identità _1 cartacea priva della sottoscrizione, che si appone al rilascio dello stesso da parte del Sindaco, e che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le disposizioni interne a relative CP_1 all'identificazione del cliente non contemplano l'ipotesi che l'operatore inviti il cliente ad apporre la firma mancante sia sulla copia del documento che sull'originale cartaceo, formato, tra l'altro, al tempo dei fatti, già residuale rispetto alla CIE.
Aggiungeva che, piuttosto, il dipendente avrebbe dovuto rifiutare di compiere le operazioni richieste, a maggior ragione del fatto che era impossibile verificare nell'immediatezza la corrispondenza del documento sospetto con la copia del documento depositato presso l' di CP_2
ZI (RM), ove il rapporto si era radicato, non rilevando le osservazioni attoree circa le competenze del Direttore dell'Ufficio.
3.2.d. Alla luce delle suddette considerazioni, valutava la condotta del gravemente Pt_1 negligente e < richieste>> nonché < del rapporto di lavoro e, pertanto, tale da integrare la giusta causa>>.
Tanto detto, rigettava la domanda del e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
4. Con ricorso depositato in data 31.5.2022 ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, Parte_1 chiedeva revocarsi l'impugnata ordinanza, anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali, insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
4.1. L'opponente riproponeva le medesime obiezioni al provvedimento espulsivo già rassegnate nella fase sommaria e disattese dal giudice, specificandone alcuni aspetti e, in particolare:
a) il coinvolgimento del Direttore dell'Ufficio Postale nelle operazioni di estinzione di una carta e emissione di un'altra poste in essere, e, nello specifico, nella verifica della congruenza del documento di identità presentato dal sedicente , nell'acquisizione di informazioni Persona_1 presso i Carabinieri circa la validità del documento di identità privo della firma del titolare, sfociato nell'autorizzazione ad eseguire l'operazione e ad effettuare due copie del suddetto documento di identità, di cui uno munito di firma, nonchè nella decisione di procedere prima all'emissione della nuova carta e poi all'estinzione della vecchia, nella gestione della rimanenza di 1,82 €, nel recupero della busta con la nuova carta dal caveau blindato;
b) l'inverosimiglianza dell'estraneità ai fatti del vero sig. come desumibile, ad esempio, _1 dal fatto che l'analisi della lista movimenti della carta Postpay n. 5333171122065473 (quella
10 emessa il 24.12.2020) metteva in risalto che su detta carta erano state poste in essere operazioni (ad esempio, di ricarica da app, operazione da canale mobile, alle ore 14,28 di quello stesso 24.12.2020, come anche operazioni di bancomat i successivi giorni 25 e 26 dicembre) per eseguire le quali era necessario conoscere e fornire una serie di codici identificativi (password, codici segreti di sicurezza, codice POSTE ID, numero di cellulare securizzato e identificativo del dispositivo mobile
IMEI) in possesso esclusivo del titolare della Carta Postpay, e dal fatto che, quanto alla carta
Postpay Evolution n. 53333171073589349 (quella estinta quello stesso 24 dicembre 2020) avrebbe dovuto ricevere sul suo numero di telefono cellulare associato ad essa le informazioni relative sullo stato della carta per operatività inibita (blocco /sospensione/estinzione della carta), così come previsto all'art. 9 comma 6 delle Condizioni Contrattuali carte di debito Postpay, di modo che risultava inveritiero che il sig. avesse avuto contezza della vicenda solo in data 7.6.2021, _1 data in cui ha sporto denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di ZI, seguita l'8.6.2021 dalla lettera di reclamo indirizzata a;
CP_1
c) l'infondatezza degli altri profili comportamentali, attinenti la sottoscrizione del questionario di adeguata verifica (QUAV), le operazioni di postagiro e prelievo compiute presso un altro sportello, la falsità della denuncia sporta ai carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI .
4.2. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Ripercorreva dettagliatamente il succedersi degli eventi ed assumeva di aver agito legittimamente, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati.
In particolare, sosteneva la sussistenza del fatto contestato nella sua materialità, nonché
l'imputabilità al la cui condotta era stata volontariamente tenuta in violazione delle Pt_1 procedure aziendali e degli obblighi contrattuali per cui è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso. Insisteva, in particolare, sulle modalità 'molto sospette' di apertura della carta n.
53333171122065473 e sul rinvenimento nel dossier di due carte di identità identiche, di cui una soltanto firmata, e, al riguardo, sosteneva che il accortosi della mancanza di firma sul Pt_1 documento di identità, per evitare che qualcuno, in sede di controllo, eccepisse l'irregolarità, aveva fatto apporre la firma al sedicente in modo posticcio;
contestava il Persona_1 coinvolgimento del Direttore dell'ufficio nella detta operazione di firma e sottolineava che il non aveva eseguito la segnalazione extragianos che, invece, le circostanze avrebbero Pt_1 richiesto stante la natura delle operazioni;
sottolineava ancora che nel questionario di adeguata verifica compilato all'atto di apertura del rapporto vi era la firma di tale e non Persona_3
e che era falsa la denuncia ai carabieri di San Lorenzo. Persona_1
11 Riteneva infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tempestività deve essere valutata in relazione alla data di conclusione delle indagini interne, quale momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di addebito e, nell'ipotesi di società di particolari dimensioni, dal momento in cui ne vengono a conoscenza i soggetti titolari del potere disciplinare. Evidenziava, dunque, che, in data 11 giugno 2021 - a seguito del reclamo del 6.6.2021 sporto alla Società resistente e della denuncia del 7.6.2021 sporta ai Carabinieri dal sig. -, _1
Pa la società aveva attivato, attraverso i propri ispettori del , un complesso ed articolato sistema di indagini, della durata di circa tre mesi, da cui erano emerse le irregolarità contestate al ricorrente.
Dalla chiusura delle suddette indagini in data 8.8.2021 con la produzione di Report finale, la società aveva attivato il procedimento disciplinare, provvedendo alla notifica della contestazione di addebito in data 1.10.2021.
Sottolineava, tra l'altro, che nessun vizio di intempestività della contestazione poteva rilevarsi nella fattispecie, in quanto il dipendente aveva pienamente e legittimamente esercitato il suo diritto di difesa.
Tanto detto, riteneva che nella vicenda per cui è causa erano rinvenibili tutti gli elementi integranti una giusta causa di licenziamento, essendo la condotta del sussumibile nelle ipotesi tipizzate Pt_1 dal CCNL , in particolare all'art. 54, attesa l'intenzionale violazione delle regole aziendali, CP_1 non potendosi al contempo valorizzare a fini giustificatori né il dichiarato rispetto della procedura
Oracolo né quanto affermato dal circa il coinvolgimento del Direttore nelle operazioni Pt_1 svolte, atteso che “la responsabilità dell'operazione resta comunque in capo all'addetto di sportello, che addirittura potrebbe rifiutarsi di porre in essere comportamenti platealmente contrari ad ogni ragionevole regola di prudenza e cautela, anche a fronte di una richiesta in tal senso del direttore”.
Escludeva che alla condotta posta in essere dal per come concretatasi, in modo Pt_1 assolutamente incompatibile con una mera disattenzione, trascuratezza e imperizia (che connotano la colpa “su cui il Ccnl costruisce le fattispecie punite con sanzioni conservative), potesse applicarsi un provvedimento disciplinare di tipo conservativo.
In via subordinata, invocava l'applicazione in capo al della tutela meramente risarcitoria di Pt_1 cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, o, altrimenti, la qualificazione del licenziamento quale provvedimento espulsivo per giustificato motivo oggettivo, in ragione della sussistenza del
12 “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” ai sensi dell'art. 3, l.
604/1966.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, la società chiedeva ridursi la condanna risarcitoria in considerazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, e, per la relativa quantificazione, non senza assumere che l'onere della relativa prova incombeva sul lavoratore, formulava, in via subordinata, istanza di ordine al ricorrente di esibizione ex art 210 c.p.c delle buste paga, istanza all'Agenzia delle Entrate, Inps e ogni altra PA di informazioni relative all'attività eventualmente svolta e ai redditi percepiti, nonché richiesta di interrogatorio formale.
*****
5. Il Tribunale di GI, con sentenza n. 3334/2022 dell'11.10.2022, dichiarava la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro;
5.1. Dava conto di non aver ammesso le prove per testi, in quanto i fatti rilevanti per la decisione erano del tutto pacifici e, senza discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella propria ordinanza, resa in data 3.5.2022, ne richiamava il contenuto, confermandolo integralmente, anche in punto di tempestività dell'azione, approfondendo le ulteriori precisazioni elaborate dal in sede di Pt_1 cognizione ordinaria.
5.1.a. Giudicava priva di pregio la doglianza riproposta dall'opponente circa la falsità di quanto addebitato nella contestazione disciplinare, ritenendo irrilevante che nella menzionata contestazione fosse stato usato il termine “sostituzione” con riferimento alle operazioni da lui svolte, ben potendo tale termine riferirsi all' <ura apertura) che lo stesso ammette di avere effettuato e in ogni caso sono riscontrate Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ciro Matarante
reclamante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data
11.11.2022, ha impugnato la sentenza n. 3334/2022, pubblicata in data 11.10.2022 Parte_1 dal Tribunale del Lavoro di GI, di rigetto della opposizione spiegata dallo stesso ai Pt_1 sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza n. 14715/2022, emessa in data 1 3.5.2022 a conclusione della fase sommaria, con la quale è stata rigettata l'impugnativa del provvedimento di licenziamento senza preavviso comminatogli da con nota Controparte_1
consegnata in data 04.11.2021, con effetto retroattivo a far Parte_2 data dal 01.10.2021.
1.1. Più analiticamente, il con ricorso introduttivo del giudizio, azionato con il rito Fornero Pt_1
e depositato in data 16.2.2021, aveva chiesto di: “a) dichiarare il licenziamento, comminato al ricorrente, inefficace e/o nullo e/o illegittimo, ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, per le ragioni indicate in premessa ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare a , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A.”.
si era costituita in giudizio con memoria difensiva del 27.4.2022, assumendo Controparte_1 la legittimità del proprio operato, avuto riguardo sia alla tempestività che alla proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità delle condotte contestate, e instando per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 3.5.2022 rigettava la domanda e condannava il lavoratore soccombente alle spese di lite, che liquidava in E 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data 31.5.2022 da ex Parte_1 art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al fine di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di GI, acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza dell'11.10.2022, rigettava la spiegata opposizione e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in E 2.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
2 2. Avverso tale statuizione, con reclamo in data 11.11.2022 il lavoratore soccombente muove una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati, e insiste per la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 4.11.2021 e reitera le medesime conclusioni già rassegnate in prime cure, anche in ordine alle richieste istruttorie [cfr. pag. 44-51 del reclamo].
reclamata resiste al gravame con memoria difensiva del 3.3.2023, contestando Controparte_1 la fondatezza dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata senza alcun esito la conciliazione, anche a mezzo di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., e svoltasi la fase istruttoria secondo i capitoli e i testi ammessi con ordinanza dell'8.10.2024, la Corte, all'esito della discussione orale delle parti, riserva la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
3.1. Al fine di meglio corrispondere ai rilievi critici mossi dall'odierno reclamante, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda litigiosa.
Con l'atto introduttivo del giudizio del 16.2.2021, riferiva: Parte_1
1) di essere stato assunto da in data 3.1.2011 con mansioni di Operatore Corner Controparte_1 presso l'Ufficio Postale di GI succursale 7;
2) di essere stato destinatario di addebiti disciplinari irrogati con nota prot.
RUO/CRUT/MAS/RI/2851/2021/disc/rl del 28.09.2021, notificatagli l'1.10.2021, per aver compiuto gravi irregolarità durante il turno lavorativo.
In detta nota, dava atto che: CP_1
“La Funzione aziendale Reclami trasmetteva alla competente Funzione aziendale Fraud
Management la segnalazione relativa alla denuncia sporta dal cliente signor il Persona_1 quale aveva denunciato la mancanza di somme di denaro dalla sua carta Postpay Evolution.
La predetta carta, infatti, era stata sostituita ad insaputa dell'ignaro cliente da soggetti che, avvalendosi della sua identità, ne avevano chiesto l'estinzione e avevano chiesto l'attivazione di un'altra carta sulla quale avevano trasferito le somme della carta estinta, prelevandole subito dopo con una serie di operazioni truffaldine.
3 In particolare, il signor ha denunciato che ignoti hanno fraudolentemente Persona_1 sottratto le somme depositate sulla sua Postpay Evolution n. 5333171073589349, trasferendole a sua insaputa su un'altra Postpay, contraddistinta dal n. 5333171122065473. Il cliente interessato è venuto a conoscenza della truffa perpetrata ai suoi danni perché, non riuscendo più ad accedere al conto della sua carta Postpay Evolution, in quanto bloccata, si è rivolto all'UP di ZI, dove la Con stessa è radicata per avere delucidazioni in merito. Presso l' suddetto ha appreso che le somme custodite sul suo rapporto, pari a E 27.101,59 erano state trasferite su un'altra Postpay Evolution, contraddistinta dal n. 5333171122065473, a lui intestata, della cui attivazione però era completamente ignaro e che, di conseguenza, non ha mai posseduto.
Dalle verifiche ispettive condotte dalla competente Funzione Aziendale sulla documentazione contabile acquisita presso l'UP di GI 7 è stato accertato che le operazioni di chiusura della carta Postpay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n.
5333171122065473 sono state da lei eseguite in data 24 dicembre 2020, con a Persona_2 lei univocamente attribuita, con trasferimento dei fondi depositati sulla carta Postpay Evolutioni, detenuta dal vero sulla carta 5333171122065473, la cui apertura è stata Persona_1 richiesta da colui che ha carpito i dati di quest'ultimo”.
La nota proseguiva, indicando nel dettaglio le operazioni eseguite dal 24 dicembre 2020 sulla carta
Postpay n. 5333171122065473, e riportando quanto l'incaricato degli accertamenti aveva verificato esaminando il dossier inerente la questione.
“In particolare, nel dossier suddetto sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n.
intestate a e rilasciate dal Comune di ZI. Le predette carte di Numero_1 Persona_1 identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di Persona_1 operazioni successive.
Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
4 segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui _1 doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n.8 affidata al sig. a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite. Ancora, al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma…..”
Pertanto, secondo quanto rappresentato da , egli avrebbe effettuato una serie di Controparte_1 operazioni irregolari, con le quali avrebbe provveduto a chiudere la carta Postepay Evolution n.
5333171073589349 del sig. , ad aprirne una nuova, n. 5333171122065473, e a Persona_1 trasferirvi la somma di € 27.094,77, consentendo in tal modo ad un truffatore di svuotare il conto del reale . Persona_1
Più specificatamente, dall'esame del dossier del rapporto n. 5333171122065473, era emerso che il lavoratore avrebbe omesso: di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. di verificare la firma apposta dal truffatore in calce _1 al questionario di adeguata verifica (palesemente falsa in quanto riportante Persona_3 invece che ); di effettuare la necessaria segnalazione antiriciclaggio extragianos Persona_1 per le operazioni di postagiro e di prelievo POS a sportello dalla postazione n. 8 affidata al collega sig. ; nonché di verificare la falsità della denuncia - allegata al dossier di chiusura della Per_4 carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 - sporta ai Carabinieri della stazione di San
Lorenzo di GI - in quanto non registrata negli Archivi Militari;
3) che, pertanto, secondo quanto rappresentato da , si sarebbe reso responsabile di una CP_1 condotta grave e in contrasto sia con quanto previsto dall'art. 52 CCNL vigente, relativamente ai doveri del dipendente nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia con i principi sanciti nel
Codice Etico adottato dalla Società;
5 4) di aver ricevuto, con successiva nota consegnata in data Parte_2
04.11.2021, in ragione della asserita gravità delle suddette contestazioni, intimazione di licenziamento senza preavviso con effetto retroattivo dalla data del 1.10.2021;
5) di aver provveduto, con pec del 17.12.2021 e raccomandata a/r nr. 15075181323-6 del
18.12.2021 ad impugnare il prefato licenziamento, nonché le contestazioni di addebito mosse nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare in ragione della falsità
e dell'incongruenza di quanto dedotto nella contestazione disciplinare rispetto a “quanto realmente
è accaduto il giorno 24.12.2020 presso l' di GI succ. 7 allo sportello del sig. CP_2 Pt_1 peraltro tutto puntualmente registrato nel giornale di fondo”, giornale che registra, come una
'scatola nera', tutte le operazioni svolte dai dipendenti.
Nello specifico, segnalava dapprima che dal giornale di fondo del 24.12.2020 relativo all'utente si desumeva che lo stesso aveva provveduto non già alla sostituzione della Postepay in uso Pt_1 al sig. (come contestato da : cfr 'la predetta carta era stata sostituita..'), _1 CP_1 bensì all'emissione di una nuova e alla estinzione con rimborso della prima, distinzione questa fondamentale in quanto diversa è la relativa procedura operativa imposta dalla piattaforma telematica (SDP), a cui devono attenersi gli operatori di tutti gli uffici, senza possibilità di disattendere alcuno degli step previsti per la conclusione delle operazioni.
Tanto chiarito e premesso che non è possibile per nessun addetto (neppure per il direttore) forzare la procedura telematica di qualsivoglia operazione, il ricorrente affermava di aver rispettato tutte le procedure operative, sia in fase di emissione che in fase di estinzione carta, precipuamente indicate nel Manuale PostPay Evolution nella scheda PI-E di cui E.1 – validità 29.9.2020, “anche con la supervisione del Direttore dell'Ufficio Postale”, il quale aveva partecipato attivamente a tali operazioni, consentendo con il suo intervento, di portarle a termine.
Quanto alle verifiche sulla identità del cliente (che, stando alla contestazione, avrebbe eseguito in maniera poco diligente), il precisava che l'identificazione dei clienti è un passaggio Pt_1 preliminare a qualsiasi operazione;
che attraverso la piattaforma telematica sulla quale operano gli impiegati, in dotazione presso ogni sportello di , c.d. piattaforma Oracolo, gli operatori CP_1 possono sapere, in tempo reale, dopo aver inserito gli estremi del documento (numero dello stesso, data di emissione, di scadenza, ente che lo ha emesso e codice fiscale) se tale documento è valido e corrispondente a quello regolarmente rilasciato e registrato sulla piattaforma SDP;
che il sistema oracolo può restituire più responsi indicati attraverso i colori del semaforo, e, per l'esattezza,
6 semaforo verde (che indica che gli estremi dei documenti presentati sono validi, corrispondenti al database e corrispondenti al cliente e codice fiscale), semaforo giallo (che blocca la prosecuzione dell'operazione indicando la necessità di approfondimenti, come nel caso di documento scaduto), semaforo rosso (che segnala che il documento non è valido, perché smarrito o oggetto di furto).
Quindi, a dimostrazione di aver posto in essere attività di controllo niente affatto superficiali, riferiva che tutte le volte in cui aveva provveduto all'immissione degli estremi del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. la procedura aveva dato esito positivo, dando _1 responso di semaforo verde senza rilevare alcuna anomalia che, se presente, avrebbe bloccato l'intera procedura.
Ciò detto, evidenziava che “nonostante il sistema di sicurezza avesse dato semaforo verde”, egli aveva allertato il Direttore dell'ufficio perché si era “accorto della mancanza della sottoscrizione del documento di identità” esibitogli, e, a sua volta, il direttore, acquisite informazioni presso i carabinieri (“che gli confermavano la validità del documento di identità anche senza la firma del titolare al pari di un passaporto”), lo aveva autorizzato ad eseguire l'operazione.
Stando così le cose, in assenza di sistema bloccante e acquisita l'autorizzazione a proseguire del direttore, il significava anche che, poichè la carta di identità esibitagli riportava gli stessi Pt_1 estremi identificativi di quella che risultava già registrata nel sistema informatico di , CP_1 corrispondente alla carta Postpay del [peraltro, il documento di identità rimane visibile solo _1 presso l'ufficio Postale dove è stato radicato il rapporto, nella specie l' di ZI, e non anche CP_2 presso gli altri uffici postali, di modo che gli era preclusa la possibilità di confrontare visivamente il documento presentatogli con quello esibito all' di ZI all'atto del radicamento del rapporto CP_2 finanziario, sì da verificare se effettivamente la carta di identità del a quell'epoca, _1 risultasse sottoscritta o meno], nonchè di quella indicata nella denuncia di smarrimento della carta
Postpay presentata dal ai carabinieri di GI, previa consultazione con il direttore, aveva _1
“invitato il cliente ad apporre la propria firma sulla fotocopia del documento d'identità in corrispondenza della firma in originale mancante, facendolo firmare anche sul documento originale”; infatti, “al fine di ricordarsi della particolarità accaduta”, era lo stesso Direttore a suggerirgli di effettuare due fotocopie dello stesso documento di identità, di cui una, appunto, risultava riportare la firma in calce alla foto del cliente.
Aggiungeva che, pure con riferimento all'operazione di estinzione/rimborso di una carta Postepay, era stato necessario il controllo autorizzatorio del direttore, e tanto in più occasioni, sia al fine di procedere all'archiviazione del fascicolo, sia per effettuare il conseguente rimborso del saldo
7 presente. Ad esempio, si era rivolto al direttore per sapere se occorreva avviare prima la procedura di estinzione della carta o quella di emissione della carta, e, una volta ricevuta risposta in questo secondo senso, aveva dovuto chiedere al direttore il rilascio della busta contenente la nuova Postpay
Evolution, in quanto solo il direttore può accedere al caveau ove sono custodite le carte;
peraltro, per completare le operazioni e procedere al rimborso della carta smarrita da estinguere, il direttore aveva dovuto inviato allo sportello presso cui operava la somma di E 1,82 (pari alla differenza tra il saldo giacenza cassa di E 27.099,77, generato dopo la chiusura a carrello della operazione di emissione della nuova carta, e il debito cassa di E 27.101,59 (creatosi dopo la procedura di estinzione/rimborso carta).
Stigmatizzava gli ulteriori aspetti della contestazione disciplinare, osservando, da un lato, che non potevano essere a lui imputate operazioni compiute presso uno sportello gestito da un altro operatore, il quale, in ogni caso, aveva anch'egli riscontrato positivamente i documenti forniti dal sedicente sig. e, dall'altro, che non gli spettava il compito di effettuare la segnalazione _1
essendo questo un adempimento di competenza del direttore dell'ufficio, piuttosto, Parte_3 avendo provveduto a eseguire, correttamente, la segnalazione antiriciclaggio ( QUAV), atteso che, diversamente, il sistema telematico non gli avrebbe consentito di concludere l'operazione. Solo in calce al questionario di adeguata verifica risultava firma di mentre gli altri stampati ER risultavano regolarmente sottoscritti da . Persona_1
Evidenziava altresì che, non essendo stato debitamente formato per distinguere una denuncia falsa da una vera, risultava ingiusta la contestazione relativa al mancato riconoscimento della falsità della denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, essendosi peraltro attenuto a quanto previsto dalla relativa Scheda PI E.1 del Manuale PostePay Evolution - Estinzione Carta.
Denunciava, poi, la tardività della contestazione disciplinare del 1.10.2021 rispetto al fatto addebitato, risalente al 24.12.2020, vizio che aveva causato anche la violazione del proprio diritto di difesa, essendo stato chiamato a rendere giustificazioni il 20.10.2021, con tempistiche dunque eccessivamente ristrette per ricostruire fatti risalenti e relativi ad aspetti tecnici delle operazioni eseguite.
Sottolineava, infine, di non aver posto in essere alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave, avendo, piuttosto, utilizzato la diligenza richiesta dal caso concreto in base anche agli strumenti messi a sua disposizione da , di modo che il fatto contestatagli avrebbe potuto essere CP_1 sanzionato al massimo con una sanzione disciplinare conservativa.
8 Concludeva, dunque, ipotizzando il fine ritorsivo del licenziamento subito, in ragione della grava conflittualità esistente tra l'ispettore di Fraud Management Poste Italiane IO RO, che aveva anche condotto i rilievi nell'ambito della vicenda per cui è causa, e i rappresentanti sindacali della U.G.L., di cui il ricorrente è dirigente provinciale.
3.2. Con ordinanza del 3.5.2022, resa all'esito di istruttoria solo documentale, il giudice rigettava il ricorso.
3.2.a. Preliminarmente, chiariva che in tema di licenziamento disciplinare la gravità dell'inadempimento da parte del dipendente richiede una valutazione circa l'incidenza della sua condotta sulla fiducia caratterizzante il rapporto, di talché, come affermato dalla Corte di
Cassazione, le elencazioni delle ipotesi di giusta causa del licenziamento previste nei contratti collettivi - diversamente da quello che accade per le sanzioni conservative - assumono valore meramente esemplificativo, non vincolando dunque il giudice nella valutazione della gravità della condotta del lavoratore.
Osservava, inoltre, che in caso di sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, < disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa - ricadendo il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" menzionate dall'art. 18, comma 5, l. n.
300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa>>.
3.2.b. Disattendeva la doglianza del lavoratore circa la natura manipolatoria e ritorsiva degli addebiti a lui imputati, non potendosi riscontrare il motivo illecito determinante ed esclusivo - ossia l'unico sussistente, indipendentemente da quello formalmente addotto -, al fine della dichiarazione di nullità del licenziamento ritorsivo, stante la mancanza di qualsivoglia iniziativa probatoria del ricorrente in tal senso.
3.2.c. Riteneva non condivisibile la tesi del secondo cui il sistema Oracolo avrebbe Pt_1 consentito la verifica della validità del documento tramite segnalazione delle ipotesi di documento falso, smarrito o oggetto di furto.
A tal proposito rilevava che il suddetto applicativo si limita a segnalare la presenza del documento sottoposto a verifica all'interno della banca dati aziendale dei soli documenti smarriti o rubati - e non di quelli falsificati -, essendo infatti la banca dati direttamente collegata a quella delle Forze dell'Ordine e nella quale confluiscono i dati indicati nelle denunce di smarrimento o sottrazione.
9 Osservava che nel caso di specie il sedicente sig. aveva esibito una carta di identità _1 cartacea priva della sottoscrizione, che si appone al rilascio dello stesso da parte del Sindaco, e che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le disposizioni interne a relative CP_1 all'identificazione del cliente non contemplano l'ipotesi che l'operatore inviti il cliente ad apporre la firma mancante sia sulla copia del documento che sull'originale cartaceo, formato, tra l'altro, al tempo dei fatti, già residuale rispetto alla CIE.
Aggiungeva che, piuttosto, il dipendente avrebbe dovuto rifiutare di compiere le operazioni richieste, a maggior ragione del fatto che era impossibile verificare nell'immediatezza la corrispondenza del documento sospetto con la copia del documento depositato presso l' di CP_2
ZI (RM), ove il rapporto si era radicato, non rilevando le osservazioni attoree circa le competenze del Direttore dell'Ufficio.
3.2.d. Alla luce delle suddette considerazioni, valutava la condotta del gravemente Pt_1 negligente e < richieste>> nonché < del rapporto di lavoro e, pertanto, tale da integrare la giusta causa>>.
