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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8433 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 3441/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. MONTANINO ANTONIO , con cui Parte_1 elett.te domiciliato in Via Vittorio Alfieri 80038 Pomigliano Darco Italia
ricorrente e
Controparte_1
contumace Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.2.2024, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio la ditta individuale che svolge attività di ristorazione Controparte_1 con somministrazione tipologia “a” & “ B”; premettendo che egli era stato assunto in data 01/08/2019 con mansioni di Cuoco 3° livello part-time (60%) a 24 ore settimanali con C.C.N.L. di Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale Confcommercio (c.f.r. copia in atti), che svolgeva la sua attività fino al 30/09/2019; che le sue mansioni consistevano nel prestare servizio presso il reparto cucina svolgendo l'attività di Cuoco;
che lavorava dal martedì alla domenica e che, tuttavia, a causa delle esigenze lavorative il datore di lavoro gli imponeva un quotidiano superamento dell'orario di lavoro esigendone la presenza: dal martedì alla domenica dalle 16.00 alle 01/00 , con un giorno di riposo il lunedì, per un totale di 54 ore settimanali;
che nulla aveva ricevuto titolo di retribuzione per il mese di Agosto 2019; che, pertanto, rassegnava le dimissioni;
che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della ditta convenuta, non ha mai ricevuto busta paga , né la retribuzione mensile per i mesi di Agosto e settembre 2019; che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro il ricorrente nulla ha percepito a titolo di TFR, o di straordinario, né ratei 13 mensilità né 14 mensilità; che non mai goduto di né di permessi;
tutto ciò Per_1 premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro alle dipendenze della DI con le modalità Controparte_2
e nei termini di cui alla narrativa, altresì voglia dichiarare che lo stesso ha svolto lavoro con l'orario di lavoro indicato in narrativa, Voglia condannare la DI DI
Individuale in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere, in favore del ricorrente, a titolo di mancate retribuzioni, differenze retributive, tredicesima, , ferie , permessi e TFR, lavoro Supplementare , straordinario notturno ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Euro 6.390,09 come da conteggi allegati o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese e competenze”.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace. Così sintetizzato il dialogo processuale, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, dalla deposizione testimoniale assunta, dalla mancata comparizione personale del convenuto a rendere il libero interrogatorio, da cui è possibile trarre argomenti di convincimento, e a render l'interrogatorio formale, sono risultate confermate gran parte delle circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
In particolare, osserva il giudicante che la parte attrice, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze processuali, , ha offerto prova del proprio assunto, quanto all'esistenza del rapporto di lavoro, alle mansioni svolte e all'orario di lavoro.
Ed invero, il teste di parte ricorrente , dichiarava: “sono Testimone_1 indifferente, non ho causa in corso nei confronti della convenuta”.
Adr:”Ho lavorato, insieme al ricorrente, per la ditta “ ” da agosto 2019 a CP_1 settembre 2019, abbiamo lavorato solo per due mesi perché il non ci ha CP_1 pagato né ad agosto, né a settembre”.
Adr:”Io svolgevo l'attività di secondo chef mentre il ricorrente era chef”.
Adr:”Lavoravamo dal martedì alla domenica dalle 16.00 all' 1.00, il giorno di riposo era il lunedì”.
Adr:”Non abbiamo mai ricevuto la busta paga”.
Adr:”Che io sappia, il ricorrente non ha ricevuto il tfr e nemmeno io l'ho ricevuto”.
Adr:”Era che ci dirigeva e ci dava le disposizioni in merito alle Controparte_1 feste”.
Adr:”Preciso che, io e il ricorrente, abbiamo lavorato a Coroglio presso il ristorante
“Le Stanze””.
Ebbene, il suddetto teste, assolutamente indifferente, della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, ha confermato integralmente le deduzioni del ricorrente, evidenziando l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, l'orario ben superiore a quello contrattuale e, soprattutto, il totale inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi retributivi.
Le dichiarazioni del teste sono risultate precise, puntuali e pienamente attendibili, fornendo un quadro chiaro e inequivocabile delle modalità di svolgimento del rapporto.
Giova, al riguardo, richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova testimoniale, secondo cui il giudice deve apprezzare le dichiarazioni "secondo il suo prudente apprezzamento, desumendo il proprio convincimento dall'esame complessivo del materiale probatorio, tenendo conto della credibilità dei testi" (Cass. civ., Sez. Lav.,
12/01/2018, n. 593).
Nel caso di specie, la testimonianza offerta presenta tutti i requisiti di attendibilità richiesti, essendo coerente, lineare e precisa.
Inoltre, la contumacia del convenuto, pur non costituendo una ficta confessio, assume un valore probatorio significativo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tale comportamento processuale, unito alla prova positiva fornita dal ricorrente, e all'assenza ingiustificata all'interrogatorio formale regolarmente deferito dalla parte ricorrente, corrobora la fondatezza della domanda.
