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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6451/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (c.f. ) e C.F._10 Parte_11 C.F._11
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_12 C.F._12
NR IC US;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- parte resistente –
e nei confronti di Part tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della 2019;
1 - litisconsorti necessari contumaci –
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 novembre
2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 19 maggio 2023 i ricorrenti indicati in epigrafe, assegnati presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in servizio a Palermo ed assunti a tempo indeterminato dalla a seguito di procedura di Controparte_1 stabilizzazione del “precariato storico regionale” ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, hanno chiesto:
1) di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della norma di cui all'art. 22, comma 10, del
CCRL del 10 maggio 2019 – avente ad oggetto la progressione economica dei dipendenti della all'interno della categoria di appartenenza per il triennio giuridico ed Controparte_1 economico 2016-2018 – in quanto contraria alle norme imperative nella parte in cui ha previsto, in sede di prima applicazione, che la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza venga riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 2019 e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 1° gennaio 2019 e, conseguentemente, hanno chiesto:
- 1.a) di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della clausola di cui all'Accordo
Decentrato Integrativo del 27 dicembre 2019, nella parte in cui – tra i requisiti di partecipazione alla procedura per il riconoscimento della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza, ha previsto – richiamando la clausola di cui all'art.22 comma
10 del CCRL 2016-2018 – l'essere in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio
2019;
- 1.b) di dichiarare l'illegittimità del bando di indizione della procedura PEO 2019 approvato con D.D.G. 2713-2021 del 12 luglio 2021, nella parte in cui ha previsto, richiamando l'art.22 comma 10 del CCRL 2016-2018, la sola partecipazione dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2019;
2) di riconoscere il diritto dei ricorrenti (dipendenti regionali con contratto a tempo determinato alla data del 1° gennaio 2019) – al pari dei dipendenti regionali con contratto a
2 tempo indeterminato – di partecipare alla procedura ex art. 22 CCRL 2016-2018 per l'attribuzione della progressione economica (PEO 2019) all'interno delle rispettive categorie giuridiche di appartenenza;
3) di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della clausola di cui all'Accordo Decentrato
Integrativo del 27 dicembre 2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione ha previsto che il servizio non di ruolo fosse valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti) e conseguentemente hanno chiesto:
- 3.a) di dichiarare la nullità e/ o illegittimità della previsione del bando di indizione della procedura PEO 2019 approvato con D.D.G. 2713-2021 del 12 luglio 2021 confermativa della succitata clausola contrattuale.
A sostegno delle superiori domande i ricorrenti hanno evidenziato il contrasto della normativa richiamata con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e dell'art. 25 del D.Lgs.n.81-2015 ai sensi del quale “al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato (…)”(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 l
[...]
ha chiesto, in via preliminare, Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della PEO 2019 in quanto litisconsorti necessari e, nel merito, il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. la memoria).
All'udienza del 13 giugno 2025, questo giudice, accogliendo l'istanza preliminare dell'Assessorato, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti cd. controinteressati inseriti nelle graduatorie controverse, visto che secondo la Corte di
Cassazione “in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e
3 della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati” (Cass., sez. lav., sentenza n. 14914 del 5 giugno
2008).
I controinteressati inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della PEO 2019 (cfr. allegato n. 7 del ricorso), pur ritualmente evocati in giudizio (cfr. la produzione documentale depositata dall'Assessorato convenuto con note di deposito del 23 giugno 2025 e 10 settembre
2025), non si sono costituiti, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, questo giudice, ben consapevole del diverso, autorevole e ben argomentato diverso orientamento di questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 866/2023 del
14 marzo 2023: “i ricorrenti hanno dedotto di esser stati illegittimamente esclusi dalla procedura per la progressione economica orizzontale (Peo) sulla scorta dell'art. 22 del CCRL del triennio 2016-2018 e del successivo e conseguente accordo integrativo del 29.12.2019, con i quali si prevedeva “un percorso di articolato sviluppo economico, all'interno del sistema di classificazione del personale, correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria di appartenenza, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, a valere sul fondo risorse decentrate di cui all'art.90 del CCRL e , in ogni caso, ad una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio l'1°gennaio 2019.” Sulla scorta di tale previsione dunque, lamentano i ricorrenti, è stata negata loro la possibilità di partecipare a tale procedura, in quanto gli stessi, alla data suddetta (1.01.2019), risultavano essere dipendenti “a tempo determinato” e pertanto esclusi. La clausola del bando -con cui l'anzianità di servizio veniva limitata al rapporto di lavoro a tempo indeterminato- sarebbe quindi illegittima perché contraria alla regola stabilita dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro contenuto nella direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio
(“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”). È noto, infatti, l'orientamento della Suprema Corte, (qui condiviso) secondo cui «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad
4 attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato» non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato» (cfr. Cass. 8 marzo 2022, n.7584; Cass.