Tanto detto, rigettava la domanda del e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
4. Con ricorso depositato in data 31.5.2022 ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, Parte_1 chiedeva revocarsi l'impugnata ordinanza, anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali, insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
4.1. L'opponente riproponeva le medesime obiezioni al provvedimento espulsivo già rassegnate nella fase sommaria e disattese dal giudice, specificandone alcuni aspetti e, in particolare:
a) il coinvolgimento del Direttore dell'Ufficio Postale nelle operazioni di estinzione di una carta e emissione di un'altra poste in essere, e, nello specifico, nella verifica della congruenza del documento di identità presentato dal sedicente , nell'acquisizione di informazioni Persona_1 presso i Carabinieri circa la validità del documento di identità privo della firma del titolare, sfociato nell'autorizzazione ad eseguire l'operazione e ad effettuare due copie del suddetto documento di identità, di cui uno munito di firma, nonchè nella decisione di procedere prima all'emissione della nuova carta e poi all'estinzione della vecchia, nella gestione della rimanenza di 1,82 €, nel recupero della busta con la nuova carta dal caveau blindato;
b) l'inverosimiglianza dell'estraneità ai fatti del vero sig. come desumibile, ad esempio, _1 dal fatto che l'analisi della lista movimenti della carta Postpay n. 5333171122065473 (quella
10 emessa il 24.12.2020) metteva in risalto che su detta carta erano state poste in essere operazioni (ad esempio, di ricarica da app, operazione da canale mobile, alle ore 14,28 di quello stesso 24.12.2020, come anche operazioni di bancomat i successivi giorni 25 e 26 dicembre) per eseguire le quali era necessario conoscere e fornire una serie di codici identificativi (password, codici segreti di sicurezza, codice POSTE ID, numero di cellulare securizzato e identificativo del dispositivo mobile
IMEI) in possesso esclusivo del titolare della Carta Postpay, e dal fatto che, quanto alla carta
Postpay Evolution n. 53333171073589349 (quella estinta quello stesso 24 dicembre 2020) avrebbe dovuto ricevere sul suo numero di telefono cellulare associato ad essa le informazioni relative sullo stato della carta per operatività inibita (blocco /sospensione/estinzione della carta), così come previsto all'art. 9 comma 6 delle Condizioni Contrattuali carte di debito Postpay, di modo che risultava inveritiero che il sig. avesse avuto contezza della vicenda solo in data 7.6.2021, _1 data in cui ha sporto denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di ZI, seguita l'8.6.2021 dalla lettera di reclamo indirizzata a;
CP_1
c) l'infondatezza degli altri profili comportamentali, attinenti la sottoscrizione del questionario di adeguata verifica (QUAV), le operazioni di postagiro e prelievo compiute presso un altro sportello, la falsità della denuncia sporta ai carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI .
4.2. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Ripercorreva dettagliatamente il succedersi degli eventi ed assumeva di aver agito legittimamente, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati.
In particolare, sosteneva la sussistenza del fatto contestato nella sua materialità, nonché
l'imputabilità al la cui condotta era stata volontariamente tenuta in violazione delle Pt_1 procedure aziendali e degli obblighi contrattuali per cui è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso. Insisteva, in particolare, sulle modalità 'molto sospette' di apertura della carta n.
53333171122065473 e sul rinvenimento nel dossier di due carte di identità identiche, di cui una soltanto firmata, e, al riguardo, sosteneva che il accortosi della mancanza di firma sul Pt_1 documento di identità, per evitare che qualcuno, in sede di controllo, eccepisse l'irregolarità, aveva fatto apporre la firma al sedicente in modo posticcio;
contestava il Persona_1 coinvolgimento del Direttore dell'ufficio nella detta operazione di firma e sottolineava che il non aveva eseguito la segnalazione extragianos che, invece, le circostanze avrebbero Pt_1 richiesto stante la natura delle operazioni;
sottolineava ancora che nel questionario di adeguata verifica compilato all'atto di apertura del rapporto vi era la firma di tale e non Persona_3
e che era falsa la denuncia ai carabieri di San Lorenzo. Persona_1
11 Riteneva infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tempestività deve essere valutata in relazione alla data di conclusione delle indagini interne, quale momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di addebito e, nell'ipotesi di società di particolari dimensioni, dal momento in cui ne vengono a conoscenza i soggetti titolari del potere disciplinare. Evidenziava, dunque, che, in data 11 giugno 2021 - a seguito del reclamo del 6.6.2021 sporto alla Società resistente e della denuncia del 7.6.2021 sporta ai Carabinieri dal sig. -, _1
Pa la società aveva attivato, attraverso i propri ispettori del , un complesso ed articolato sistema di indagini, della durata di circa tre mesi, da cui erano emerse le irregolarità contestate al ricorrente.
Dalla chiusura delle suddette indagini in data 8.8.2021 con la produzione di Report finale, la società aveva attivato il procedimento disciplinare, provvedendo alla notifica della contestazione di addebito in data 1.10.2021.
Sottolineava, tra l'altro, che nessun vizio di intempestività della contestazione poteva rilevarsi nella fattispecie, in quanto il dipendente aveva pienamente e legittimamente esercitato il suo diritto di difesa.
Tanto detto, riteneva che nella vicenda per cui è causa erano rinvenibili tutti gli elementi integranti una giusta causa di licenziamento, essendo la condotta del sussumibile nelle ipotesi tipizzate Pt_1 dal CCNL , in particolare all'art. 54, attesa l'intenzionale violazione delle regole aziendali, CP_1 non potendosi al contempo valorizzare a fini giustificatori né il dichiarato rispetto della procedura
Oracolo né quanto affermato dal circa il coinvolgimento del Direttore nelle operazioni Pt_1 svolte, atteso che “la responsabilità dell'operazione resta comunque in capo all'addetto di sportello, che addirittura potrebbe rifiutarsi di porre in essere comportamenti platealmente contrari ad ogni ragionevole regola di prudenza e cautela, anche a fronte di una richiesta in tal senso del direttore”.
Escludeva che alla condotta posta in essere dal per come concretatasi, in modo Pt_1 assolutamente incompatibile con una mera disattenzione, trascuratezza e imperizia (che connotano la colpa “su cui il Ccnl costruisce le fattispecie punite con sanzioni conservative), potesse applicarsi un provvedimento disciplinare di tipo conservativo.
In via subordinata, invocava l'applicazione in capo al della tutela meramente risarcitoria di Pt_1 cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, o, altrimenti, la qualificazione del licenziamento quale provvedimento espulsivo per giustificato motivo oggettivo, in ragione della sussistenza del
12 “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” ai sensi dell'art. 3, l.
604/1966.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, la società chiedeva ridursi la condanna risarcitoria in considerazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, e, per la relativa quantificazione, non senza assumere che l'onere della relativa prova incombeva sul lavoratore, formulava, in via subordinata, istanza di ordine al ricorrente di esibizione ex art 210 c.p.c delle buste paga, istanza all'Agenzia delle Entrate, Inps e ogni altra PA di informazioni relative all'attività eventualmente svolta e ai redditi percepiti, nonché richiesta di interrogatorio formale.
*****
5. Il Tribunale di GI, con sentenza n. 3334/2022 dell'11.10.2022, dichiarava la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro;
5.1. Dava conto di non aver ammesso le prove per testi, in quanto i fatti rilevanti per la decisione erano del tutto pacifici e, senza discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella propria ordinanza, resa in data 3.5.2022, ne richiamava il contenuto, confermandolo integralmente, anche in punto di tempestività dell'azione, approfondendo le ulteriori precisazioni elaborate dal in sede di Pt_1 cognizione ordinaria.
5.1.a. Giudicava priva di pregio la doglianza riproposta dall'opponente circa la falsità di quanto addebitato nella contestazione disciplinare, ritenendo irrilevante che nella menzionata contestazione fosse stato usato il termine “sostituzione” con riferimento alle operazioni da lui svolte, ben potendo tale termine riferirsi all'per tabulas>>.
Specificava che la condotta contestata non era la specifica gestione della rimanenza di € 1,82 generatasi all'atto della chiusura a carrello dell'operazione, ma, piuttosto, << aver dato corso alle operazioni richieste nonostante l'evidente anomalia del documento di identità presentato dalla persona presentatasi allo sportello la mattina del 24 dicembre;
ad aggravare ulteriormente la valutazione della condotta del lavoratore è il non essersi avveduto che la firma che nell'occasione faceva apporre riportava il cognome in luogo di .>> ER _1
5.1.b. Con riferimento alla deduzione del di aver ottemperato al proprio obbligo di diligente Pt_1 svolgimento della prestazione, il giudice rimarcava l'ininfluenza al riguardo degli esiti del sistema
Oracolo, ribadendo che il suddetto applicativo restituisce come esito della verifica “semaforo rosso”, con relativo blocco della procedura, solo ove si tratti di documenti di identità smarriti o
13 oggetto di furto, i cui estremi siano già stati inseriti nel sistema delle Forze dell'Ordine, e non in caso di documento falso o, come nella fattispecie, privo di firma;
di modo che era ovvio che, nel caso di specie, il sistema non avrebbe dato alcun allert.
Parimenti, stigmatizzava la decisione del dipendente di invitare il cliente ad apporre la firma sull'originale del documento di identità mostrato e di effettuare le copie dello stesso - rispettivamente una con la firma apposta e l'altra no -, atteso che <
è adempimento di competenza dell'Ente che lo rilascia, necessario non certamente al completamento dell'attività (che è e rimane propria del P.U.) ma per offrire un ulteriore elemento identificativo, analogamente alla fotografia ed all'impronta digitale>>.
5.1.c. Non assegnava peso alla obiezione ribadita in sede di opposizione circa le competenze di controllo dei dossier e il ruolo svolto in concreto - a detta del ricorrente, determinante - del Direttore dell'Ufficio, ed in merito alle rassicurazioni ricevute dai carabinieri, in ragione del fatto che il alla luce dell'evidente anomalia del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. Pt_1
avrebbe dovuto rifiutarsi di dar corso alle operazioni, specie in considerazione _1 dell'impossibilità di poter compiere una verifica con il documento presentato all' e Controparte_3 registrato nel circuito telematico di al momento dell'apertura del rapporto. CP_1
In tali considerazioni restavano perciò assorbite quelle ulteriori elaborate nell'atto di opposizione, riferite, da un lato, all'eventuale coinvolgimento nella vicenda del reale titolare del rapporto e, dall'altro, alla formazione ricevuta per le specifiche mansioni.
5.1.d. Tanto detto, rigettava l'opposizione e condannava , quale parte soccombente, Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
*****
6. Propone reclamo il affidandolo ai seguenti motivi di doglianza. Pt_1
6.1. Con il primo, assume che il giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante la qualificazione, nella contestazione disciplinare, dell'operazione svolta dal dipendente come “sostituzione”, piuttosto che “estinzione con rimborso”, della carta Postepay intestata al sig. _1
Precisa che tale errata individuazione della reale operazione da lui svolta non consente di avere contezza del numero e del dettaglio delle attività compiute al fine del completamento della stessa, atteso che, tra l'altro, le procedure telematiche da seguire nelle ipotesi di sostituzione e in quelle di estinzione con rimborso di una carta Postepay sono differenti, come desumibile anche dalle diverse
14 schede dedicate all'interno del Manuale Poste Pay Evolution (PI – D per la sostituzione e PI – E per l'estinzione/rimborso).
Dunque, per avvalorare la falsità di quanto a lui addebitato nella contestazione disciplinare, evidenzia che operazioni elencate nella nota disciplinare non coincidono con quelle risultanti dal
Giornale di Fondo del 24.12.2020 relativo all'utente NI (ossia l'username univoco del
, le quali, invero, corrispondono a quelle necessarie per l'estinzione con rimborso, Pt_1 contraddistinte difatti dalla dicitura “RECEP n. 0006”, ove si legge “carte prepagate rimborso per estinzione”. Evidenzia che le procedure telematiche sono caratterizzate da attività categoricamente ordinate, propedeutiche tra loro ed ineludibili, nemmeno da parte del Direttore, e che anche i sistemi telematici di controllo sono automatizzati per ogni sportello, grazie alla verifica integrata del sistema Oracolo, di modo che nessuna operazione avrebbe potuto essere positivamente conclusa con una forzatura o violazione dai protocolli telematici.
Inoltre, il reclamante obietta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dar rilevanza al fatto che, durante l'esecuzione dell'operazione finanziaria in esame, il lavoratore ha necessariamente dovuto consultare il Direttore (così come indicato nei Manuali operativi e richiesto dal sistema telematico), il quale, dopo aver visionato e controllato l'operatività del e tutta la documentazione Pt_1 presentata dall'utente, ha autorizzato il dipendente a proseguire e concludere le operazioni.
6.2. Con il secondo motivo di reclamo, ritiene ingiusta la sentenza gravata per aver il Pt_1 giudice di primo grado ritenuto che il “disvalore della condotta” del dipendente sia derivata dal non aver riscontrato “l'evidentissima” anomalia della carta di identità presentata allo sportello, nonché nell'aver comunque dato corso alle operazioni richieste dal sedicente non Persona_1 adottando, dunque, l'adeguata diligenza in ordine alla verifica sull'identità del cliente sia in sede di emissione della nuova PostePay, sia prima di estinguere la precedente.
A conforto della correttezza del proprio operato, il reclamante evidenzia di aver scrupolosamente osservato la congruenza dei documenti presentati dal sedicente rispetto a quanto Persona_1 già inserito nel sistema , il quale, appunto, non aveva rilevato anomalie, rimarcando CP_1
l'impossibilità per un operatore di sportello di incidere sui sistemi di controllo di cui sono dotate le postazioni degli uffici postali, essendo automatizzati dalla piattaforma telematica, con verifica integrata, cd. Oracolo.
In particolare, quest'ultima “impone ai dipendenti, per qualsiasi operazione finanziaria, la verifica di controllo dei documenti di identità presentati e di identificazione del cliente in modo imprescindibile”, verifica che avviene, da un lato, attraverso l'inserimento degli estremi del
15 documento e, dall'altro, con l'esito fornito dalla piattaforma: “semaforo verde”, ossia validità del documento anche in rapporto al database nazionale, oppure “semaforo giallo”, indice di ulteriori e approfondite verifiche da eseguire, o, ancora, “semaforo rosso”, risultato che corrisponde a documento invalido in quanto smarrito o oggetto di furto, ovvero oggetto di frode, oppure mai emesso dall'ente/Autorità, ipotesi, quest'ultima che comporta l'inevitabile chiusura dell'operazione con impossibilità di eseguirla.
Specifica di aver eseguito più volte nell'arco della giornata le operazioni di verifica dell'identità del sedicente ottenendo sempre esito positivo dalla piattaforma Oracolo, _1
e di essersi anche rivolto al Direttore dell'Ufficio, dimostrando di aver tenuto la dovuta diligenza nell'impiego delle risorse sia telematiche che umane a propria disposizione nello svolgimento della sua prestazione lavorativa.
Il giudice non avrebbe debitamente tenuto in considerazione il ruolo determinante nella vicenda per cui è causa del Direttore dell'Ufficio Postale, in quanto, a seguito del via libera da parte del sistema informatico Oracolo, egli si era preoccupato comunque di porre all'attenzione del Direttore la particolarità del documento, munito di timbro a secco dell'ente emittente sulla foto nonchè del timbro e della firma del funzionario del , ma privo della sottoscrizione del titolare, Parte_5 tanto che lo stesso Direttore aveva acquisito informazioni presso i Carabinieri, ricevendone rassicurazioni sulla validità del documento, al pari di un passaporto. A questo punto, era stato il
Direttore ad aver autorizzato il proseguo dell'operazione, dandogli peraltro indicazioni su come farlo, nel senso di emettere dapprima la nuova carta (che, peraltro, solo il direttore poteva fornirgli, essendo l'unico a poter accedere al caveau da dove andava prelevata) e poi di estinguere quella già esistente.
Ribadiva le ragioni per le quali nel dossier vi fossero due copie di carte di identità, di cui solo una firmata: ancora una volta, era stato il direttore - per la particolarità della situazione, considerati gli esiti della verifica Oracolo, che la carta di identità presentata aveva gli stessi estremi di quella già registrata nel sistema corrispondenti alla carta Postpay del e di quella indicata nella _1 denuncia di smarrimento presso i carabinieri di GI - a suggerirgli di effettuare due fotocopie della carta di identità e ad invitare il cliente ad apporre la propria firma sulla fotocopia del documento di identità in corrispondenza della firma in originale mancante.
Pertanto, il reclamante lamenta l'assoluta ingiustizia della decisione di primo grado, per non aver considerato che egli si era pedissequamente attenuto non solo alle procedure imposte dal sistema telematico, ma, soprattutto, a specifiche direttive impartite dal proprio superiore gerarchico, tenendo
16 una condotta caratterizzata da quella diligenza esigibile ad un operatore di sportello, il quale non ha precise competenze né formazione per poter riconoscere la falsità di un documento di riconoscimento esibito da un cliente.
D'altro canto, il mette in risalto che nel caso di specie l'anomalia del documento di identità Pt_1 consisteva nella mancata sottoscrizione dello stesso da parte del titolare, e che, tuttavia, la sottoscrizione del titolare di una carta di identità non è un elemento essenziale della stessa in quanto le disposizioni normative dettate dal DPR 445/2000 stabiliscono che elementi essenziali sono il numero di documento, l'ente che lo rilascia, il timbro a secco sulla foto del titolare, la firma del funzionario pubblico ufficiale dell'ente emittente con il relativo timbro. Non a caso il giudice non aveva indicato - non potendo farlo - la disposizione normativa che prevedeva come necessaria la sottoscrizione del titolare.
In definitiva, insiste il reclamante nel rimarcare l'erroneità della sentenza, in quanto non aveva adeguatamente considerato che nel caso di specie non poteva dubitarsi della genuinità del documento: infatti, la carta di identità esibitagli riportava gli stessi dati di quella già registrata nel sistema informatico di e corrispondenti alla carta Postpay del nonchè gli CP_1 _1 stessi estremi identificativi della carta di identità annotati nella denuncia di smarrimento della carta
Postpay presentata dal ai carabinieri di GI quello stesso dicembre 2020, e, peraltro, _1 rassicuranti erano state le informazioni delle forze dell'ordine, cui appunto si era rivolto il direttore dell'ufficio.
Aggiunge che, in ogni caso, anche in sede di controlli successivi all'operazione non è stata rilevata alcuna criticità da chi di competenza. Più specificatamente sottolinea che, a seguito della chiusura dell'operazione e contestuale creazione del relativo fascicolo (contenente anche la denuncia di smarrimento della carta postpay sporta ai Carabinieri di una stazione di GI il 17 dicembre 2020 da tale , rivelatasi poi falsa), quest'ultimo è stato sottoposto a un duplice livello di Persona_1 controllo, secondo quanto previsto dal Manuale operativo: il primo di competenza del Direttore dell'Ufficio (o dei suoi collaboratori autorizzati) e il secondo di competenza della filiale di appartenenza dell'Ufficio postale.
In altri termini, sintomatico della buona fede del lavoratore il fatto che il fascicolo, c.d. dossier, generato a seguito delle operazioni di estinzione della carta postpay, non avesse destato alcun allarme in nessuna delle persone che avevano titolo per controllarlo, ed illogico quindi che il giudice non abbia tenuto conto che alcuni particolari della vicenda fossero emersi solo sei mesi dopo l'accaduto - a giugno 2021 - grazie a quanto esposto dal nella denuncia contro ignoti _1
17 presentata alla stazione dei carabinieri di ZI il 7.6.2021 e nella lettera di reclamo proposta a l'8.6.2021. CP_1
Ripropone, cioè, la questione relativa all'inverosimiglianza della completa estraneità del reale sig. ai fatti di causa, in quanto la (presunta) sostituzione di persona e truffa potevano essersi _1 realizzate soltanto con l'attiva partecipazione dello stesso reale titolare del rapporto, il sig _1 appunto, unico e solo detentore dei propri dati sensibili e di una serie di password, codici
[...] segreti di sicurezza, codice POSTE ID, numero di cellulare securizzato e identificativo del dispositivo mobile (IMEI) in esclusivo possesso del titolare.
6.3. Con un terzo motivo di doglianza, denuncia l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle ulteriori eccezioni mosse dall'odierno reclamante alla contestazione disciplinare e, di conseguenza, le ripropone nella presente sede.
In primis, con riferimento a quanto dichiarato nella contestazione disciplinare circa il mancato avvedimento, da parte del dipendente della firma in calce al QUAV in luogo di ER
, precisa che tutti i documenti necessari all'operazione eseguita erano stati firmati dal sig. _1 correttamente sul pad, nonché controllati dal Direttore o suo collaboratore, senza che _1 nessuno di loro avesse scorto una differenza nelle firme. Aggiunge che, in ogni caso, l'operatore di sportello non ha il tempo necessario per controllare la firma apposta, “specie quando il cliente flagga, subito dopo aver firmato, il tasto verde di conferma sul pad medesimo”.
Con In secundis, in ordine alle operazioni “di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed €
6.000,00” e di “prelievi POS da sportello” relative alla carta n. 5333171122065473, addebitate in contestazione, il evidenzia che nessuna delle prefate operazioni risulta da lui compiuta il Pt_1
24.12.2020, ma, piuttosto, da un altro operatore presso un altro sportello e a distanza di un'ora e mezza.
In tertiis, ribadisce che non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla società reclamata circa gli adempimenti antiriciclaggio, atteso che, se così fosse, il sistema telematico non avrebbe permesso di completare l'operazione. A tal proposito, precisa che la segnalazione extragianos è un'operazione successiva rispetto a quella richiesta in capo all'operatore (sottoposizione al cliente del modulo
QUAV) e che, secondo il Manuale Segnalazioni Operazioni Sospette, spetta esclusivamente al
Direttore dell'Ufficio.
In quartis, con riferimento alla falsa denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di GI allegata al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349, l'odierno reclamante
18 ribadisce di essersi attenuto a quanto previsto dal Manuale Operativo e, in ogni caso, di non aver mai ricevuto, in qualità di dipendente di , formazione per distinguere gli elementi CP_1 distintivi di una denuncia vera da una falsa.
6.5. Con un quarto motivo di reclamo il ripropone l'eccezione di intempestività della Pt_1 contestazione disciplinare, sulla quale il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi.
6.6. Da ultimo, con un quinto motivo di doglianza, il reclamante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto superflua l'ammissione della prova testi, in quanto, al contrario,
l'escussione dei testimoni indicati sarebbe stata dirimente per constatare la correttezza della condotta tenuta dal essendosi quest'ultimo attenuto alle procedure imposte dal sistema Pt_1 operativo e alle direttive impartitegli dal Direttore dell'Ufficio.
*****
7. I motivi del reclamo, solo in parte fondati, possono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione.
7.1. Per una compiuta comprensione degli stessi, è bene prendere le mosse dai fatti addebitati al da a mezzo della missiva di contestazione disciplinare del 28.9.2021, prot. Pt_1 CP_1
RUO/CRUT/MAS/RI/2851/2021/disc/rl, in quanto ritenuti contrari ai doveri dei dipendenti ex art. 52 del CCNL, ai principi sanciti nel Codice Etico della Società e ai doveri di buona condotta.
In primo luogo, nella propria nota da conto che le verifiche ispettive effettuate dalla CP_1
Funzione Aziendale Management nei confronti del traevano origine dalla segnalazione di Pt_1 un cliente, tale sig. il quale aveva sporto denuncia essendosi avveduto della Persona_1 mancanza di somme sulla sua PostePay (poiché la predetta carta “era stata sostituita ad insaputa dell'ignaro cliente da soggetti che, avvalendosi della sua identità, ne avevano chiesto l'estinzione e avevano chiesto l'attivazione di un'altra carta sulla quale avevano traferito le somme della carta estinta, prelevandole subito dopo, con una serie di operazioni truffaldine”), e specificava che “il sig. ha denunciato che ignoti hanno fraudolentemente sottratto le somme Persona_1 depositate sulla sua Postepay Evolution n. 5333171073589349 trasferendole, a sua insaputa, su un'altra Postepay, contraddistinta dal n. 5333171122065473. Il cliente interessato è venuto a conoscenza della truffa perpetrata ai suoi danni perché, non riuscendo più ad accedere al conto della sua carta Postepay Evolution, in quanto bloccata, si è rivolto all'UP di ZI, dove la stessa è radicata, per avere delucidazioni in merito. Presso l'UP suddetto ha appreso che le somme custodite sul suo rapporto, pari a € 27.101,59. erano state trasferite su un'altra Postepay Evolution,
19 contraddistinta dal n. 5333171122065473, a lui intestata, della cui attivazione però era completamente ignaro e che, di conseguenza, non ha mai posseduto”.
Quindi, contesta al signor che “Dalle verifiche ispettive condotte dalla competente Pt_1
Funzione Aziendale sulla documentazione contabile acquisita presso l'UP di GI 7 è stato accertato che le operazioni di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n. 5333171122065473 sono state da Lei eseguite, in data 24 dicembre 2020, con a Lei univocamente attribuita, con trasferimento dei fondi Persona_5 depositati sulla carta Postepay Evolution, detenuta dal vero sulla Carta Persona_1
5333171122065473, fa cui apertura è stata richiesta da colui che ha carpito i dati di quest'ultimo.”.
La missiva di contestazione elenca le operazioni effettuate dal 24 dicembre 2020 sulla carta Postpay
Evolution n. 5333171122065473 dopo il trasferimento sulla stessa della somma di E 27.094,77 dalla carta Postpay Evolution n. 5333171073589349 e prosegue specificando che l'incaricato degli accertamenti ebbe modo di verificare che nel dossier del rapporto n. 5333171122065473 “sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n. intestate a e Numero_1 Persona_1 rilasciate dal . Parte_5
Le predette carte di identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario.
Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di operazioni Persona_1 successive”.
Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui
[...] doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello,
20 rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n.8 affidata al sig. a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite.
Ancora, al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma…..”.
Detti fatti, come descritti nella riportata missiva di contestazione del 28.9.2021, sono stati considerati dalla società, una volta esaminate le giustificazioni rese dal di “tale gravità da Pt_1 non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro”, meritando la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 54 VI comma lett. a), c) e k) e 80 lett.
e) del Ccnl di settore, irrogato il 4.11.2021.
7.2. Orbene, la Corte respinge l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal reclamante (cfr quarto motivo) e fa proprie le considerazioni svolte al riguardo dal giudice di prime cure sebbene solo nella fase sommaria (cfr ordinanza del 3.5.2022).
E' sufficiente osservare, infatti, che la nota disciplinare del 28.9.2021, chiarendo che le verifiche ispettive erano iniziate all'esito della denuncia del cliente a sua volta datata 8 giugno _1
2021, consente di ritenere che sia questa l'epoca da cui far decorrere quell'intervallo di tempo, più
o meno lungo, a seconda della complessità degli accertamenti da compiere, perché il datore di lavoro acquisisca una conoscenza dei fatti tale da metterlo nelle condizioni di formulare degli addebiti disciplinari. Con la conseguenza che, sebbene i fatti ascritti al risalgano a dicembre Pt_1
2020, non si ravvisa alcuna tardività datoriale nell'aver deliberato di contestarglieli a settembre
2021.
7.3. Va subito dato atto che la Corte, in accoglimento del quinto motivo di reclamo, reputa meritevole di seguito la richiesta istruttoria avanzata dalle parti, in quanto la descrizione della condotta imputata al lavoratore e il tenore delle difese postulano la necessità di un approfondimento istruttorio dei vari aspetti e profili comportamentali posti a base della sanzione massima del licenziamento.
7.4. Quanto al primo motivo di reclamo, la Corte condivide il pensiero del primo giudice circa l'irrilevanza, ai fini della decisione sulla legittimità del licenziamento de quo, del riferimento
21 datoriale ad un'operazione di 'sostituzione' della carta Postepay piuttosto che di chiusura e apertura della stessa.
