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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PALERMO GIACOMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rapp. e difeso dall'avv. Controparte_1
ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 9.4.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 06/04/2023, - premesso che con Parte_1 provvedimento del 30.4.2022, le chiedeva la restituzione di € 11.036,39, percepiti a CP_2
titolo di reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2020 – dicembre 2021, in conseguenza della revoca della prestazione, in precedenza comunicatale con provvedimento del 21.1.2022 disposta per mancanza del requisito della residenza (art.2 co. 1 a) L. 26/2019 per non avere risieduto in Italia per almeno 10 anni – ha convenuto in giudizio l' al fine Controparte_3 di sentire dichiarare la sussistenza del requisito contestato con conseguente annullamento dei provvedimenti di revoca e di richiesta di rimborso delle somme percepite.
A tal fine ha dedotto di risiedere nel comune di Ribera ininterrottamente sin dal
22.11.2010.
Si è costituito in giudizio , il quale ha precisato che la revoca della prestazione si CP_2
fonda sulle risultanze anagrafiche della ricorrente, come trasmesse dal Comune di Ribera. Ha pertanto chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in favore del Controparte_4
e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di a ripetere le somme CP_2
erogate a tiolo di reddito di cittadinanza a favore della ricorrente nel periodo novembre 2020 – dicembre 2021.
Ciò permesso, va anzitutto affermata la legittimazione passiva della resistente rispetto alla azione proposta, trattandosi del soggetto titolare del credito di € 11.036,39,contestato dalla ricorrente.
Nel merito, la pretesa creditoria dell' muove dalla contestazione del requisito della CP_1 residenza, come stabilito dall'art. 2 lett. a) nr. 2 del D.L. 4/2019 conv. con L. 26 del 2019, vigente ratione temporis, a mente del quale era richiesto che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente avesse risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
A tal riguardo, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/06/2025, n. 13), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva
Pag. 2 di 4 che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ciò premesso, tenuto conto dell'intervento sostituivo della Corte Costituzionale, sulla base delle comuni allegazioni e della documentazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova del possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione in parola.
Più in particolare, incontroverso il possesso degli ulteriori requisiti (economici e di cittadinanza) emerge dagli atti che il 30.10.2020 (cfr. doc. 3 ricorso), ovverosia quando la ricorrente presentò la domanda per il reddito di cittadinanza, la ricorrente vantasse un periodo di residenza in Italia di almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e ininterrotto.
A tal riguardo, in punto di prova possono essere valorizzati i dati portati nel certificato storico di residenza dell'11.2.2025 dep. 25.2.2025, dal quale risulta che la ricorrente risulta risiedere ininterrottamente presso il Comune di Ribera dal 22.11.2010.
Le risultanze anagrafiche, secondo condivisibile orientamento, hanno infatti valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva (Cass. ord. nn. 12299/17, 13062/17, 15444/17), sicché in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che alla data di presentazione della domanda (30.10.2010), la ricorrente possedesse il requisito della residenza di 5 anni necessario per ottenere il reddito di cittadinanza così come risultante dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 31 del 2025.
Del resto, è lo stesso Ente previdenziale che ha basato la revoca della prestazione sul dato anagrafico come comunicatogli dal Comune di Ribera, astrattamente idoneo, in base alla disciplina ratione temporis vigente, a dimostrare la mancanza del requisito (ferma in ogni caso la possibilità per la ricorrente di provare l'effettiva residenza per un periodo di tempo maggiore).
