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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 35 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra
[...]
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto P.IVA_1
Chiodo del Foro di Cosenza), (C.F.: – rappresentata Parte_2 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avvocato Michelangelo Foti del Foro di Reggio Calabria), e (C.F.: Parte_3
– rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Surace del Foro di CodiceFiscale_2
Reggio Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 1236/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 3891/2016 R.G., con la
1 quale veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale verificatosi tra un veicolo e un pedone (proposta dall'appellata ). Pt_2
2.1. L'appellante (assicuratrice del veicolo investitore) rileva preliminarmente la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del veicolo (avendo il proprietario del mezzo dimostrato come la vettura – nell'occasione – circolasse contro la propria volontà).
2.2. La sentenza è censurata – altresì – nella parte in cui il primo giudice 1) ha ritenuto attendibile la deposizione dell'unico teste escusso (sebbene il medesimo avesse dichiarato l'investitore «persona anziana», mentre il conducente fosse un ventitreenne, e 2) ha omesso di considerare come l'attrice non abbia fornito prova, in ordine sia alla dinamica del sinistro sia al nesso causale tra lo stesso e le lesioni subite (argomentando ex art. 2697 c.c.): quanto sopra, attesa la dedotta inattendibilità del teste.
3. La danneggiata sostiene l'ineccepibilità della decisione impugnata e conclude per Pt_2 il rigetto del gravame, non potendosi – a suo avviso – ritenere sufficiente (a escludere l'operatività della polizza) la circostanza per la quale il comproprietario del veicolo avesse sporto querela (per sostituzione di persona) nei confronti del conducente.
3.1. Ella rileva – poi – come non sia prospettabile una violazione del contraddittorio, assumendo – nella fattispecie – il conducente la veste di litisconsorte solo facoltativo.
3.2. L'appellata principale deduce – inoltre – come l'attendibilità del teste non possa essere messa in discussione dalla circostanza secondo la quale il conducente del veicolo avesse fornito una falsa identità, avendo il medesimo testimone narrato l'esatto svolgimento del sinistro, descrivendo l'accaduto (come confermato – tra l'altro – nel procedimento penale).
3.3. Nel presente grado anche l'appellata (comproprietaria del veicolo investitore) Pt_3 svolge attività difensiva, deducendo – in primo luogo – il passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione di decadenza dell'assicurato dal diritto alla garanzia nei confronti di (di seguito, anche ) e insiste – nel merito Parte_1 Pt_1
– per l'esclusione della propria responsabilità (ovvero e subordinatamente per il rigetto del gravame).
4. All'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto evidenziare come la circostanza addotta dall'assicuratrice – e inerente alla ritenuta efficacia probatoria (anche nel giudizio qui delibato) della sentenza penale n.
3403/2019 dell'11 dicembre 2019 (pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti
2 di ), nonché affermativa sia I) della responsabilità penale di Parte_4 Pt_4
per sostituzione di persona, sia II) della circostanza (sottesa alla condanna penale
[...]
suddetta) dell'utilizzo del mezzo da parte dell'imputato, e contro la volontà del padre di lui
( , comproprietario del veicolo), il giorno del sinistro controverso – non Persona_1
possa spendersi (nel procedimento qui delibato) in senso conforme alle aspettative della società.
6.1. Come – invero – chiaro anche all'appellante (la quale fa espresso riferimento all'elaborazione pretoria intervenuta in argomento), l'utile ostensione (nel giudizio civile separato) d'una sentenza (penale) contenente un accertamento fattuale (rilevante per la definizione della parallela causa civile) è riservata all'ipotesi del previo passaggio in giudicato della sentenza (veicolante l'accertamento in questione).
6.2. Nell'affare in discorso, premessa – e incontestata – l'adozione della statuizione penale soprarichiamata, non sono stati prodotti (da alcuna delle parti interessate ad addurre il passaggio in giudicato della statuizione medesima) elementi in grado d'asseverare il dato dell'intervenuta irrevocabilità della decisione penale.