Infatti, a ben leggere la missiva di contestazione, risulta che al ha Pt_1 Controparte_1 addebitato operazioni di “chiusura della carta Poste Pay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n. 5333171122065473”, ed ha descritto le linee della condotta in cui le dette operazioni si sostanziarono in modo tale da non lasciar residuare dubbio sul fatto che lo sportellista chiuse la posizione di una carta postpay e ne aprì un'altra, mentre ha parlato di sostituzione della carta (utilizzando appunto il termine 'sostituita') allorquando ha riferito il contenuto della denuncia sporta dal cliente il quale, sia ai carabinieri di ZI Persona_1 che con lettera di reclamo a , a giugno 2021 aveva denunciato la mancanza di somme di CP_1 danaro sulla sua carta Postpay n.5333171073589349.
In altri termini, la datrice di lavoro ha indicato i fatti di rilievo disciplinare facendo chiaramente riferimento all'estinzione di una carta e alla emissione di una nuova, sicchè può concludersi che il fatto che in un solo passaggio della nota di contestazione abbia affermato che la carta postpay fu
'sostituita' piuttosto che estinta e successivamente aperta non incida sulla reale volontà datoriale di imputazione di una determinata condotta - appunto quella di estinzione e di apertura - né comprometta la comprensione della stessa da parte del lavoratore.
7.5. Ciò detto, la Corte ritiene che siano errate le restanti valutazioni contenute in sentenza in ordine alla condotta posta in essere dall'odierno reclamante, cui - si rammenta - si imputa di 1) aver omesso di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. 2) di verificare la firma apposta dal truffatore in calce al questionario di _1 adeguata verifica (palesemente falsa in quanto riportante invece che Persona_3 _1
; 3) di effettuare la necessaria segnalazione antiriciclaggio extragianos per le operazioni di
[...] postagiro e di prelievo POS a sportello dalla postazione n. 8 affidata al collega sig. ; 4) di Per_4 verificare la falsità della denuncia - allegata al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n.
5333171073589349 - sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI - in quanto non registrata negli Archivi Militari.
7.5.a. Andando con ordine, e partendo dalla prima delle condotte addebitate, occorre soffermarsi su un dato preliminare, e dar conto che i passaggi che caratterizzano l'attività lavorativa del dal Pt_1 momento in cui il 24.12.2020 si è presentato presso lo sportello da lui gestito il sedicente sig. risultano dall'analisi del Giornale di Fondo del 24.12.2020 (all.1 fascicolo di Persona_1
22 parte reclamante - fase monitoria), relativo all'utente NI (username univocamente legato a ). Parte_1
E' possibile riscontrare diversi dati.
Si fa riferimento, in primis, allo specifico numero e descrizione delle operazioni eseguite con riferimento al cliente e in particolare a tutte quelle specificatamente Persona_1 contrassegnate dalla n. 001 alla 008.
In secundis, le operazioni suindicate - riassumibili nella prima di emissione della carta Postepay n.
5333171122065473 e nella seconda di estinzione con rimborso della carta Postepay n.
5333171073589349 - risultano sempre precedute dall'identificazione del presentatore, avvenuta secondo specifici protocolli e procedure telematiche operative, così come rappresentato dal Pt_1
e risultante dagli atti di causa.
Invero, è circostanza pacifica che, per ogni operazione finanziaria o postale, ogni operatore debba inevitabilmente seguire gli step prescritti dal sistema telematico (SDP) in uso presso , i CP_1 quali vengono contestualmente registrati nel Giornale di Fondo.
Man mano che l'operatore prosegue nei passaggi previsti per la specifica operazione, quest'ultima è corredata da sistemi telematici di controllo automatizzato con verifica integrata, grazie alla piattaforma cd. Oracolo, la quale consente di verificare l'identità delle persone fisiche tramite controlli su database interni ed esterni a , il cui esito positivo (“semaforo verde”) CP_1 consente di proseguire con lo step successivo, mentre l'esito negativo (“semaforo giallo” per documenti che necessitano ulteriori verifiche, oppure, “semaforo rosso” per i documenti smarriti, sottratti, oggetto di frode o mai emessi dall'autorità competente) segnala un'anomalia (alert), che blocca l'operazione.
Del suddetto funzionamento delle procedure telematiche in uso presso hanno dato conto CP_1 anche i soggetti ascoltati in qualità di testi nel presente grado di giudizio, nell'ambito della prova orale ammessa dalla Corte con ordinanza dell'8.10.2024, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, di estrema rilevanza ai fini della decisione.
In particolare, il teste , collega del ha così riferito all'udienza Testimone_1 Pt_1 dell'11.3.2025 “A.D.R. Sono e mi chiamo . Indifferente. A.D.R. Conosco il Testimone_1 signor per avere lavorato insieme presso l'Ufficio postale di GI, succursale 7, Parte_1 dal 24 dicembre del 2020 in poi;
lavoro tuttora presso lo stesso ufficio. […] A.D.R. Quanto alla circostanza sub) 8 preciso che l'operatore può procedere e continuare nelle sue attività soltanto se
23 il sistema “Oracolo” da' responso di semaforo verde, altrimenti con semaforo rosso o giallo il sistema risulta bloccato e l'operatore si deve bloccare. A.D.R. Quanto alla circostanza sub 9) posso dire che, per quanto non fossi presente alla verifica fatta da e , comunque Pt_1 Parte_6 il non avrebbe potuto andare avanti con le operazioni se il sistema “Oracolo” non avesse Pt_1 dato semaforo verde. […]”.
Tra l'altro, come chiaramente illustrato nella Guida all'utilizzo della procedura Oracolo alla pag. 31
(cfr. all. 2 bis fascicolo di parte reclamante – fase monitoria), in ragione delle menzionate verifiche integrate, sul Giornale di fondo viene registrata, oltre alla fase elaborata, anche la fase ORAC, contente l'ID di verifica e l'esito complessivo (OK/KO/Non disponibile).
Ebbene, dalla lettura del Giornale di Fondo del 24.12.2020 si evince, nell'ambito delle operazioni relative al sig. la dicitura “XXX ORAC VERIFICA IDENTITA' PRESENTATORE Persona_1
- Esito operazione: OK”.
Deve allora rilevarsi che il abbia rispettato i protocolli telematici imposti per le operazioni Pt_1 eseguite, per il semplice motivo che, in ogni caso, non vi si sarebbe potuto discostare senza compromettere il buon esito delle stesse.
Dunque, al non è imputabile alcun tipo di carenza comportamentale afferente le procedure Pt_1 strettamente telematiche.
È però necessario verificare anche la correttezza della condotta tenuta anche in ordine alle operazioni e/o verifiche ulteriori rispetto a quelle meramente “meccaniche”: non va dimenticato infatti che la datrice di lavoro ha contestato di aver omesso di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. Si legge - è il caso di _1 ribadirlo - sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n. intestate a Numero_1
e rilasciate dal Comune di ZI. Le predette carte di identità sono risultate Persona_1 identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di operazioni Persona_1 successive”.
24 Ebbene, l'istruttoria ha consegnato le linee di una condotta diversa da quella appena descritta;
soccorrono a tal fine le dichiarazioni rese in sede di prova orale dai testi e Testimone_2
, unitamente alle indicazioni fornite dai manuali operativi allegati dal Testimone_1 reclamante.
Se, come anticipato, tutti i passaggi di identificazione del cliente riportati sul Giornale di Fondo sono andati a buon fine, non avendo il sistema di controllo automatico riscontrato anomalie tutte le volte in cui il reclamante ha inserito i dati del documento di identità nel sistema SDP, è accaduto - ed è provato - che, nel momento in cui il reclamante, cui il sig chiedeva l'emissione di una _1 nuova carta postpay consegnando denuncia di smarrimento della carta di cui era titolare, si è avveduto della mancanza della sottoscrizione del documento di identità presentato dal sedicente sig.
ha deciso di interpellare il Direttore, al fine di ricevere delucidazioni sull'opportunità di _1 proseguire l'operazione e in che modo, ricevendone la relativa autorizzazione.
Tanto è confermato dal Direttore allora incaricato in persona, sig. , il quale ha Testimone_2 dichiarato come teste all'udienza del 12.11.2024: “A.D.R. Sono e mi chiamo . Testimone_2
Indifferente. A.D.R. Sono in servizio attualmente presso l'Ufficio postale di GI, succursale n. 7, nella qualità di direttore. A.D.R. Conosco il signor perché ha lavorato con me, Parte_1 come collega, dal 2019 al 2021. Confermo integralmente la circostanza sub 1) e preciso che Tes_3 non era ubicato alla sportelleria. Confermo la circostanza sub 2) e ne sono a conoscenza Tes_3 perché in quel giorno eravamo in servizio io ed il vice direttore ed abbiamo Parte_7 visionato personalmente la denuncia di cui al capo 2. Confermo la circostanza sub 3) e Tes_3 preciso che risponde al vero che il signor mi chiese come procedere ovvero se doveva Pt_1 prima aprire la nuova carta e poi chiudere la vecchia carta smarrita. Io gli dissi di procedere prima all'apertura della nuova carta postepay. A.D.R. L'operazione di emissione di una nuova carta è stata svolta sotto la mia direzione e con la supervisione del collaboratore . Pt_7
Confermo, pertanto, la circostanza sub 4). Confermo integralmente la circostanza sub 5). Tes_3
A.D.R. Confermo integralmente la circostanza sub 6) e preciso che la verifica del documento di identità era possibile soltanto presso l'ufficio che aveva emesso la carta;
attualmente non è più così nel senso che è possibile verificare la carta di identità in circolarità anche presso altri uffici postali
e non solo presso quello che ha emesso la carta. Confermo la circostanza sub 7) precisando Tes_3 che il semaforo giallo rileva la presenza di anomalie e, quindi, segnala che occorre procedere a delle verifiche. Il sistema “oracolo “oggi non viene più utilizzato. Risponde al vero la Tes_3 circostanza sub 8). A.D.R. Preciso, quanto alla circostanza sub 9), che risponde al vero, che il responso di semaforo verde dato dal sistema “oracolo” è stato da me verificato in quanto il Pt_1
25 mi ha chiamato e io mi sono recato presso la sua postazione per accertare che effettivamente la procedura consentiva di andare avanti in tale operazione. Preciso che quando, invece, il semaforo
è rosso, è il direttore che deve annullare l'operazione perché non può rimanere “appesa”. A.D.R.
Anche la circostanza sub 10) la confermo integralmente nel senso che il mi ha fatto vedere Pt_1 questa carta di identità priva della sottoscrizione del titolare. A.D.R. Quanto alla circostanza sub
11) la confermo integralmente e chiarisco che, trattandosi di un sabato (24 dicembre), ho inizialmente chiamato gli uffici del e poiché nessuno mi ha risposto ho contattato un Pt_5 ufficio dei Carabinieri di GI, uno dei tre esistenti su GI, per chiedere se la carta di identità senza la sottoscrizione del titolare avesse validità. Poiché mi è stato risposto che aveva validità, al pari di quanto accade per passaporti e patenti, ho ritenuto opportuno procedere oltre. Tes_3
Confermo la circostanza sub 12). Confermo la circostanza sub 13). Ottenuta conferma della Tes_3 validità della carta di identità, ho autorizzato il signor a procedere nell'operazione di Pt_1 emissione della nuova postepay. A.D.R. Ricevute le rassicurazioni dai Carabinieri, ho invitato il signor a fare sottoscrivere il documento di identità al presentatore del documento e di fare Pt_1 una fotocopia del documento firmato atteso che una fotocopia della carta di identità non firmata era stata già eseguita. A.D.R. Non sono in grado di confermare la circostanza sub 15). A.D.R. Per quanto riguarda le circostanza sub 16, 17 e 18) le confermo integralmente e preciso che è necessario, quando si devono eseguire operazioni di apertura di nuova carta ed estinzione di vecchia carta e si verifichi una negatività sulla carta di estinzione (deficit spesso legato al mancato pagamento del canone mensile in corso), l'intervento del direttore o del collaboratore del direttore che con un'operazione fittizia deve procedere ad una integrazione della negatività così da poter aprire la nuova carta e trasferire i fondi in pareggio. Preciso che per il caso in questione non ricordo gli importi precisamente, ma sicuramente l'operatività è quella riportata nei capitoli di prova. Confermo integralmente anche la circostanza sub 19) e preciso che il prelievo Tes_3 materiale della busta contenente la carta postepay dal caveau era di competenza mia, quale direttore, o del mio collaboratore
. A.D.R. È vero altresì che la postepay ha validità di cinque anni. (dell'Avv. Matarante). Tes_3
Preciso che non ha mai organizzato corsi di formazione attinenti la verifica della validità o CP_1 meno dei documenti di identità e che soltanto a novembre 2023 è stato organizzato un corso on line
a riguardo. Non ho notizia dell'esistenza di manuali operativi forniti da necessari per CP_1 verificare la validità dei documenti. […]”.
Con dichiarazione del medesimo tenore si è espresso altresì all'udienza dell'11.3.2025 il sig.
, collega di lavoro del in servizio presso l'ufficio postale di GI Testimone_1 Pt_1
26 succursale 7 sia all'epoca dei fatti che all'attualità: “[…] A.D.R. Confermo la circostanza sub 1) del ricorso che mi viene letta. A.D.R. Il 24 dicembre 2020 ero in servizio presso l'Ufficio postale di
GI, succursale 7, addetto allo sportello. Quel giorno ho avuto modo di ascoltare un dialogo tra il signor ed il Direttore in merito alla presentazione da parte di un cliente di un Pt_1 Parte_6 documento di identità privo di firma e di una denuncia di smarrimento di una postepay. Aggiungo che il Direttore di filiale, signor , mi mostrò in visione il documento chiedendo se mi Parte_6 fosse mai capitato un documento di identità privo di firma. Io gli ho risposto di no e a quel punto il
ha contattato i Carabinieri o la Polizia, non ricordo bene, al fine di domandare se fosse Parte_6 da ritenersi o meno valido tale documento. Io mi sono trattenuto perché interessato alla questione ed il ebbe risposta dalle forze dell'ordine a cui si rivolse nel senso che il documento pur Parte_6 privo di firma era valido perché era importante che la foto apposta fosse con timbro a secco atteso che anche altri documenti, come ad esempio il passaporto, non sono firmati. A.D.R. Una volta ricevuta dalle forze dell'ordine detta risposta, il signor ha chiesto al direttore dell'ufficio Pt_1 postale se doveva avviare prima la procedura di estinzione della carta poste pay vecchia o quella di emissione della nuova carta;
il direttore gli ha risposto di dover procedere prima all'emissione della nuova carta (circostanza sub 3). Confermo integralmente la circostanza sub 4) Tes_3 precisando che diversamente non avrebbe potuto essere anche perché le carte di nuova emissione devono essere rilasciate dal direttore all'operatore. Confermo integralmente la circostanza Tes_3 sub 5). Confermo la circostanza sub 6) precisando che è presso l'ufficio postale dove è Tes_3 attivato il rapporto che viene materialmente creato e custodito il fascicolo contenente il contratto, la fotocopia del documento di identità con timbro e data in cui è stato acquisito. Preciso che all'epoca dei fatti vigeva questo sistema, mentre ora vige il fascicolo telematico visibile in tutti gli altri uffici diversi da quello in cui è stato instaurato il rapporto. A.D.R. Non so se il rapporto relativo al cliente fosse stato aperto presso l'ufficio di GI o presso altro ufficio. […] _1
A.D.R. Il signor ha sottoposto al Direttore la carta di identità del cliente facendo Pt_1 _1 notare che il documento mancava della firma del cliente (circostanza sub 10). Confermo la Tes_3 circostanza sub 11). Confermo la circostanza sub 12). Confermo ala circostanza sub Tes_3 Tes_3
13). A.D.R. Quanto alla circostanza sub 17 la confermo, precisando che il direttore è l'unico che può intervenire sul saldo negativo mediante un'erogazione per via telematica per un importo pari alla negatività. A.D.R. Non sono a conoscenza diretta della circostanza sub 18), ma posso dire che se risultava un saldo negativo l'unico sistema per sanare era l'invio da parte del direttore dell'importo corrispondente. Aggiungo altresì che l'operatore di sportello nel momento in cui rileva un saldo negativo di cassa non può comunque andare avanti nelle operazioni che gli competono se prima il deficit di cassa non viene regolarizzato. A.D.R. Quanto alla circostanza sub
27 19) non posso riferire di avere assistito personalmente, perché stavo lavorando allo sportello, ma posso chiarire che l'emissione di qualsiasi carta poste pay o carnet di assegni poteva avvenire soltanto da parte del direttore previa richiesta da parte dell'operatore. Confermo la Tes_3 circostanza sub 20). […] (dell'Avv. Pondrelli) chiarisco che non ricordo l'orario in cui è Tes_3 avvenuto, ma confermo di avere assistito ai dialoghi tra e , come già detto in Pt_1 Parte_6 risposta ai precedenti capitoli di prova (circostanze da sub 3 in poi), e poi ho ripreso a lavorare alla mia postazione.”.
Orbene, da quanto sinora detto emerge che il oltre alle procedure richieste dalle piattaforme Pt_1 telematiche di per l'esecuzione delle operazioni richieste, ha osservato le disposizioni ricevute CP_1 direttamente dal Direttore, che aveva personalmente coinvolto, specificatamente interpellandolo sulla validità di un documento di identità privo di firma (documento tra l'altro, come confermato anche dai testimoni escussi, non raffrontabile dal con quello acquisito al momento in cui il Pt_1 sig. ha aperto la prima PostePay Evolution nr. 5333171073589349, in quanto visionabili, _1 secondo le regole allora vigenti, solo presso l' i ZI (RM), ove erano stati acquisiti). CP_2
È appena il caso di precisare che tali circostanze non sono smentite neanche dai testi indicati da
, RO IO, incaricato degli adempimenti ispettivi in funzione di Fraud Controparte_1 management (cfr. verbale di udienza del 14.01.2025: “A.D.R. Nel fascicolo relativo alla questione non risultava esservi stato alcun blocco delle operazioni da sistema Oracolo, atteso che nella stampa relativa alle operazioni e movimentazioni eseguite non vi erano riscontri di anomalie al punto che l'esito era risultato O.K. A.D.R. Come primo dato posso precisare che il sistema oracolo deve accertare anomalie derivanti da furto o smarrimento di documenti denunciati presso le autorità competenti e il sistema Oracolo in questi casi blocca qualsiasi operazione. Tanto avviene nelle ipotesi in cui risulti alle autorità competenti la denuncia di furto o smarrimento del documento e che tali denunce siano state inserite nei data base. A.D.R.: Aggiungo che sebbene io non ne sia certo, sembrerebbe che il sistema oracolo non blocchi l'operatività del sistema allorquando i documenti presentati dai clienti o non risultino mai emessi dalle autorità competenti
o siano falsi.”) e (cfr. verbale di udienza dell'1.4.2025 “A.D.R. Sono e mi Testimone_4 chiamo . Indifferente. A.D.R. Conosco il Sig. perché sono stato Testimone_4 Pt_1 direttore dell'Ufficio Postale GI succursale 7 nel 2021 e all'epoca il Sig. vi lavorava. Pt_1
Attualmente non svolgo più le mie mansioni presso quell'ufficio postale. A.D.R. Sono arrivato con molta probabilità nell'Ufficio postale di GI intorno a febbraio/marzo 2021 e quando sono arrivato presso l'ufficio non mi è stato mai sottoposto il dossier relativo alla carta postamat relativa alla questione del A.D.R.: Con riferimento alla circostanza 18 la confermo e Pt_1
28 preciso che il sistema Oracolo impedisce di procedere alle operazioni laddove queste attengano a documenti evidentemente smarriti o rubati di cui risulti la denuncia di smarrimento o furto.”).
In disparte il rilievo che, diversamente dal e dal a conoscenza dei fatti di Parte_6 Tes_1 causa per avervi partecipato direttamente e personalmente, e, perciò stesso attendibili (il Parte_6 anche in ragione della sua posizione, a quell'epoca, di direttore dell'ufficio postale n. 7, e il collega del e tutt'ora alle dipendenze di presso quello stesso ufficio), il Tes_1 Pt_1 CP_1
RO e il giammai avrebbero potuto riferire in merito a quanto accaduto perché non Tes_4 ebbero modo di assistere ai fatti, essendo intervenuti successivamente, il primo perché incaricato degli accertamenti ispettivi, il secondo perché nominato direttore dell'ufficio postale, osserva la
Corte che, anche a voler considerare quanto detto dai detti testi in merito al fatto che il sistema cd.
Oracolo non consentisse di verificare se un documento sia falso o meno, la valutazione della condotta del non muterebbe affatto. Pt_1
E, tanto, perché non è affatto trascurabile la circostanza riscontrata in istruttoria, sia a mezzo di testi che documentalmente, per la quale quel 24 dicembre 2020 il cliente, nel presentarsi allo sportello del per chiedergli l'estinzione della carta Postpay n. 5333171122065473 di cui era titolare e Pt_1
l'emissione di una nuova carta Postpay, consegnò la denuncia di smarrimento della menzionata carta presentata qualche giorno prima, il 17 dicembre 2020, ai carabinieri della stazione di San
Lorenzo (Fg), dando perciò atto di averla smarrita.
In altri termini, è emerso che al è stata prospettata dal cliente una situazione ben precisa, di Pt_1 smarrimento della carta, rispetto alla quale il lavoratore, attivate, come da procedure, le verifiche necessarie, ricevè il via libera per la prosecuzione delle operazioni: infatti, il sistema Oracolo, con il semaforo verde, non accertò alcuna anomalia appunto derivante da situazioni di furto e/o smarrimento di documenti denunciati presso le autorità competenti.
Ma, soprattutto, - e questo, come è ovvio, rileva ove ci si voglia soffermare sul profilo della falsità del documento non registrabile dal sistema oracolo - è emerso incontrovertibilmente che il lavoratore, nonostante l'esito positivo delle verifiche effettuate a mezzo delle procedure telematiche, si è comunque preoccupato di avvisare il Direttore dell'anomalia presente sul documento di identità presentatogli (l'assenza di firma dell'intestatario), tenendo un comportamento non solo evidentemente connotato da prudenza e diligenza, ma anche assolutamente difforme rispetto a quello descritto nella missiva del 28.9.2021.
E' infatti decisivo mettere in risalto che ha addebitato allo sportellista una sorta di Controparte_1 omissione consistita nel mancato coinvolgimento della figura del direttore dell'ufficio postale se è
29 vero, come lo è, che nella detta nota disciplinare, gli ha imputato che, una volta avvedutosi che sulla carta di identità esibitagli dal cliente mancava la firma dell'intestatario, “invece di informare Con tempestivamente il responsabile dell' per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di operazioni successive”. Persona_1
Prima ancora di tutte le considerazioni che di seguito si vanno a compiere, dirimente è rilevare che l'istruttoria non ha affatto consegnato la prova di quella condotta (di uno dei profili) che la datrice di lavoro ha ritenuto di dover sanzionare - ovverosia di non aver tempestivamente informato il responsabile dell'ufficio postale della invalidità del documento - sicchè l'assunto datoriale resta categoricamente smentito, e ben si deve affrancare da responsabilità il lavoratore.
Le emergenze raccolte a giudizio hanno consentito anche di spiegare le ragioni per cui nel dossier del rapporto n. 5333171122065473 risultassero ben “due carte di identità, contraddistinte dal n
intestate a e rilasciate dal . Le predette carte di Numero_1 Persona_1 Parte_5 identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nel corso della sua deposizione il Direttore ha riconosciuto non solo che, dopo che il gli Pt_1 mostrò la carta di identità priva della sottoscrizione del titolare, provvide a chiamare dapprima gli uffici del (senza esito) e dopo un ufficio dei Carabinieri di GI (uno dei tre esistenti su Pt_5
GI), per accertarsi che la carta di identità senza la sottoscrizione del titolare avesse validità, per poi, una volta ricevuta risposta positiva, autorizzare il a proseguire nelle operazioni di Pt_1 emissione di una nuova carta, ma anche che invitò espressamente “il signor a fare Pt_1 sottoscrivere il documento di identità al presentatore del documento e di fare una fotocopia del documento firmato atteso che una fotocopia della carta di identità non firmata era stata già eseguita.
E' proprio in ragione delle indicazioni che il Direttore diede al e che quest'ultimo osservò Pt_1 diligentemente che si spiega la presenza nel dossier relativo ai fatti di causa di due carte di identità
n. intestate a e rilasciate dal Comune di ZI (una firmata e l'altra Numero_1 Persona_1 priva di sottoscrizione).
In altri termini, il dettaglio annotato nella missiva di contestazione riguardante il rinvenimento nel dossier di due carte di identità identiche tranne che per un particolare (la firma apposta solo in una)
- invece che costituire ragione di sospetto, come da tesi di che sosteneva che il CP_1 Pt_1
30 accortosi della mancanza di firma sul documento di identità, per evitare che qualcuno, in sede di controllo, eccepisse l'irregolarità, aveva fatto apporre la firma al sedicente in Persona_1 modo posticcio (cfr memoria di costituzione ex art 11 c 53 L. 9272012, pag 4) - serve a confermare la ricostruzione dei fatti di parte attrice e a dar conto della partecipazione del Direttore alle operazioni afferenti le carte Postpay del essendo stato proprio il , per sua stessa _1 Parte_6 ammissione, a consigliare allo sportellista questa accortezza.
La conferma che il si rivolse effettivamente al direttore per gestire al meglio la situazione si Pt_1 desume anche dal fatto, di cui è traccia nelle testimonianze del e del , che Tes_1 Parte_6 altrimenti non avrebbe potuto emettere la nuova carta postpay n. 5333171122065473 né avrebbe potuto completare le operazioni di emissione carta ed estinzione carta: infatti, solo il direttore può accedere al caveau e da questo prelevare la carta di nuova emissione, per poi consegnarla allo sportellista, e solo il direttore può sanare gli eventuali deficit sulla carta da estinguere (ad esempio legati al mancato pagamento del canone mensile in corso), mediante sovvenzione di danaro allo sportello, come accadde nel caso di specie, allorquando il Direttore ha inviato allo sportello del
E 1,82 (cioè la differenza tra il saldo giacenza cassa pari a E 27.099,77 generato dopo la Pt_1 chiusura a carrello della emissione carta e il debito cassa di E 27.101,59 creatosi dopo la procedura di estinzione carta .
Vi è da aggiungere che non può addebitarsi allo sportellista di non essersi acquietato sulle direttive del e di non aver approfondito la questione della carta di identità priva di firma del Parte_6 titolare, indagando oltre rispetto alle rassicurazioni sullo stesso che il direttore aveva ricevuto dai carabinieri di GI debitamente interpellati, poichè la condotta contestata al lavoratore e per la quale quegli è stato licenziato è quella di non aver tempestivamente informato il direttore delle caratteristiche del documento di identità e di aver ciononostante proseguito le operazioni, e non anche di non aver accertato la falsità (o meno) della carta di identità.
Peraltro, l'unico modo per avvedersi che il documento presentato allo sportello gestito dal reclamante non corrispondesse alla carta di identità registrata nel sistema di Poste sarebbe stato quello di confrontarlo con la copia depositata presso l'Ufficio Postale di ZI al momento di emissione della carta Postepay n. 5333171073589349, soluzione tuttavia non percorribile al tempo dei fatti di causa né dal né da nessun altro, nemmeno dal Direttore, come anche riferito dai Pt_1 testi escussi nel presente grado.