Inoltre, si evidenzia che "nel processo del lavoro, il principio dell'onere della prova deve essere interpretato in modo flessibile, tenendo conto della difficoltà per il lavoratore di provare determinati fatti, soprattutto quando si tratta di fatti inerenti all'organizzazione aziendale" (Cass. civ., Sez. Lav., 23/03/2017, n. 7564).
A fronte della prova testimoniale offerta dal ricorrente, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, producendo le relative buste paga quietanzate. La sua scelta di rimanere contumace ha lasciato tale onere probatorio totalmente inadempiuto.
Tuttavia, in ordine al quantum, va osservato quanto segue. I conteggi del ricorrente sono stati svolti, sul presupposto dell'applicazione diretta della contrattazione collettiva.
Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665)
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita.
Nel caso all'attenzione del giudicante, parte ricorrente non ha provato che il convenuto fosse tenuto al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale, non essendo state depositate in atti nemmeno le buste paga da cui poter desumere la dedotta implicita applicabilità.
Pertanto, tenuto conto dell'applicazione parametrica delle tabelle economiche del suddetto contratto, questo Giudice ritiene che al ricorrente spettino le somme richieste a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e TFR, considerato che, per giurisprudenza costante della Cassazione, la prova del pagamento delle suddette somme spettava al convenuto fornirla, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Quanto allo straordinario, non potendo applicare direttamente la percentuale di maggiorazione prevista nel contratto collettivo, alla luce di quanto emerso dall'escussione testimoniale resa, si ritiene equo condannare il convenuto ad una cifra forfettaria, pari ad E. 1.500,00, tenuto conto della quantità delle ore prestate e del breve periodo per cui è causa.
In conclusione, i conteggi così come formulati dalla parte ricorrente, possono essere condivisi in quanto privi di errori e vizi logici, oltre che conformi alle tabelle economiche previste dal CCNL di categoria e come tali utilizzabili ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. e 2099 c.c.., del t.f.r. e del rateo di 13 mensilità.
Per tutte le ragioni svolte, il ricorrente risulta creditore della somma totale di E.
4.000,00 di cui euro 412,87a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al cui pagamento va condannato il convenuto.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: 1)Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di E. 4.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come legge dalla data di maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
2)Compensa per 1/3 le spese di lite e pone la restante parte che liquida in tale misura ridotta in E. 1032,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 3441/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. MONTANINO ANTONIO , con cui Parte_1 elett.te domiciliato in Via Vittorio Alfieri 80038 Pomigliano Darco Italia
ricorrente e
Controparte_1
contumace Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.2.2024, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio la ditta individuale che svolge attività di ristorazione Controparte_1 con somministrazione tipologia “a” & “ B”; premettendo che egli era stato assunto in data 01/08/2019 con mansioni di Cuoco 3° livello part-time (60%) a 24 ore settimanali con C.C.N.L. di Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale Confcommercio (c.f.r. copia in atti), che svolgeva la sua attività fino al 30/09/2019; che le sue mansioni consistevano nel prestare servizio presso il reparto cucina svolgendo l'attività di Cuoco;
che lavorava dal martedì alla domenica e che, tuttavia, a causa delle esigenze lavorative il datore di lavoro gli imponeva un quotidiano superamento dell'orario di lavoro esigendone la presenza: dal martedì alla domenica dalle 16.00 alle 01/00 , con un giorno di riposo il lunedì, per un totale di 54 ore settimanali;
che nulla aveva ricevuto titolo di retribuzione per il mese di Agosto 2019; che, pertanto, rassegnava le dimissioni;
che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della ditta convenuta, non ha mai ricevuto busta paga , né la retribuzione mensile per i mesi di Agosto e settembre 2019; che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro il ricorrente nulla ha percepito a titolo di TFR, o di straordinario, né ratei 13 mensilità né 14 mensilità; che non mai goduto di né di permessi;
tutto ciò Per_1 premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro alle dipendenze della DI con le modalità Controparte_2
e nei termini di cui alla narrativa, altresì voglia dichiarare che lo stesso ha svolto lavoro con l'orario di lavoro indicato in narrativa, Voglia condannare la DI DI
Individuale in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere, in favore del ricorrente, a titolo di mancate retribuzioni, differenze retributive, tredicesima, , ferie , permessi e TFR, lavoro Supplementare , straordinario notturno ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Euro 6.390,09 come da conteggi allegati o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese e competenze”.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace. Così sintetizzato il dialogo processuale, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, dalla deposizione testimoniale assunta, dalla mancata comparizione personale del convenuto a rendere il libero interrogatorio, da cui è possibile trarre argomenti di convincimento, e a render l'interrogatorio formale, sono risultate confermate gran parte delle circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
In particolare, osserva il giudicante che la parte attrice, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze processuali, , ha offerto prova del proprio assunto, quanto all'esistenza del rapporto di lavoro, alle mansioni svolte e all'orario di lavoro.
