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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
RG 720/2023
All'udienza del 19/03/2025 alle ore 9.25 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
BIGA TIZIANA e per il convenuto l'avv. Pezzetta in precaria Controparte_1 sostituzione dell'avv. FRANCO ROBERTO.
L'avv. Biga precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in 18.3.2025.
L'avv. Pezzetta precisa le conclusioni come da note conclusive.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
Il giudice dato atto alle ore 9.31 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 15.55 uscita dalla camera di consiglio decide la causa dando lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò previamente autorizzate
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 720/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. BIGA TIZIANA Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso CORSO ROMA EST 15 18013 DIANO MARINA come da procura
-attore/opponente- contro
) rappresentata e difesa dall'avv. FRANCO ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto piazza del lavoro n.3 VIBO VALENTIA
- Convenuta/opposta –
§§§
Conclusioni per l'attore
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE: -
Revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 34/2023 emesso dal Tribunale di Imperia il 19-01-2023 nella causa n. 63/2023-1 R.G., in quanto: 1) Il credito è stato estinto mediante accordo transattivo con
e successivo integrale pagamento della somma concordata di € 5.400,00, come documentalmente Controparte_2 provato;
2) L'accordo transattivo e il pagamento sono intervenuti in data antecedente alla cessione del credito da
[...]
a 3) non ha fornito prova della propria CP_2 Controparte_1 Controparte_1 legittimazione attiva, non avendo dimostrato la valida cessione del credito né la sua opponibilità al debitore ceduto;
4) In ogni caso, il credito ceduto non rispetta i requisiti previsti dal contratto di cessione, non essendo mai stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine né effettuata la messa in mora da parte di NEL MERITO Controparte_2
2 Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. per i rapporti dedotti in giudizio da Parte_1 [...]
Controparte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da , conteggiare e decurtare le Controparte_3 somme già versate e documentate in causa da Parte_1
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Conclusioni per la convenuta
la “ e, per essa, la procuratrice generale, “ , Controparte_1 Controparte_4 ogni altro espressamente impugnando, conclude come da rassegna contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella successiva comparsa di risposta, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni ivi formulate e sollevate.
Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 03/04/2023, il signor conveniva dinanzi all'intestato ufficio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 34/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 19-01-2023 allegando di aver estinto il debito con con la quale aveva stipulato contratto di Controparte_2 prestito n. 45121265 e aveva ottenuto la carta n. 5432518785262682, allegando il pagamento del dovuto
- su base di accordo transattivo- ad avvenuto in epoca antecedente alla affermata Controparte_2 cessione del credito tra e . Controparte_2 Controparte_1
Contestava altresì che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione dei crediti avvenuto tra e Controparte_2 CP_1
La convenuta costituendosi in giudizio contestava l'opposizione chiedendone il rigetto.
Concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. il giudice precedentemente incaricato della trattazione rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 25.1.2025.
Nelle more il presente fascicolo in data 20/9/2024 veniva assegnato alla scrivente che rinviava all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è, quindi, gravato dell'onere della prova del credito azionato (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16, Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). 3 Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione svolta da Controparte_1
(attrice in senso sostanziale) è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (negoziale o legale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
L'attore opponente (convenuto in senso sostanziale) sin dall'atto introduttivo ha eccepito da un lato intervenuto pagamento a favore di del debito in relazione ai contratti con questa Controparte_2 stipulati e dall'altro la mancata prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione.
Quanto alla prima eccezione risulta documentato l'accodo transattivo intercorso tra l'attore e
[...]
(cfr. doc 2 e 3) che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio di Euro 5.400,00. CP_2
L'opponente ha altresì fornito prova documentale circa l'avvenuto pagamento dell'ammontare pattuito
(doc. 4 -9).
Sulla base della richiamata documentazione risulta che in data 19/04/2017 il sig. proponeva ad Pt_1
– con preciso riferimento al contratto di prestito n. 45121265 e alla carta n. CP_2
5432518785262682 – un pagamento a saldo e stralcio del dovuto con liberazione integrale da ogni obbligazione principale e accessoria. rispondeva accettando la proposta. CP_5
Dagli atti risulta che il sig. ha pagato per intero la somma di Euro 5.400,00. Pt_1
Detto pagamento non è stato contestato nella comparsa di costituzione e deve ritenersi provato anche ai sensi dell'art. 115 cpc, oltre che documentalmente, la convenuta opposta si è infatti limitata ad eccepire la tardività del pagamento delle rate.
La convenuta opposta ha eccepito che la transazione non aveva effetto novativo e che i pagamenti rateali erano avvenuti tardivamente eccependo l'intervenuta risoluzione del contratto transattivo.