Pertanto, non è stato riscontrato dall'istruttoria il primo profilo della condotta contestata al lavoratore.
31 Ferme queste assorbenti considerazioni, la Corte osserva che la lettura del Manuale operativo consegna un dato non trascurabile e di segno favorevole al lavoratore, in quanto stabilisce che nelle ipotesi in cui si debba procedere all'estinzione di una carta (operazione che presuppone appunto che un rapporto sia già esistente, come appunto nel caso di specie) all'operatore si chiede soltanto di
“accertare l'identità del titolare della carta tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale …”, mentre quando si tratti di aprire rapporti finanziari, quando, cioè, si deve instaurare un nuovo rapporto con un cliente non già censito, “si deve effettuare l'identificazione mediante documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale…”. E' logico, ma val la pena di rimarcarlo, la differenza non è di poco conto, in quanto, come espresso dalla diversità dei termini utilizzati, un conto è “accertare l'identità”, un conto è
“effettuare l'identificazione”, richiedendosi condotte distinte, più approfondite solo nel secondo caso (cfr manuale, punto A, A.2: “deve essere sempre verificata la presenza della firma del titolare sul documento di riconoscimento presentato” ).
7.5.b. Proseguendo nell'analisi della contestazione disciplinare, ha addebitato al altri CP_1 Pt_1 comportamenti omissivi, di non aver verificato che il cliente presentatosi allo sportello appose in calce al questionario di adeguata verifica la firma di , e di non aver effettuato le Persona_3 segnalazioni antiriclaggio extragianos per le operazioni di postagiro e prelievo Pos.
“Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui
[...] doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n. 8 affidata al sig. , a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite.”.
Ebbene, in disparte la considerazione che al non possono imputarsi operazioni - quali quelle Pt_1 di postagiro e prelievo Pos - eseguite da un altro sportello, cui era adibito , per Persona_4 escludere ogni rilevanza agli addebiti occorre leggere il Manuale Postepay Evolution, alla “Scheda
32 PI – B.4 – Consegna e attivazione della Carta” (all. 11 fascicolo di parte reclamante - fase inibitoria), ove è prevista una procedura che, stante l'avvenuta identificazione del cliente, mira a verificare l'eventuale presenza del nominativo del cliente all'interno di liste antiterrorismo;
ebbene, in caso di risposta negativa [in caso di risposta positiva, se cioè il cliente risulta inserito nella lista antiterrorismo, il sistema si blocca], il sistema prosegue automaticamente con la “Procedura
Gianos KYC” per la compilazione del Questionario di Adeguata verifica (QUAV) .
Quest'ultima consiste, sostanzialmente, nello stampare il questionario di adeguata verifica e nel farlo firmare al cliente;
“in caso di mancata o incompleta compilazione del QAV, il sistema non permette l'emissione della carta”.
Se all'operatore si chiede solo (nulla di più ) di procedere alla stampa del questionario e farlo firmare, non è incidente sulla responsabilità del lavoratore il fatto che sul questionario sia stata apposta la firma di invece che di (peraltro, tutti i moduli di Persona_3 Persona_6 richiesta della carta sono firmati da . _1
A ben vedere, dunque, se il reclamante non avesse eseguito gli adempimenti richiesti nell'ambito delle procedure antiriciclaggio, l'operazione non si sarebbe conclusa, costituendo tale procedura un passaggio automatizzato, vale a dire, avviato direttamente dalla piattaforma.
Ancora una volta, quanto appena evidenziato emerge dal Giornale di Fondo riferito al ove è Pt_1 possibile leggere “SEGNALAZIONE AR” nell'ambito dell'operazione sia di emissione della carta
Postepay n. 5333171122065473, sia di estinzione della carta Postepay n. 5333171073589349.
Diversa è segnalazione Extragianos, definita dal Manuale Segnalazioni Operazioni Sospette alla
Scheda PI – B.1.1. (all. 21 fascicolo di parte reclamante - fase monitoria) come “la segnalazione di operazione sospetta effettuata direttamente dal DUP sulla base di un'autonoma valutazione al verificarsi di eventi significativi, rilevati personalmente o evidenziati da altre figure professionali che operano a contatto con la clientela”, adempimento che, quindi, evidentemente non spetta all'operatore, ed al quale non può imputarsi di non avervi proceduto
In tal senso depongono anche le dichiarazioni testimoniali dello stesso Direttore sig. (cfr. Parte_6 verbale di udienza del 12.11.2024 “A.D.R. Quanto a “extra janos” che è procedura attinente la segnalazione di operazioni sospette, è una procedura che è rimessa soltanto al direttore, al suo collaboratore e non ai dipendenti. A.D.R. La procedura “extra janos” non viene attivata se
l'operazione riguarda il cliente e soltanto il cliente, nel senso che movimenta fondi da un carta/conto ad altri a lui intestati. Nel caso di specie, io non ho attivato alcuna procedura “extra
33 janos”.”), nonché del Direttore NT (cfr. verbale di udienza del 1.4.2025 “[…] A.D.R. È vera la circostanza sub 20 preciso che la dicitura AR sta a indicare antiriciclaggio. A.D.R. È vera la circostanza sub 21 nel senso che l'operatore è obbligato a dare comunicazione al direttore di operazioni anomale di qualsiasi genere e tanto è contemplato nel codice etico. Su domanda di parte reclamata il teste chiarisce che allorquando un cliente chiede di poter ritirare tutta la disponibilità delle proprie somme in particolare anche di somme consistenti è libero di farlo ma questo è sottoposto a verifiche. A chiarimento della circostanza sub 20 parte reclamante chiede se la segnalazione A.R. (antiriciclaggio) è di iniziativa dell'operatore o è imposta dalla piattaforma operativa. La risposta è che automatica ed esce dal sistema operativo informatico e non è atto dell'operatore. Una volta che compare la segnalazione antiriciclaggio è necessario proseguire la richiesta antiriciclaggio altrimenti il sistema si blocca e l'operatore non può andare avanti. A.D.R.
L'operazione antiriciclaggio ed sono operazioni diverse.”). CP_4
Nella medesima prospettiva si pongono anche le dichiarazioni del teste RO IO all'udienza del 14.1.2025: “[…] A.D.R.: La segnalazione extragianos è un tipo di segnalazione che
l'operatore può effettuare qualora ravvisi nell'operatività che sta ponendo in essere dei dubbi sulla effettiva provenienza del danaro o sulla movimentazione connessa. A.D.R. Preciso che la segnalazione extragianos è una segnalazione di tipo discrezionale nel senso che non è prevista né da una norma cogente né da una operatività di sistema e che è rimessa alla diligenza dell'operatore nelle situazioni più dubbie ove c'è il sospetto della illecita provenienza del danaro.
A.D.R. Preciso che questo tipo di segnalazione è un sistema extra, ulteriore rispetto a sistemi ordinari e che esistono, infatti, sistemi ordinari che rilevano dati sensibili ai fini dell'antiriciclaggio. A.D.R. Nel caso del Sig. ho chiesto al direttore se vi fosse nel caso Pt_1 specifico l'effettuazione di una segnalazione extragianos e che mi era stato riferito che alcuna segnalazione era stata eseguita. A.D.R. Preciso anche che quando ho eseguito, se non ricordo male, l'ispezione il direttore con il quale mi sono interfacciato non era lo stesso di cui ai fatti oggetto di causa e che non ho potuto sentire il direttore dell'epoca dei fatti. A.D.R. Preciso che il direttore con cui mi sono relazionato in occasione del mio accesso ispettivo mi ha riferito che nel fascicolo attinente le segnalazioni extragianos non risultavano esservi annotazioni attinenti alla vicenda in oggetto. A.D.R. Aggiungo ancora che ho posto il quesito al direttore relativo alla presenza di una segnalazione extragianos perché ho ritenuto che la vicenda avesse bisogno di questo tipo di attenzione. A.D.R. A precisazione dell'operatività dei sistemi antiriciclaggio aggiungo che, in disparte il sistema di segnalazione extragianos, vi è un sistema per cui alcune operazioni vengono individuate dal sistema operativo come meritevoli di allert, di valutazione antiriciclaggio e che vengono segnalate all'operatore dal sistema il quale, a quanto mi consta,
34 impedisce all'operatore di proseguire oltre nell'attività. […] A.D.R.: Quanto al capitolo sub 21 lo confermo con la precisazione che allorquando l'operatore si avvede di una anomalia che richiede una segnalazione extragianos deve comunicarlo al direttore il quale deve eseguire effettivamente la segnalazione extragianos una volta effettuate tutte le verifiche del caso.”.
Ebbene, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni dei testi escussi, è con ogni evidenza emerso che il ha più volte coinvolto il Direttore nello svolgimento delle operazioni affidategli, il quale Pt_1 avrebbe potuto, se del caso, attivare la segnalazione extrajanos, non potendosi invece imputare all'odierno reclamante l'inadempimento di obblighi non di sua competenza.
Pertanto, deve considerarsi privo di pregio anche questo profilo della contestazione disciplinare.
7.5.c. Da ultimo, ha contestato al reclamante che “al dossier di chiusura della carta CP_1
Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma.”.
Anche tale punto di contestazione non può essere positivamente considerato.
Il ha acquisito copia in originale della denuncia con timbro e logo dell'Arma dei Pt_1
Carabinieri, attenendosi a quanto riportato nella scheda PI.EI Manuale Postpay Evolution.
Inoltre, come è emerso dagli atti di causa, il personale di non è stato sottoposto ad una CP_1 formazione tale da essere in grado di distinguere ictu oculi la falsità di una denuncia sporta alle
Forze dell'Ordine.
Tanto è confermato dal teste , il quale all'udienza dell'11.3.2025 ha dichiarato Testimone_1 che (dell'Avv. Matarante a chiarimento in merito alla eventualità di una formazione offerta Tes_3 agli operatori di sportello circa la verifica della validità dei documenti di identità) Non abbiamo mai avuto una formazione in merito alla validità dei documenti di identità e denunce relative ai documenti di identità che venivano presentate a noi operatori.”.
Nondimeno, non sfugge a questa Corte che le anomalie dei documenti facenti parte del dossier generatosi a seguito dell'estinzione della Postepay non sono state riscontrate nemmeno in occasione dei controlli successivi all'operazione compiuta dal reclamante.
Invero, come illustrato nel Manuale operativo di archiviazione, il fascicolo dell'operazione eseguita, comprensivo di tutta la documentazione relativa (e, dunque, anche le fotocopie della carta di identità del cliente, di cui una priva di firma, nonché la falsa denuncia di smarrimento), viene
35 sottoposto a un duplice controllo: il primo, di competenza del Direttore dell'Ufficio o dei suoi collaboratori - che si esegue nella giornata stessa in cui si è effettuata la operazione prima di procedere all'archiviazione definitiva della pratica - e, il secondo, di competenza della filiale di appartenenza per il “visto di conformità” (cfr. Manuale Controlli di Secondo Livello – PI Scheda
B.2 – all. 22 e 23 fascicolo di parte reclamante - fase monitoria).
Tra l'altro, tutte le operazioni, sia di emissione che di estinzione, vengono sottoposte nuovamente a controlli dopo il mese successivo a quello di riferimento per l'invio cartaceo al Centro di CP_5
Verona (cfr. COI. Nr.201. 10/19 – all. 20 fascicolo di parte reclamante fase monitoria).
Non v'è chi non veda dunque che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non può nel caso di specie trattarsi di una “evidentissima anomalia” tale da imputare al una condotta al Pt_1 di sotto dello standard di diligenza richiesto per lo svolgimento delle sue mansioni.
8. L'analisi delle ragioni di infondatezza della contestazione disciplinare compromette inevitabilmente la legittimità del licenziamento irrogato all'odierno reclamante senza preavviso ai sensi degli art. 54 VI comma, lett. a), c) e k) e art. 80 lett. e) del CCNL vigente.
Val la pena di riportare specificatamente il testo dell'art. 54 citato:
“VI. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
[…];
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
[…];
k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
[…]”.
36 Dalla lettura del dato normativo emerge che le ipotesi poste alla base del licenziamento presuppongono un comportamento illecito o caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, di modo che non risultano affatto conferenti alla condotta tenuta dal la quale, per quanto si è Pt_1 sopra detto, è assolutamente diversa da quella rappresentata dalla società, ma è soprattutto priva di alcun profilo di intenzionale violazione di regole .
In ogni caso, stando a quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.” (Cass. n.
33811/2021 del 12.11.2021) e secondo cui “anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 9675/2019 del 5.4.2019) il Collegio rileva che, nel caso di specie, dall'analisi della “natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono”, nonché del “fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva”, non può ritenersi che quest'ultimo abbia avuto una portata tale da “porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento” (cfr. Cass. n. 31202/2021 del 2.11.2021) e da recidere il legame lavorativo.
Non è un caso che in una situazione analoga (apertura di rapporti da parte di un soggetto munito di carta di identità priva di firma), verificatosi presso il medesimo Ufficio Postale di GI 7 (cfr. documenti depositati dal reclamante in data 6.9.2024), la Società reclamata abbia applicato ad una propria dipendente una sanzione conservativa.
Tuttavia, non avendo richiesto in giudizio l'applicazione della diversa sanzione conservativa CP_1 in luogo del licenziamento e non potendo il giudice sostituirsi nell'esercizio del potere disciplinare, quale estrinsecazione del potere di organizzazione dell'impresa, questa Corte deve esprimersi necessariamente e limitatamente alla legittimità del licenziamento disciplinare irrogato (cfr. Cass. nn. 13479/2024 del 15.5.2024; 3986/2019 dell'11.2.2019 e 22150/2015 del 29.10.2015).
9. Orbene, alla luce di tutto quanto sinora esposto, la condotta del sig. può considerarsi Pt_1 conforme a diligenza e correttezza, nonché a quanto prescritto ai dipendenti dai manuali operativi di
, mentre l'odierna reclamata ha omesso di provare la sussistenza di dolo o colpa grave CP_1 nei comportamenti adottati dal dipendente.
37 Al contrario, nell'odierna fattispecie il reclamante ha dato prova di aver adempiuto all'obbligo di obbedienza sancito all'art. 2014 del Codice civile, ove è previsto che “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Pertanto, la Corte non ravvisa alcun comportamento di una gravità tale da incidere in maniera irreversibile sul rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro o da porre in dubbio il successivo corretto adempimento delle sue mansioni da parte dell'odierno reclamante.
La mancanza di una condotta inadempiente, di rilievo disciplinare, determina al contempo logicamente la impossibilità di configurare anche i requisiti del giustificato motivo soggettivo di recesso invocati dalla Società reclamata (Cass. n. 6848/2010; Cass. n. 25743/2007).
Alla vicenda all'attenzione della Corte deve allora applicarsi 18, comma 4, l. n. 300/1970, ove è stabilito che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative […].”.
10. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, dev'essere accolto il reclamo proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annullato il licenziamento Parte_1
38 intimatogli con missiva del 4.11.2021, con condanna della alla reintegrazione Controparte_1 di nel posto di lavoro occupato al momento del recesso, nonché al pagamento in Parte_1 suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (fino ad un massimo di dodici mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei e sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
In ordine all'aliunde perceptum invocato da al fine di dedurre dal risarcimento quanto il CP_1 lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, il Collegio esclude che nel caso di specie ricorrano gli estremi per farne applicazione .
In continuità con la Cassazione (cfr sent. 37946/2022), si ritiene che per il datore di lavoro non sia sufficiente invocare la previsione di legge che prevede la detraibilità di tali somme dall'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore licenziato illegittimamente, dovendo “essere ritualmente allegati...dalla parte che lo deduca... gli elementi fattuali posti a fondamento dell'aliunde perceptum”.
Solo l'allegazione di quei fatti che sono rilevanti in punto di percezione da parte del lavoratore di altri redditi e, come ovvio, la loro successiva prova in giudizio rende operante la previsione circa la detraibilità dell'aiunde perceptum, non essendo sufficienti richieste istruttorie quali la richiesta di documentazione all'I.N.P.S. o all'Agenzia delle Entrate, “tenuto conto che le richieste istruttorie possono essere correttamente volte alla sola dimostrazione dei fatti ritualmente indicati ed allegati”.
Cass. civ., sez. lav., ord. 01/03/2024, n. 5588 ha affrontato di nuovo il tema affermando, conformemente ai suoi precedenti, che l'onere della prova dell'aliunde perceptum e percipiendum è
a carico del datore di lavoro, che è tenuto a fornire indicazioni puntuali dell'esercizio di un'attività lavorativa, allegando circostanze di fatto specifiche, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o meramente esplorative;
per quanto riguarda l'aliunde percipiendum in particolare, il datore deve allegare le circostanze specifiche da cui sia possibile desumere, anche presuntivamente, che la professionalità avrebbe potuto essere impiegata, in relazione alle situazioni di mercato, per il conseguimento di nuovi guadagni.
Ciò detto, difettano nel caso di specie le necessarie allegazioni.
39 11.Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella dell'ipotetico coinvolgimento del reale sig. nei fatti per cui è causa, atteso che, in ogni caso, esso non sposterebbe i termini della _1 decisione a cui oggi si addiviene.
12. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della
[...]
Controparte_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con D.M. n.
147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato l'11.11.2022 da nei confronti di vverso la sentenza n. 3334 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di GI l'11.10.2022, così provvede:
accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento irrogato a con missiva ricevuta il 4.11.2021; Parte_1
per l'effetto, condanna all'immediata reintegrazione del reclamante nel posto di Controparte_1 lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura di dodici mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei e sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1 grado del giudizio, che liquida in E 5.000,00 per il primo grado e in E 7.500,00, per il presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matarante, dichiaratosi anticipante.
Così deciso in Bari, l'11.9.2025 Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
40 dott.ssa Ernesta Tarantino
41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Matsrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ciro Matarante
reclamante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data
11.11.2022, ha impugnato la sentenza n. 3334/2022, pubblicata in data 11.10.2022 Parte_1 dal Tribunale del Lavoro di GI, di rigetto della opposizione spiegata dallo stesso ai Pt_1 sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza n. 14715/2022, emessa in data 1 3.5.2022 a conclusione della fase sommaria, con la quale è stata rigettata l'impugnativa del provvedimento di licenziamento senza preavviso comminatogli da con nota Controparte_1
consegnata in data 04.11.2021, con effetto retroattivo a far Parte_2 data dal 01.10.2021.
1.1. Più analiticamente, il con ricorso introduttivo del giudizio, azionato con il rito Fornero Pt_1
e depositato in data 16.2.2021, aveva chiesto di: “a) dichiarare il licenziamento, comminato al ricorrente, inefficace e/o nullo e/o illegittimo, ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, per le ragioni indicate in premessa ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare a , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A.”.
si era costituita in giudizio con memoria difensiva del 27.4.2022, assumendo Controparte_1 la legittimità del proprio operato, avuto riguardo sia alla tempestività che alla proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità delle condotte contestate, e instando per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 3.5.2022 rigettava la domanda e condannava il lavoratore soccombente alle spese di lite, che liquidava in E 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data 31.5.2022 da ex Parte_1 art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al fine di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di GI, acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza dell'11.10.2022, rigettava la spiegata opposizione e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in E 2.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
2 2. Avverso tale statuizione, con reclamo in data 11.11.2022 il lavoratore soccombente muove una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati, e insiste per la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 4.11.2021 e reitera le medesime conclusioni già rassegnate in prime cure, anche in ordine alle richieste istruttorie [cfr. pag. 44-51 del reclamo].
reclamata resiste al gravame con memoria difensiva del 3.3.2023, contestando Controparte_1 la fondatezza dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata senza alcun esito la conciliazione, anche a mezzo di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., e svoltasi la fase istruttoria secondo i capitoli e i testi ammessi con ordinanza dell'8.10.2024, la Corte, all'esito della discussione orale delle parti, riserva la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
3.1. Al fine di meglio corrispondere ai rilievi critici mossi dall'odierno reclamante, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda litigiosa.
Con l'atto introduttivo del giudizio del 16.2.2021, riferiva: Parte_1
1) di essere stato assunto da in data 3.1.2011 con mansioni di Operatore Corner Controparte_1 presso l'Ufficio Postale di GI succursale 7;
2) di essere stato destinatario di addebiti disciplinari irrogati con nota prot.
RUO/CRUT/MAS/RI/2851/2021/disc/rl del 28.09.2021, notificatagli l'1.10.2021, per aver compiuto gravi irregolarità durante il turno lavorativo.
In detta nota, dava atto che: CP_1
“La Funzione aziendale Reclami trasmetteva alla competente Funzione aziendale Fraud
Management la segnalazione relativa alla denuncia sporta dal cliente signor il Persona_1 quale aveva denunciato la mancanza di somme di denaro dalla sua carta Postpay Evolution.
La predetta carta, infatti, era stata sostituita ad insaputa dell'ignaro cliente da soggetti che, avvalendosi della sua identità, ne avevano chiesto l'estinzione e avevano chiesto l'attivazione di un'altra carta sulla quale avevano trasferito le somme della carta estinta, prelevandole subito dopo con una serie di operazioni truffaldine.
3 In particolare, il signor ha denunciato che ignoti hanno fraudolentemente Persona_1 sottratto le somme depositate sulla sua Postpay Evolution n. 5333171073589349, trasferendole a sua insaputa su un'altra Postpay, contraddistinta dal n. 5333171122065473. Il cliente interessato è venuto a conoscenza della truffa perpetrata ai suoi danni perché, non riuscendo più ad accedere al conto della sua carta Postpay Evolution, in quanto bloccata, si è rivolto all'UP di ZI, dove la Con stessa è radicata per avere delucidazioni in merito. Presso l' suddetto ha appreso che le somme custodite sul suo rapporto, pari a E 27.101,59 erano state trasferite su un'altra Postpay Evolution, contraddistinta dal n. 5333171122065473, a lui intestata, della cui attivazione però era completamente ignaro e che, di conseguenza, non ha mai posseduto.
Dalle verifiche ispettive condotte dalla competente Funzione Aziendale sulla documentazione contabile acquisita presso l'UP di GI 7 è stato accertato che le operazioni di chiusura della carta Postpay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n.
5333171122065473 sono state da lei eseguite in data 24 dicembre 2020, con a Persona_2 lei univocamente attribuita, con trasferimento dei fondi depositati sulla carta Postpay Evolutioni, detenuta dal vero sulla carta 5333171122065473, la cui apertura è stata Persona_1 richiesta da colui che ha carpito i dati di quest'ultimo”.
La nota proseguiva, indicando nel dettaglio le operazioni eseguite dal 24 dicembre 2020 sulla carta
Postpay n. 5333171122065473, e riportando quanto l'incaricato degli accertamenti aveva verificato esaminando il dossier inerente la questione.
“In particolare, nel dossier suddetto sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n.
intestate a e rilasciate dal Comune di ZI. Le predette carte di Numero_1 Persona_1 identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di Persona_1 operazioni successive.
Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
4 segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui _1 doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n.8 affidata al sig. a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite. Ancora, al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma…..”
Pertanto, secondo quanto rappresentato da , egli avrebbe effettuato una serie di Controparte_1 operazioni irregolari, con le quali avrebbe provveduto a chiudere la carta Postepay Evolution n.
5333171073589349 del sig. , ad aprirne una nuova, n. 5333171122065473, e a Persona_1 trasferirvi la somma di € 27.094,77, consentendo in tal modo ad un truffatore di svuotare il conto del reale . Persona_1
Più specificatamente, dall'esame del dossier del rapporto n. 5333171122065473, era emerso che il lavoratore avrebbe omesso: di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. di verificare la firma apposta dal truffatore in calce _1 al questionario di adeguata verifica (palesemente falsa in quanto riportante Persona_3 invece che ); di effettuare la necessaria segnalazione antiriciclaggio extragianos Persona_1 per le operazioni di postagiro e di prelievo POS a sportello dalla postazione n. 8 affidata al collega sig. ; nonché di verificare la falsità della denuncia - allegata al dossier di chiusura della Per_4 carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 - sporta ai Carabinieri della stazione di San
Lorenzo di GI - in quanto non registrata negli Archivi Militari;
3) che, pertanto, secondo quanto rappresentato da , si sarebbe reso responsabile di una CP_1 condotta grave e in contrasto sia con quanto previsto dall'art. 52 CCNL vigente, relativamente ai doveri del dipendente nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia con i principi sanciti nel
Codice Etico adottato dalla Società;
5 4) di aver ricevuto, con successiva nota consegnata in data Parte_2
04.11.2021, in ragione della asserita gravità delle suddette contestazioni, intimazione di licenziamento senza preavviso con effetto retroattivo dalla data del 1.10.2021;
5) di aver provveduto, con pec del 17.12.2021 e raccomandata a/r nr. 15075181323-6 del
18.12.2021 ad impugnare il prefato licenziamento, nonché le contestazioni di addebito mosse nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare in ragione della falsità
e dell'incongruenza di quanto dedotto nella contestazione disciplinare rispetto a “quanto realmente
è accaduto il giorno 24.12.2020 presso l' di GI succ. 7 allo sportello del sig. CP_2 Pt_1 peraltro tutto puntualmente registrato nel giornale di fondo”, giornale che registra, come una
'scatola nera', tutte le operazioni svolte dai dipendenti.
Nello specifico, segnalava dapprima che dal giornale di fondo del 24.12.2020 relativo all'utente si desumeva che lo stesso aveva provveduto non già alla sostituzione della Postepay in uso Pt_1 al sig. (come contestato da : cfr 'la predetta carta era stata sostituita..'), _1 CP_1 bensì all'emissione di una nuova e alla estinzione con rimborso della prima, distinzione questa fondamentale in quanto diversa è la relativa procedura operativa imposta dalla piattaforma telematica (SDP), a cui devono attenersi gli operatori di tutti gli uffici, senza possibilità di disattendere alcuno degli step previsti per la conclusione delle operazioni.
Tanto chiarito e premesso che non è possibile per nessun addetto (neppure per il direttore) forzare la procedura telematica di qualsivoglia operazione, il ricorrente affermava di aver rispettato tutte le procedure operative, sia in fase di emissione che in fase di estinzione carta, precipuamente indicate nel Manuale PostPay Evolution nella scheda PI-E di cui E.1 – validità 29.9.2020, “anche con la supervisione del Direttore dell'Ufficio Postale”, il quale aveva partecipato attivamente a tali operazioni, consentendo con il suo intervento, di portarle a termine.
Quanto alle verifiche sulla identità del cliente (che, stando alla contestazione, avrebbe eseguito in maniera poco diligente), il precisava che l'identificazione dei clienti è un passaggio Pt_1 preliminare a qualsiasi operazione;
che attraverso la piattaforma telematica sulla quale operano gli impiegati, in dotazione presso ogni sportello di , c.d. piattaforma Oracolo, gli operatori CP_1 possono sapere, in tempo reale, dopo aver inserito gli estremi del documento (numero dello stesso, data di emissione, di scadenza, ente che lo ha emesso e codice fiscale) se tale documento è valido e corrispondente a quello regolarmente rilasciato e registrato sulla piattaforma SDP;
che il sistema oracolo può restituire più responsi indicati attraverso i colori del semaforo, e, per l'esattezza,
6 semaforo verde (che indica che gli estremi dei documenti presentati sono validi, corrispondenti al database e corrispondenti al cliente e codice fiscale), semaforo giallo (che blocca la prosecuzione dell'operazione indicando la necessità di approfondimenti, come nel caso di documento scaduto), semaforo rosso (che segnala che il documento non è valido, perché smarrito o oggetto di furto).