18138/2022). Come ribadito di recente anche dalla Corte d'Appello di Palermo con la sent. N. 85/2023 del 9.02.2023, la Corte di Giustizia, con orientamento costante, ha affermato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed ha precisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di Persona_1 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). La ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza « di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 25luglio 2018, C-96/17, EU:C:2018:603, punto 39)» (punto 60). Orbene, Persona_2 nel caso di specie non sembrano sussistere (o comunque non sono state adeguatamente provate in giudizio da parte convenuta che ne aveva l'onere) le ragioni oggettive che possano, in concreto, giustificare una tale disparità di trattamento, non potendo condividersi l'assunto della difesa erariale secondo cui “dall'esame dell'allegato “A” del contratto a termine (cfr. doc. agli atti), si osserva che, per genesi, mansioni e trattamento economico (immobilizzato per scelta delle parti sociali), la complessiva
5 atipicità della posizione normativa del servizio a termine svolto dai ricorrenti non è assolutamente assimilabile o comparabile agli inquadramenti C e D, in cui sono stati stabilizzati successivamente;
donde la legittima esclusione dalla procedura, in sede di prima applicazione del contratto collettivo. In specie, alcuni ricorrenti hanno svolto compiti e mansioni specifiche afferenti all'attuazione della gestione integrata dei rifiuti per Ambiti territoriali Ottimali. In tutti i casi, comunque, si è al cospetto di rapporti di lavoro estremamente settoriali e circoscritti a compiti e mansioni, svolti a tempo parziale.” (cfr memoria in atti). Invero, risulta estremamente generica (oltre che non dimostrata) l'asserzione concernente la loro utilizzazione “atipica” rispetto ai dipendenti in ruolo, ed anzi l'inquadramento degli attuali ricorrenti secondo le qualifiche degli omologhi dipendenti regionali trova riscontro nelle citate tabelle di equiparazione “dirette proprio ad elidere ogni differenza di inquadramento contrattuale e destinazione funzionale del personale de quo rispetto ai dipendenti regionali” (Corte d'Appello di
Palermo sent. N. 85/2023). Difettando quindi ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento fra i dipendenti di ruolo e quelli assunti a termine, la clausola di cui all'art.22 CCRL 2016-
2018 che ha impedito la partecipazione degli odierni ricorrenti alla succitata progressione economica orizzontale deve ritenersi illegittima poiché contraria ad una norma eurounitaria. Né la legittimità di essa, può fondarsi, come opinato da parte convenuta, sulla scorta del “principio di selettività” ovverosia sull'uso di criteri volti a differenziare e a valorizzare il percorso professionale ed i risultati individuali dei singoli lavoratori, attraverso progressioni di carriera e con il riconoscimento di determinati incentivi. Tale principio, infatti, non viene in alcun modo intaccato dall'inclusione nella selezione di una platea di lavoratori che ne erano stati illegittimamente esclusi perché a tempo determinato;
questi, infatti, verranno sottoposti, al pari dei lavoratori a tempo indeterminato, alla “selezione” voluta dalle parti collettive secondo i criteri discretivi individuati dalle stesse. I ricorrenti chiedevano, peraltro, dichiararsi la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12- 2019 “nella parte in cui, tra i criteri di valutazione – essa prevede che il servizio non di ruolo sia valutato con un punteggio inferiore (0, 4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi)
– rispetto al servizio di ruolo (0, 5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).” Anche questa domanda deve essere accolta, emergendo anche in questo caso un'evidente discriminazione tra lavoratori di ruolo e non di ruolo, che si manifesta nella diversa attribuzione di un punteggio per il servizio prestato, pur in assenza di alcuna ragione oggettiva dimostrata in giudizio”), ritiene opportuno dal corso al proprio orientamento (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 5170/2024 del 13 dicembre 2024), siccome basato sull'insegnamento della Corte
d'Appello di Palermo secondo cui “la disciplina contrattuale in materia di progressioni orizzontali non può che trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale regionale a tempo
6 indeterminato, considerato che la precarietà del rapporto non è conciliabile con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che dovrebbero contraddistinguere le selezioni che vengono realizzate periodicamente dall'Amministrazione. Ciò, in quanto, in assenza di un rapporto stabile nel tempo, vengono meno gli stessi presupposti necessari per una corretta valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti interessati” (Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 25/2023 del 27 gennaio 2023).
D'altra parte, poi, va considerato che gli odierni ricorrenti venivano assunti a tempo indeterminato soltanto a novembre 2019, cioè dopo l'indizione della procedura cui ambirebbero a partecipare.
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale all'interno della Sezione depongono per l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nella contumacia di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della
PEO 2019, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 29/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB NT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6451/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (c.f. ) e C.F._10 Parte_11 C.F._11
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_12 C.F._12
NR IC US;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- parte resistente –
e nei confronti di Part tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della 2019;
1 - litisconsorti necessari contumaci –
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 novembre
2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 19 maggio 2023 i ricorrenti indicati in epigrafe, assegnati presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in servizio a Palermo ed assunti a tempo indeterminato dalla a seguito di procedura di Controparte_1 stabilizzazione del “precariato storico regionale” ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, hanno chiesto:
1) di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della norma di cui all'art. 22, comma 10, del
CCRL del 10 maggio 2019 – avente ad oggetto la progressione economica dei dipendenti della all'interno della categoria di appartenenza per il triennio giuridico ed Controparte_1 economico 2016-2018 – in quanto contraria alle norme imperative nella parte in cui ha previsto, in sede di prima applicazione, che la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza venga riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 2019 e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 1° gennaio 2019 e, conseguentemente, hanno chiesto:
- 1.a) di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della clausola di cui all'Accordo
Decentrato Integrativo del 27 dicembre 2019, nella parte in cui – tra i requisiti di partecipazione alla procedura per il riconoscimento della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza, ha previsto – richiamando la clausola di cui all'art.22 comma
10 del CCRL 2016-2018 – l'essere in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio
2019;
- 1.b) di dichiarare l'illegittimità del bando di indizione della procedura PEO 2019 approvato con D.D.G. 2713-2021 del 12 luglio 2021, nella parte in cui ha previsto, richiamando l'art.22 comma 10 del CCRL 2016-2018, la sola partecipazione dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2019;
2) di riconoscere il diritto dei ricorrenti (dipendenti regionali con contratto a tempo determinato alla data del 1° gennaio 2019) – al pari dei dipendenti regionali con contratto a
2 tempo indeterminato – di partecipare alla procedura ex art. 22 CCRL 2016-2018 per l'attribuzione della progressione economica (PEO 2019) all'interno delle rispettive categorie giuridiche di appartenenza;
3) di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della clausola di cui all'Accordo Decentrato
Integrativo del 27 dicembre 2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione ha previsto che il servizio non di ruolo fosse valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti) e conseguentemente hanno chiesto:
- 3.a) di dichiarare la nullità e/ o illegittimità della previsione del bando di indizione della procedura PEO 2019 approvato con D.D.G. 2713-2021 del 12 luglio 2021 confermativa della succitata clausola contrattuale.
A sostegno delle superiori domande i ricorrenti hanno evidenziato il contrasto della normativa richiamata con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e dell'art. 25 del D.Lgs.n.81-2015 ai sensi del quale “al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato (…)”(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2025 l
[...]
ha chiesto, in via preliminare, Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della PEO 2019 in quanto litisconsorti necessari e, nel merito, il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. la memoria).
All'udienza del 13 giugno 2025, questo giudice, accogliendo l'istanza preliminare dell'Assessorato, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti cd. controinteressati inseriti nelle graduatorie controverse, visto che secondo la Corte di
Cassazione “in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e
3 della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati” (Cass., sez. lav., sentenza n. 14914 del 5 giugno
2008).
I controinteressati inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della PEO 2019 (cfr. allegato n. 7 del ricorso), pur ritualmente evocati in giudizio (cfr. la produzione documentale depositata dall'Assessorato convenuto con note di deposito del 23 giugno 2025 e 10 settembre
2025), non si sono costituiti, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, questo giudice, ben consapevole del diverso, autorevole e ben argomentato diverso orientamento di questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 866/2023 del
14 marzo 2023: “i ricorrenti hanno dedotto di esser stati illegittimamente esclusi dalla procedura per la progressione economica orizzontale (Peo) sulla scorta dell'art. 22 del CCRL del triennio 2016-2018 e del successivo e conseguente accordo integrativo del 29.12.2019, con i quali si prevedeva “un percorso di articolato sviluppo economico, all'interno del sistema di classificazione del personale, correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria di appartenenza, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, a valere sul fondo risorse decentrate di cui all'art.90 del CCRL e , in ogni caso, ad una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio l'1°gennaio 2019.” Sulla scorta di tale previsione dunque, lamentano i ricorrenti, è stata negata loro la possibilità di partecipare a tale procedura, in quanto gli stessi, alla data suddetta (1.01.2019), risultavano essere dipendenti “a tempo determinato” e pertanto esclusi. La clausola del bando -con cui l'anzianità di servizio veniva limitata al rapporto di lavoro a tempo indeterminato- sarebbe quindi illegittima perché contraria alla regola stabilita dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro contenuto nella direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio
(“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”). È noto, infatti, l'orientamento della Suprema Corte, (qui condiviso) secondo cui «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad
4 attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato» non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato» (cfr. Cass. 8 marzo 2022, n.7584; Cass.
