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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2968/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'RE IU, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16150/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011386517000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1751/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER, l' Agenzia delle Entrate ed il Comune di Villaricca al fine di impugnare
L'intimazione di pagamento n. 071 2025 9011386517000 notificata il 26.05.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – ON richiedeva il pagamento relativo
1) all'avviso di accertamento n. TESTESM000584, scaturente da pagamento Irpef anno 2009, emessa dalla Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 2, per € 2.240,68;
2) alla cartella di pagamento n. 071 2023 0026266456000 emessa dalla AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE., con la quale richiedeva un pagamento IMU per l'anno 2016 per il Comune di Villaricca e per un complessivo importo pari ad € 3.544,88;
3) n. 071 2023 0010418145000 notificata in data 04.07.2023 emessa dalla AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE., con la quale richiedeva un pagamento IMU per l'anno 2015 per il Comune di Villaricca per € 5.087,52
In relazione alle cartelle di cui ai numeri 1 e 3 la ricorrente eccepisce l' intervenuta prescrizione oltre che l' omessa notifica di ogni atto prodromico
Con riferimento alla cartella di cui al n. 2 la ricorrente evidenzia che vi è stata sentenza favorevole alla contribuente emessa dalla CTG Napoli n. 14480/2024 depositata e non impugnata in data 23.10.2024 che ha annullato la pretesa impositiva per IMU 2016
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate che, limitatamente all' unica cartella di propria competenza, ovvero quella relativa all' avviso di accertamento TESTESM000584 per IRPEF 2016, evidenzia che lo stesso è stato ritualmente notificato a mani proprie della ricorrente in data 22/03/2022 nei termini di legge e mai impugnato nei 60 giorni successivi
Esibisce a tal fine copia dell' avviso e della relata
Ciò posto evidenzia l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione e decadenza e conclude per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite Si costituisce l' ADER che eccepisce preliminarmente la tardività ed inammissibilità del ricorso.
Eccepisce poi l' inammissibilità dello stesso attesa la mancata impugnativa delle prodromiche cartelle
Esibisce e deposita intimazioni e successivi preavvisi di fermo non oggetto del contendere
Chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti osserva:
Il ricorso è inammissibile per i motivi che vengono a esporsi
Il contribuente, e tanto è comprovato per tabulas, ha ricevuto l' intimazione di pagamento in data
26.05.2025
Avverso l' intimazione ha proposto tempestivamente opposizione in data 24.07.2025.
La costituzione in giudizio, tuttavia, è stata fatta in data 24.09.2025
Se si considerano i 7 giorni di Luglio che vanno dal 24 al 31, detratto il termine feriale di agosto, cui vanno ad aggiungersi i 24 giorni di Settembre, giorno di deposito del ricorso in cancelleria, si riscontra che la costituzione è avvenuta solo il 31esimo giorno
La costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT
In via preliminare ed assorbente il ricorso va quindi dichiarato inammissibile essendo stata depositata tardivamente la costituzione in giudizio
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'RE IU, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16150/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011386517000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1751/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER, l' Agenzia delle Entrate ed il Comune di Villaricca al fine di impugnare
L'intimazione di pagamento n. 071 2025 9011386517000 notificata il 26.05.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – ON richiedeva il pagamento relativo
1) all'avviso di accertamento n. TESTESM000584, scaturente da pagamento Irpef anno 2009, emessa dalla Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 2, per € 2.240,68;
2) alla cartella di pagamento n. 071 2023 0026266456000 emessa dalla AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE., con la quale richiedeva un pagamento IMU per l'anno 2016 per il Comune di Villaricca e per un complessivo importo pari ad € 3.544,88;
3) n. 071 2023 0010418145000 notificata in data 04.07.2023 emessa dalla AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE., con la quale richiedeva un pagamento IMU per l'anno 2015 per il Comune di Villaricca per € 5.087,52
In relazione alle cartelle di cui ai numeri 1 e 3 la ricorrente eccepisce l' intervenuta prescrizione oltre che l' omessa notifica di ogni atto prodromico
Con riferimento alla cartella di cui al n. 2 la ricorrente evidenzia che vi è stata sentenza favorevole alla contribuente emessa dalla CTG Napoli n. 14480/2024 depositata e non impugnata in data 23.10.2024 che ha annullato la pretesa impositiva per IMU 2016
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate che, limitatamente all' unica cartella di propria competenza, ovvero quella relativa all' avviso di accertamento TESTESM000584 per IRPEF 2016, evidenzia che lo stesso è stato ritualmente notificato a mani proprie della ricorrente in data 22/03/2022 nei termini di legge e mai impugnato nei 60 giorni successivi
Esibisce a tal fine copia dell' avviso e della relata
Ciò posto evidenzia l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione e decadenza e conclude per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite Si costituisce l' ADER che eccepisce preliminarmente la tardività ed inammissibilità del ricorso.
Eccepisce poi l' inammissibilità dello stesso attesa la mancata impugnativa delle prodromiche cartelle
Esibisce e deposita intimazioni e successivi preavvisi di fermo non oggetto del contendere
Chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti osserva:
Il ricorso è inammissibile per i motivi che vengono a esporsi
Il contribuente, e tanto è comprovato per tabulas, ha ricevuto l' intimazione di pagamento in data
26.05.2025
Avverso l' intimazione ha proposto tempestivamente opposizione in data 24.07.2025.
La costituzione in giudizio, tuttavia, è stata fatta in data 24.09.2025
Se si considerano i 7 giorni di Luglio che vanno dal 24 al 31, detratto il termine feriale di agosto, cui vanno ad aggiungersi i 24 giorni di Settembre, giorno di deposito del ricorso in cancelleria, si riscontra che la costituzione è avvenuta solo il 31esimo giorno
La costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT
In via preliminare ed assorbente il ricorso va quindi dichiarato inammissibile essendo stata depositata tardivamente la costituzione in giudizio
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.