Sul punto deve rilevarsi come la convenuta non ha provato in alcun modo l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento da parte della cedente, così come non risulta provato, - a voler interpretare quella presente nell'accordo transattivo come una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 4 c.c. - la comunicazione dell'intenzione di avvalersi della clausola da parte del cedente di cui all'ultimo comma dell'art. 1456 c.c.
Sul punto non può dubitarsi che l'unico soggetto legittimato a far valere la risoluzione fosse, infatti,
ciò anche ove la cessione del credito si ritenesse debitamente provata. Controparte_2
Occorre rilevare che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.
La Suprema corte sul punto ha precisato che “nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
correttamente, pertanto, proprio questa S.C., nella su citata sentenza, ha evidenziato che, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
come infatti già rilevato da questa S.C., la previsione dell'art. 1263
c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. 5 15.9.1999 n. 9823)” (Cass. sez. III, 06/07/2018, n.17727; in senso conforme cfr., da ultimo, Cass. sez. I,
10/02/2020, n. 3034).
non risulta aver chiesto la risoluzione contrattuale per inadempimento o – ove ritenuta CP_2 tale -essersi avvalsa del diritto potestativo di far valere la clausola risolutiva ma per contro ha tollerato l'inesatto adempimento sicché ora non sarebbe neppure conforme a buona fede l'esercizio della clausola risolutiva per un inadempimento risalente, peraltro unico soggetto in tal senso titolato come si
è detto sarebbe la Controparte_2
Deve per completezza rilevarsi come gli estratti conto, peraltro neppure certificati, danno conto di una situazione antecedente rispetto alla richiamata transazione.
Non risultando quindi provata l'intervenuta risoluzione del contratto di transazione (o la comunicazione ex art. 1456 c.c) ed essendo documentati gli intervenuti pagamenti da parte dell'opponente, deve ritenersi che al momento della cessione del credito lo stesso invero era già estinto e non poteva essere oggetto di cessione.
Quanto precede risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore doglianza.
Alla luce di tutto quanto precede l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022
PQM
IL Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie la proposta opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 34/2023 emesso in data 19/1/2023 dal Tribunale di Imperia
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 di Parte_1 cui Euro 919,00 per la fase di studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 1.710,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
Imperia, 19/3/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
6
VERBALE D'UDIENZA
RG 720/2023
All'udienza del 19/03/2025 alle ore 9.25 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
BIGA TIZIANA e per il convenuto l'avv. Pezzetta in precaria Controparte_1 sostituzione dell'avv. FRANCO ROBERTO.
L'avv. Biga precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in 18.3.2025.
L'avv. Pezzetta precisa le conclusioni come da note conclusive.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
Il giudice dato atto alle ore 9.31 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 15.55 uscita dalla camera di consiglio decide la causa dando lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò previamente autorizzate
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 720/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. BIGA TIZIANA Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso CORSO ROMA EST 15 18013 DIANO MARINA come da procura
-attore/opponente- contro
) rappresentata e difesa dall'avv. FRANCO ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto piazza del lavoro n.3 VIBO VALENTIA
- Convenuta/opposta –
§§§
Conclusioni per l'attore
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE: -
Revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 34/2023 emesso dal Tribunale di Imperia il 19-01-2023 nella causa n. 63/2023-1 R.G., in quanto: 1) Il credito è stato estinto mediante accordo transattivo con
e successivo integrale pagamento della somma concordata di € 5.400,00, come documentalmente Controparte_2 provato;
2) L'accordo transattivo e il pagamento sono intervenuti in data antecedente alla cessione del credito da
[...]
a 3) non ha fornito prova della propria CP_2 Controparte_1 Controparte_1 legittimazione attiva, non avendo dimostrato la valida cessione del credito né la sua opponibilità al debitore ceduto;
4) In ogni caso, il credito ceduto non rispetta i requisiti previsti dal contratto di cessione, non essendo mai stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine né effettuata la messa in mora da parte di NEL MERITO Controparte_2
2 Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. per i rapporti dedotti in giudizio da Parte_1 [...]
Controparte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da , conteggiare e decurtare le Controparte_3 somme già versate e documentate in causa da Parte_1
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Conclusioni per la convenuta
la “ e, per essa, la procuratrice generale, “ , Controparte_1 Controparte_4 ogni altro espressamente impugnando, conclude come da rassegna contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella successiva comparsa di risposta, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni ivi formulate e sollevate.
Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 03/04/2023, il signor conveniva dinanzi all'intestato ufficio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 34/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 19-01-2023 allegando di aver estinto il debito con con la quale aveva stipulato contratto di Controparte_2 prestito n. 45121265 e aveva ottenuto la carta n. 5432518785262682, allegando il pagamento del dovuto
- su base di accordo transattivo- ad avvenuto in epoca antecedente alla affermata Controparte_2 cessione del credito tra e . Controparte_2 Controparte_1
Contestava altresì che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione dei crediti avvenuto tra e Controparte_2 CP_1
La convenuta costituendosi in giudizio contestava l'opposizione chiedendone il rigetto.
Concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. il giudice precedentemente incaricato della trattazione rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 25.1.2025.
Nelle more il presente fascicolo in data 20/9/2024 veniva assegnato alla scrivente che rinviava all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è, quindi, gravato dell'onere della prova del credito azionato (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16, Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). 3 Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione svolta da Controparte_1
(attrice in senso sostanziale) è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (negoziale o legale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
L'attore opponente (convenuto in senso sostanziale) sin dall'atto introduttivo ha eccepito da un lato intervenuto pagamento a favore di del debito in relazione ai contratti con questa Controparte_2 stipulati e dall'altro la mancata prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione.
Quanto alla prima eccezione risulta documentato l'accodo transattivo intercorso tra l'attore e
[...]
(cfr. doc 2 e 3) che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio di Euro 5.400,00. CP_2
L'opponente ha altresì fornito prova documentale circa l'avvenuto pagamento dell'ammontare pattuito
(doc. 4 -9).
Sulla base della richiamata documentazione risulta che in data 19/04/2017 il sig. proponeva ad Pt_1
– con preciso riferimento al contratto di prestito n. 45121265 e alla carta n. CP_2
5432518785262682 – un pagamento a saldo e stralcio del dovuto con liberazione integrale da ogni obbligazione principale e accessoria. rispondeva accettando la proposta. CP_5
Dagli atti risulta che il sig. ha pagato per intero la somma di Euro 5.400,00. Pt_1
Detto pagamento non è stato contestato nella comparsa di costituzione e deve ritenersi provato anche ai sensi dell'art. 115 cpc, oltre che documentalmente, la convenuta opposta si è infatti limitata ad eccepire la tardività del pagamento delle rate.
La convenuta opposta ha eccepito che la transazione non aveva effetto novativo e che i pagamenti rateali erano avvenuti tardivamente eccependo l'intervenuta risoluzione del contratto transattivo.
Sul punto deve rilevarsi come la convenuta non ha provato in alcun modo l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento da parte della cedente, così come non risulta provato, - a voler interpretare quella presente nell'accordo transattivo come una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 4 c.c. - la comunicazione dell'intenzione di avvalersi della clausola da parte del cedente di cui all'ultimo comma dell'art. 1456 c.c.
Sul punto non può dubitarsi che l'unico soggetto legittimato a far valere la risoluzione fosse, infatti,
ciò anche ove la cessione del credito si ritenesse debitamente provata. Controparte_2
Occorre rilevare che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.
La Suprema corte sul punto ha precisato che “nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
correttamente, pertanto, proprio questa S.C., nella su citata sentenza, ha evidenziato che, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
come infatti già rilevato da questa S.C., la previsione dell'art. 1263
c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. 5 15.9.1999 n. 9823)” (Cass. sez. III, 06/07/2018, n.17727; in senso conforme cfr., da ultimo, Cass. sez. I,
10/02/2020, n. 3034).
non risulta aver chiesto la risoluzione contrattuale per inadempimento o – ove ritenuta CP_2 tale -essersi avvalsa del diritto potestativo di far valere la clausola risolutiva ma per contro ha tollerato l'inesatto adempimento sicché ora non sarebbe neppure conforme a buona fede l'esercizio della clausola risolutiva per un inadempimento risalente, peraltro unico soggetto in tal senso titolato come si
è detto sarebbe la Controparte_2
Deve per completezza rilevarsi come gli estratti conto, peraltro neppure certificati, danno conto di una situazione antecedente rispetto alla richiamata transazione.
Non risultando quindi provata l'intervenuta risoluzione del contratto di transazione (o la comunicazione ex art. 1456 c.c) ed essendo documentati gli intervenuti pagamenti da parte dell'opponente, deve ritenersi che al momento della cessione del credito lo stesso invero era già estinto e non poteva essere oggetto di cessione.
Quanto precede risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore doglianza.
Alla luce di tutto quanto precede l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022
PQM
IL Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie la proposta opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 34/2023 emesso in data 19/1/2023 dal Tribunale di Imperia
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 di Parte_1 cui Euro 919,00 per la fase di studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 1.710,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
Imperia, 19/3/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
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