Quindi, a dimostrazione di aver posto in essere attività di controllo niente affatto superficiali, riferiva che tutte le volte in cui aveva provveduto all'immissione degli estremi del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. la procedura aveva dato esito positivo, dando _1 responso di semaforo verde senza rilevare alcuna anomalia che, se presente, avrebbe bloccato l'intera procedura.
Ciò detto, evidenziava che “nonostante il sistema di sicurezza avesse dato semaforo verde”, egli aveva allertato il Direttore dell'ufficio perché si era “accorto della mancanza della sottoscrizione del documento di identità” esibitogli, e, a sua volta, il direttore, acquisite informazioni presso i carabinieri (“che gli confermavano la validità del documento di identità anche senza la firma del titolare al pari di un passaporto”), lo aveva autorizzato ad eseguire l'operazione.
Stando così le cose, in assenza di sistema bloccante e acquisita l'autorizzazione a proseguire del direttore, il significava anche che, poichè la carta di identità esibitagli riportava gli stessi Pt_1 estremi identificativi di quella che risultava già registrata nel sistema informatico di , CP_1 corrispondente alla carta Postpay del [peraltro, il documento di identità rimane visibile solo _1 presso l'ufficio Postale dove è stato radicato il rapporto, nella specie l' di ZI, e non anche CP_2 presso gli altri uffici postali, di modo che gli era preclusa la possibilità di confrontare visivamente il documento presentatogli con quello esibito all' di ZI all'atto del radicamento del rapporto CP_2 finanziario, sì da verificare se effettivamente la carta di identità del a quell'epoca, _1 risultasse sottoscritta o meno], nonchè di quella indicata nella denuncia di smarrimento della carta
Postpay presentata dal ai carabinieri di GI, previa consultazione con il direttore, aveva _1
“invitato il cliente ad apporre la propria firma sulla fotocopia del documento d'identità in corrispondenza della firma in originale mancante, facendolo firmare anche sul documento originale”; infatti, “al fine di ricordarsi della particolarità accaduta”, era lo stesso Direttore a suggerirgli di effettuare due fotocopie dello stesso documento di identità, di cui una, appunto, risultava riportare la firma in calce alla foto del cliente.
Aggiungeva che, pure con riferimento all'operazione di estinzione/rimborso di una carta Postepay, era stato necessario il controllo autorizzatorio del direttore, e tanto in più occasioni, sia al fine di procedere all'archiviazione del fascicolo, sia per effettuare il conseguente rimborso del saldo
7 presente. Ad esempio, si era rivolto al direttore per sapere se occorreva avviare prima la procedura di estinzione della carta o quella di emissione della carta, e, una volta ricevuta risposta in questo secondo senso, aveva dovuto chiedere al direttore il rilascio della busta contenente la nuova Postpay
Evolution, in quanto solo il direttore può accedere al caveau ove sono custodite le carte;
peraltro, per completare le operazioni e procedere al rimborso della carta smarrita da estinguere, il direttore aveva dovuto inviato allo sportello presso cui operava la somma di E 1,82 (pari alla differenza tra il saldo giacenza cassa di E 27.099,77, generato dopo la chiusura a carrello della operazione di emissione della nuova carta, e il debito cassa di E 27.101,59 (creatosi dopo la procedura di estinzione/rimborso carta).
Stigmatizzava gli ulteriori aspetti della contestazione disciplinare, osservando, da un lato, che non potevano essere a lui imputate operazioni compiute presso uno sportello gestito da un altro operatore, il quale, in ogni caso, aveva anch'egli riscontrato positivamente i documenti forniti dal sedicente sig. e, dall'altro, che non gli spettava il compito di effettuare la segnalazione _1
essendo questo un adempimento di competenza del direttore dell'ufficio, piuttosto, Parte_3 avendo provveduto a eseguire, correttamente, la segnalazione antiriciclaggio ( QUAV), atteso che, diversamente, il sistema telematico non gli avrebbe consentito di concludere l'operazione. Solo in calce al questionario di adeguata verifica risultava firma di mentre gli altri stampati ER risultavano regolarmente sottoscritti da . Persona_1
Evidenziava altresì che, non essendo stato debitamente formato per distinguere una denuncia falsa da una vera, risultava ingiusta la contestazione relativa al mancato riconoscimento della falsità della denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, essendosi peraltro attenuto a quanto previsto dalla relativa Scheda PI E.1 del Manuale PostePay Evolution - Estinzione Carta.
Denunciava, poi, la tardività della contestazione disciplinare del 1.10.2021 rispetto al fatto addebitato, risalente al 24.12.2020, vizio che aveva causato anche la violazione del proprio diritto di difesa, essendo stato chiamato a rendere giustificazioni il 20.10.2021, con tempistiche dunque eccessivamente ristrette per ricostruire fatti risalenti e relativi ad aspetti tecnici delle operazioni eseguite.
Sottolineava, infine, di non aver posto in essere alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave, avendo, piuttosto, utilizzato la diligenza richiesta dal caso concreto in base anche agli strumenti messi a sua disposizione da , di modo che il fatto contestatagli avrebbe potuto essere CP_1 sanzionato al massimo con una sanzione disciplinare conservativa.
8 Concludeva, dunque, ipotizzando il fine ritorsivo del licenziamento subito, in ragione della grava conflittualità esistente tra l'ispettore di Fraud Management Poste Italiane IO RO, che aveva anche condotto i rilievi nell'ambito della vicenda per cui è causa, e i rappresentanti sindacali della U.G.L., di cui il ricorrente è dirigente provinciale.
3.2. Con ordinanza del 3.5.2022, resa all'esito di istruttoria solo documentale, il giudice rigettava il ricorso.
3.2.a. Preliminarmente, chiariva che in tema di licenziamento disciplinare la gravità dell'inadempimento da parte del dipendente richiede una valutazione circa l'incidenza della sua condotta sulla fiducia caratterizzante il rapporto, di talché, come affermato dalla Corte di
Cassazione, le elencazioni delle ipotesi di giusta causa del licenziamento previste nei contratti collettivi - diversamente da quello che accade per le sanzioni conservative - assumono valore meramente esemplificativo, non vincolando dunque il giudice nella valutazione della gravità della condotta del lavoratore.
Osservava, inoltre, che in caso di sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, < disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa - ricadendo il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" menzionate dall'art. 18, comma 5, l. n.
300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa>>.
3.2.b. Disattendeva la doglianza del lavoratore circa la natura manipolatoria e ritorsiva degli addebiti a lui imputati, non potendosi riscontrare il motivo illecito determinante ed esclusivo - ossia l'unico sussistente, indipendentemente da quello formalmente addotto -, al fine della dichiarazione di nullità del licenziamento ritorsivo, stante la mancanza di qualsivoglia iniziativa probatoria del ricorrente in tal senso.
3.2.c. Riteneva non condivisibile la tesi del secondo cui il sistema Oracolo avrebbe Pt_1 consentito la verifica della validità del documento tramite segnalazione delle ipotesi di documento falso, smarrito o oggetto di furto.
A tal proposito rilevava che il suddetto applicativo si limita a segnalare la presenza del documento sottoposto a verifica all'interno della banca dati aziendale dei soli documenti smarriti o rubati - e non di quelli falsificati -, essendo infatti la banca dati direttamente collegata a quella delle Forze dell'Ordine e nella quale confluiscono i dati indicati nelle denunce di smarrimento o sottrazione.
9 Osservava che nel caso di specie il sedicente sig. aveva esibito una carta di identità _1 cartacea priva della sottoscrizione, che si appone al rilascio dello stesso da parte del Sindaco, e che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le disposizioni interne a relative CP_1 all'identificazione del cliente non contemplano l'ipotesi che l'operatore inviti il cliente ad apporre la firma mancante sia sulla copia del documento che sull'originale cartaceo, formato, tra l'altro, al tempo dei fatti, già residuale rispetto alla CIE.
Aggiungeva che, piuttosto, il dipendente avrebbe dovuto rifiutare di compiere le operazioni richieste, a maggior ragione del fatto che era impossibile verificare nell'immediatezza la corrispondenza del documento sospetto con la copia del documento depositato presso l' di CP_2
ZI (RM), ove il rapporto si era radicato, non rilevando le osservazioni attoree circa le competenze del Direttore dell'Ufficio.
3.2.d. Alla luce delle suddette considerazioni, valutava la condotta del gravemente Pt_1 negligente e < richieste>> nonché < del rapporto di lavoro e, pertanto, tale da integrare la giusta causa>>.
Tanto detto, rigettava la domanda del e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
4. Con ricorso depositato in data 31.5.2022 ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, Parte_1 chiedeva revocarsi l'impugnata ordinanza, anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali, insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
4.1. L'opponente riproponeva le medesime obiezioni al provvedimento espulsivo già rassegnate nella fase sommaria e disattese dal giudice, specificandone alcuni aspetti e, in particolare:
a) il coinvolgimento del Direttore dell'Ufficio Postale nelle operazioni di estinzione di una carta e emissione di un'altra poste in essere, e, nello specifico, nella verifica della congruenza del documento di identità presentato dal sedicente , nell'acquisizione di informazioni Persona_1 presso i Carabinieri circa la validità del documento di identità privo della firma del titolare, sfociato nell'autorizzazione ad eseguire l'operazione e ad effettuare due copie del suddetto documento di identità, di cui uno munito di firma, nonchè nella decisione di procedere prima all'emissione della nuova carta e poi all'estinzione della vecchia, nella gestione della rimanenza di 1,82 €, nel recupero della busta con la nuova carta dal caveau blindato;
b) l'inverosimiglianza dell'estraneità ai fatti del vero sig. come desumibile, ad esempio, _1 dal fatto che l'analisi della lista movimenti della carta Postpay n. 5333171122065473 (quella
10 emessa il 24.12.2020) metteva in risalto che su detta carta erano state poste in essere operazioni (ad esempio, di ricarica da app, operazione da canale mobile, alle ore 14,28 di quello stesso 24.12.2020, come anche operazioni di bancomat i successivi giorni 25 e 26 dicembre) per eseguire le quali era necessario conoscere e fornire una serie di codici identificativi (password, codici segreti di sicurezza, codice POSTE ID, numero di cellulare securizzato e identificativo del dispositivo mobile
IMEI) in possesso esclusivo del titolare della Carta Postpay, e dal fatto che, quanto alla carta
Postpay Evolution n. 53333171073589349 (quella estinta quello stesso 24 dicembre 2020) avrebbe dovuto ricevere sul suo numero di telefono cellulare associato ad essa le informazioni relative sullo stato della carta per operatività inibita (blocco /sospensione/estinzione della carta), così come previsto all'art. 9 comma 6 delle Condizioni Contrattuali carte di debito Postpay, di modo che risultava inveritiero che il sig. avesse avuto contezza della vicenda solo in data 7.6.2021, _1 data in cui ha sporto denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di ZI, seguita l'8.6.2021 dalla lettera di reclamo indirizzata a;
CP_1
c) l'infondatezza degli altri profili comportamentali, attinenti la sottoscrizione del questionario di adeguata verifica (QUAV), le operazioni di postagiro e prelievo compiute presso un altro sportello, la falsità della denuncia sporta ai carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI .
4.2. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Ripercorreva dettagliatamente il succedersi degli eventi ed assumeva di aver agito legittimamente, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati.
In particolare, sosteneva la sussistenza del fatto contestato nella sua materialità, nonché
l'imputabilità al la cui condotta era stata volontariamente tenuta in violazione delle Pt_1 procedure aziendali e degli obblighi contrattuali per cui è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso. Insisteva, in particolare, sulle modalità 'molto sospette' di apertura della carta n.
53333171122065473 e sul rinvenimento nel dossier di due carte di identità identiche, di cui una soltanto firmata, e, al riguardo, sosteneva che il accortosi della mancanza di firma sul Pt_1 documento di identità, per evitare che qualcuno, in sede di controllo, eccepisse l'irregolarità, aveva fatto apporre la firma al sedicente in modo posticcio;
contestava il Persona_1 coinvolgimento del Direttore dell'ufficio nella detta operazione di firma e sottolineava che il non aveva eseguito la segnalazione extragianos che, invece, le circostanze avrebbero Pt_1 richiesto stante la natura delle operazioni;
sottolineava ancora che nel questionario di adeguata verifica compilato all'atto di apertura del rapporto vi era la firma di tale e non Persona_3
e che era falsa la denuncia ai carabieri di San Lorenzo. Persona_1
11 Riteneva infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tempestività deve essere valutata in relazione alla data di conclusione delle indagini interne, quale momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di addebito e, nell'ipotesi di società di particolari dimensioni, dal momento in cui ne vengono a conoscenza i soggetti titolari del potere disciplinare. Evidenziava, dunque, che, in data 11 giugno 2021 - a seguito del reclamo del 6.6.2021 sporto alla Società resistente e della denuncia del 7.6.2021 sporta ai Carabinieri dal sig. -, _1
Pa la società aveva attivato, attraverso i propri ispettori del , un complesso ed articolato sistema di indagini, della durata di circa tre mesi, da cui erano emerse le irregolarità contestate al ricorrente.
Dalla chiusura delle suddette indagini in data 8.8.2021 con la produzione di Report finale, la società aveva attivato il procedimento disciplinare, provvedendo alla notifica della contestazione di addebito in data 1.10.2021.
Sottolineava, tra l'altro, che nessun vizio di intempestività della contestazione poteva rilevarsi nella fattispecie, in quanto il dipendente aveva pienamente e legittimamente esercitato il suo diritto di difesa.
Tanto detto, riteneva che nella vicenda per cui è causa erano rinvenibili tutti gli elementi integranti una giusta causa di licenziamento, essendo la condotta del sussumibile nelle ipotesi tipizzate Pt_1 dal CCNL , in particolare all'art. 54, attesa l'intenzionale violazione delle regole aziendali, CP_1 non potendosi al contempo valorizzare a fini giustificatori né il dichiarato rispetto della procedura
Oracolo né quanto affermato dal circa il coinvolgimento del Direttore nelle operazioni Pt_1 svolte, atteso che “la responsabilità dell'operazione resta comunque in capo all'addetto di sportello, che addirittura potrebbe rifiutarsi di porre in essere comportamenti platealmente contrari ad ogni ragionevole regola di prudenza e cautela, anche a fronte di una richiesta in tal senso del direttore”.
Escludeva che alla condotta posta in essere dal per come concretatasi, in modo Pt_1 assolutamente incompatibile con una mera disattenzione, trascuratezza e imperizia (che connotano la colpa “su cui il Ccnl costruisce le fattispecie punite con sanzioni conservative), potesse applicarsi un provvedimento disciplinare di tipo conservativo.
In via subordinata, invocava l'applicazione in capo al della tutela meramente risarcitoria di Pt_1 cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, o, altrimenti, la qualificazione del licenziamento quale provvedimento espulsivo per giustificato motivo oggettivo, in ragione della sussistenza del
12 “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” ai sensi dell'art. 3, l.
604/1966.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, la società chiedeva ridursi la condanna risarcitoria in considerazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, e, per la relativa quantificazione, non senza assumere che l'onere della relativa prova incombeva sul lavoratore, formulava, in via subordinata, istanza di ordine al ricorrente di esibizione ex art 210 c.p.c delle buste paga, istanza all'Agenzia delle Entrate, Inps e ogni altra PA di informazioni relative all'attività eventualmente svolta e ai redditi percepiti, nonché richiesta di interrogatorio formale.
*****
5. Il Tribunale di GI, con sentenza n. 3334/2022 dell'11.10.2022, dichiarava la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro;
5.1. Dava conto di non aver ammesso le prove per testi, in quanto i fatti rilevanti per la decisione erano del tutto pacifici e, senza discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella propria ordinanza, resa in data 3.5.2022, ne richiamava il contenuto, confermandolo integralmente, anche in punto di tempestività dell'azione, approfondendo le ulteriori precisazioni elaborate dal in sede di Pt_1 cognizione ordinaria.
5.1.a. Giudicava priva di pregio la doglianza riproposta dall'opponente circa la falsità di quanto addebitato nella contestazione disciplinare, ritenendo irrilevante che nella menzionata contestazione fosse stato usato il termine “sostituzione” con riferimento alle operazioni da lui svolte, ben potendo tale termine riferirsi all' <ura apertura) che lo stesso ammette di avere effettuato e in ogni caso sono riscontrate Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ciro Matarante
reclamante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data
11.11.2022, ha impugnato la sentenza n. 3334/2022, pubblicata in data 11.10.2022 Parte_1 dal Tribunale del Lavoro di GI, di rigetto della opposizione spiegata dallo stesso ai Pt_1 sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza n. 14715/2022, emessa in data 1 3.5.2022 a conclusione della fase sommaria, con la quale è stata rigettata l'impugnativa del provvedimento di licenziamento senza preavviso comminatogli da con nota Controparte_1
consegnata in data 04.11.2021, con effetto retroattivo a far Parte_2 data dal 01.10.2021.
1.1. Più analiticamente, il con ricorso introduttivo del giudizio, azionato con il rito Fornero Pt_1
e depositato in data 16.2.2021, aveva chiesto di: “a) dichiarare il licenziamento, comminato al ricorrente, inefficace e/o nullo e/o illegittimo, ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, per le ragioni indicate in premessa ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare a , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A.”.
si era costituita in giudizio con memoria difensiva del 27.4.2022, assumendo Controparte_1 la legittimità del proprio operato, avuto riguardo sia alla tempestività che alla proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alla gravità delle condotte contestate, e instando per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 3.5.2022 rigettava la domanda e condannava il lavoratore soccombente alle spese di lite, che liquidava in E 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data 31.5.2022 da ex Parte_1 art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al fine di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di GI, acquisita la documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza dell'11.10.2022, rigettava la spiegata opposizione e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in E 2.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
2 2. Avverso tale statuizione, con reclamo in data 11.11.2022 il lavoratore soccombente muove una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati, e insiste per la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 4.11.2021 e reitera le medesime conclusioni già rassegnate in prime cure, anche in ordine alle richieste istruttorie [cfr. pag. 44-51 del reclamo].
reclamata resiste al gravame con memoria difensiva del 3.3.2023, contestando Controparte_1 la fondatezza dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata senza alcun esito la conciliazione, anche a mezzo di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 420 c.p.c., e svoltasi la fase istruttoria secondo i capitoli e i testi ammessi con ordinanza dell'8.10.2024, la Corte, all'esito della discussione orale delle parti, riserva la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
3.1. Al fine di meglio corrispondere ai rilievi critici mossi dall'odierno reclamante, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda litigiosa.
Con l'atto introduttivo del giudizio del 16.2.2021, riferiva: Parte_1
1) di essere stato assunto da in data 3.1.2011 con mansioni di Operatore Corner Controparte_1 presso l'Ufficio Postale di GI succursale 7;
2) di essere stato destinatario di addebiti disciplinari irrogati con nota prot.
RUO/CRUT/MAS/RI/2851/2021/disc/rl del 28.09.2021, notificatagli l'1.10.2021, per aver compiuto gravi irregolarità durante il turno lavorativo.
In detta nota, dava atto che: CP_1
“La Funzione aziendale Reclami trasmetteva alla competente Funzione aziendale Fraud
Management la segnalazione relativa alla denuncia sporta dal cliente signor il Persona_1 quale aveva denunciato la mancanza di somme di denaro dalla sua carta Postpay Evolution.
La predetta carta, infatti, era stata sostituita ad insaputa dell'ignaro cliente da soggetti che, avvalendosi della sua identità, ne avevano chiesto l'estinzione e avevano chiesto l'attivazione di un'altra carta sulla quale avevano trasferito le somme della carta estinta, prelevandole subito dopo con una serie di operazioni truffaldine.
3 In particolare, il signor ha denunciato che ignoti hanno fraudolentemente Persona_1 sottratto le somme depositate sulla sua Postpay Evolution n. 5333171073589349, trasferendole a sua insaputa su un'altra Postpay, contraddistinta dal n. 5333171122065473. Il cliente interessato è venuto a conoscenza della truffa perpetrata ai suoi danni perché, non riuscendo più ad accedere al conto della sua carta Postpay Evolution, in quanto bloccata, si è rivolto all'UP di ZI, dove la Con stessa è radicata per avere delucidazioni in merito. Presso l' suddetto ha appreso che le somme custodite sul suo rapporto, pari a E 27.101,59 erano state trasferite su un'altra Postpay Evolution, contraddistinta dal n. 5333171122065473, a lui intestata, della cui attivazione però era completamente ignaro e che, di conseguenza, non ha mai posseduto.
Dalle verifiche ispettive condotte dalla competente Funzione Aziendale sulla documentazione contabile acquisita presso l'UP di GI 7 è stato accertato che le operazioni di chiusura della carta Postpay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n.
5333171122065473 sono state da lei eseguite in data 24 dicembre 2020, con a Persona_2 lei univocamente attribuita, con trasferimento dei fondi depositati sulla carta Postpay Evolutioni, detenuta dal vero sulla carta 5333171122065473, la cui apertura è stata Persona_1 richiesta da colui che ha carpito i dati di quest'ultimo”.
La nota proseguiva, indicando nel dettaglio le operazioni eseguite dal 24 dicembre 2020 sulla carta
Postpay n. 5333171122065473, e riportando quanto l'incaricato degli accertamenti aveva verificato esaminando il dossier inerente la questione.
“In particolare, nel dossier suddetto sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n.
intestate a e rilasciate dal Comune di ZI. Le predette carte di Numero_1 Persona_1 identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di Persona_1 operazioni successive.
Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
4 segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui _1 doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n.8 affidata al sig. a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite. Ancora, al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma…..”
Pertanto, secondo quanto rappresentato da , egli avrebbe effettuato una serie di Controparte_1 operazioni irregolari, con le quali avrebbe provveduto a chiudere la carta Postepay Evolution n.
5333171073589349 del sig. , ad aprirne una nuova, n. 5333171122065473, e a Persona_1 trasferirvi la somma di € 27.094,77, consentendo in tal modo ad un truffatore di svuotare il conto del reale . Persona_1
Più specificatamente, dall'esame del dossier del rapporto n. 5333171122065473, era emerso che il lavoratore avrebbe omesso: di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. di verificare la firma apposta dal truffatore in calce _1 al questionario di adeguata verifica (palesemente falsa in quanto riportante Persona_3 invece che ); di effettuare la necessaria segnalazione antiriciclaggio extragianos Persona_1 per le operazioni di postagiro e di prelievo POS a sportello dalla postazione n. 8 affidata al collega sig. ; nonché di verificare la falsità della denuncia - allegata al dossier di chiusura della Per_4 carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 - sporta ai Carabinieri della stazione di San
Lorenzo di GI - in quanto non registrata negli Archivi Militari;
3) che, pertanto, secondo quanto rappresentato da , si sarebbe reso responsabile di una CP_1 condotta grave e in contrasto sia con quanto previsto dall'art. 52 CCNL vigente, relativamente ai doveri del dipendente nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia con i principi sanciti nel
Codice Etico adottato dalla Società;
5 4) di aver ricevuto, con successiva nota consegnata in data Parte_2
04.11.2021, in ragione della asserita gravità delle suddette contestazioni, intimazione di licenziamento senza preavviso con effetto retroattivo dalla data del 1.10.2021;
5) di aver provveduto, con pec del 17.12.2021 e raccomandata a/r nr. 15075181323-6 del
18.12.2021 ad impugnare il prefato licenziamento, nonché le contestazioni di addebito mosse nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare in ragione della falsità
e dell'incongruenza di quanto dedotto nella contestazione disciplinare rispetto a “quanto realmente
è accaduto il giorno 24.12.2020 presso l' di GI succ. 7 allo sportello del sig. CP_2 Pt_1 peraltro tutto puntualmente registrato nel giornale di fondo”, giornale che registra, come una
'scatola nera', tutte le operazioni svolte dai dipendenti.
Nello specifico, segnalava dapprima che dal giornale di fondo del 24.12.2020 relativo all'utente si desumeva che lo stesso aveva provveduto non già alla sostituzione della Postepay in uso Pt_1 al sig. (come contestato da : cfr 'la predetta carta era stata sostituita..'), _1 CP_1 bensì all'emissione di una nuova e alla estinzione con rimborso della prima, distinzione questa fondamentale in quanto diversa è la relativa procedura operativa imposta dalla piattaforma telematica (SDP), a cui devono attenersi gli operatori di tutti gli uffici, senza possibilità di disattendere alcuno degli step previsti per la conclusione delle operazioni.
Tanto chiarito e premesso che non è possibile per nessun addetto (neppure per il direttore) forzare la procedura telematica di qualsivoglia operazione, il ricorrente affermava di aver rispettato tutte le procedure operative, sia in fase di emissione che in fase di estinzione carta, precipuamente indicate nel Manuale PostPay Evolution nella scheda PI-E di cui E.1 – validità 29.9.2020, “anche con la supervisione del Direttore dell'Ufficio Postale”, il quale aveva partecipato attivamente a tali operazioni, consentendo con il suo intervento, di portarle a termine.
Quanto alle verifiche sulla identità del cliente (che, stando alla contestazione, avrebbe eseguito in maniera poco diligente), il precisava che l'identificazione dei clienti è un passaggio Pt_1 preliminare a qualsiasi operazione;
che attraverso la piattaforma telematica sulla quale operano gli impiegati, in dotazione presso ogni sportello di , c.d. piattaforma Oracolo, gli operatori CP_1 possono sapere, in tempo reale, dopo aver inserito gli estremi del documento (numero dello stesso, data di emissione, di scadenza, ente che lo ha emesso e codice fiscale) se tale documento è valido e corrispondente a quello regolarmente rilasciato e registrato sulla piattaforma SDP;
che il sistema oracolo può restituire più responsi indicati attraverso i colori del semaforo, e, per l'esattezza,
6 semaforo verde (che indica che gli estremi dei documenti presentati sono validi, corrispondenti al database e corrispondenti al cliente e codice fiscale), semaforo giallo (che blocca la prosecuzione dell'operazione indicando la necessità di approfondimenti, come nel caso di documento scaduto), semaforo rosso (che segnala che il documento non è valido, perché smarrito o oggetto di furto).
Quindi, a dimostrazione di aver posto in essere attività di controllo niente affatto superficiali, riferiva che tutte le volte in cui aveva provveduto all'immissione degli estremi del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. la procedura aveva dato esito positivo, dando _1 responso di semaforo verde senza rilevare alcuna anomalia che, se presente, avrebbe bloccato l'intera procedura.
Ciò detto, evidenziava che “nonostante il sistema di sicurezza avesse dato semaforo verde”, egli aveva allertato il Direttore dell'ufficio perché si era “accorto della mancanza della sottoscrizione del documento di identità” esibitogli, e, a sua volta, il direttore, acquisite informazioni presso i carabinieri (“che gli confermavano la validità del documento di identità anche senza la firma del titolare al pari di un passaporto”), lo aveva autorizzato ad eseguire l'operazione.
