TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 45/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 15.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 42/25 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Fabio Fontana e Parte_1
MA CO ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ricorre avverso il verbale n. 2023004219/DDL del 17.5.2024 con il quale Parte_1
funzionari hanno disconosciuto i rapporti di lavoro tra essa società e e CP_1 Parte_2
in quanto entrambi anche membri del consiglio di amministrazione e amministratori CP_2
delegati con attribuzione di deleghe in materia di assunzione, sospensione e licenziamento di quadri, impiegati di concetto e d'ordine ed operai.
Dopo aver descritto i ruoli ricoperti da e in azienda, la ricorrente, Parte_2 CP_2
quanto alla sussistenza del potere eterodirettivo degli altri membri del CdA nei confronti dei predetti e , riporta lo stralcio di alcune mail da cui si dovrebbe evincere la genuinità dei Parte_2 CP_2
rapporti di lavoro subordinato disconosciuti dal personale ispettivo e così conclude: «In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento opposto per le ragioni tutte esposte nel presente ricorso;
In subordine: disconoscere la genuinità dei rapporti organici di amministratori delegati della Sig.ra e dell'Ing. per le ragioni esposte nel Parte_2 CP_2 presente ricorso;
in via di estremo subordine: condannare l' a rimborsare i contributi versati CP_1 da in forza dei rapporti di lavoro subordinato della Sig.ra e dell'Ing. Pt_1 Parte_2 CP_2
per il periodo successivo al 26 novembre 2021; In ogni caso: Spese e onorari rifusi, ivi incluse
[...]
le spese generali al 15%». Resiste l' . CP_1
Eccepisce la carenza di interesse ad agire da parte di in merito al Parte_1 disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato, avendo interesse all'accertamento della sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro soltanto i due amministratori in ragione delle prestazioni erogate da esso ai lavoratori dipendenti. CP_1
Nel merito, ribadisce la correttezza dell'operato del personale ispettivo e così conclude: «in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire da parte della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e titolare, in quanto alcun addebito contributivo è stato contestato con il verbale impugnato;
nel merito in via principale, respingere il ricorso siccome infondato, confermando la legittimità del verbale ispettivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari».
II) L'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a non è fondata. Parte_1
L' ha proceduto a verifica della posizione contributiva di ha svolto i CP_1 Parte_1
propri accertamenti nei confronti di ed ha emesso verbale a carico di Parte_1 [...]
come tale notificato esclusivamente alla società. Parte_1
Non consta che l'accertamento sia stato effettuato anche in confronto dei due lavoratori dipendenti e che il verbale sia stato loro notificato.
Non solo, ma, oltre al fatto che sono stati disconosciuti rapporti di lavoro di cui la ricorrente è parte, con il verbale gli ispettori hanno proceduto al recupero di somme in confronto della società (recupero della indennità di maternità, dei riposi giornalieri), per cui è evidente la sussistenza dell'interesse ad agire di Parte_1
III) Le prove orali dedotte dalla ricorrente non sono ammissibili.
A prescindere dal fatto che non sono state articolate in capitoli separati e che la narrazione in fatto del ricorso è strutturata in modo tale da non consentire agevole estrapolazione degli aspetti che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dovrebbero essere rilevanti ai fini della decisione, si osserva che non vi è traccia, comunque, della deduzione dell'unico aspetto rilevante per valutare la compatibilità della posizione di amministratore con deleghe e di lavoratore subordinato, cioè
l'indicazione di fatti concreti da cui ricavare la sussistenza, in concreto, della sottoposizione dei due amministratori/lavoratori subordinati al potere disciplinare, direttivo e di controllo dell'organo amministrativo.
IV) è amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato Parte_1 dall'assemblea ordinaria del 26.11.2021, composto da quattro membri: presidente;
Persona_1
, , , consiglieri. CP_2 Parte_2 Controparte_3
Nella stessa data il CdA ha nominato i tre consiglieri amministratori delegati. In particolare, a e , soci, amministratori delegati e lavoratori Parte_2 CP_2
dipendenti di è stata attribuita delega specifica per «assumere, sospendere o Parte_1 licenziare quadri, impiegati di concetto e d'ordine ed operai…».
Come detto, i tre consiglieri sono anche dipendenti di , già Parte_1 CP_2
dirigente, è stato assunto con qualifica di tecnico specialista di applicazioni informatiche;
[...]
