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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12481/2024 promossa da:
Avv. CARUSO VITO, (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. AR IT proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto comunicato il 30.10.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( Sezione Lavoro) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 4584/2023; il ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa nell'interesse di , ammesso al beneficio del Patrocinio a spese Controparte_2 dell'Erario con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 7.11.2023, deduceva che il decreto opposto era errato nella parte in cui il decidente aveva liquidato un compenso inferiore ai minimi tariffari vigenti ai sensi delle tabelle previste dagli artt.
1-11 del D.M. n. 55/2014, considerato che lo scaglione di riferimento era quello compreso da euro 5.201,00 a 26.000,00; aggiungeva inoltre che il decreto era errato anche nella parte in cui aveva omesso di motivare in merito all'applicazione di uno scaglione diverso da quello corretto, coincidente con l'ordinanza impugnata e pari alla somma di euro 10.000,00.
pagina 1 di 3 Il , ritualmente citato, riteneva di non doversi costituire e, pertanto, va Controparte_1 dichiarato contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv.
AR IT per l'attività svolta nell'ambito del procedimento R.G. n. 4584/2023.
Ancora, occorre rilevare che con il decreto opposto è stata liquidata la somma di euro 249,50 a titolo di onorari oltre spese generali, Iva e Cpa, già ridotta della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115, essendo stato utilizzato lo scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, come modificato dal DM
147/2022, secondo i valori medi.
Nel giudizio R.G. n. 4584/2023 era stata proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.
001309936 emessa dall' con cui era stato ingiunto al sig. il pagamento della CP_3 Controparte_2 somma di euro 10.000,00 oltre spese di notifica;
nel corso del giudizio l'ente creditore aveva modificato la somma dovuta, riducendola ad euro 291,99; il giudizio si è dunque concluso con il rigetto dell'opposizione, ma con pronunzia dichiarativa del minor importo dovuto da (cfr. Controparte_2 sentenza n. 4904/2024 allegata: “Accerta e dichiara la modifica da parte dell' intervenuta nelle CP_3 more, dell'importo della ordinanza ingiunzione opposta n. OI- 001309936 con determinazione della sanzione amministrativa in €. 291,99 e conferma l'ordinanza ingiunzione nell'importo rideterminato;
rigetta il ricorso;
”).
Occorre rilevare che l'art. 5 comma 2 del d.m. n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” ; secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per determinare i compensi professionali forensi a carico del cliente,
è necessario considerare il reale valore della controversia se questo differisce significativamente da quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti del c.p.c. (cfr Cass. Sez. 2, 13/03/2023, n. 7224); in materia vale la pena altresì rammentare quanto affermato da Cass. Civ. sent. n. 35073/2023 “ La Corte
d'appello non ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), pagina 2 di 3 contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). Soltanto nel caso in cui la riduzione della somma o del bene attribuito consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice, richiestone dalla parte interessata, può tener conto esclusivamente del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass., sez. U, 11/09/2007, n. 19014; Cass., sez. 3, 12/01/2011, n. 536; Cass., sez. 3,
12/06/2015, n. 12227; Cass., sez. 3, 23/11/2017, n. 27871; Cass., sez. 6-3, 12/06/2019, n. 15857; Cass., sez. 6- 3, 30/11/2022, n. 35195).”).
Nel caso che occupa, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione in realtà è stata respinta CP_ dal Giudice del Lavoro ed il minor importo dovuto è stato ritenuto in virtù di comportamento dell' che lo ha modificato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 04.05.2023 e dunque, in virtù di normativa sopravvenuta nel corso del processo.
Correttamente, pertanto, si è fatto riferimento al criterio del decisum, posto che il reale valore della controversia era proprio € 291,99.
Coniugati i superiori principi, la domanda proposta va rigettata con conferma integrale del decreto opposto.
Tenuto conte della contumacia del , dichiara irripetibili le spese del presente Controparte_1 giudizio.