Stando così le cose, in assenza di sistema bloccante e acquisita l'autorizzazione a proseguire del direttore, il significava anche che, poichè la carta di identità esibitagli riportava gli stessi Pt_1 estremi identificativi di quella che risultava già registrata nel sistema informatico di , CP_1 corrispondente alla carta Postpay del [peraltro, il documento di identità rimane visibile solo _1 presso l'ufficio Postale dove è stato radicato il rapporto, nella specie l' di ZI, e non anche CP_2 presso gli altri uffici postali, di modo che gli era preclusa la possibilità di confrontare visivamente il documento presentatogli con quello esibito all' di ZI all'atto del radicamento del rapporto CP_2 finanziario, sì da verificare se effettivamente la carta di identità del a quell'epoca, _1 risultasse sottoscritta o meno], nonchè di quella indicata nella denuncia di smarrimento della carta
Postpay presentata dal ai carabinieri di GI, previa consultazione con il direttore, aveva _1
“invitato il cliente ad apporre la propria firma sulla fotocopia del documento d'identità in corrispondenza della firma in originale mancante, facendolo firmare anche sul documento originale”; infatti, “al fine di ricordarsi della particolarità accaduta”, era lo stesso Direttore a suggerirgli di effettuare due fotocopie dello stesso documento di identità, di cui una, appunto, risultava riportare la firma in calce alla foto del cliente.
Aggiungeva che, pure con riferimento all'operazione di estinzione/rimborso di una carta Postepay, era stato necessario il controllo autorizzatorio del direttore, e tanto in più occasioni, sia al fine di procedere all'archiviazione del fascicolo, sia per effettuare il conseguente rimborso del saldo
7 presente. Ad esempio, si era rivolto al direttore per sapere se occorreva avviare prima la procedura di estinzione della carta o quella di emissione della carta, e, una volta ricevuta risposta in questo secondo senso, aveva dovuto chiedere al direttore il rilascio della busta contenente la nuova Postpay
Evolution, in quanto solo il direttore può accedere al caveau ove sono custodite le carte;
peraltro, per completare le operazioni e procedere al rimborso della carta smarrita da estinguere, il direttore aveva dovuto inviato allo sportello presso cui operava la somma di E 1,82 (pari alla differenza tra il saldo giacenza cassa di E 27.099,77, generato dopo la chiusura a carrello della operazione di emissione della nuova carta, e il debito cassa di E 27.101,59 (creatosi dopo la procedura di estinzione/rimborso carta).
Stigmatizzava gli ulteriori aspetti della contestazione disciplinare, osservando, da un lato, che non potevano essere a lui imputate operazioni compiute presso uno sportello gestito da un altro operatore, il quale, in ogni caso, aveva anch'egli riscontrato positivamente i documenti forniti dal sedicente sig. e, dall'altro, che non gli spettava il compito di effettuare la segnalazione _1
essendo questo un adempimento di competenza del direttore dell'ufficio, piuttosto, Parte_3 avendo provveduto a eseguire, correttamente, la segnalazione antiriciclaggio ( QUAV), atteso che, diversamente, il sistema telematico non gli avrebbe consentito di concludere l'operazione. Solo in calce al questionario di adeguata verifica risultava firma di mentre gli altri stampati ER risultavano regolarmente sottoscritti da . Persona_1
Evidenziava altresì che, non essendo stato debitamente formato per distinguere una denuncia falsa da una vera, risultava ingiusta la contestazione relativa al mancato riconoscimento della falsità della denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, essendosi peraltro attenuto a quanto previsto dalla relativa Scheda PI E.1 del Manuale PostePay Evolution - Estinzione Carta.
Denunciava, poi, la tardività della contestazione disciplinare del 1.10.2021 rispetto al fatto addebitato, risalente al 24.12.2020, vizio che aveva causato anche la violazione del proprio diritto di difesa, essendo stato chiamato a rendere giustificazioni il 20.10.2021, con tempistiche dunque eccessivamente ristrette per ricostruire fatti risalenti e relativi ad aspetti tecnici delle operazioni eseguite.
Sottolineava, infine, di non aver posto in essere alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave, avendo, piuttosto, utilizzato la diligenza richiesta dal caso concreto in base anche agli strumenti messi a sua disposizione da , di modo che il fatto contestatagli avrebbe potuto essere CP_1 sanzionato al massimo con una sanzione disciplinare conservativa.
8 Concludeva, dunque, ipotizzando il fine ritorsivo del licenziamento subito, in ragione della grava conflittualità esistente tra l'ispettore di Fraud Management Poste Italiane IO RO, che aveva anche condotto i rilievi nell'ambito della vicenda per cui è causa, e i rappresentanti sindacali della U.G.L., di cui il ricorrente è dirigente provinciale.
3.2. Con ordinanza del 3.5.2022, resa all'esito di istruttoria solo documentale, il giudice rigettava il ricorso.
3.2.a. Preliminarmente, chiariva che in tema di licenziamento disciplinare la gravità dell'inadempimento da parte del dipendente richiede una valutazione circa l'incidenza della sua condotta sulla fiducia caratterizzante il rapporto, di talché, come affermato dalla Corte di
Cassazione, le elencazioni delle ipotesi di giusta causa del licenziamento previste nei contratti collettivi - diversamente da quello che accade per le sanzioni conservative - assumono valore meramente esemplificativo, non vincolando dunque il giudice nella valutazione della gravità della condotta del lavoratore.
Osservava, inoltre, che in caso di sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, < disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa - ricadendo il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" menzionate dall'art. 18, comma 5, l. n.
300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa>>.
3.2.b. Disattendeva la doglianza del lavoratore circa la natura manipolatoria e ritorsiva degli addebiti a lui imputati, non potendosi riscontrare il motivo illecito determinante ed esclusivo - ossia l'unico sussistente, indipendentemente da quello formalmente addotto -, al fine della dichiarazione di nullità del licenziamento ritorsivo, stante la mancanza di qualsivoglia iniziativa probatoria del ricorrente in tal senso.
3.2.c. Riteneva non condivisibile la tesi del secondo cui il sistema Oracolo avrebbe Pt_1 consentito la verifica della validità del documento tramite segnalazione delle ipotesi di documento falso, smarrito o oggetto di furto.
A tal proposito rilevava che il suddetto applicativo si limita a segnalare la presenza del documento sottoposto a verifica all'interno della banca dati aziendale dei soli documenti smarriti o rubati - e non di quelli falsificati -, essendo infatti la banca dati direttamente collegata a quella delle Forze dell'Ordine e nella quale confluiscono i dati indicati nelle denunce di smarrimento o sottrazione.
9 Osservava che nel caso di specie il sedicente sig. aveva esibito una carta di identità _1 cartacea priva della sottoscrizione, che si appone al rilascio dello stesso da parte del Sindaco, e che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le disposizioni interne a relative CP_1 all'identificazione del cliente non contemplano l'ipotesi che l'operatore inviti il cliente ad apporre la firma mancante sia sulla copia del documento che sull'originale cartaceo, formato, tra l'altro, al tempo dei fatti, già residuale rispetto alla CIE.
Aggiungeva che, piuttosto, il dipendente avrebbe dovuto rifiutare di compiere le operazioni richieste, a maggior ragione del fatto che era impossibile verificare nell'immediatezza la corrispondenza del documento sospetto con la copia del documento depositato presso l' di CP_2
ZI (RM), ove il rapporto si era radicato, non rilevando le osservazioni attoree circa le competenze del Direttore dell'Ufficio.
3.2.d. Alla luce delle suddette considerazioni, valutava la condotta del gravemente Pt_1 negligente e < richieste>> nonché < del rapporto di lavoro e, pertanto, tale da integrare la giusta causa>>.
Tanto detto, rigettava la domanda del e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
4. Con ricorso depositato in data 31.5.2022 ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, Parte_1 chiedeva revocarsi l'impugnata ordinanza, anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali, insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
4.1. L'opponente riproponeva le medesime obiezioni al provvedimento espulsivo già rassegnate nella fase sommaria e disattese dal giudice, specificandone alcuni aspetti e, in particolare:
a) il coinvolgimento del Direttore dell'Ufficio Postale nelle operazioni di estinzione di una carta e emissione di un'altra poste in essere, e, nello specifico, nella verifica della congruenza del documento di identità presentato dal sedicente , nell'acquisizione di informazioni Persona_1 presso i Carabinieri circa la validità del documento di identità privo della firma del titolare, sfociato nell'autorizzazione ad eseguire l'operazione e ad effettuare due copie del suddetto documento di identità, di cui uno munito di firma, nonchè nella decisione di procedere prima all'emissione della nuova carta e poi all'estinzione della vecchia, nella gestione della rimanenza di 1,82 €, nel recupero della busta con la nuova carta dal caveau blindato;
b) l'inverosimiglianza dell'estraneità ai fatti del vero sig. come desumibile, ad esempio, _1 dal fatto che l'analisi della lista movimenti della carta Postpay n. 5333171122065473 (quella
10 emessa il 24.12.2020) metteva in risalto che su detta carta erano state poste in essere operazioni (ad esempio, di ricarica da app, operazione da canale mobile, alle ore 14,28 di quello stesso 24.12.2020, come anche operazioni di bancomat i successivi giorni 25 e 26 dicembre) per eseguire le quali era necessario conoscere e fornire una serie di codici identificativi (password, codici segreti di sicurezza, codice POSTE ID, numero di cellulare securizzato e identificativo del dispositivo mobile
IMEI) in possesso esclusivo del titolare della Carta Postpay, e dal fatto che, quanto alla carta
Postpay Evolution n. 53333171073589349 (quella estinta quello stesso 24 dicembre 2020) avrebbe dovuto ricevere sul suo numero di telefono cellulare associato ad essa le informazioni relative sullo stato della carta per operatività inibita (blocco /sospensione/estinzione della carta), così come previsto all'art. 9 comma 6 delle Condizioni Contrattuali carte di debito Postpay, di modo che risultava inveritiero che il sig. avesse avuto contezza della vicenda solo in data 7.6.2021, _1 data in cui ha sporto denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di ZI, seguita l'8.6.2021 dalla lettera di reclamo indirizzata a;
CP_1
c) l'infondatezza degli altri profili comportamentali, attinenti la sottoscrizione del questionario di adeguata verifica (QUAV), le operazioni di postagiro e prelievo compiute presso un altro sportello, la falsità della denuncia sporta ai carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI .
4.2. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Ripercorreva dettagliatamente il succedersi degli eventi ed assumeva di aver agito legittimamente, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati.
In particolare, sosteneva la sussistenza del fatto contestato nella sua materialità, nonché
l'imputabilità al la cui condotta era stata volontariamente tenuta in violazione delle Pt_1 procedure aziendali e degli obblighi contrattuali per cui è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso. Insisteva, in particolare, sulle modalità 'molto sospette' di apertura della carta n.
53333171122065473 e sul rinvenimento nel dossier di due carte di identità identiche, di cui una soltanto firmata, e, al riguardo, sosteneva che il accortosi della mancanza di firma sul Pt_1 documento di identità, per evitare che qualcuno, in sede di controllo, eccepisse l'irregolarità, aveva fatto apporre la firma al sedicente in modo posticcio;
contestava il Persona_1 coinvolgimento del Direttore dell'ufficio nella detta operazione di firma e sottolineava che il non aveva eseguito la segnalazione extragianos che, invece, le circostanze avrebbero Pt_1 richiesto stante la natura delle operazioni;
sottolineava ancora che nel questionario di adeguata verifica compilato all'atto di apertura del rapporto vi era la firma di tale e non Persona_3
e che era falsa la denuncia ai carabieri di San Lorenzo. Persona_1
11 Riteneva infondata la doglianza di tardività della contestazione disciplinare, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tempestività deve essere valutata in relazione alla data di conclusione delle indagini interne, quale momento di effettiva e compiuta conoscenza, da parte dell'azienda, dei fatti oggetto di addebito e, nell'ipotesi di società di particolari dimensioni, dal momento in cui ne vengono a conoscenza i soggetti titolari del potere disciplinare. Evidenziava, dunque, che, in data 11 giugno 2021 - a seguito del reclamo del 6.6.2021 sporto alla Società resistente e della denuncia del 7.6.2021 sporta ai Carabinieri dal sig. -, _1
Pa la società aveva attivato, attraverso i propri ispettori del , un complesso ed articolato sistema di indagini, della durata di circa tre mesi, da cui erano emerse le irregolarità contestate al ricorrente.
Dalla chiusura delle suddette indagini in data 8.8.2021 con la produzione di Report finale, la società aveva attivato il procedimento disciplinare, provvedendo alla notifica della contestazione di addebito in data 1.10.2021.
Sottolineava, tra l'altro, che nessun vizio di intempestività della contestazione poteva rilevarsi nella fattispecie, in quanto il dipendente aveva pienamente e legittimamente esercitato il suo diritto di difesa.
Tanto detto, riteneva che nella vicenda per cui è causa erano rinvenibili tutti gli elementi integranti una giusta causa di licenziamento, essendo la condotta del sussumibile nelle ipotesi tipizzate Pt_1 dal CCNL , in particolare all'art. 54, attesa l'intenzionale violazione delle regole aziendali, CP_1 non potendosi al contempo valorizzare a fini giustificatori né il dichiarato rispetto della procedura
Oracolo né quanto affermato dal circa il coinvolgimento del Direttore nelle operazioni Pt_1 svolte, atteso che “la responsabilità dell'operazione resta comunque in capo all'addetto di sportello, che addirittura potrebbe rifiutarsi di porre in essere comportamenti platealmente contrari ad ogni ragionevole regola di prudenza e cautela, anche a fronte di una richiesta in tal senso del direttore”.
Escludeva che alla condotta posta in essere dal per come concretatasi, in modo Pt_1 assolutamente incompatibile con una mera disattenzione, trascuratezza e imperizia (che connotano la colpa “su cui il Ccnl costruisce le fattispecie punite con sanzioni conservative), potesse applicarsi un provvedimento disciplinare di tipo conservativo.
In via subordinata, invocava l'applicazione in capo al della tutela meramente risarcitoria di Pt_1 cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, o, altrimenti, la qualificazione del licenziamento quale provvedimento espulsivo per giustificato motivo oggettivo, in ragione della sussistenza del
12 “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” ai sensi dell'art. 3, l.
604/1966.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, la società chiedeva ridursi la condanna risarcitoria in considerazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, e, per la relativa quantificazione, non senza assumere che l'onere della relativa prova incombeva sul lavoratore, formulava, in via subordinata, istanza di ordine al ricorrente di esibizione ex art 210 c.p.c delle buste paga, istanza all'Agenzia delle Entrate, Inps e ogni altra PA di informazioni relative all'attività eventualmente svolta e ai redditi percepiti, nonché richiesta di interrogatorio formale.
*****
5. Il Tribunale di GI, con sentenza n. 3334/2022 dell'11.10.2022, dichiarava la legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro;
5.1. Dava conto di non aver ammesso le prove per testi, in quanto i fatti rilevanti per la decisione erano del tutto pacifici e, senza discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella propria ordinanza, resa in data 3.5.2022, ne richiamava il contenuto, confermandolo integralmente, anche in punto di tempestività dell'azione, approfondendo le ulteriori precisazioni elaborate dal in sede di Pt_1 cognizione ordinaria.
5.1.a. Giudicava priva di pregio la doglianza riproposta dall'opponente circa la falsità di quanto addebitato nella contestazione disciplinare, ritenendo irrilevante che nella menzionata contestazione fosse stato usato il termine “sostituzione” con riferimento alle operazioni da lui svolte, ben potendo tale termine riferirsi all'
Specificava che la condotta contestata non era la specifica gestione della rimanenza di € 1,82 generatasi all'atto della chiusura a carrello dell'operazione, ma, piuttosto, << aver dato corso alle operazioni richieste nonostante l'evidente anomalia del documento di identità presentato dalla persona presentatasi allo sportello la mattina del 24 dicembre;
ad aggravare ulteriormente la valutazione della condotta del lavoratore è il non essersi avveduto che la firma che nell'occasione faceva apporre riportava il cognome in luogo di .>> ER _1
5.1.b. Con riferimento alla deduzione del di aver ottemperato al proprio obbligo di diligente Pt_1 svolgimento della prestazione, il giudice rimarcava l'ininfluenza al riguardo degli esiti del sistema
Oracolo, ribadendo che il suddetto applicativo restituisce come esito della verifica “semaforo rosso”, con relativo blocco della procedura, solo ove si tratti di documenti di identità smarriti o
13 oggetto di furto, i cui estremi siano già stati inseriti nel sistema delle Forze dell'Ordine, e non in caso di documento falso o, come nella fattispecie, privo di firma;
di modo che era ovvio che, nel caso di specie, il sistema non avrebbe dato alcun allert.
Parimenti, stigmatizzava la decisione del dipendente di invitare il cliente ad apporre la firma sull'originale del documento di identità mostrato e di effettuare le copie dello stesso - rispettivamente una con la firma apposta e l'altra no -, atteso che <
è adempimento di competenza dell'Ente che lo rilascia, necessario non certamente al completamento dell'attività (che è e rimane propria del P.U.) ma per offrire un ulteriore elemento identificativo, analogamente alla fotografia ed all'impronta digitale>>.
5.1.c. Non assegnava peso alla obiezione ribadita in sede di opposizione circa le competenze di controllo dei dossier e il ruolo svolto in concreto - a detta del ricorrente, determinante - del Direttore dell'Ufficio, ed in merito alle rassicurazioni ricevute dai carabinieri, in ragione del fatto che il alla luce dell'evidente anomalia del documento di identità presentatogli dal sedicente sig. Pt_1
avrebbe dovuto rifiutarsi di dar corso alle operazioni, specie in considerazione _1 dell'impossibilità di poter compiere una verifica con il documento presentato all' e Controparte_3 registrato nel circuito telematico di al momento dell'apertura del rapporto. CP_1
In tali considerazioni restavano perciò assorbite quelle ulteriori elaborate nell'atto di opposizione, riferite, da un lato, all'eventuale coinvolgimento nella vicenda del reale titolare del rapporto e, dall'altro, alla formazione ricevuta per le specifiche mansioni.
5.1.d. Tanto detto, rigettava l'opposizione e condannava , quale parte soccombente, Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
*****
6. Propone reclamo il affidandolo ai seguenti motivi di doglianza. Pt_1
6.1. Con il primo, assume che il giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante la qualificazione, nella contestazione disciplinare, dell'operazione svolta dal dipendente come “sostituzione”, piuttosto che “estinzione con rimborso”, della carta Postepay intestata al sig. _1
Precisa che tale errata individuazione della reale operazione da lui svolta non consente di avere contezza del numero e del dettaglio delle attività compiute al fine del completamento della stessa, atteso che, tra l'altro, le procedure telematiche da seguire nelle ipotesi di sostituzione e in quelle di estinzione con rimborso di una carta Postepay sono differenti, come desumibile anche dalle diverse
14 schede dedicate all'interno del Manuale Poste Pay Evolution (PI – D per la sostituzione e PI – E per l'estinzione/rimborso).
Dunque, per avvalorare la falsità di quanto a lui addebitato nella contestazione disciplinare, evidenzia che operazioni elencate nella nota disciplinare non coincidono con quelle risultanti dal
Giornale di Fondo del 24.12.2020 relativo all'utente NI (ossia l'username univoco del
, le quali, invero, corrispondono a quelle necessarie per l'estinzione con rimborso, Pt_1 contraddistinte difatti dalla dicitura “RECEP n. 0006”, ove si legge “carte prepagate rimborso per estinzione”. Evidenzia che le procedure telematiche sono caratterizzate da attività categoricamente ordinate, propedeutiche tra loro ed ineludibili, nemmeno da parte del Direttore, e che anche i sistemi telematici di controllo sono automatizzati per ogni sportello, grazie alla verifica integrata del sistema Oracolo, di modo che nessuna operazione avrebbe potuto essere positivamente conclusa con una forzatura o violazione dai protocolli telematici.
Inoltre, il reclamante obietta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dar rilevanza al fatto che, durante l'esecuzione dell'operazione finanziaria in esame, il lavoratore ha necessariamente dovuto consultare il Direttore (così come indicato nei Manuali operativi e richiesto dal sistema telematico), il quale, dopo aver visionato e controllato l'operatività del e tutta la documentazione Pt_1 presentata dall'utente, ha autorizzato il dipendente a proseguire e concludere le operazioni.
6.2. Con il secondo motivo di reclamo, ritiene ingiusta la sentenza gravata per aver il Pt_1 giudice di primo grado ritenuto che il “disvalore della condotta” del dipendente sia derivata dal non aver riscontrato “l'evidentissima” anomalia della carta di identità presentata allo sportello, nonché nell'aver comunque dato corso alle operazioni richieste dal sedicente non Persona_1 adottando, dunque, l'adeguata diligenza in ordine alla verifica sull'identità del cliente sia in sede di emissione della nuova PostePay, sia prima di estinguere la precedente.
A conforto della correttezza del proprio operato, il reclamante evidenzia di aver scrupolosamente osservato la congruenza dei documenti presentati dal sedicente rispetto a quanto Persona_1 già inserito nel sistema , il quale, appunto, non aveva rilevato anomalie, rimarcando CP_1
l'impossibilità per un operatore di sportello di incidere sui sistemi di controllo di cui sono dotate le postazioni degli uffici postali, essendo automatizzati dalla piattaforma telematica, con verifica integrata, cd. Oracolo.
In particolare, quest'ultima “impone ai dipendenti, per qualsiasi operazione finanziaria, la verifica di controllo dei documenti di identità presentati e di identificazione del cliente in modo imprescindibile”, verifica che avviene, da un lato, attraverso l'inserimento degli estremi del
15 documento e, dall'altro, con l'esito fornito dalla piattaforma: “semaforo verde”, ossia validità del documento anche in rapporto al database nazionale, oppure “semaforo giallo”, indice di ulteriori e approfondite verifiche da eseguire, o, ancora, “semaforo rosso”, risultato che corrisponde a documento invalido in quanto smarrito o oggetto di furto, ovvero oggetto di frode, oppure mai emesso dall'ente/Autorità, ipotesi, quest'ultima che comporta l'inevitabile chiusura dell'operazione con impossibilità di eseguirla.
Specifica di aver eseguito più volte nell'arco della giornata le operazioni di verifica dell'identità del sedicente ottenendo sempre esito positivo dalla piattaforma Oracolo, _1
e di essersi anche rivolto al Direttore dell'Ufficio, dimostrando di aver tenuto la dovuta diligenza nell'impiego delle risorse sia telematiche che umane a propria disposizione nello svolgimento della sua prestazione lavorativa.
Il giudice non avrebbe debitamente tenuto in considerazione il ruolo determinante nella vicenda per cui è causa del Direttore dell'Ufficio Postale, in quanto, a seguito del via libera da parte del sistema informatico Oracolo, egli si era preoccupato comunque di porre all'attenzione del Direttore la particolarità del documento, munito di timbro a secco dell'ente emittente sulla foto nonchè del timbro e della firma del funzionario del , ma privo della sottoscrizione del titolare, Parte_5 tanto che lo stesso Direttore aveva acquisito informazioni presso i Carabinieri, ricevendone rassicurazioni sulla validità del documento, al pari di un passaporto. A questo punto, era stato il
Direttore ad aver autorizzato il proseguo dell'operazione, dandogli peraltro indicazioni su come farlo, nel senso di emettere dapprima la nuova carta (che, peraltro, solo il direttore poteva fornirgli, essendo l'unico a poter accedere al caveau da dove andava prelevata) e poi di estinguere quella già esistente.
Ribadiva le ragioni per le quali nel dossier vi fossero due copie di carte di identità, di cui solo una firmata: ancora una volta, era stato il direttore - per la particolarità della situazione, considerati gli esiti della verifica Oracolo, che la carta di identità presentata aveva gli stessi estremi di quella già registrata nel sistema corrispondenti alla carta Postpay del e di quella indicata nella _1 denuncia di smarrimento presso i carabinieri di GI - a suggerirgli di effettuare due fotocopie della carta di identità e ad invitare il cliente ad apporre la propria firma sulla fotocopia del documento di identità in corrispondenza della firma in originale mancante.
Pertanto, il reclamante lamenta l'assoluta ingiustizia della decisione di primo grado, per non aver considerato che egli si era pedissequamente attenuto non solo alle procedure imposte dal sistema telematico, ma, soprattutto, a specifiche direttive impartite dal proprio superiore gerarchico, tenendo
16 una condotta caratterizzata da quella diligenza esigibile ad un operatore di sportello, il quale non ha precise competenze né formazione per poter riconoscere la falsità di un documento di riconoscimento esibito da un cliente.
D'altro canto, il mette in risalto che nel caso di specie l'anomalia del documento di identità Pt_1 consisteva nella mancata sottoscrizione dello stesso da parte del titolare, e che, tuttavia, la sottoscrizione del titolare di una carta di identità non è un elemento essenziale della stessa in quanto le disposizioni normative dettate dal DPR 445/2000 stabiliscono che elementi essenziali sono il numero di documento, l'ente che lo rilascia, il timbro a secco sulla foto del titolare, la firma del funzionario pubblico ufficiale dell'ente emittente con il relativo timbro. Non a caso il giudice non aveva indicato - non potendo farlo - la disposizione normativa che prevedeva come necessaria la sottoscrizione del titolare.
In definitiva, insiste il reclamante nel rimarcare l'erroneità della sentenza, in quanto non aveva adeguatamente considerato che nel caso di specie non poteva dubitarsi della genuinità del documento: infatti, la carta di identità esibitagli riportava gli stessi dati di quella già registrata nel sistema informatico di e corrispondenti alla carta Postpay del nonchè gli CP_1 _1 stessi estremi identificativi della carta di identità annotati nella denuncia di smarrimento della carta
Postpay presentata dal ai carabinieri di GI quello stesso dicembre 2020, e, peraltro, _1 rassicuranti erano state le informazioni delle forze dell'ordine, cui appunto si era rivolto il direttore dell'ufficio.
Aggiunge che, in ogni caso, anche in sede di controlli successivi all'operazione non è stata rilevata alcuna criticità da chi di competenza. Più specificatamente sottolinea che, a seguito della chiusura dell'operazione e contestuale creazione del relativo fascicolo (contenente anche la denuncia di smarrimento della carta postpay sporta ai Carabinieri di una stazione di GI il 17 dicembre 2020 da tale , rivelatasi poi falsa), quest'ultimo è stato sottoposto a un duplice livello di Persona_1 controllo, secondo quanto previsto dal Manuale operativo: il primo di competenza del Direttore dell'Ufficio (o dei suoi collaboratori autorizzati) e il secondo di competenza della filiale di appartenenza dell'Ufficio postale.
In altri termini, sintomatico della buona fede del lavoratore il fatto che il fascicolo, c.d. dossier, generato a seguito delle operazioni di estinzione della carta postpay, non avesse destato alcun allarme in nessuna delle persone che avevano titolo per controllarlo, ed illogico quindi che il giudice non abbia tenuto conto che alcuni particolari della vicenda fossero emersi solo sei mesi dopo l'accaduto - a giugno 2021 - grazie a quanto esposto dal nella denuncia contro ignoti _1
17 presentata alla stazione dei carabinieri di ZI il 7.6.2021 e nella lettera di reclamo proposta a l'8.6.2021. CP_1
Ripropone, cioè, la questione relativa all'inverosimiglianza della completa estraneità del reale sig. ai fatti di causa, in quanto la (presunta) sostituzione di persona e truffa potevano essersi _1 realizzate soltanto con l'attiva partecipazione dello stesso reale titolare del rapporto, il sig _1 appunto, unico e solo detentore dei propri dati sensibili e di una serie di password, codici
[...] segreti di sicurezza, codice POSTE ID, numero di cellulare securizzato e identificativo del dispositivo mobile (IMEI) in esclusivo possesso del titolare.
