Sentenza 3 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Sull’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiutiAlessandro Orlandi · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Verona, vicolo Ghiaia 7;
contro
Comune di Bussolengo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggero Castelletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota prot. n° -OMISSIS- del 7.06.2022 con la quale il Comune di Bussolengo (VR) sul presupposto che dall'anno 2018 non essendovi più rifiuti abbandonati all'esterno del fabbricato industriale di -OMISSIS-, ha deciso:
1a) che la questione della rimozione dei rifiuti ed il loro conferimento ai siti autorizzati è divenuta una mera questione privatistica e che, pertanto l'ordinanza sindacale n. 31/2018 non è più suscettibile di essere eseguita;
1.b) di non mettere a disposizione del privato che deve provvedere allo smaltimento dei rifiuti la somma erogata dal fideiussore UnipolSai alla Provincia di Verona e da quest'ultima messa a disposizione del Comune di Bussolengo affinché la utilizzi per le operazioni di ricomposizione dell'area sede dell'impianto e per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati;
1c) di respingere la richiesta di attivare iniziative nei confronti del -OMISSIS-, azienda responsabile dell'abbandono dei rifiuti;
2) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.04.2022, con la quale il Comune di Bussolengo, a seguito della richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, ha comunicato che non vi è alcuna comunicazione del Comune nei confronti del Fallimento -OMISSIS-;
e per l'accertamento
del comportamento omissivo del Comune di Bussolengo in relazione al versamento della somma erogata dal fideiussore UnipolSai alla Provincia di Verona e da quest'ultima messa a disposizione del Comune di Bussolengo, nonché per aver omesso di coltivare qualsiasi azione di recupero delle somme necessarie per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nei confronti del -OMISSIS-;
nonché
per il risarcimento del danno
subito dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo del Comune di Bussolengo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bussolengo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. RE EP GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6 settembre 2022 e depositato in Segreteria in data 30 settembre 2022 la -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio precisati in oggetto.
Esponevano in punto di fatto di essere locatori di un compendio immobiliare sito nel comune di Bussolengo e affittato alla Società-OMISSIS-, la quale fino all’anno 2016 svolgeva autonomamente attività di impresa di gestione di rifiuti in forza di AIA rilasciata con DGR Veneto n. 77 del 17 dicembre 2010, rinnovata nel 205 e nel 2016 con DGR n. 7 del 9 agosto 2016.
In data 29 dicembre 2016, a seguito di una documentata problematica gestione dei rifiuti che aveva dato luogo ad una revoca dell’AIA nel 2012, oltre che a due procedimenti penali avviati a causa di un incendio e in conseguenza di gravi inadempimenti nei confronti del locatore, quest’ultimo richiedeva la restituzione dell’immobile.
Con sentenza n. 260 del 29 dicembre 2016 il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento di -OMISSIS- e con DGR n 21 del 14 febbraio 2017 la Giunta Regionale revocava l’AIA.
In data 10 febbraio 2017 l’Ufficio ARPAV di Verona eseguiva un accesso ai locali ancora occupati da -OMISSIS- e rinveniva circa centonovanta tonnellate di rifiuti depositati nell’area esterna dell’edificio e, in parte, anche nell’area interna.
Con determinazione n. 1604/17 del 14 aprile 2017, la Provincia disponeva l’escussione della polizza fideiussoria prestata dalla società fallita.
Il provvedimento evidenziava che le somme avrebbero dovuto essere destinate a consentire al Comune di Bussolengo di disporre dei fondi necessari per la gestione dei rifiuti presenti nell’area in modo incontrollato.
La somma ottenuta dall’assicurazione era di € 92.962,50, mentre i costi di smaltimento e bonifica venivano liquidati in € 450.000,00.
Nonostante l’estraneità della ricorrente all’abbandono dei rifiuti il Sindaco del Comune di Bussolengo con ordinanza n. 31 del 4 giugno 2018 ordinava a -OMISSIS-ed al suo curatore fallimentare, nonché ad -OMISSIS- (affidataria del ramo d’azienda) oltre che a parte ricorrente di presentare un programma di smaltimento e di rimuovere i rifiuti.
Con nota del 21 giugno 2018 il -OMISSIS- comunicava al Comune, alla Regione, alla Provincia e ai soggetti interessati che il suo patrimonio era privo dei fondi necessari per ottemperare all’ordinanza n. 31 del 2018.
A seguito di interlocuzione tra i signori -OMISSIS- e il Sindaco, il Comune di Bussolengo, con nota prot. n. -OMISSIS-del 16 luglio 2018 convocava un incontro formale al fine di riesaminare la questione.
In data 20 febbraio 2019 veniva sollecitata la procedura di cui al d.lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del sito e veniva richiesto alla Provincia di Verona di mettere a disposizione del Comune di Bussolengo le somme derivanti dall’escussione della polizza fideiussoria.