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente non è tenuta al rimborso di € 11.036,39, quali somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2020 – dicembre 2021 e, per l'effetto, nulla deve rispetto a quanto richiestole con la lettera di indebito del 30.04.2022 notificata da . CP_2
Pag. 3 di 4 La pronuncia della Corte Costituzionale sopravvenuta in corso di causa, che ha modificato il quadro normativo di riferimento , giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso
- dichiara che la ricorrente non è tenuta al rimborso delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2020 a dicembre 2021 e per l'effetto nulla deve in merito alla richiesta di ripetizione della somma di € 11.036,39 di cui alla lettera del
30.4.2022;
- spese compensate
Così deciso in Sciacca, 03/05/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PALERMO GIACOMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rapp. e difeso dall'avv. Controparte_1
ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 9.4.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 06/04/2023, - premesso che con Parte_1 provvedimento del 30.4.2022, le chiedeva la restituzione di € 11.036,39, percepiti a CP_2
titolo di reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2020 – dicembre 2021, in conseguenza della revoca della prestazione, in precedenza comunicatale con provvedimento del 21.1.2022 disposta per mancanza del requisito della residenza (art.2 co. 1 a) L. 26/2019 per non avere risieduto in Italia per almeno 10 anni – ha convenuto in giudizio l' al fine Controparte_3 di sentire dichiarare la sussistenza del requisito contestato con conseguente annullamento dei provvedimenti di revoca e di richiesta di rimborso delle somme percepite.
A tal fine ha dedotto di risiedere nel comune di Ribera ininterrottamente sin dal
22.11.2010.
Si è costituito in giudizio , il quale ha precisato che la revoca della prestazione si CP_2
fonda sulle risultanze anagrafiche della ricorrente, come trasmesse dal Comune di Ribera. Ha pertanto chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in favore del Controparte_4
e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di a ripetere le somme CP_2
erogate a tiolo di reddito di cittadinanza a favore della ricorrente nel periodo novembre 2020 – dicembre 2021.
Ciò permesso, va anzitutto affermata la legittimazione passiva della resistente rispetto alla azione proposta, trattandosi del soggetto titolare del credito di € 11.036,39,contestato dalla ricorrente.
Nel merito, la pretesa creditoria dell' muove dalla contestazione del requisito della CP_1 residenza, come stabilito dall'art. 2 lett. a) nr. 2 del D.L. 4/2019 conv. con L. 26 del 2019, vigente ratione temporis, a mente del quale era richiesto che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente avesse risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
A tal riguardo, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/06/2025, n. 13), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva
Pag. 2 di 4 che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ciò premesso, tenuto conto dell'intervento sostituivo della Corte Costituzionale, sulla base delle comuni allegazioni e della documentazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova del possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione in parola.
Più in particolare, incontroverso il possesso degli ulteriori requisiti (economici e di cittadinanza) emerge dagli atti che il 30.10.2020 (cfr. doc. 3 ricorso), ovverosia quando la ricorrente presentò la domanda per il reddito di cittadinanza, la ricorrente vantasse un periodo di residenza in Italia di almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e ininterrotto.
A tal riguardo, in punto di prova possono essere valorizzati i dati portati nel certificato storico di residenza dell'11.2.2025 dep. 25.2.2025, dal quale risulta che la ricorrente risulta risiedere ininterrottamente presso il Comune di Ribera dal 22.11.2010.
Le risultanze anagrafiche, secondo condivisibile orientamento, hanno infatti valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva (Cass. ord. nn. 12299/17, 13062/17, 15444/17), sicché in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che alla data di presentazione della domanda (30.10.2010), la ricorrente possedesse il requisito della residenza di 5 anni necessario per ottenere il reddito di cittadinanza così come risultante dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 31 del 2025.
Del resto, è lo stesso Ente previdenziale che ha basato la revoca della prestazione sul dato anagrafico come comunicatogli dal Comune di Ribera, astrattamente idoneo, in base alla disciplina ratione temporis vigente, a dimostrare la mancanza del requisito (ferma in ogni caso la possibilità per la ricorrente di provare l'effettiva residenza per un periodo di tempo maggiore).
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente non è tenuta al rimborso di € 11.036,39, quali somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2020 – dicembre 2021 e, per l'effetto, nulla deve rispetto a quanto richiestole con la lettera di indebito del 30.04.2022 notificata da . CP_2
Pag. 3 di 4 La pronuncia della Corte Costituzionale sopravvenuta in corso di causa, che ha modificato il quadro normativo di riferimento , giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso
- dichiara che la ricorrente non è tenuta al rimborso delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2020 a dicembre 2021 e per l'effetto nulla deve in merito alla richiesta di ripetizione della somma di € 11.036,39 di cui alla lettera del
30.4.2022;
- spese compensate
Così deciso in Sciacca, 03/05/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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