6.3. Con un terzo motivo di doglianza, denuncia l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle ulteriori eccezioni mosse dall'odierno reclamante alla contestazione disciplinare e, di conseguenza, le ripropone nella presente sede.
In primis, con riferimento a quanto dichiarato nella contestazione disciplinare circa il mancato avvedimento, da parte del dipendente della firma in calce al QUAV in luogo di ER
, precisa che tutti i documenti necessari all'operazione eseguita erano stati firmati dal sig. _1 correttamente sul pad, nonché controllati dal Direttore o suo collaboratore, senza che _1 nessuno di loro avesse scorto una differenza nelle firme. Aggiunge che, in ogni caso, l'operatore di sportello non ha il tempo necessario per controllare la firma apposta, “specie quando il cliente flagga, subito dopo aver firmato, il tasto verde di conferma sul pad medesimo”.
Con In secundis, in ordine alle operazioni “di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed €
6.000,00” e di “prelievi POS da sportello” relative alla carta n. 5333171122065473, addebitate in contestazione, il evidenzia che nessuna delle prefate operazioni risulta da lui compiuta il Pt_1
24.12.2020, ma, piuttosto, da un altro operatore presso un altro sportello e a distanza di un'ora e mezza.
In tertiis, ribadisce che non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla società reclamata circa gli adempimenti antiriciclaggio, atteso che, se così fosse, il sistema telematico non avrebbe permesso di completare l'operazione. A tal proposito, precisa che la segnalazione extragianos è un'operazione successiva rispetto a quella richiesta in capo all'operatore (sottoposizione al cliente del modulo
QUAV) e che, secondo il Manuale Segnalazioni Operazioni Sospette, spetta esclusivamente al
Direttore dell'Ufficio.
In quartis, con riferimento alla falsa denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di GI allegata al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349, l'odierno reclamante
18 ribadisce di essersi attenuto a quanto previsto dal Manuale Operativo e, in ogni caso, di non aver mai ricevuto, in qualità di dipendente di , formazione per distinguere gli elementi CP_1 distintivi di una denuncia vera da una falsa.
6.5. Con un quarto motivo di reclamo il ripropone l'eccezione di intempestività della Pt_1 contestazione disciplinare, sulla quale il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi.
6.6. Da ultimo, con un quinto motivo di doglianza, il reclamante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto superflua l'ammissione della prova testi, in quanto, al contrario,
l'escussione dei testimoni indicati sarebbe stata dirimente per constatare la correttezza della condotta tenuta dal essendosi quest'ultimo attenuto alle procedure imposte dal sistema Pt_1 operativo e alle direttive impartitegli dal Direttore dell'Ufficio.
*****
7. I motivi del reclamo, solo in parte fondati, possono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione.
7.1. Per una compiuta comprensione degli stessi, è bene prendere le mosse dai fatti addebitati al da a mezzo della missiva di contestazione disciplinare del 28.9.2021, prot. Pt_1 CP_1
RUO/CRUT/MAS/RI/2851/2021/disc/rl, in quanto ritenuti contrari ai doveri dei dipendenti ex art. 52 del CCNL, ai principi sanciti nel Codice Etico della Società e ai doveri di buona condotta.
In primo luogo, nella propria nota da conto che le verifiche ispettive effettuate dalla CP_1
Funzione Aziendale Management nei confronti del traevano origine dalla segnalazione di Pt_1 un cliente, tale sig. il quale aveva sporto denuncia essendosi avveduto della Persona_1 mancanza di somme sulla sua PostePay (poiché la predetta carta “era stata sostituita ad insaputa dell'ignaro cliente da soggetti che, avvalendosi della sua identità, ne avevano chiesto l'estinzione e avevano chiesto l'attivazione di un'altra carta sulla quale avevano traferito le somme della carta estinta, prelevandole subito dopo, con una serie di operazioni truffaldine”), e specificava che “il sig. ha denunciato che ignoti hanno fraudolentemente sottratto le somme Persona_1 depositate sulla sua Postepay Evolution n. 5333171073589349 trasferendole, a sua insaputa, su un'altra Postepay, contraddistinta dal n. 5333171122065473. Il cliente interessato è venuto a conoscenza della truffa perpetrata ai suoi danni perché, non riuscendo più ad accedere al conto della sua carta Postepay Evolution, in quanto bloccata, si è rivolto all'UP di ZI, dove la stessa è radicata, per avere delucidazioni in merito. Presso l'UP suddetto ha appreso che le somme custodite sul suo rapporto, pari a € 27.101,59. erano state trasferite su un'altra Postepay Evolution,
19 contraddistinta dal n. 5333171122065473, a lui intestata, della cui attivazione però era completamente ignaro e che, di conseguenza, non ha mai posseduto”.
Quindi, contesta al signor che “Dalle verifiche ispettive condotte dalla competente Pt_1
Funzione Aziendale sulla documentazione contabile acquisita presso l'UP di GI 7 è stato accertato che le operazioni di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n. 5333171122065473 sono state da Lei eseguite, in data 24 dicembre 2020, con a Lei univocamente attribuita, con trasferimento dei fondi Persona_5 depositati sulla carta Postepay Evolution, detenuta dal vero sulla Carta Persona_1
5333171122065473, fa cui apertura è stata richiesta da colui che ha carpito i dati di quest'ultimo.”.
La missiva di contestazione elenca le operazioni effettuate dal 24 dicembre 2020 sulla carta Postpay
Evolution n. 5333171122065473 dopo il trasferimento sulla stessa della somma di E 27.094,77 dalla carta Postpay Evolution n. 5333171073589349 e prosegue specificando che l'incaricato degli accertamenti ebbe modo di verificare che nel dossier del rapporto n. 5333171122065473 “sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n. intestate a e Numero_1 Persona_1 rilasciate dal . Parte_5
Le predette carte di identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario.
Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di operazioni Persona_1 successive”.
Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui
[...] doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello,
20 rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n.8 affidata al sig. a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite.
Ancora, al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma…..”.
Detti fatti, come descritti nella riportata missiva di contestazione del 28.9.2021, sono stati considerati dalla società, una volta esaminate le giustificazioni rese dal di “tale gravità da Pt_1 non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro”, meritando la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 54 VI comma lett. a), c) e k) e 80 lett.
e) del Ccnl di settore, irrogato il 4.11.2021.
7.2. Orbene, la Corte respinge l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal reclamante (cfr quarto motivo) e fa proprie le considerazioni svolte al riguardo dal giudice di prime cure sebbene solo nella fase sommaria (cfr ordinanza del 3.5.2022).
E' sufficiente osservare, infatti, che la nota disciplinare del 28.9.2021, chiarendo che le verifiche ispettive erano iniziate all'esito della denuncia del cliente a sua volta datata 8 giugno _1
2021, consente di ritenere che sia questa l'epoca da cui far decorrere quell'intervallo di tempo, più
o meno lungo, a seconda della complessità degli accertamenti da compiere, perché il datore di lavoro acquisisca una conoscenza dei fatti tale da metterlo nelle condizioni di formulare degli addebiti disciplinari. Con la conseguenza che, sebbene i fatti ascritti al risalgano a dicembre Pt_1
2020, non si ravvisa alcuna tardività datoriale nell'aver deliberato di contestarglieli a settembre
2021.
7.3. Va subito dato atto che la Corte, in accoglimento del quinto motivo di reclamo, reputa meritevole di seguito la richiesta istruttoria avanzata dalle parti, in quanto la descrizione della condotta imputata al lavoratore e il tenore delle difese postulano la necessità di un approfondimento istruttorio dei vari aspetti e profili comportamentali posti a base della sanzione massima del licenziamento.
7.4. Quanto al primo motivo di reclamo, la Corte condivide il pensiero del primo giudice circa l'irrilevanza, ai fini della decisione sulla legittimità del licenziamento de quo, del riferimento
21 datoriale ad un'operazione di 'sostituzione' della carta Postepay piuttosto che di chiusura e apertura della stessa.
Infatti, a ben leggere la missiva di contestazione, risulta che al ha Pt_1 Controparte_1 addebitato operazioni di “chiusura della carta Poste Pay Evolution n. 5333171073589349 e di successiva apertura della carta n. 5333171122065473”, ed ha descritto le linee della condotta in cui le dette operazioni si sostanziarono in modo tale da non lasciar residuare dubbio sul fatto che lo sportellista chiuse la posizione di una carta postpay e ne aprì un'altra, mentre ha parlato di sostituzione della carta (utilizzando appunto il termine 'sostituita') allorquando ha riferito il contenuto della denuncia sporta dal cliente il quale, sia ai carabinieri di ZI Persona_1 che con lettera di reclamo a , a giugno 2021 aveva denunciato la mancanza di somme di CP_1 danaro sulla sua carta Postpay n.5333171073589349.
In altri termini, la datrice di lavoro ha indicato i fatti di rilievo disciplinare facendo chiaramente riferimento all'estinzione di una carta e alla emissione di una nuova, sicchè può concludersi che il fatto che in un solo passaggio della nota di contestazione abbia affermato che la carta postpay fu
'sostituita' piuttosto che estinta e successivamente aperta non incida sulla reale volontà datoriale di imputazione di una determinata condotta - appunto quella di estinzione e di apertura - né comprometta la comprensione della stessa da parte del lavoratore.
7.5. Ciò detto, la Corte ritiene che siano errate le restanti valutazioni contenute in sentenza in ordine alla condotta posta in essere dall'odierno reclamante, cui - si rammenta - si imputa di 1) aver omesso di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. 2) di verificare la firma apposta dal truffatore in calce al questionario di _1 adeguata verifica (palesemente falsa in quanto riportante invece che Persona_3 _1
; 3) di effettuare la necessaria segnalazione antiriciclaggio extragianos per le operazioni di
[...] postagiro e di prelievo POS a sportello dalla postazione n. 8 affidata al collega sig. ; 4) di Per_4 verificare la falsità della denuncia - allegata al dossier di chiusura della carta Postepay Evolution n.
5333171073589349 - sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI - in quanto non registrata negli Archivi Militari.
7.5.a. Andando con ordine, e partendo dalla prima delle condotte addebitate, occorre soffermarsi su un dato preliminare, e dar conto che i passaggi che caratterizzano l'attività lavorativa del dal Pt_1 momento in cui il 24.12.2020 si è presentato presso lo sportello da lui gestito il sedicente sig. risultano dall'analisi del Giornale di Fondo del 24.12.2020 (all.1 fascicolo di Persona_1
22 parte reclamante - fase monitoria), relativo all'utente NI (username univocamente legato a ). Parte_1
E' possibile riscontrare diversi dati.
Si fa riferimento, in primis, allo specifico numero e descrizione delle operazioni eseguite con riferimento al cliente e in particolare a tutte quelle specificatamente Persona_1 contrassegnate dalla n. 001 alla 008.
In secundis, le operazioni suindicate - riassumibili nella prima di emissione della carta Postepay n.
5333171122065473 e nella seconda di estinzione con rimborso della carta Postepay n.
5333171073589349 - risultano sempre precedute dall'identificazione del presentatore, avvenuta secondo specifici protocolli e procedure telematiche operative, così come rappresentato dal Pt_1
e risultante dagli atti di causa.
Invero, è circostanza pacifica che, per ogni operazione finanziaria o postale, ogni operatore debba inevitabilmente seguire gli step prescritti dal sistema telematico (SDP) in uso presso , i CP_1 quali vengono contestualmente registrati nel Giornale di Fondo.
Man mano che l'operatore prosegue nei passaggi previsti per la specifica operazione, quest'ultima è corredata da sistemi telematici di controllo automatizzato con verifica integrata, grazie alla piattaforma cd. Oracolo, la quale consente di verificare l'identità delle persone fisiche tramite controlli su database interni ed esterni a , il cui esito positivo (“semaforo verde”) CP_1 consente di proseguire con lo step successivo, mentre l'esito negativo (“semaforo giallo” per documenti che necessitano ulteriori verifiche, oppure, “semaforo rosso” per i documenti smarriti, sottratti, oggetto di frode o mai emessi dall'autorità competente) segnala un'anomalia (alert), che blocca l'operazione.
Del suddetto funzionamento delle procedure telematiche in uso presso hanno dato conto CP_1 anche i soggetti ascoltati in qualità di testi nel presente grado di giudizio, nell'ambito della prova orale ammessa dalla Corte con ordinanza dell'8.10.2024, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, di estrema rilevanza ai fini della decisione.
In particolare, il teste , collega del ha così riferito all'udienza Testimone_1 Pt_1 dell'11.3.2025 “A.D.R. Sono e mi chiamo . Indifferente. A.D.R. Conosco il Testimone_1 signor per avere lavorato insieme presso l'Ufficio postale di GI, succursale 7, Parte_1 dal 24 dicembre del 2020 in poi;
lavoro tuttora presso lo stesso ufficio. […] A.D.R. Quanto alla circostanza sub) 8 preciso che l'operatore può procedere e continuare nelle sue attività soltanto se
23 il sistema “Oracolo” da' responso di semaforo verde, altrimenti con semaforo rosso o giallo il sistema risulta bloccato e l'operatore si deve bloccare. A.D.R. Quanto alla circostanza sub 9) posso dire che, per quanto non fossi presente alla verifica fatta da e , comunque Pt_1 Parte_6 il non avrebbe potuto andare avanti con le operazioni se il sistema “Oracolo” non avesse Pt_1 dato semaforo verde. […]”.
Tra l'altro, come chiaramente illustrato nella Guida all'utilizzo della procedura Oracolo alla pag. 31
(cfr. all. 2 bis fascicolo di parte reclamante – fase monitoria), in ragione delle menzionate verifiche integrate, sul Giornale di fondo viene registrata, oltre alla fase elaborata, anche la fase ORAC, contente l'ID di verifica e l'esito complessivo (OK/KO/Non disponibile).
Ebbene, dalla lettura del Giornale di Fondo del 24.12.2020 si evince, nell'ambito delle operazioni relative al sig. la dicitura “XXX ORAC VERIFICA IDENTITA' PRESENTATORE Persona_1
- Esito operazione: OK”.
Deve allora rilevarsi che il abbia rispettato i protocolli telematici imposti per le operazioni Pt_1 eseguite, per il semplice motivo che, in ogni caso, non vi si sarebbe potuto discostare senza compromettere il buon esito delle stesse.
Dunque, al non è imputabile alcun tipo di carenza comportamentale afferente le procedure Pt_1 strettamente telematiche.
È però necessario verificare anche la correttezza della condotta tenuta anche in ordine alle operazioni e/o verifiche ulteriori rispetto a quelle meramente “meccaniche”: non va dimenticato infatti che la datrice di lavoro ha contestato di aver omesso di informare il Direttore dell'Ufficio circa l'invalidità della carta d'identità presentata dal sedicente sig. Si legge - è il caso di _1 ribadirlo - sono state rinvenute due carte d'identità, contraddistinte dal n. intestate a Numero_1
e rilasciate dal Comune di ZI. Le predette carte di identità sono risultate Persona_1 identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da Lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nella circostanza Lei, invece di informare tempestivamente il responsabile dell'UP per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di operazioni Persona_1 successive”.
24 Ebbene, l'istruttoria ha consegnato le linee di una condotta diversa da quella appena descritta;
soccorrono a tal fine le dichiarazioni rese in sede di prova orale dai testi e Testimone_2
, unitamente alle indicazioni fornite dai manuali operativi allegati dal Testimone_1 reclamante.
Se, come anticipato, tutti i passaggi di identificazione del cliente riportati sul Giornale di Fondo sono andati a buon fine, non avendo il sistema di controllo automatico riscontrato anomalie tutte le volte in cui il reclamante ha inserito i dati del documento di identità nel sistema SDP, è accaduto - ed è provato - che, nel momento in cui il reclamante, cui il sig chiedeva l'emissione di una _1 nuova carta postpay consegnando denuncia di smarrimento della carta di cui era titolare, si è avveduto della mancanza della sottoscrizione del documento di identità presentato dal sedicente sig.
ha deciso di interpellare il Direttore, al fine di ricevere delucidazioni sull'opportunità di _1 proseguire l'operazione e in che modo, ricevendone la relativa autorizzazione.
Tanto è confermato dal Direttore allora incaricato in persona, sig. , il quale ha Testimone_2 dichiarato come teste all'udienza del 12.11.2024: “A.D.R. Sono e mi chiamo . Testimone_2
Indifferente. A.D.R. Sono in servizio attualmente presso l'Ufficio postale di GI, succursale n. 7, nella qualità di direttore. A.D.R. Conosco il signor perché ha lavorato con me, Parte_1 come collega, dal 2019 al 2021. Confermo integralmente la circostanza sub 1) e preciso che Tes_3 non era ubicato alla sportelleria. Confermo la circostanza sub 2) e ne sono a conoscenza Tes_3 perché in quel giorno eravamo in servizio io ed il vice direttore ed abbiamo Parte_7 visionato personalmente la denuncia di cui al capo 2. Confermo la circostanza sub 3) e Tes_3 preciso che risponde al vero che il signor mi chiese come procedere ovvero se doveva Pt_1 prima aprire la nuova carta e poi chiudere la vecchia carta smarrita. Io gli dissi di procedere prima all'apertura della nuova carta postepay. A.D.R. L'operazione di emissione di una nuova carta è stata svolta sotto la mia direzione e con la supervisione del collaboratore . Pt_7
Confermo, pertanto, la circostanza sub 4). Confermo integralmente la circostanza sub 5). Tes_3
A.D.R. Confermo integralmente la circostanza sub 6) e preciso che la verifica del documento di identità era possibile soltanto presso l'ufficio che aveva emesso la carta;
attualmente non è più così nel senso che è possibile verificare la carta di identità in circolarità anche presso altri uffici postali
e non solo presso quello che ha emesso la carta. Confermo la circostanza sub 7) precisando Tes_3 che il semaforo giallo rileva la presenza di anomalie e, quindi, segnala che occorre procedere a delle verifiche. Il sistema “oracolo “oggi non viene più utilizzato. Risponde al vero la Tes_3 circostanza sub 8). A.D.R. Preciso, quanto alla circostanza sub 9), che risponde al vero, che il responso di semaforo verde dato dal sistema “oracolo” è stato da me verificato in quanto il Pt_1
25 mi ha chiamato e io mi sono recato presso la sua postazione per accertare che effettivamente la procedura consentiva di andare avanti in tale operazione. Preciso che quando, invece, il semaforo
è rosso, è il direttore che deve annullare l'operazione perché non può rimanere “appesa”. A.D.R.
Anche la circostanza sub 10) la confermo integralmente nel senso che il mi ha fatto vedere Pt_1 questa carta di identità priva della sottoscrizione del titolare. A.D.R. Quanto alla circostanza sub
11) la confermo integralmente e chiarisco che, trattandosi di un sabato (24 dicembre), ho inizialmente chiamato gli uffici del e poiché nessuno mi ha risposto ho contattato un Pt_5 ufficio dei Carabinieri di GI, uno dei tre esistenti su GI, per chiedere se la carta di identità senza la sottoscrizione del titolare avesse validità. Poiché mi è stato risposto che aveva validità, al pari di quanto accade per passaporti e patenti, ho ritenuto opportuno procedere oltre. Tes_3
Confermo la circostanza sub 12). Confermo la circostanza sub 13). Ottenuta conferma della Tes_3 validità della carta di identità, ho autorizzato il signor a procedere nell'operazione di Pt_1 emissione della nuova postepay. A.D.R. Ricevute le rassicurazioni dai Carabinieri, ho invitato il signor a fare sottoscrivere il documento di identità al presentatore del documento e di fare Pt_1 una fotocopia del documento firmato atteso che una fotocopia della carta di identità non firmata era stata già eseguita. A.D.R. Non sono in grado di confermare la circostanza sub 15). A.D.R. Per quanto riguarda le circostanza sub 16, 17 e 18) le confermo integralmente e preciso che è necessario, quando si devono eseguire operazioni di apertura di nuova carta ed estinzione di vecchia carta e si verifichi una negatività sulla carta di estinzione (deficit spesso legato al mancato pagamento del canone mensile in corso), l'intervento del direttore o del collaboratore del direttore che con un'operazione fittizia deve procedere ad una integrazione della negatività così da poter aprire la nuova carta e trasferire i fondi in pareggio. Preciso che per il caso in questione non ricordo gli importi precisamente, ma sicuramente l'operatività è quella riportata nei capitoli di prova. Confermo integralmente anche la circostanza sub 19) e preciso che il prelievo Tes_3 materiale della busta contenente la carta postepay dal caveau era di competenza mia, quale direttore, o del mio collaboratore
. A.D.R. È vero altresì che la postepay ha validità di cinque anni. (dell'Avv. Matarante). Tes_3
Preciso che non ha mai organizzato corsi di formazione attinenti la verifica della validità o CP_1 meno dei documenti di identità e che soltanto a novembre 2023 è stato organizzato un corso on line
a riguardo. Non ho notizia dell'esistenza di manuali operativi forniti da necessari per CP_1 verificare la validità dei documenti. […]”.
Con dichiarazione del medesimo tenore si è espresso altresì all'udienza dell'11.3.2025 il sig.
, collega di lavoro del in servizio presso l'ufficio postale di GI Testimone_1 Pt_1
26 succursale 7 sia all'epoca dei fatti che all'attualità: “[…] A.D.R. Confermo la circostanza sub 1) del ricorso che mi viene letta. A.D.R. Il 24 dicembre 2020 ero in servizio presso l'Ufficio postale di
GI, succursale 7, addetto allo sportello. Quel giorno ho avuto modo di ascoltare un dialogo tra il signor ed il Direttore in merito alla presentazione da parte di un cliente di un Pt_1 Parte_6 documento di identità privo di firma e di una denuncia di smarrimento di una postepay. Aggiungo che il Direttore di filiale, signor , mi mostrò in visione il documento chiedendo se mi Parte_6 fosse mai capitato un documento di identità privo di firma. Io gli ho risposto di no e a quel punto il
ha contattato i Carabinieri o la Polizia, non ricordo bene, al fine di domandare se fosse Parte_6 da ritenersi o meno valido tale documento. Io mi sono trattenuto perché interessato alla questione ed il ebbe risposta dalle forze dell'ordine a cui si rivolse nel senso che il documento pur Parte_6 privo di firma era valido perché era importante che la foto apposta fosse con timbro a secco atteso che anche altri documenti, come ad esempio il passaporto, non sono firmati. A.D.R. Una volta ricevuta dalle forze dell'ordine detta risposta, il signor ha chiesto al direttore dell'ufficio Pt_1 postale se doveva avviare prima la procedura di estinzione della carta poste pay vecchia o quella di emissione della nuova carta;
il direttore gli ha risposto di dover procedere prima all'emissione della nuova carta (circostanza sub 3). Confermo integralmente la circostanza sub 4) Tes_3 precisando che diversamente non avrebbe potuto essere anche perché le carte di nuova emissione devono essere rilasciate dal direttore all'operatore. Confermo integralmente la circostanza Tes_3 sub 5). Confermo la circostanza sub 6) precisando che è presso l'ufficio postale dove è Tes_3 attivato il rapporto che viene materialmente creato e custodito il fascicolo contenente il contratto, la fotocopia del documento di identità con timbro e data in cui è stato acquisito. Preciso che all'epoca dei fatti vigeva questo sistema, mentre ora vige il fascicolo telematico visibile in tutti gli altri uffici diversi da quello in cui è stato instaurato il rapporto. A.D.R. Non so se il rapporto relativo al cliente fosse stato aperto presso l'ufficio di GI o presso altro ufficio. […] _1
A.D.R. Il signor ha sottoposto al Direttore la carta di identità del cliente facendo Pt_1 _1 notare che il documento mancava della firma del cliente (circostanza sub 10). Confermo la Tes_3 circostanza sub 11). Confermo la circostanza sub 12). Confermo ala circostanza sub Tes_3 Tes_3
13). A.D.R. Quanto alla circostanza sub 17 la confermo, precisando che il direttore è l'unico che può intervenire sul saldo negativo mediante un'erogazione per via telematica per un importo pari alla negatività. A.D.R. Non sono a conoscenza diretta della circostanza sub 18), ma posso dire che se risultava un saldo negativo l'unico sistema per sanare era l'invio da parte del direttore dell'importo corrispondente. Aggiungo altresì che l'operatore di sportello nel momento in cui rileva un saldo negativo di cassa non può comunque andare avanti nelle operazioni che gli competono se prima il deficit di cassa non viene regolarizzato. A.D.R. Quanto alla circostanza sub
27 19) non posso riferire di avere assistito personalmente, perché stavo lavorando allo sportello, ma posso chiarire che l'emissione di qualsiasi carta poste pay o carnet di assegni poteva avvenire soltanto da parte del direttore previa richiesta da parte dell'operatore. Confermo la Tes_3 circostanza sub 20). […] (dell'Avv. Pondrelli) chiarisco che non ricordo l'orario in cui è Tes_3 avvenuto, ma confermo di avere assistito ai dialoghi tra e , come già detto in Pt_1 Parte_6 risposta ai precedenti capitoli di prova (circostanze da sub 3 in poi), e poi ho ripreso a lavorare alla mia postazione.”.
Orbene, da quanto sinora detto emerge che il oltre alle procedure richieste dalle piattaforme Pt_1 telematiche di per l'esecuzione delle operazioni richieste, ha osservato le disposizioni ricevute CP_1 direttamente dal Direttore, che aveva personalmente coinvolto, specificatamente interpellandolo sulla validità di un documento di identità privo di firma (documento tra l'altro, come confermato anche dai testimoni escussi, non raffrontabile dal con quello acquisito al momento in cui il Pt_1 sig. ha aperto la prima PostePay Evolution nr. 5333171073589349, in quanto visionabili, _1 secondo le regole allora vigenti, solo presso l' i ZI (RM), ove erano stati acquisiti). CP_2
È appena il caso di precisare che tali circostanze non sono smentite neanche dai testi indicati da
, RO IO, incaricato degli adempimenti ispettivi in funzione di Fraud Controparte_1 management (cfr. verbale di udienza del 14.01.2025: “A.D.R. Nel fascicolo relativo alla questione non risultava esservi stato alcun blocco delle operazioni da sistema Oracolo, atteso che nella stampa relativa alle operazioni e movimentazioni eseguite non vi erano riscontri di anomalie al punto che l'esito era risultato O.K. A.D.R. Come primo dato posso precisare che il sistema oracolo deve accertare anomalie derivanti da furto o smarrimento di documenti denunciati presso le autorità competenti e il sistema Oracolo in questi casi blocca qualsiasi operazione. Tanto avviene nelle ipotesi in cui risulti alle autorità competenti la denuncia di furto o smarrimento del documento e che tali denunce siano state inserite nei data base. A.D.R.: Aggiungo che sebbene io non ne sia certo, sembrerebbe che il sistema oracolo non blocchi l'operatività del sistema allorquando i documenti presentati dai clienti o non risultino mai emessi dalle autorità competenti
o siano falsi.”) e (cfr. verbale di udienza dell'1.4.2025 “A.D.R. Sono e mi Testimone_4 chiamo . Indifferente. A.D.R. Conosco il Sig. perché sono stato Testimone_4 Pt_1 direttore dell'Ufficio Postale GI succursale 7 nel 2021 e all'epoca il Sig. vi lavorava. Pt_1
Attualmente non svolgo più le mie mansioni presso quell'ufficio postale. A.D.R. Sono arrivato con molta probabilità nell'Ufficio postale di GI intorno a febbraio/marzo 2021 e quando sono arrivato presso l'ufficio non mi è stato mai sottoposto il dossier relativo alla carta postamat relativa alla questione del A.D.R.: Con riferimento alla circostanza 18 la confermo e Pt_1
28 preciso che il sistema Oracolo impedisce di procedere alle operazioni laddove queste attengano a documenti evidentemente smarriti o rubati di cui risulti la denuncia di smarrimento o furto.”).