Parte ricorrente manifestava al Comune la disponibilità ad anticipare le somme per predisporre il piano di campionamento dei rifiuti, notificando il preventivo di spesa e il predetto piano.
Durante l’incontro la ricorrente rendeva edotto il Comune di aver autonomamente spostato i rifiuti abbandonati all’esterno del fabbricato all’interno del complesso industriale, circostanza accertata successivamente mediante sopralluogo in loco .
In data 22 luglio 2019 veniva notificato il preavviso di diniego per il permesso di costruire presentato in data 25 marzo 2019 per poter ristrutturare e ampliare il compendio immobiliare già locato alla-OMISSIS-
Il rilascio dell’autorizzazione veniva subordinato alla rimozione dei rifiuti e l’Amministrazione comunale sospendeva il relativo procedimento, in tesi in tal modo impedendo all’istante di sviluppare i progetti di ampliamento aziendale.
Con nota prot. n. 20985 del 7 giugno 2022 il Comune di Bussolengo negava la possibilità di utilizzare le somme escusse dalla Provincia e poste a disposizione del Comune per finanziare la bonifica definitiva del sito e il conferimento presso i siti autorizzati dei rifiuti abbandonati situati nell’area della ricorrente.
Avverso tale nota insorgeva, dunque, parte interessata, sollevando nei riguardi della medesima plurimi argomenti di doglianza.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente lamentava la violazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis l. 241/90 in quanto il Comune, nella nota n. -OMISSIS- del 2022 affermava che l’ordinanza 31 del 2018 sarebbe divenuta insuscettibile di esecuzione per il fatto che non sussistevano più rifiuti abbandonati all’esterno del fabbricato industriale e che il Comune avrebbe voluto in tal modo imporre alla ricorrente di smaltire i rifiuti lasciati all’interno del fabbricato. Inoltre, a tal proposito, l’Amministrazione comunale avrebbe, in tesi illegittimamente negato la possibilità di utilizzare le somme della fideiussione rilasciata dalla -OMISSIS- in favore della Provincia di Verona.
Con un secondo ordine di censure parte ricorrente lamentava la violazione di legge perpetrata dal Comune di Bussolengo negando la possibilità di utilizzare le somme escusse, affermando, inoltre, la insussistenza della fattispecie di cui all’art. 192 d.lgs. 152/2006 e, pertanto, la sopravvenuta ineseguibilità dell’ordinanza del 2018.
Con un terzo motivo la ricorrente lamentava plurime violazioni di legge in merito alla nota del 2022 in particolare degli artt. 178, 208 e 253 del DLGS n. 152/2006, degli artt. 25 e 26 della LRV n. 3/2000 e della DGRV n. 2721 del 29 dicembre 2014.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame, veniva censurata l’omessa insinuazione al passivo della procedura concorsuale, censurando l’illegittimità dell’azione amministrativa del Comune con richiamo della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 26 gennaio 2021.
In data 11 Novembre 2022 il Comune di Bussolengo depositava in Segreteria memorie di costituzione per resistere al ricorso.
Previo deposito di memorie e repliche, all’udienza di discussione della causa tenutasi in data 11 novembre 2025, la medesima veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Preliminarmente ed in rito deve essere dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La declaratoria di improcedibilità consegue all’integrale smaltimento dei rifiuti da parte della società ricorrente come risulta dalla comunicazione offerta dalla Società al Comune di Bussolengo datata 9 luglio 2024.
Nel caso di specie, una circostanza di fatto sopravvenuta non consente di configurare in capo alla società ricorrente un legittimo interesse concreto ed attuale alla definizione dell’impugnazione relativa al diniego dell’Amministrazione di attivare le procedure straordinarie di smaltimento.
Da qui l’applicabilità della norma sancita dall’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. secondo cui il Giudice dichiara il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto dell’interesse delle parti alla decisione […] ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
Quanto al merito dei motivi di ricorso addotti, in particolare, avverso il diniego dell’Amministrazione di mettere a disposizione della società ricorrente le somme derivanti dall’escussione della polizza fideiussoria UnipolSai, questi sono infondati e, pertanto non possono essere accolti.
Gli stessi sono suscettibili di trattazione congiunta vertendo tutti sulle medesime questioni di massima.
In estrema quanto doverosa sintesi occorre evidenziare che il presupposto applicativo dell’art. 192 del d.lgs. 165/2006 è che vi siano dei rifiuti in stato oggettivo di abbandono.
L’aver rimosso i rifiuti abbandonati dalla società conduttrice -OMISSIS- trasportandoli all’interno del fabbricato di proprietà della Società ricorrente è di per sé evento idoneo a trasformare la vicenda pubblicistica di gestione dei rifiuti abbandonati in una questione privatistica.
Ciò in quanto si è determinata la cessazione dello stato di abbandono prescritto dalla norma su richiamata, venendo, pertanto, esclusivamente in rilievo l’esigenza privatistica di smaltire i rifiuti al fine della realizzazione del piano di ampliamento del progetto industriale.