Ed invero, il teste di parte ricorrente , dichiarava: “sono Testimone_1 indifferente, non ho causa in corso nei confronti della convenuta”.
Adr:”Ho lavorato, insieme al ricorrente, per la ditta “ ” da agosto 2019 a CP_1 settembre 2019, abbiamo lavorato solo per due mesi perché il non ci ha CP_1 pagato né ad agosto, né a settembre”.
Adr:”Io svolgevo l'attività di secondo chef mentre il ricorrente era chef”.
Adr:”Lavoravamo dal martedì alla domenica dalle 16.00 all' 1.00, il giorno di riposo era il lunedì”.
Adr:”Non abbiamo mai ricevuto la busta paga”.
Adr:”Che io sappia, il ricorrente non ha ricevuto il tfr e nemmeno io l'ho ricevuto”.
Adr:”Era che ci dirigeva e ci dava le disposizioni in merito alle Controparte_1 feste”.
Adr:”Preciso che, io e il ricorrente, abbiamo lavorato a Coroglio presso il ristorante
“Le Stanze””.
Ebbene, il suddetto teste, assolutamente indifferente, della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, ha confermato integralmente le deduzioni del ricorrente, evidenziando l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, l'orario ben superiore a quello contrattuale e, soprattutto, il totale inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi retributivi.
Le dichiarazioni del teste sono risultate precise, puntuali e pienamente attendibili, fornendo un quadro chiaro e inequivocabile delle modalità di svolgimento del rapporto.
Giova, al riguardo, richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova testimoniale, secondo cui il giudice deve apprezzare le dichiarazioni "secondo il suo prudente apprezzamento, desumendo il proprio convincimento dall'esame complessivo del materiale probatorio, tenendo conto della credibilità dei testi" (Cass. civ., Sez. Lav.,
12/01/2018, n. 593).
Nel caso di specie, la testimonianza offerta presenta tutti i requisiti di attendibilità richiesti, essendo coerente, lineare e precisa.
Inoltre, la contumacia del convenuto, pur non costituendo una ficta confessio, assume un valore probatorio significativo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tale comportamento processuale, unito alla prova positiva fornita dal ricorrente, e all'assenza ingiustificata all'interrogatorio formale regolarmente deferito dalla parte ricorrente, corrobora la fondatezza della domanda.
Inoltre, si evidenzia che "nel processo del lavoro, il principio dell'onere della prova deve essere interpretato in modo flessibile, tenendo conto della difficoltà per il lavoratore di provare determinati fatti, soprattutto quando si tratta di fatti inerenti all'organizzazione aziendale" (Cass. civ., Sez. Lav., 23/03/2017, n. 7564).
A fronte della prova testimoniale offerta dal ricorrente, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, producendo le relative buste paga quietanzate. La sua scelta di rimanere contumace ha lasciato tale onere probatorio totalmente inadempiuto.
Tuttavia, in ordine al quantum, va osservato quanto segue. I conteggi del ricorrente sono stati svolti, sul presupposto dell'applicazione diretta della contrattazione collettiva.
Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665)
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita.
Nel caso all'attenzione del giudicante, parte ricorrente non ha provato che il convenuto fosse tenuto al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale, non essendo state depositate in atti nemmeno le buste paga da cui poter desumere la dedotta implicita applicabilità.
Pertanto, tenuto conto dell'applicazione parametrica delle tabelle economiche del suddetto contratto, questo Giudice ritiene che al ricorrente spettino le somme richieste a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e TFR, considerato che, per giurisprudenza costante della Cassazione, la prova del pagamento delle suddette somme spettava al convenuto fornirla, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Quanto allo straordinario, non potendo applicare direttamente la percentuale di maggiorazione prevista nel contratto collettivo, alla luce di quanto emerso dall'escussione testimoniale resa, si ritiene equo condannare il convenuto ad una cifra forfettaria, pari ad E. 1.500,00, tenuto conto della quantità delle ore prestate e del breve periodo per cui è causa.
In conclusione, i conteggi così come formulati dalla parte ricorrente, possono essere condivisi in quanto privi di errori e vizi logici, oltre che conformi alle tabelle economiche previste dal CCNL di categoria e come tali utilizzabili ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. e 2099 c.c.., del t.f.r. e del rateo di 13 mensilità.
Per tutte le ragioni svolte, il ricorrente risulta creditore della somma totale di E.
4.000,00 di cui euro 412,87a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al cui pagamento va condannato il convenuto.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: 1)Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di E. 4.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come legge dalla data di maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
2)Compensa per 1/3 le spese di lite e pone la restante parte che liquida in tale misura ridotta in E. 1032,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo