Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2437/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/02/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/02/2025 nella causa n. 2437/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 261/2020, pubblicata in data 15/04/2020 e non notificata in data 18/05/2020, e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti MANZI VITTORIO e MANZI ANTONIO
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CUSANO CARMINE
- appellato - nonché C.F./P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della
col ministero/assistenza dell'avv. BENIGNI ITALO Parte_2
- appellato - Conclusioni All'udienza del 20/02/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle
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ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierno appellato, nei confronti dell'odierna appellante, CP_1 [...] nonché di al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1 Parte_2 danni subiti dal proprio veicolo, BMW X3 tg. ER339KT, in occasione del sinistro verificatosi in data 23.06.2018 in Ottaviano alla Via Ferrovia dello Stato, ove […] giunto all'incrocio con via Francesco Perri, posta a destra rispetto al senso di marcia della BMW, e via Cimitero, posta a sinistra, il veicolo BMW veniva investito dall'autocarro tg. AF855VZ […] di proprietà della ed Controparte_3 assicurato al momento del sinistro per la con la […] CP_4 Controparte_5 il cui conducente, proveniente dal lato opposto di via Ferrovia dello Stato, dopo aver superato altro veicolo fermo che lo precedeva ed inosservante del segnale di dare precedenza, ivi esistente, andava a collidere frontalmente con la BMW che in quel frangente stava svoltando a sinistra per immettersi in via Cimitero […]. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] La dinamica dell'incidente, così come prospettata, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Ottaviano e dalla testimonianza raccolta risulta palese la sussistenza di colpa esclusiva del conducente l'autocarro nella causazione dell'incidente, che non si fermava al segnale di dare la precedenza e s'immetteva nell'intersezione, omettendo di dare la precedenza al veicolo BMW X3 e lo urtava, mentre svoltava a sinistra. Come risulta anche dai rilievi fotografici depositati agli atti, nei quali è rappresentato il luogo del sinistro ed i veicoli coinvolti. Il conducente dell'autocarro violava l'articolo 145 comma 4 del C.d.S. che così dispone: “i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.” Nessuna responsabilità è emersa a carico del conducente del veicolo attoreo, per cui si ritiene superata la presunzione di pari
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responsabilità di cui all'art. 2054 II co. cc.. Pertanto, la ha diritto ad CP_1 essere integrata nel pregiudizio economico. Il veicolo BMW X3 subiva danni al lato anteriore, come risulta dalle foto depositate, danni confermati dal teste escusso.
Danni descritti analiticamente dal CTU nominato nell'accertamento tecnico preventivo espletato nel corso del giudizio, che ha ritenuto gli stessi coerenti con la dinamica del sinistro e quantificato nell'importo di € 15.256,31 e quantificando il fermo tecnico in giorni 18.5. Pertanto, questo Giudice ritiene conforme a giustizia di liquidare i danni equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella somma complessiva di € 15.500,00 all'attualità, compresa la sosta tecnica, per la sostituzione e riparazione dei pezzi danneggiati. Sulla somma liquidata all'attualità devono essere corrisposti gli interessi legali dalla sentenza, oltre ad € 500,00 per spese di CTU. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe di cui al d.m. 55 del 10/03/2014. […]. Avverso tale decisione formulava appello per i Controparte_3 seguenti motivi: A-Omessa Motivazione e violazione del 2° comma dell'art. 2054 cc, atteso che l'autocarro aveva già impegnato e quasi ultimato l'incrocio quando viene urtato dalla per cui, ad avviso dell'appellante, risulta evidente che nella causazione dell'incidente abbia concorso anche la condotta di guida dell'autovettura BMW. E la prova di tale concorsualità, del tutto ignorata dal primo giudice, emerge chiara da una serie di elementi istruttori acquisiti al giudizio ma totalmente ignorati nella formazione del convincimento, concludendo per la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del conducente l'autocarro ed insistendo per una declaratoria di pari responsabilità delle parti nella causazione dell'evento. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e infondatezza nel merito dell'appello proposto, insisteva per converso la CP_1
