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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6542/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_RIcorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490044183470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490044183470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 25.6.2024 ed emessa per il mancato pagamento di cartella esattoriale per tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) prescrizione. Si è costituita l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica sia della prodromica cartella che di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si è altresì costituita la Regione Calabria, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Il motivo di ricorso sub 1) è infondato, in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione da cui risulta che la prodromica cartella è stata notificata il 26.9.2016 e che successivamente sono stati notificate al ricorrente altre due intimazioni di pagamento, prima di quella impugnata in questa sede, in data 21.9.2019 (direttamente in Germania a mani del destinatario) e in data 13.5.2022 (con deposito presso il Comune di Plataci). E' infine infondata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle.
Si osserva in proposito che la cartella prodromica in questione, notificata il 26.9.2016, relativa a tassa automobilistica, risulta essere stata seguita dalla notifica di intimazione di pagamento in data 21.9.2019, notificata a mezzo posta in Germania a mani del destinatario.
Ora, sebbene la notifica, in data 13.5.2022, di ulteriore intimazione di pagamento non risulta andata a buon fine, in quanto è stata effettuata a mezzo di deposito della casa comunale di Plataci pur risultando il destinatario iscritto all'A.I.R.E., si osserva che il termine triennale di prescrizione, che ha ricominciato a decorrere dalla notifica della prima intimazione in Germania (21.9.2019) non si è maturato alla data di notifica della presente intimazione (notificata il 25.4.2024), in quanto tale termine risulta essere stato sospeso per effetto della normativa emergenziale, poiché, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione risulta sospesa, per tutti i tributi iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia di Riscossione, dall'8.3.2020 al 31.12.2021 e successivamente, per effetto del comma 4bis del citato art. 68, per ulteriori due anni successivi allo scadere del periodo di sospensione (in tal senso si veda, di recente, Cass. 960/2025).
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, liquidate in euro 233,00, oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione se richiesta,
e in euro 189,00, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Calabria. Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice
RO AN
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6542/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_RIcorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490044183470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490044183470000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 25.6.2024 ed emessa per il mancato pagamento di cartella esattoriale per tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) prescrizione. Si è costituita l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica sia della prodromica cartella che di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si è altresì costituita la Regione Calabria, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Il motivo di ricorso sub 1) è infondato, in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione da cui risulta che la prodromica cartella è stata notificata il 26.9.2016 e che successivamente sono stati notificate al ricorrente altre due intimazioni di pagamento, prima di quella impugnata in questa sede, in data 21.9.2019 (direttamente in Germania a mani del destinatario) e in data 13.5.2022 (con deposito presso il Comune di Plataci). E' infine infondata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle.
Si osserva in proposito che la cartella prodromica in questione, notificata il 26.9.2016, relativa a tassa automobilistica, risulta essere stata seguita dalla notifica di intimazione di pagamento in data 21.9.2019, notificata a mezzo posta in Germania a mani del destinatario.
Ora, sebbene la notifica, in data 13.5.2022, di ulteriore intimazione di pagamento non risulta andata a buon fine, in quanto è stata effettuata a mezzo di deposito della casa comunale di Plataci pur risultando il destinatario iscritto all'A.I.R.E., si osserva che il termine triennale di prescrizione, che ha ricominciato a decorrere dalla notifica della prima intimazione in Germania (21.9.2019) non si è maturato alla data di notifica della presente intimazione (notificata il 25.4.2024), in quanto tale termine risulta essere stato sospeso per effetto della normativa emergenziale, poiché, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione risulta sospesa, per tutti i tributi iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia di Riscossione, dall'8.3.2020 al 31.12.2021 e successivamente, per effetto del comma 4bis del citato art. 68, per ulteriori due anni successivi allo scadere del periodo di sospensione (in tal senso si veda, di recente, Cass. 960/2025).
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, liquidate in euro 233,00, oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione se richiesta,
e in euro 189,00, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Calabria. Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice
RO AN