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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to PONGOLINI DANILO;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.2.24 ha chiesto la pronuncia della separazione e Parte_1 del divorzio dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio civile il 11.5.2009 in CP_1
Anzio, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Comparsa la ricorrente all'udienza del 11.9.24, disposta per due volte la rinnovazione della notifica, all'udienza del 24 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia di il difensore di parte CP_1 ricorrente precisava le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
pagina 1 di 2 Si osserva altresì che parte ricorrente ha chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile e ha formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Anzio (atto n.34, parte I, anno 2009); provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 24/09/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to PONGOLINI DANILO;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.2.24 ha chiesto la pronuncia della separazione e Parte_1 del divorzio dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio civile il 11.5.2009 in CP_1
Anzio, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Comparsa la ricorrente all'udienza del 11.9.24, disposta per due volte la rinnovazione della notifica, all'udienza del 24 settembre 2025 veniva dichiarata la contumacia di il difensore di parte CP_1 ricorrente precisava le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
pagina 1 di 2 Si osserva altresì che parte ricorrente ha chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile e ha formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Anzio (atto n.34, parte I, anno 2009); provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 24/09/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2