Si costituiva altresì la in qualità Controparte_2 di mandataria della la quale aderiva ai motivi di appello principale Parte_2 proposti e chiedeva la riforma della sentenza e dichiararsi la paritaria responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro. Ciò posto e passando al merito, infondato, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello proposto, risultando pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice di Prime cure e, per l'effetto, prive di pregio le censure articolate avverso la relativa decisione. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come, in difformità da quanto sostenuto dall'appellante, sia la prova orale raccolta (v. testimonianza Tes_1
, che gli accertamenti tecnici espletati previo esame dei luoghi e dei rilievi
[...] fotografici, anche dei danni, prodotti in atti (v. CTU perito ), Persona_1 abbiano deposto univocamente nel senso del carattere assorbente e preponderante della violazione dell'obbligo di dare la precedenza all'intersezione
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commessa dal conducente dell'autocarro, a fronte della regolare manovra di svolta, favorita dalla suddetta precedenza, assistita anche da segnalazione verticale (v. foto dei luoghi), compiuta dal conducente dell'autoveicolo BMW. Più nel dettaglio, in tali termini risulta essersi univocamente espresso il teste escusso: […] La BMW giunta all'incrocio doveva voltare a destra quando dal senso opposto di marcia proveniva un autocarro il cui conducente non osservando il segnale di dare precedenza e dopo aver superato altri veicoli fermi che lo precedevano, urtò la BMW nella parte anteriore […] Preciso che la strada da dove proveniva l'autocarro è a senso unico Mentre la strada percorsa dalla BMW aveva diritto di precedenza e, comunque, non gravata da segnali di dare precedenza o stop […] (v. deposizione teste, trasportato sul veicolo danneggiato). Testimone_1
Nel medesimo senso, invero, ha concluso altresì il CTU nominato in corso di causa, chiarendo che: […] Il veicolo UT di proprietà della " transitava su Via Ferrovie dello Stato diretto verso la periferia, giunto CP_3 all'incrocio con Via Cimitero non rispettava il segnale di dare precedenza e si scontrava con il veicolo BMW che proveniente dal senso opposto di marcia effettuava regolare svolta a sinistra. L'impatto violento imponeva alla BMW una rotazione antioraria di circa 180 gradi, come rappresentato dagli ideogrammi sottostanti […] Per quanto sopra esposto , effettuati i dovuti adempimenti, letto il verbale dei vigili urbani di Ottaviano, analizzate le foto effettuate nelle immediatezze del sinistro, osservata la segnaletica presente sul luogo, ho desunto che il sinistro si è realizzato per il mancato rispetto del segnale di dare precedenza del veicolo UT della " , che a seguito dell'urto per l'energia CP_3 posseduta da quest'ultimo, il veicolo antagonista effettuava una rotazione antioraria di circa 180 gradi […] (v. testualmente CTU in atti). A ben guardare, dunque, non emergono precisi e sufficienti riscontri, anche alla stregua della sostanziale univocità sul punto degli accertamenti tecnici espletati, circa la dedotta, anche in appello, improvvisa e repentina svolta alla propria sinistra - tale da tagliare la strada al veicolo antagonista, per l'effetto, vittima e non autore dell'urto - del veicolo BMW, la cui manovra, per converso, è stata espressamente definita regolare dall'ausiliario effettuati i dovuti adempimenti, letto il verbale dei vigili urbani di Ottaviano, analizzate le foto effettuate nelle immediatezze del sinistro, osservata la segnaletica presente sul luogo (v. testualmente CTU in atti). Sul punto giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, In tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15504 del 20/06/2013), ferma
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l'ulteriore precisazione secondo cui Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Sez. 6, 21/05/2019, n. 13672), atteso che In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che addivenirsi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza appellata, con il contestuale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, CP_1 oppostasi alla riforma della sentenza, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate, ferma la compensazione delle stesse tra le altre parti. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'
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appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 261/2020, pubblicata in data 15/04/2020 e non notificata in data 18/05/2020, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 nonché di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della respinta Parte_2 ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate le spese tra le altre parti;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 21/02/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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