Pertanto, la successiva rimozione dei rifiuti posta come condizione per la concessione dell’autorizzazione edilizia consegue alla diversa, seppur parallela, esigenza di rendere gli edifici oggetto del progetto di ampliamento conformi con la relativa disciplina del settore edile.
La rimozione, pertanto, rileva ai soli fini del conseguimento del titolo edilizio richiesto dagli interessati, estrinsecandosi come manifestazione della volontà privata di acquisire il titolo abilitativo nell’esercizio della propria libertà di iniziativa economica.
Così, le spese a tal riguardo eventualmente sostenute dal privato non possono essere poste a carico dell’Amministrazione, la quale esercita il proprio potere di rimozione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi interessati dall’abbandono dei rifiuti per perseguire l’interesse pubblico, ma non può essere ritenuta responsabile per rifiuti che siano nella piena disponibilità di un soggetto privato.
Il Comune ha correttamente negato la sussistenza di obblighi di carattere pubblicistico relativamente ai rifiuti stoccati all’interno del capannone, circostanza che ha determinato la cessazione degli effetti dell’ordinanza sindacale n. 31 del 2018.
La giurisprudenza amministrativa, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 439 del 2006, ha chiarito che la fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 si integra esclusivamente in caso di deposito sul suolo o nel suolo, ipotesi non ricorrente una volta che i rifiuti siano stati trasferiti all’interno di un fabbricato chiuso.
Pertanto, la successiva gestione dei rifiuti non può che configurarsi come una questione di natura privatistica tra la società ricorrente e il -OMISSIS-, originario detentore e responsabile dell’abbandono.
Nel caso di specie, il Comune di Bussolengo ha agito in conformità ai principi di buona fede e collaborazione, astenendosi da ingerenze indebite in un rapporto che non presentava più i caratteri dell’emergenza ambientale.
La condotta dell’Amministrazione comunale non è contraddittoria, come invece sostenuto in tesi dalla ricorrente, poiché il condizionamento del permesso di costruire allo smaltimento dei rifiuti trova la sua giustificazione in esigenze di pubblica incolumità e di prevenzione di rischi ambientali, del tutto indipendenti dalla titolarità dell’obbligo di smaltimento.
Una cosa è provvedere in relazione ad una fattispecie di abbandono di rifiuti, secondo le norme di settore ad essa relative, altra cosa è provvedere sulla richiesta di un titolo edilizio, secondo la sua specifica disciplina.
Se i due piani possono interagire fra loro e occuparsi di medesime porzioni di realtà fenomenica non significa, per ciò solo, che siano interdipendenti e univocamente correlati.
Quanto poi alla destinazione della somma derivante dall’escussione della polizza fideiussoria, il Comune ha correttamente osservato che tale risorsa è stata costituita a garanzia della Provincia di Verona e non può essere messa a disposizione di privati, né tantomeno della ricorrente, in assenza di un obbligo di intervento sostitutivo dell’ente.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha chiarito, con sentenza n. 5734 del 2025, che la società avrebbe potuto porre in essere tutte le cautele per evitare che si creasse l’accumulo dei rifiuti in questione, ad esempio, intraprendendo azione legale nei confronti dell’affittuaria non appena si fosse cominciata ad evidenziare la crisi che l’avrebbe portata al fallimento, attraverso ad es. il mancato o insufficiente pagamento del canone di affitto.
Inoltre, la circostanza che dal contratto di affitto sia derivato un utile per gli appellanti non è circostanza da poter essere considerata come estranea nella valutazione della responsabilità del proprietario, da tanto discendendone evidenti ostacoli alla stessa possibilità teorica di permettere l’apprensione delle somme di cui alla fideiussione da parte della Società ricorrente.
Riguardo all’omessa attivazione di iniziative verso il -OMISSIS-, al netto della palese incapienza di quest’ultimo, il Comune di Bussolengo ha precisato che, venuta meno la condizione di abbandono sul suolo, non sussisteva più l’obbligo di intervenire in danno del responsabile.
Inoltre, la curatela fallimentare, non essendo detentrice dei rifiuti né del fondo ove questi erano originariamente collocati, non poteva essere destinataria di azioni esecutive ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.
La richiesta di risarcimento del danno è conseguentemente infondata, non solo per la manifesta insussistenza dei presupposti di illegittimità della condotta comunale, ma anche per la sopravvenuta pronuncia del Consiglio di Stato che ha sostanzialmente evidenziato la legittimità del comportamento amministrativo nel caso in esame.
Pertanto, le censure mosse dalla ricorrente si rivelano prive di pregio sotto ogni profilo, sia sotto il piano fattuale che sotto quello giuridico.
Ne consegue la reiezione del ricorso, per la parte di esso su cui l’interesse è ancora attivo.
Da ultimo, le spese di lite possono essere compensate in ragione della oggettiva peculiarità della controversia e della complessità in fatto delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL Di RI, Presidente
RE EP GR, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EP GR | AL Di RI |
IL SEGRETARIO