Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6782 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. MARCHIONNE GIANLUCA Avv. MUZIO ANNALISA
e Controparte_1
Avv. LONGO GIANCARLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 7000 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, la Ditta Individuale ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n.871/2015,
n. r. g.180/2015, emesso da questo Tribunale in data 16 gennaio 2015 con il quale parte opponente è stata condannata al pagamento della somma di
€.9.676,56 oltre interessi alle spese di giudizio. Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi: In via preliminare:
-Incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Latina;
nel merito:
-Carenza probatoria del credito portato su fatture;
mancata ricezione della fattura n. 2426556972 dl 27.03.2013
per le motivazioni che seguono:
[...]
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma è infondata: ai sensi dell'art. 1182 c.c. co.3, l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore;
nel caso di specie il domicilio di è appunto quello CP_2 di Roma. Inoltre, nelle cause in cui si controverte su diritti ed obbligazioni la parte che contesta la competenza territoriale ha l'onere di operare tale contestazione con riferimento a ciascuno dei criteri di collegamento concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; infatti la mancanza di specifiche e complete contestazioni la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato. Nel merito: sull'an debeatur: parte opponente non ha contestato il rapporto di fornitura intercorrente con la società dacché essa stessa CP_2 riferisce che le fatture oggetto di pagamento sono inerenti a forniture intercorse sin dal 2008 ( cfr: pag.3 atto di opp.ne); la fornitura di energia ha sempre interessato i locali commerciali della Ditta siti in via Campania
n. 11 in Sezze Stazione (LT) identificate con il codice POD: IT001E04461560; Sul quantum debeatur: in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore-richiedendone la verifica- e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite. In tal senso, la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell'ordinanza del 9 gennaio 2020 si è così espressa:
“… Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
pag. 2/7 Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quale consumo di di energia ha effettuato nel periodo( avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette corrispondenti a determinati impieghi di energie derivanti dalle specifiche attività svolte – secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola- , ove dimostrabili equivalenti ance nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante (… omissis) Vertendosi infatti in controversia in cui si contesta l'effettività di sovraconsumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali ( senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) la società utente, a fondamento della detta contestazione avrebbe dovuto:
- a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
- b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
- c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo interesse ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita di terzi….” Nessuna di tali condizioni risulta dedotta dalla ricorrente, ne tanto meno accertata.
pag. 3/7 Da quanto sopra, quindi, che , abbia adeguatamente Controparte_1 informato la ditta circa le modalità di fatturazione, allegando, ad Pt_1 ogni fattura la relativa comunicazione contenente il richiamo alla normativa di settore. In merito all'ulteriore eccezione della ricorrente di mancata ricezione della fattura n. 2426556972 del 23.07.2013, tale eccezione è infondata atteso che, la suddetta fattura risulta anche oggetto di diffida da parte del legale di , avvenuta a mezzo di missiva del 18.09.2014 ( Controparte_1 cfr doc. n. 7). A seguito dell'avvenuta ricezione della predetta diffida il sig. quale Pt_1 titolare firmatario dell'omonima ditta individuale ,non ha sollevato alcuna contestazione. Per le motivazioni sin qui esposte la domanda di parte opponente non è suscettibile di accoglimento ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato in ogni sua statuizione. Alla soccombenza di consegue la sua Parte_2 condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di CP_3
come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014 e
[...] con adozione dei parametri medi ivi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
Respinge l'opposizione proposta da nei Parte_2 confronti di e conferma in ogni sua statuizione il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 871/2015, n. r. g.180/2015, emesso da questo Tribunale in data 16/01/2015
Condanna altresì la parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore di parte opposta- nella misura di € 4.835,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.
Pone definitivamente a carico della soccombente le spese necessarie per la CTU.
Così è deciso.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/7 L'appello è inammissibile. L'appellante, a fronte della sentenza gravata che ha ritenuto non essere stato assolto dallo stesso l'onere di dedurre il malfunzionamento del contatore in ipotesi, come quella in esame, in cui l'esistenza del rapporto contrattuale non è contestata, sul punto non censura la decisione gravata. Avrebbe dovuto, invece, criticare la sentenza deducendo (semmai) l'insussistenza del principio relativo alla ripartizione dell'onere della prova o la sua inesatta applicazione da parte del Tribunale o la sua osservanza da parte dell'odierno appellante. Del pari, con riferimento all'eccezione sollevata in primo grado in relazione alla mancata ricezione della fattura 2426556972 del 23.07.2013, malgrado il Tribunale l'abbia respinta poichè la suddetta “fattura risulta anche oggetto di diffida da parte del legale di , avvenuta Controparte_1
a mezzo di missiva del 18.09.2014”, il Papa non ha censurato neppure tale pronuncia. Infondata, poi, è la censura che attiene alla circostanza che le fatture per cui è causa sono successive alla chiusura nel 2008 del rapporto contrattuale. E'del tutto evidente, infatti, che la data di emissione non è significativa, rilevante essendo, piuttosto, il periodo al quale i consumi sono riferiti. Ma, sul punto, l'appellante non deduce alcunchè. Tutti gli altri argomenti spesi nell'atto d'appello sono assorbiti da quanto precede e, per il resto, sono nuovi rispetto a quanto dedotto nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Anche il motivo d'appello che attiene alla regolazione delle spese di lite è infondato. L'appellante critica la sentenza ed assume che sussistessero le ragioni di gravi ed eccezionali per disporne la compensazione individuandole nella “posizione -evidentemente debole di - ma Parte_2 anche nella condotta tenuta dalla stessa nel corso del rapporto Parte_2 di fornitura che è stata sempre adempiente: si tratta infatti di fatture a conguaglio. Il Tribunale di Roma non ha tenuto in minima considerazione le risultanze della CTU, peraltro chiare ed inequivocabili sulla mancata prova del credito di ”. CP_1
Osserva la Corte che le predette non possono ritenersi ragioni idonee a fondare la compensazione. Ed invero, premesso che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all' 11 dicembre 2014, si applica l'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall'art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione pag. 5/7 (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, cionondimeno, non pare ravvisabile nelle circostanze dedotte dal Papa alcuna gravità né eccezionalità in quanto l'allegazione che vuole l'appellante una parte debole è del tutto irrilevante così come l'asserita condotta adempiente di costui con riferimento al periodo pregresso poiché nessuna delle due s'appalesa grave né eccezionale ai fini che rilevano. Tanto meno la circostanza per cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'esito della ctu tenuto conto che appartiene ad un principio di diritto che il libero convincimento del giudice possa formarsi sul materiale istruttorio ritenuto idoneo. Secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, tali
“altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, piuttosto, “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795- 01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).” (ordinanza 6424 del 2024). A tali ipotesi, dunque, non sono minimamente riconducibili le circostanze dedotte dal Pt_1
Anche la censura alla liquidazione in misura eccessiva delle spese di lite deve ritenersi inammissibile. Ed invero l'appellante si duole in modo generico della decisione sul punto poichè non deduce né tanto meno dimostra la violazione delle tariffe professionali. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 nella misura che liquida in euro 4.000,00, oltre Controparte_1 spese generali ed oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
pag. 6/7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 7/7