In disparte il rilievo che, diversamente dal e dal a conoscenza dei fatti di Parte_6 Tes_1 causa per avervi partecipato direttamente e personalmente, e, perciò stesso attendibili (il Parte_6 anche in ragione della sua posizione, a quell'epoca, di direttore dell'ufficio postale n. 7, e il collega del e tutt'ora alle dipendenze di presso quello stesso ufficio), il Tes_1 Pt_1 CP_1
RO e il giammai avrebbero potuto riferire in merito a quanto accaduto perché non Tes_4 ebbero modo di assistere ai fatti, essendo intervenuti successivamente, il primo perché incaricato degli accertamenti ispettivi, il secondo perché nominato direttore dell'ufficio postale, osserva la
Corte che, anche a voler considerare quanto detto dai detti testi in merito al fatto che il sistema cd.
Oracolo non consentisse di verificare se un documento sia falso o meno, la valutazione della condotta del non muterebbe affatto. Pt_1
E, tanto, perché non è affatto trascurabile la circostanza riscontrata in istruttoria, sia a mezzo di testi che documentalmente, per la quale quel 24 dicembre 2020 il cliente, nel presentarsi allo sportello del per chiedergli l'estinzione della carta Postpay n. 5333171122065473 di cui era titolare e Pt_1
l'emissione di una nuova carta Postpay, consegnò la denuncia di smarrimento della menzionata carta presentata qualche giorno prima, il 17 dicembre 2020, ai carabinieri della stazione di San
Lorenzo (Fg), dando perciò atto di averla smarrita.
In altri termini, è emerso che al è stata prospettata dal cliente una situazione ben precisa, di Pt_1 smarrimento della carta, rispetto alla quale il lavoratore, attivate, come da procedure, le verifiche necessarie, ricevè il via libera per la prosecuzione delle operazioni: infatti, il sistema Oracolo, con il semaforo verde, non accertò alcuna anomalia appunto derivante da situazioni di furto e/o smarrimento di documenti denunciati presso le autorità competenti.
Ma, soprattutto, - e questo, come è ovvio, rileva ove ci si voglia soffermare sul profilo della falsità del documento non registrabile dal sistema oracolo - è emerso incontrovertibilmente che il lavoratore, nonostante l'esito positivo delle verifiche effettuate a mezzo delle procedure telematiche, si è comunque preoccupato di avvisare il Direttore dell'anomalia presente sul documento di identità presentatogli (l'assenza di firma dell'intestatario), tenendo un comportamento non solo evidentemente connotato da prudenza e diligenza, ma anche assolutamente difforme rispetto a quello descritto nella missiva del 28.9.2021.
E' infatti decisivo mettere in risalto che ha addebitato allo sportellista una sorta di Controparte_1 omissione consistita nel mancato coinvolgimento della figura del direttore dell'ufficio postale se è
29 vero, come lo è, che nella detta nota disciplinare, gli ha imputato che, una volta avvedutosi che sulla carta di identità esibitagli dal cliente mancava la firma dell'intestatario, “invece di informare Con tempestivamente il responsabile dell' per la palese invalidità del primo documento di identità, ha proseguito le operazioni in argomento, consentendo al truffatore di svuotare il conto del vero signor con una serie di operazioni successive”. Persona_1
Prima ancora di tutte le considerazioni che di seguito si vanno a compiere, dirimente è rilevare che l'istruttoria non ha affatto consegnato la prova di quella condotta (di uno dei profili) che la datrice di lavoro ha ritenuto di dover sanzionare - ovverosia di non aver tempestivamente informato il responsabile dell'ufficio postale della invalidità del documento - sicchè l'assunto datoriale resta categoricamente smentito, e ben si deve affrancare da responsabilità il lavoratore.
Le emergenze raccolte a giudizio hanno consentito anche di spiegare le ragioni per cui nel dossier del rapporto n. 5333171122065473 risultassero ben “due carte di identità, contraddistinte dal n
intestate a e rilasciate dal . Le predette carte di Numero_1 Persona_1 Parte_5 identità sono risultate identiche tra loro tranne che per un particolare: in una non vi è apposta la firma dell'intestatario, nell'altra, invece, è presente la firma dell'intestatario. Tuttavia, entrambe le copie dei due documenti risultano da lei firmate “per copia conforme all'originale”.
Nel corso della sua deposizione il Direttore ha riconosciuto non solo che, dopo che il gli Pt_1 mostrò la carta di identità priva della sottoscrizione del titolare, provvide a chiamare dapprima gli uffici del (senza esito) e dopo un ufficio dei Carabinieri di GI (uno dei tre esistenti su Pt_5
GI), per accertarsi che la carta di identità senza la sottoscrizione del titolare avesse validità, per poi, una volta ricevuta risposta positiva, autorizzare il a proseguire nelle operazioni di Pt_1 emissione di una nuova carta, ma anche che invitò espressamente “il signor a fare Pt_1 sottoscrivere il documento di identità al presentatore del documento e di fare una fotocopia del documento firmato atteso che una fotocopia della carta di identità non firmata era stata già eseguita.
E' proprio in ragione delle indicazioni che il Direttore diede al e che quest'ultimo osservò Pt_1 diligentemente che si spiega la presenza nel dossier relativo ai fatti di causa di due carte di identità
n. intestate a e rilasciate dal Comune di ZI (una firmata e l'altra Numero_1 Persona_1 priva di sottoscrizione).
In altri termini, il dettaglio annotato nella missiva di contestazione riguardante il rinvenimento nel dossier di due carte di identità identiche tranne che per un particolare (la firma apposta solo in una)
- invece che costituire ragione di sospetto, come da tesi di che sosteneva che il CP_1 Pt_1
30 accortosi della mancanza di firma sul documento di identità, per evitare che qualcuno, in sede di controllo, eccepisse l'irregolarità, aveva fatto apporre la firma al sedicente in Persona_1 modo posticcio (cfr memoria di costituzione ex art 11 c 53 L. 9272012, pag 4) - serve a confermare la ricostruzione dei fatti di parte attrice e a dar conto della partecipazione del Direttore alle operazioni afferenti le carte Postpay del essendo stato proprio il , per sua stessa _1 Parte_6 ammissione, a consigliare allo sportellista questa accortezza.
La conferma che il si rivolse effettivamente al direttore per gestire al meglio la situazione si Pt_1 desume anche dal fatto, di cui è traccia nelle testimonianze del e del , che Tes_1 Parte_6 altrimenti non avrebbe potuto emettere la nuova carta postpay n. 5333171122065473 né avrebbe potuto completare le operazioni di emissione carta ed estinzione carta: infatti, solo il direttore può accedere al caveau e da questo prelevare la carta di nuova emissione, per poi consegnarla allo sportellista, e solo il direttore può sanare gli eventuali deficit sulla carta da estinguere (ad esempio legati al mancato pagamento del canone mensile in corso), mediante sovvenzione di danaro allo sportello, come accadde nel caso di specie, allorquando il Direttore ha inviato allo sportello del
E 1,82 (cioè la differenza tra il saldo giacenza cassa pari a E 27.099,77 generato dopo la Pt_1 chiusura a carrello della emissione carta e il debito cassa di E 27.101,59 creatosi dopo la procedura di estinzione carta .
Vi è da aggiungere che non può addebitarsi allo sportellista di non essersi acquietato sulle direttive del e di non aver approfondito la questione della carta di identità priva di firma del Parte_6 titolare, indagando oltre rispetto alle rassicurazioni sullo stesso che il direttore aveva ricevuto dai carabinieri di GI debitamente interpellati, poichè la condotta contestata al lavoratore e per la quale quegli è stato licenziato è quella di non aver tempestivamente informato il direttore delle caratteristiche del documento di identità e di aver ciononostante proseguito le operazioni, e non anche di non aver accertato la falsità (o meno) della carta di identità.
Peraltro, l'unico modo per avvedersi che il documento presentato allo sportello gestito dal reclamante non corrispondesse alla carta di identità registrata nel sistema di Poste sarebbe stato quello di confrontarlo con la copia depositata presso l'Ufficio Postale di ZI al momento di emissione della carta Postepay n. 5333171073589349, soluzione tuttavia non percorribile al tempo dei fatti di causa né dal né da nessun altro, nemmeno dal Direttore, come anche riferito dai Pt_1 testi escussi nel presente grado.
Pertanto, non è stato riscontrato dall'istruttoria il primo profilo della condotta contestata al lavoratore.
31 Ferme queste assorbenti considerazioni, la Corte osserva che la lettura del Manuale operativo consegna un dato non trascurabile e di segno favorevole al lavoratore, in quanto stabilisce che nelle ipotesi in cui si debba procedere all'estinzione di una carta (operazione che presuppone appunto che un rapporto sia già esistente, come appunto nel caso di specie) all'operatore si chiede soltanto di
“accertare l'identità del titolare della carta tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale …”, mentre quando si tratti di aprire rapporti finanziari, quando, cioè, si deve instaurare un nuovo rapporto con un cliente non già censito, “si deve effettuare l'identificazione mediante documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale…”. E' logico, ma val la pena di rimarcarlo, la differenza non è di poco conto, in quanto, come espresso dalla diversità dei termini utilizzati, un conto è “accertare l'identità”, un conto è
“effettuare l'identificazione”, richiedendosi condotte distinte, più approfondite solo nel secondo caso (cfr manuale, punto A, A.2: “deve essere sempre verificata la presenza della firma del titolare sul documento di riconoscimento presentato” ).
7.5.b. Proseguendo nell'analisi della contestazione disciplinare, ha addebitato al altri CP_1 Pt_1 comportamenti omissivi, di non aver verificato che il cliente presentatosi allo sportello appose in calce al questionario di adeguata verifica la firma di , e di non aver effettuato le Persona_3 segnalazioni antiriclaggio extragianos per le operazioni di postagiro e prelievo Pos.
“Ancora, a seguito delle indagini ispettive eseguite, è stato accertato che nel questionario di adeguata verifica (QUAV), compilato all'atto dell'apertura del rapporto di Postepay Evolution, la firma apposta dal sedicente cliente è riportata a nome di e non di Persona_3 _1
segno evidente che il truffatore non ricordasse neppure il nome della persona a cui
[...] doveva sostituirsi.
Inoltre, dall'esame della movimentazione della carta n. 5333171122065473 è stato accertato che, Con sempre nella giornata del 24 dicembre 2020, dopo due operazioni iniziali di postagiro da rispettivamente di € 8.000,00 ed € 6.000,00, sono stati eseguiti due prelievi POS da sportello, rispettivamente di € 1.500,00 e € 4.000,00 dalla postazione n. 8 affidata al sig. , a Persona_4 distanza di circa quaranta minuti l'uno dall'altro.
Tuttavia, nella circostanza non veniva effettuata alcuna segnalazione antiriciclaggio extragianos, adempimento necessario per la particolare natura delle operazioni eseguite.”.
Ebbene, in disparte la considerazione che al non possono imputarsi operazioni - quali quelle Pt_1 di postagiro e prelievo Pos - eseguite da un altro sportello, cui era adibito , per Persona_4 escludere ogni rilevanza agli addebiti occorre leggere il Manuale Postepay Evolution, alla “Scheda
32 PI – B.4 – Consegna e attivazione della Carta” (all. 11 fascicolo di parte reclamante - fase inibitoria), ove è prevista una procedura che, stante l'avvenuta identificazione del cliente, mira a verificare l'eventuale presenza del nominativo del cliente all'interno di liste antiterrorismo;
ebbene, in caso di risposta negativa [in caso di risposta positiva, se cioè il cliente risulta inserito nella lista antiterrorismo, il sistema si blocca], il sistema prosegue automaticamente con la “Procedura
Gianos KYC” per la compilazione del Questionario di Adeguata verifica (QUAV) .
Quest'ultima consiste, sostanzialmente, nello stampare il questionario di adeguata verifica e nel farlo firmare al cliente;
“in caso di mancata o incompleta compilazione del QAV, il sistema non permette l'emissione della carta”.
Se all'operatore si chiede solo (nulla di più ) di procedere alla stampa del questionario e farlo firmare, non è incidente sulla responsabilità del lavoratore il fatto che sul questionario sia stata apposta la firma di invece che di (peraltro, tutti i moduli di Persona_3 Persona_6 richiesta della carta sono firmati da . _1
A ben vedere, dunque, se il reclamante non avesse eseguito gli adempimenti richiesti nell'ambito delle procedure antiriciclaggio, l'operazione non si sarebbe conclusa, costituendo tale procedura un passaggio automatizzato, vale a dire, avviato direttamente dalla piattaforma.
Ancora una volta, quanto appena evidenziato emerge dal Giornale di Fondo riferito al ove è Pt_1 possibile leggere “SEGNALAZIONE AR” nell'ambito dell'operazione sia di emissione della carta
Postepay n. 5333171122065473, sia di estinzione della carta Postepay n. 5333171073589349.
Diversa è segnalazione Extragianos, definita dal Manuale Segnalazioni Operazioni Sospette alla
Scheda PI – B.1.1. (all. 21 fascicolo di parte reclamante - fase monitoria) come “la segnalazione di operazione sospetta effettuata direttamente dal DUP sulla base di un'autonoma valutazione al verificarsi di eventi significativi, rilevati personalmente o evidenziati da altre figure professionali che operano a contatto con la clientela”, adempimento che, quindi, evidentemente non spetta all'operatore, ed al quale non può imputarsi di non avervi proceduto
In tal senso depongono anche le dichiarazioni testimoniali dello stesso Direttore sig. (cfr. Parte_6 verbale di udienza del 12.11.2024 “A.D.R. Quanto a “extra janos” che è procedura attinente la segnalazione di operazioni sospette, è una procedura che è rimessa soltanto al direttore, al suo collaboratore e non ai dipendenti. A.D.R. La procedura “extra janos” non viene attivata se
l'operazione riguarda il cliente e soltanto il cliente, nel senso che movimenta fondi da un carta/conto ad altri a lui intestati. Nel caso di specie, io non ho attivato alcuna procedura “extra
33 janos”.”), nonché del Direttore NT (cfr. verbale di udienza del 1.4.2025 “[…] A.D.R. È vera la circostanza sub 20 preciso che la dicitura AR sta a indicare antiriciclaggio. A.D.R. È vera la circostanza sub 21 nel senso che l'operatore è obbligato a dare comunicazione al direttore di operazioni anomale di qualsiasi genere e tanto è contemplato nel codice etico. Su domanda di parte reclamata il teste chiarisce che allorquando un cliente chiede di poter ritirare tutta la disponibilità delle proprie somme in particolare anche di somme consistenti è libero di farlo ma questo è sottoposto a verifiche. A chiarimento della circostanza sub 20 parte reclamante chiede se la segnalazione A.R. (antiriciclaggio) è di iniziativa dell'operatore o è imposta dalla piattaforma operativa. La risposta è che automatica ed esce dal sistema operativo informatico e non è atto dell'operatore. Una volta che compare la segnalazione antiriciclaggio è necessario proseguire la richiesta antiriciclaggio altrimenti il sistema si blocca e l'operatore non può andare avanti. A.D.R.
L'operazione antiriciclaggio ed sono operazioni diverse.”). CP_4
Nella medesima prospettiva si pongono anche le dichiarazioni del teste RO IO all'udienza del 14.1.2025: “[…] A.D.R.: La segnalazione extragianos è un tipo di segnalazione che
l'operatore può effettuare qualora ravvisi nell'operatività che sta ponendo in essere dei dubbi sulla effettiva provenienza del danaro o sulla movimentazione connessa. A.D.R. Preciso che la segnalazione extragianos è una segnalazione di tipo discrezionale nel senso che non è prevista né da una norma cogente né da una operatività di sistema e che è rimessa alla diligenza dell'operatore nelle situazioni più dubbie ove c'è il sospetto della illecita provenienza del danaro.
A.D.R. Preciso che questo tipo di segnalazione è un sistema extra, ulteriore rispetto a sistemi ordinari e che esistono, infatti, sistemi ordinari che rilevano dati sensibili ai fini dell'antiriciclaggio. A.D.R. Nel caso del Sig. ho chiesto al direttore se vi fosse nel caso Pt_1 specifico l'effettuazione di una segnalazione extragianos e che mi era stato riferito che alcuna segnalazione era stata eseguita. A.D.R. Preciso anche che quando ho eseguito, se non ricordo male, l'ispezione il direttore con il quale mi sono interfacciato non era lo stesso di cui ai fatti oggetto di causa e che non ho potuto sentire il direttore dell'epoca dei fatti. A.D.R. Preciso che il direttore con cui mi sono relazionato in occasione del mio accesso ispettivo mi ha riferito che nel fascicolo attinente le segnalazioni extragianos non risultavano esservi annotazioni attinenti alla vicenda in oggetto. A.D.R. Aggiungo ancora che ho posto il quesito al direttore relativo alla presenza di una segnalazione extragianos perché ho ritenuto che la vicenda avesse bisogno di questo tipo di attenzione. A.D.R. A precisazione dell'operatività dei sistemi antiriciclaggio aggiungo che, in disparte il sistema di segnalazione extragianos, vi è un sistema per cui alcune operazioni vengono individuate dal sistema operativo come meritevoli di allert, di valutazione antiriciclaggio e che vengono segnalate all'operatore dal sistema il quale, a quanto mi consta,
34 impedisce all'operatore di proseguire oltre nell'attività. […] A.D.R.: Quanto al capitolo sub 21 lo confermo con la precisazione che allorquando l'operatore si avvede di una anomalia che richiede una segnalazione extragianos deve comunicarlo al direttore il quale deve eseguire effettivamente la segnalazione extragianos una volta effettuate tutte le verifiche del caso.”.
Ebbene, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni dei testi escussi, è con ogni evidenza emerso che il ha più volte coinvolto il Direttore nello svolgimento delle operazioni affidategli, il quale Pt_1 avrebbe potuto, se del caso, attivare la segnalazione extrajanos, non potendosi invece imputare all'odierno reclamante l'inadempimento di obblighi non di sua competenza.
Pertanto, deve considerarsi privo di pregio anche questo profilo della contestazione disciplinare.
7.5.c. Da ultimo, ha contestato al reclamante che “al dossier di chiusura della carta CP_1
Postepay Evolution n. 5333171073589349 è risultata allegata una denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo di GI, anch'essa risultata falsa in quanto non registrata negli archivi del Militari dell'Arma.”.
Anche tale punto di contestazione non può essere positivamente considerato.
Il ha acquisito copia in originale della denuncia con timbro e logo dell'Arma dei Pt_1
Carabinieri, attenendosi a quanto riportato nella scheda PI.EI Manuale Postpay Evolution.
Inoltre, come è emerso dagli atti di causa, il personale di non è stato sottoposto ad una CP_1 formazione tale da essere in grado di distinguere ictu oculi la falsità di una denuncia sporta alle
Forze dell'Ordine.
Tanto è confermato dal teste , il quale all'udienza dell'11.3.2025 ha dichiarato Testimone_1 che (dell'Avv. Matarante a chiarimento in merito alla eventualità di una formazione offerta Tes_3 agli operatori di sportello circa la verifica della validità dei documenti di identità) Non abbiamo mai avuto una formazione in merito alla validità dei documenti di identità e denunce relative ai documenti di identità che venivano presentate a noi operatori.”.
Nondimeno, non sfugge a questa Corte che le anomalie dei documenti facenti parte del dossier generatosi a seguito dell'estinzione della Postepay non sono state riscontrate nemmeno in occasione dei controlli successivi all'operazione compiuta dal reclamante.
Invero, come illustrato nel Manuale operativo di archiviazione, il fascicolo dell'operazione eseguita, comprensivo di tutta la documentazione relativa (e, dunque, anche le fotocopie della carta di identità del cliente, di cui una priva di firma, nonché la falsa denuncia di smarrimento), viene
35 sottoposto a un duplice controllo: il primo, di competenza del Direttore dell'Ufficio o dei suoi collaboratori - che si esegue nella giornata stessa in cui si è effettuata la operazione prima di procedere all'archiviazione definitiva della pratica - e, il secondo, di competenza della filiale di appartenenza per il “visto di conformità” (cfr. Manuale Controlli di Secondo Livello – PI Scheda
B.2 – all. 22 e 23 fascicolo di parte reclamante - fase monitoria).
Tra l'altro, tutte le operazioni, sia di emissione che di estinzione, vengono sottoposte nuovamente a controlli dopo il mese successivo a quello di riferimento per l'invio cartaceo al Centro di CP_5
Verona (cfr. COI. Nr.201. 10/19 – all. 20 fascicolo di parte reclamante fase monitoria).
Non v'è chi non veda dunque che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non può nel caso di specie trattarsi di una “evidentissima anomalia” tale da imputare al una condotta al Pt_1 di sotto dello standard di diligenza richiesto per lo svolgimento delle sue mansioni.
8. L'analisi delle ragioni di infondatezza della contestazione disciplinare compromette inevitabilmente la legittimità del licenziamento irrogato all'odierno reclamante senza preavviso ai sensi degli art. 54 VI comma, lett. a), c) e k) e art. 80 lett. e) del CCNL vigente.
Val la pena di riportare specificatamente il testo dell'art. 54 citato:
“VI. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
[…];
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
[…];
k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
[…]”.
36 Dalla lettura del dato normativo emerge che le ipotesi poste alla base del licenziamento presuppongono un comportamento illecito o caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, di modo che non risultano affatto conferenti alla condotta tenuta dal la quale, per quanto si è Pt_1 sopra detto, è assolutamente diversa da quella rappresentata dalla società, ma è soprattutto priva di alcun profilo di intenzionale violazione di regole .
In ogni caso, stando a quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.” (Cass. n.
33811/2021 del 12.11.2021) e secondo cui “anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 9675/2019 del 5.4.2019) il Collegio rileva che, nel caso di specie, dall'analisi della “natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono”, nonché del “fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva”, non può ritenersi che quest'ultimo abbia avuto una portata tale da “porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento” (cfr. Cass. n. 31202/2021 del 2.11.2021) e da recidere il legame lavorativo.
Non è un caso che in una situazione analoga (apertura di rapporti da parte di un soggetto munito di carta di identità priva di firma), verificatosi presso il medesimo Ufficio Postale di GI 7 (cfr. documenti depositati dal reclamante in data 6.9.2024), la Società reclamata abbia applicato ad una propria dipendente una sanzione conservativa.
Tuttavia, non avendo richiesto in giudizio l'applicazione della diversa sanzione conservativa CP_1 in luogo del licenziamento e non potendo il giudice sostituirsi nell'esercizio del potere disciplinare, quale estrinsecazione del potere di organizzazione dell'impresa, questa Corte deve esprimersi necessariamente e limitatamente alla legittimità del licenziamento disciplinare irrogato (cfr. Cass. nn. 13479/2024 del 15.5.2024; 3986/2019 dell'11.2.2019 e 22150/2015 del 29.10.2015).
9. Orbene, alla luce di tutto quanto sinora esposto, la condotta del sig. può considerarsi Pt_1 conforme a diligenza e correttezza, nonché a quanto prescritto ai dipendenti dai manuali operativi di
, mentre l'odierna reclamata ha omesso di provare la sussistenza di dolo o colpa grave CP_1 nei comportamenti adottati dal dipendente.
37 Al contrario, nell'odierna fattispecie il reclamante ha dato prova di aver adempiuto all'obbligo di obbedienza sancito all'art. 2014 del Codice civile, ove è previsto che “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Pertanto, la Corte non ravvisa alcun comportamento di una gravità tale da incidere in maniera irreversibile sul rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro o da porre in dubbio il successivo corretto adempimento delle sue mansioni da parte dell'odierno reclamante.
La mancanza di una condotta inadempiente, di rilievo disciplinare, determina al contempo logicamente la impossibilità di configurare anche i requisiti del giustificato motivo soggettivo di recesso invocati dalla Società reclamata (Cass. n. 6848/2010; Cass. n. 25743/2007).
Alla vicenda all'attenzione della Corte deve allora applicarsi 18, comma 4, l. n. 300/1970, ove è stabilito che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative […].”.
10. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, dev'essere accolto il reclamo proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annullato il licenziamento Parte_1
38 intimatogli con missiva del 4.11.2021, con condanna della alla reintegrazione Controparte_1 di nel posto di lavoro occupato al momento del recesso, nonché al pagamento in Parte_1 suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (fino ad un massimo di dodici mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei e sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
In ordine all'aliunde perceptum invocato da al fine di dedurre dal risarcimento quanto il CP_1 lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, il Collegio esclude che nel caso di specie ricorrano gli estremi per farne applicazione .
In continuità con la Cassazione (cfr sent. 37946/2022), si ritiene che per il datore di lavoro non sia sufficiente invocare la previsione di legge che prevede la detraibilità di tali somme dall'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore licenziato illegittimamente, dovendo “essere ritualmente allegati...dalla parte che lo deduca... gli elementi fattuali posti a fondamento dell'aliunde perceptum”.
Solo l'allegazione di quei fatti che sono rilevanti in punto di percezione da parte del lavoratore di altri redditi e, come ovvio, la loro successiva prova in giudizio rende operante la previsione circa la detraibilità dell'aiunde perceptum, non essendo sufficienti richieste istruttorie quali la richiesta di documentazione all'I.N.P.S. o all'Agenzia delle Entrate, “tenuto conto che le richieste istruttorie possono essere correttamente volte alla sola dimostrazione dei fatti ritualmente indicati ed allegati”.
Cass. civ., sez. lav., ord. 01/03/2024, n. 5588 ha affrontato di nuovo il tema affermando, conformemente ai suoi precedenti, che l'onere della prova dell'aliunde perceptum e percipiendum è
a carico del datore di lavoro, che è tenuto a fornire indicazioni puntuali dell'esercizio di un'attività lavorativa, allegando circostanze di fatto specifiche, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o meramente esplorative;
per quanto riguarda l'aliunde percipiendum in particolare, il datore deve allegare le circostanze specifiche da cui sia possibile desumere, anche presuntivamente, che la professionalità avrebbe potuto essere impiegata, in relazione alle situazioni di mercato, per il conseguimento di nuovi guadagni.
Ciò detto, difettano nel caso di specie le necessarie allegazioni.
39 11.Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella dell'ipotetico coinvolgimento del reale sig. nei fatti per cui è causa, atteso che, in ogni caso, esso non sposterebbe i termini della _1 decisione a cui oggi si addiviene.
12. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della
[...]
Controparte_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con D.M. n.
147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato l'11.11.2022 da nei confronti di vverso la sentenza n. 3334 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di GI l'11.10.2022, così provvede:
accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento irrogato a con missiva ricevuta il 4.11.2021; Parte_1
per l'effetto, condanna all'immediata reintegrazione del reclamante nel posto di Controparte_1 lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura di dodici mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei e sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1 grado del giudizio, che liquida in E 5.000,00 per il primo grado e in E 7.500,00, per il presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matarante, dichiaratosi anticipante.
Così deciso in Bari, l'11.9.2025 Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
40 dott.ssa Ernesta Tarantino
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