è stata assunta con qualifica di impiegata. Parte_2
Il personale ispettivo, svolti gli accertamenti del caso, dopo aver richiamato la giurisprudenza che richiede, per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra una società di capitali e l'amministratore della stessa, la dimostrazione rigorosa della sottoposizione del lavoratore/amministratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dell'organo amministrativo, ha ritenuto che nel caso in cui l'amministratore «…sia munito di delega generale con facoltà di agire autonomamente nei confronti del personale dipendente, senza il consenso del Consiglio di
Amministrazione, va esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società. In riferimento alla posizione dei Sig.ri e appare CP_2 Parte_2
evidente che, in ragione dei poteri ad essi attribuiti, non possa essere configurabile un rapporto di lavoro subordinato, avendo gli stessi, tra le altre, anche la possibilità di assumere, licenziare e valutare anche disciplinarmente gli altri lavoratori della Società, in totale autonomia, in quanto non soggetti ad alcun controllo del Consiglio di Amministrazione e in considerazione del fatto che al
Presidente dello stesso è conferita la sola legale rappresentanza…».
Il fatto, sottolineato a più riprese dalla ricorrente nell'atto introduttivo, che gli ispettori non abbiano contestato il rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il terzo consigliere di amministrazione,
, è del tutto irrilevante. Controparte_3
Gli ispettori, infatti, hanno ritenuto di disconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro tra la
[...]
da un lato, e e , dall'altro lato, per un duplice Parte_1 CP_2 Parte_2
ordine di ragioni.
In primo luogo, perché difetterebbe la prova della sottoposizione dei due amministratori/lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo dell'organo amministrativo;
in secondo luogo, perché solo i due amministratori/lavoratori hanno delega di poteri in tema di personale dipendente, per cui sarebbero, inammissibilmente, sottoponibili al loro stesso controllo.
La giurisprudenza di legittimità non ritiene incompatibile la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la posizione di amministratore di una società di capitali (in tal senso: Cass., sez. I,
30.9.2016, n. 19596; 6.11.2013, n. 24972), a determinate condizioni, però: deve essere accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e deve essere fornita prova rigorosa del vincolo di subordinazione, e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.
La ricorrente, il dato è pacifico in causa, risulta essere stata costantemente governata da un consiglio di amministrazione composto da quattro membri.
Trattandosi di società di capitali, come tale soggetta a rigida normativa in materia di modalità di deliberazione dell'organo amministrativo, non è sufficiente, per ritenere la sussistenza della subordinazione la prova dello svolgimento, in concreto, di mansioni diverse da quelle tipiche derivanti dalla carica amministrativa, oppure, la dimostrazione circa la sottoposizione alle direttive e al controllo, anche disciplinare, di un solo membro del consiglio di amministrazione, ma è necessario, al contrario, fornire prova rigorosa della provenienza di direttive e controllo dall'organo amministrativo nel suo complesso, mediante riferimento a documentazione attestante deliberazioni regolarmente adottate.
Del resto, che vi sia necessità di tale stringente prova, lo si ricava, ancora una volta, dall'interpretazione della Corte di Cassazione che afferma, addirittura nell'ipotesi di consiglio di amministrazione composto da due soli membri, che “la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci” (sez. L, 21.5.2002, n. 7465).
La ricorrente non si è offerta di provare tali circostanze, nel senso che, da un lato, non ha prodotto alcun verbale del CdA, dall'altro lato, non ha articolato alcun capitolo di prova dal quale ricavare la sussistenza dei cennati presupposti per la sussistenza della subordinazione.
Non solo, ma in virtù delle deleghe attribuite in materia di personale dipendente, è di tutta evidenza che i due amministratori e non potrebbero mai essere sottoposti al CP_2 Parte_2
potere disciplinare del consiglio di amministrazione.
Per effetto del definitivo disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato Parte_1
avrà diritto al rimborso o alla compensazione dei contributi versati per detti due dipendenti per il periodo successivo al 26.11.2021, come peraltro già specificato nel verbale.
Quanto alla domanda di disconoscimento dei rapporti di natura organica, essa è inammissibile perché esulante dall'oggetto della controversia costituito dall'impugnazione del verbale ispettivo che non ha preso in considerazione, perché non di competenza del personale ispettivo , gli aspetti relativi CP_1
alla genuinità del rapporto organico.
V) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' le spese processuali che liquida in € Parte_1 CP_1
7.000,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 15 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
FA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 15.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 42/25 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Fabio Fontana e Parte_1
MA CO ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ricorre avverso il verbale n. 2023004219/DDL del 17.5.2024 con il quale Parte_1
funzionari hanno disconosciuto i rapporti di lavoro tra essa società e e CP_1 Parte_2
in quanto entrambi anche membri del consiglio di amministrazione e amministratori CP_2
delegati con attribuzione di deleghe in materia di assunzione, sospensione e licenziamento di quadri, impiegati di concetto e d'ordine ed operai.
Dopo aver descritto i ruoli ricoperti da e in azienda, la ricorrente, Parte_2 CP_2
quanto alla sussistenza del potere eterodirettivo degli altri membri del CdA nei confronti dei predetti e , riporta lo stralcio di alcune mail da cui si dovrebbe evincere la genuinità dei Parte_2 CP_2
rapporti di lavoro subordinato disconosciuti dal personale ispettivo e così conclude: «In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento opposto per le ragioni tutte esposte nel presente ricorso;
In subordine: disconoscere la genuinità dei rapporti organici di amministratori delegati della Sig.ra e dell'Ing. per le ragioni esposte nel Parte_2 CP_2 presente ricorso;
in via di estremo subordine: condannare l' a rimborsare i contributi versati CP_1 da in forza dei rapporti di lavoro subordinato della Sig.ra e dell'Ing. Pt_1 Parte_2 CP_2
per il periodo successivo al 26 novembre 2021; In ogni caso: Spese e onorari rifusi, ivi incluse
[...]
le spese generali al 15%». Resiste l' . CP_1
Eccepisce la carenza di interesse ad agire da parte di in merito al Parte_1 disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato, avendo interesse all'accertamento della sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro soltanto i due amministratori in ragione delle prestazioni erogate da esso ai lavoratori dipendenti. CP_1
Nel merito, ribadisce la correttezza dell'operato del personale ispettivo e così conclude: «in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire da parte della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e titolare, in quanto alcun addebito contributivo è stato contestato con il verbale impugnato;
nel merito in via principale, respingere il ricorso siccome infondato, confermando la legittimità del verbale ispettivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari».
II) L'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a non è fondata. Parte_1
L' ha proceduto a verifica della posizione contributiva di ha svolto i CP_1 Parte_1
propri accertamenti nei confronti di ed ha emesso verbale a carico di Parte_1 [...]
come tale notificato esclusivamente alla società. Parte_1
Non consta che l'accertamento sia stato effettuato anche in confronto dei due lavoratori dipendenti e che il verbale sia stato loro notificato.
Non solo, ma, oltre al fatto che sono stati disconosciuti rapporti di lavoro di cui la ricorrente è parte, con il verbale gli ispettori hanno proceduto al recupero di somme in confronto della società (recupero della indennità di maternità, dei riposi giornalieri), per cui è evidente la sussistenza dell'interesse ad agire di Parte_1
III) Le prove orali dedotte dalla ricorrente non sono ammissibili.
A prescindere dal fatto che non sono state articolate in capitoli separati e che la narrazione in fatto del ricorso è strutturata in modo tale da non consentire agevole estrapolazione degli aspetti che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dovrebbero essere rilevanti ai fini della decisione, si osserva che non vi è traccia, comunque, della deduzione dell'unico aspetto rilevante per valutare la compatibilità della posizione di amministratore con deleghe e di lavoratore subordinato, cioè
l'indicazione di fatti concreti da cui ricavare la sussistenza, in concreto, della sottoposizione dei due amministratori/lavoratori subordinati al potere disciplinare, direttivo e di controllo dell'organo amministrativo.
IV) è amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato Parte_1 dall'assemblea ordinaria del 26.11.2021, composto da quattro membri: presidente;
Persona_1
, , , consiglieri. CP_2 Parte_2 Controparte_3
Nella stessa data il CdA ha nominato i tre consiglieri amministratori delegati. In particolare, a e , soci, amministratori delegati e lavoratori Parte_2 CP_2
dipendenti di è stata attribuita delega specifica per «assumere, sospendere o Parte_1 licenziare quadri, impiegati di concetto e d'ordine ed operai…».
Come detto, i tre consiglieri sono anche dipendenti di , già Parte_1 CP_2
dirigente, è stato assunto con qualifica di tecnico specialista di applicazioni informatiche;
[...]
è stata assunta con qualifica di impiegata. Parte_2
Il personale ispettivo, svolti gli accertamenti del caso, dopo aver richiamato la giurisprudenza che richiede, per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra una società di capitali e l'amministratore della stessa, la dimostrazione rigorosa della sottoposizione del lavoratore/amministratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dell'organo amministrativo, ha ritenuto che nel caso in cui l'amministratore «…sia munito di delega generale con facoltà di agire autonomamente nei confronti del personale dipendente, senza il consenso del Consiglio di
Amministrazione, va esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società. In riferimento alla posizione dei Sig.ri e appare CP_2 Parte_2
evidente che, in ragione dei poteri ad essi attribuiti, non possa essere configurabile un rapporto di lavoro subordinato, avendo gli stessi, tra le altre, anche la possibilità di assumere, licenziare e valutare anche disciplinarmente gli altri lavoratori della Società, in totale autonomia, in quanto non soggetti ad alcun controllo del Consiglio di Amministrazione e in considerazione del fatto che al
Presidente dello stesso è conferita la sola legale rappresentanza…».
Il fatto, sottolineato a più riprese dalla ricorrente nell'atto introduttivo, che gli ispettori non abbiano contestato il rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il terzo consigliere di amministrazione,
, è del tutto irrilevante. Controparte_3
Gli ispettori, infatti, hanno ritenuto di disconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro tra la
[...]
da un lato, e e , dall'altro lato, per un duplice Parte_1 CP_2 Parte_2
ordine di ragioni.
In primo luogo, perché difetterebbe la prova della sottoposizione dei due amministratori/lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo dell'organo amministrativo;
in secondo luogo, perché solo i due amministratori/lavoratori hanno delega di poteri in tema di personale dipendente, per cui sarebbero, inammissibilmente, sottoponibili al loro stesso controllo.
La giurisprudenza di legittimità non ritiene incompatibile la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la posizione di amministratore di una società di capitali (in tal senso: Cass., sez. I,
30.9.2016, n. 19596; 6.11.2013, n. 24972), a determinate condizioni, però: deve essere accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e deve essere fornita prova rigorosa del vincolo di subordinazione, e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.
La ricorrente, il dato è pacifico in causa, risulta essere stata costantemente governata da un consiglio di amministrazione composto da quattro membri.
Trattandosi di società di capitali, come tale soggetta a rigida normativa in materia di modalità di deliberazione dell'organo amministrativo, non è sufficiente, per ritenere la sussistenza della subordinazione la prova dello svolgimento, in concreto, di mansioni diverse da quelle tipiche derivanti dalla carica amministrativa, oppure, la dimostrazione circa la sottoposizione alle direttive e al controllo, anche disciplinare, di un solo membro del consiglio di amministrazione, ma è necessario, al contrario, fornire prova rigorosa della provenienza di direttive e controllo dall'organo amministrativo nel suo complesso, mediante riferimento a documentazione attestante deliberazioni regolarmente adottate.
Del resto, che vi sia necessità di tale stringente prova, lo si ricava, ancora una volta, dall'interpretazione della Corte di Cassazione che afferma, addirittura nell'ipotesi di consiglio di amministrazione composto da due soli membri, che “la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci” (sez. L, 21.5.2002, n. 7465).
La ricorrente non si è offerta di provare tali circostanze, nel senso che, da un lato, non ha prodotto alcun verbale del CdA, dall'altro lato, non ha articolato alcun capitolo di prova dal quale ricavare la sussistenza dei cennati presupposti per la sussistenza della subordinazione.
Non solo, ma in virtù delle deleghe attribuite in materia di personale dipendente, è di tutta evidenza che i due amministratori e non potrebbero mai essere sottoposti al CP_2 Parte_2
potere disciplinare del consiglio di amministrazione.
Per effetto del definitivo disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato Parte_1
avrà diritto al rimborso o alla compensazione dei contributi versati per detti due dipendenti per il periodo successivo al 26.11.2021, come peraltro già specificato nel verbale.
Quanto alla domanda di disconoscimento dei rapporti di natura organica, essa è inammissibile perché esulante dall'oggetto della controversia costituito dall'impugnazione del verbale ispettivo che non ha preso in considerazione, perché non di competenza del personale ispettivo , gli aspetti relativi CP_1
alla genuinità del rapporto organico.
V) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' le spese processuali che liquida in € Parte_1 CP_1
7.000,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 15 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
FA RA