18138/2022). Come ribadito di recente anche dalla Corte d'Appello di Palermo con la sent. N. 85/2023 del 9.02.2023, la Corte di Giustizia, con orientamento costante, ha affermato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed ha precisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di Persona_1 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). La ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza « di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 25luglio 2018, C-96/17, EU:C:2018:603, punto 39)» (punto 60). Orbene, Persona_2 nel caso di specie non sembrano sussistere (o comunque non sono state adeguatamente provate in giudizio da parte convenuta che ne aveva l'onere) le ragioni oggettive che possano, in concreto, giustificare una tale disparità di trattamento, non potendo condividersi l'assunto della difesa erariale secondo cui “dall'esame dell'allegato “A” del contratto a termine (cfr. doc. agli atti), si osserva che, per genesi, mansioni e trattamento economico (immobilizzato per scelta delle parti sociali), la complessiva
5 atipicità della posizione normativa del servizio a termine svolto dai ricorrenti non è assolutamente assimilabile o comparabile agli inquadramenti C e D, in cui sono stati stabilizzati successivamente;
donde la legittima esclusione dalla procedura, in sede di prima applicazione del contratto collettivo. In specie, alcuni ricorrenti hanno svolto compiti e mansioni specifiche afferenti all'attuazione della gestione integrata dei rifiuti per Ambiti territoriali Ottimali. In tutti i casi, comunque, si è al cospetto di rapporti di lavoro estremamente settoriali e circoscritti a compiti e mansioni, svolti a tempo parziale.” (cfr memoria in atti). Invero, risulta estremamente generica (oltre che non dimostrata) l'asserzione concernente la loro utilizzazione “atipica” rispetto ai dipendenti in ruolo, ed anzi l'inquadramento degli attuali ricorrenti secondo le qualifiche degli omologhi dipendenti regionali trova riscontro nelle citate tabelle di equiparazione “dirette proprio ad elidere ogni differenza di inquadramento contrattuale e destinazione funzionale del personale de quo rispetto ai dipendenti regionali” (Corte d'Appello di
Palermo sent. N. 85/2023). Difettando quindi ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento fra i dipendenti di ruolo e quelli assunti a termine, la clausola di cui all'art.22 CCRL 2016-
2018 che ha impedito la partecipazione degli odierni ricorrenti alla succitata progressione economica orizzontale deve ritenersi illegittima poiché contraria ad una norma eurounitaria. Né la legittimità di essa, può fondarsi, come opinato da parte convenuta, sulla scorta del “principio di selettività” ovverosia sull'uso di criteri volti a differenziare e a valorizzare il percorso professionale ed i risultati individuali dei singoli lavoratori, attraverso progressioni di carriera e con il riconoscimento di determinati incentivi. Tale principio, infatti, non viene in alcun modo intaccato dall'inclusione nella selezione di una platea di lavoratori che ne erano stati illegittimamente esclusi perché a tempo determinato;
questi, infatti, verranno sottoposti, al pari dei lavoratori a tempo indeterminato, alla “selezione” voluta dalle parti collettive secondo i criteri discretivi individuati dalle stesse. I ricorrenti chiedevano, peraltro, dichiararsi la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12- 2019 “nella parte in cui, tra i criteri di valutazione – essa prevede che il servizio non di ruolo sia valutato con un punteggio inferiore (0, 4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi)
– rispetto al servizio di ruolo (0, 5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).” Anche questa domanda deve essere accolta, emergendo anche in questo caso un'evidente discriminazione tra lavoratori di ruolo e non di ruolo, che si manifesta nella diversa attribuzione di un punteggio per il servizio prestato, pur in assenza di alcuna ragione oggettiva dimostrata in giudizio”), ritiene opportuno dal corso al proprio orientamento (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 5170/2024 del 13 dicembre 2024), siccome basato sull'insegnamento della Corte
d'Appello di Palermo secondo cui “la disciplina contrattuale in materia di progressioni orizzontali non può che trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale regionale a tempo
6 indeterminato, considerato che la precarietà del rapporto non è conciliabile con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che dovrebbero contraddistinguere le selezioni che vengono realizzate periodicamente dall'Amministrazione. Ciò, in quanto, in assenza di un rapporto stabile nel tempo, vengono meno gli stessi presupposti necessari per una corretta valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti interessati” (Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 25/2023 del 27 gennaio 2023).
D'altra parte, poi, va considerato che gli odierni ricorrenti venivano assunti a tempo indeterminato soltanto a novembre 2019, cioè dopo l'indizione della procedura cui ambirebbero a partecipare.
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale all'interno della Sezione depongono per l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nella contumacia di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione della
PEO 2019, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 29/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB NT
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