P.Q.M
- rigetta la domanda e conferma il decreto di liquidazione opposto;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, il 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12481/2024 promossa da:
Avv. CARUSO VITO, (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. AR IT proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto comunicato il 30.10.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( Sezione Lavoro) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 4584/2023; il ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa nell'interesse di , ammesso al beneficio del Patrocinio a spese Controparte_2 dell'Erario con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 7.11.2023, deduceva che il decreto opposto era errato nella parte in cui il decidente aveva liquidato un compenso inferiore ai minimi tariffari vigenti ai sensi delle tabelle previste dagli artt.
1-11 del D.M. n. 55/2014, considerato che lo scaglione di riferimento era quello compreso da euro 5.201,00 a 26.000,00; aggiungeva inoltre che il decreto era errato anche nella parte in cui aveva omesso di motivare in merito all'applicazione di uno scaglione diverso da quello corretto, coincidente con l'ordinanza impugnata e pari alla somma di euro 10.000,00.
pagina 1 di 3 Il , ritualmente citato, riteneva di non doversi costituire e, pertanto, va Controparte_1 dichiarato contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv.
AR IT per l'attività svolta nell'ambito del procedimento R.G. n. 4584/2023.
Ancora, occorre rilevare che con il decreto opposto è stata liquidata la somma di euro 249,50 a titolo di onorari oltre spese generali, Iva e Cpa, già ridotta della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115, essendo stato utilizzato lo scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, come modificato dal DM
147/2022, secondo i valori medi.
Nel giudizio R.G. n. 4584/2023 era stata proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.
001309936 emessa dall' con cui era stato ingiunto al sig. il pagamento della CP_3 Controparte_2 somma di euro 10.000,00 oltre spese di notifica;
nel corso del giudizio l'ente creditore aveva modificato la somma dovuta, riducendola ad euro 291,99; il giudizio si è dunque concluso con il rigetto dell'opposizione, ma con pronunzia dichiarativa del minor importo dovuto da (cfr. Controparte_2 sentenza n. 4904/2024 allegata: “Accerta e dichiara la modifica da parte dell' intervenuta nelle CP_3 more, dell'importo della ordinanza ingiunzione opposta n. OI- 001309936 con determinazione della sanzione amministrativa in €. 291,99 e conferma l'ordinanza ingiunzione nell'importo rideterminato;
rigetta il ricorso;
”).
Occorre rilevare che l'art. 5 comma 2 del d.m. n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” ; secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per determinare i compensi professionali forensi a carico del cliente,
è necessario considerare il reale valore della controversia se questo differisce significativamente da quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti del c.p.c. (cfr Cass. Sez. 2, 13/03/2023, n. 7224); in materia vale la pena altresì rammentare quanto affermato da Cass. Civ. sent. n. 35073/2023 “ La Corte
d'appello non ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), pagina 2 di 3 contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). Soltanto nel caso in cui la riduzione della somma o del bene attribuito consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice, richiestone dalla parte interessata, può tener conto esclusivamente del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass., sez. U, 11/09/2007, n. 19014; Cass., sez. 3, 12/01/2011, n. 536; Cass., sez. 3,
12/06/2015, n. 12227; Cass., sez. 3, 23/11/2017, n. 27871; Cass., sez. 6-3, 12/06/2019, n. 15857; Cass., sez. 6- 3, 30/11/2022, n. 35195).”).
Nel caso che occupa, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione in realtà è stata respinta CP_ dal Giudice del Lavoro ed il minor importo dovuto è stato ritenuto in virtù di comportamento dell' che lo ha modificato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 04.05.2023 e dunque, in virtù di normativa sopravvenuta nel corso del processo.
Correttamente, pertanto, si è fatto riferimento al criterio del decisum, posto che il reale valore della controversia era proprio € 291,99.
Coniugati i superiori principi, la domanda proposta va rigettata con conferma integrale del decreto opposto.
Tenuto conte della contumacia del , dichiara irripetibili le spese del presente Controparte_1 giudizio.
P.Q.M
- rigetta la domanda e conferma il decreto di liquidazione opposto;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, il 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3