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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Ascoli Piceno Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 815/2024 r.g., udienza del 29/05/2025
Parte_1
Avv. BALENA ANNA, VERNELLI GIANLUCA parte ricorrente
MIM contumace
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e per l'effetto condannare il ad una nuova ricostruzione della loro CP_1 carriera includendo il riconoscimento di tale anno e ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa. II. Il è contumace. CP_1
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. 1 Parte ricorrente a prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine Parte_1
e continuativamente dall' a.s. 1989 al 1994. Attualmente è inquadrata nella fascia stipendiale di anni 28 a decorrere dal 01.01.2020 (doc. 6: decreto del 30.03.2021, prot. n. 5947; doc. 7: cedolino stipendio agosto 2024), con un'anzianità di servizio di anni 32. 2 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine Parte_1
e continuativamente dall' a.s. 1988 al 1994. attualmente è inquadrata nella fascia stipendiale di anni 28 a decorrere dal 1.1.2019 (doc. 2: decreto dirigenziale ricostruzione carriera dell'8.05.2020, prot. 5665; doc. 3: cedolino stipendio agosto 2024) e dunque, con un'anzianità di servizio di anni 33.) II. E' controversa la rilevanza dell'annualità 2013 per la progressione di carriera.
1 Le ricorrente affermano il diritto al riconoscimento agli effetti giuridici del servizio svolto nell'anno 2013, e alla conseguente anticipazione dello scatto di anzianità e stipendiale rispetto a quello loro attribuito.
2 Al riguardo ci si richiama alla motivazione di Cassazione n. 13619 del 2025 e alla complessiva ed esaustiva ricostruzione normativa effettuata.
3 La sentenza ha concluso affermando che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
4 “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
5 L'anno 2013 non può esser tenuto in conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
III. Le spese sono compensate (art. 92.2 c.p.c.) in considerazione del contrasto giurisprudenziale, anche di legittimità, sulla questione..
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti. Compensa parzialmente, nella misura della metà, le spese di giudizio tra le parti.
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 815/2024 r.g., udienza del 29/05/2025
Parte_1
Avv. BALENA ANNA, VERNELLI GIANLUCA parte ricorrente
MIM contumace
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e per l'effetto condannare il ad una nuova ricostruzione della loro CP_1 carriera includendo il riconoscimento di tale anno e ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa. II. Il è contumace. CP_1
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. 1 Parte ricorrente a prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine Parte_1
e continuativamente dall' a.s. 1989 al 1994. Attualmente è inquadrata nella fascia stipendiale di anni 28 a decorrere dal 01.01.2020 (doc. 6: decreto del 30.03.2021, prot. n. 5947; doc. 7: cedolino stipendio agosto 2024), con un'anzianità di servizio di anni 32. 2 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro (personale ATA), con contratti a termine Parte_1
e continuativamente dall' a.s. 1988 al 1994. attualmente è inquadrata nella fascia stipendiale di anni 28 a decorrere dal 1.1.2019 (doc. 2: decreto dirigenziale ricostruzione carriera dell'8.05.2020, prot. 5665; doc. 3: cedolino stipendio agosto 2024) e dunque, con un'anzianità di servizio di anni 33.) II. E' controversa la rilevanza dell'annualità 2013 per la progressione di carriera.
1 Le ricorrente affermano il diritto al riconoscimento agli effetti giuridici del servizio svolto nell'anno 2013, e alla conseguente anticipazione dello scatto di anzianità e stipendiale rispetto a quello loro attribuito.
2 Al riguardo ci si richiama alla motivazione di Cassazione n. 13619 del 2025 e alla complessiva ed esaustiva ricostruzione normativa effettuata.
3 La sentenza ha concluso affermando che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
4 “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
5 L'anno 2013 non può esser tenuto in conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
III. Le spese sono compensate (art. 92.2 c.p.c.) in considerazione del contrasto giurisprudenziale, anche di legittimità, sulla questione..
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti. Compensa parzialmente, nella misura della metà, le spese di giudizio tra le parti.
Giudice del lavoro Riccardo Ionta