6.3. Valorizzata – fra l'altro – la previsione costituzionale di non-colpevolezza (sino a condanna appunto definitiva), ed evidenziato come la danneggiata (controparte dell'assicurazione) abbia segnalato – senza incontrare, sul punto, la smentita avversaria – la
(mera) provvisorietà della determinazione assunta dal giudice penale (data la concomitante proposizione d'un appello), è giocoforza – allora – negare vincolatività (ai fini della composizione della lite qui esaminata) alla pronuncia del giudice penale, la cui autorità non è preclusiva – date a) l'autonomia dei giudizi, e b) allo stato, la sopracitata revocabilità della sentenza – del raggiungimento di conclusioni difformi, da parte del giudice civile (e sulla base dell'istruttoria condotta da questi, innanzi a sé).
7. Orbene, sottolineato quanto sopra, va – altresì – rimarcato come la testimonianza (appresa nel giudizio di prima cura) abbia sufficientemente dato conto dei presupposti di fatto, sottesi alla domanda di ristoro avanzata da (contro e : quest'ultima, quale Pt_2 Pt_1 Pt_3
comproprietaria del veicolo causatore del sinistro).
7.1. – escusso il 5 aprile 2018 – ha a) precisato d'aver assistito allo scontro fra Per_2
veicolo e pedone, b) collocato temporalmente e spazialmente l'occorso (indicandone il giorno,
l'ora e il luogo), c) descritto la dinamica dei fatti, e d) al riguardo, rammentato d'aver visto la vittima sbalzata a seguito dell'urto, e averla vista e sentita dolorante.
7.2. Anche alla luce dell'ora mattutina dell'evento, peraltro, la ventilata discrasia nelle età del conducente (fra quanto accertato penalmente e quanto dichiarato dal teste nella Per_2
3 causa civile) nemmeno appare significativa (al di là dell'illustrata sorte della sentenza penale, comunque – si ribadisce – non spendibile qui), essendo plausibile un'eventuale incertezza del dichiarante sull'età del conducente, in un contesto di potenziale penombra.
8. Per tutto quanto appena puntualizzato, quindi, essendo stata dimostrata la storicità e lo sviluppo del sinistro, l'appello non può trovare accoglimento.
9. L'obiettiva pronuncia d'una condanna penale in primo grado costituisce – nondimeno – una ragione grave ed eccezionale, giustificativa – ex Corte cost., sent. n. 77/2018 – della compensazione integrale fra le parti delle spese del grado.
10. Alla luce dell'epilogo dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore, nei confronti di e di , disattese ogni altra Parte_2 Parte_3
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 35 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra
[...]
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto P.IVA_1
Chiodo del Foro di Cosenza), (C.F.: – rappresentata Parte_2 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avvocato Michelangelo Foti del Foro di Reggio Calabria), e (C.F.: Parte_3
– rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Surace del Foro di CodiceFiscale_2
Reggio Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 1236/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 3891/2016 R.G., con la
1 quale veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale verificatosi tra un veicolo e un pedone (proposta dall'appellata ). Pt_2
2.1. L'appellante (assicuratrice del veicolo investitore) rileva preliminarmente la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del veicolo (avendo il proprietario del mezzo dimostrato come la vettura – nell'occasione – circolasse contro la propria volontà).
2.2. La sentenza è censurata – altresì – nella parte in cui il primo giudice 1) ha ritenuto attendibile la deposizione dell'unico teste escusso (sebbene il medesimo avesse dichiarato l'investitore «persona anziana», mentre il conducente fosse un ventitreenne, e 2) ha omesso di considerare come l'attrice non abbia fornito prova, in ordine sia alla dinamica del sinistro sia al nesso causale tra lo stesso e le lesioni subite (argomentando ex art. 2697 c.c.): quanto sopra, attesa la dedotta inattendibilità del teste.
3. La danneggiata sostiene l'ineccepibilità della decisione impugnata e conclude per Pt_2 il rigetto del gravame, non potendosi – a suo avviso – ritenere sufficiente (a escludere l'operatività della polizza) la circostanza per la quale il comproprietario del veicolo avesse sporto querela (per sostituzione di persona) nei confronti del conducente.
3.1. Ella rileva – poi – come non sia prospettabile una violazione del contraddittorio, assumendo – nella fattispecie – il conducente la veste di litisconsorte solo facoltativo.
3.2. L'appellata principale deduce – inoltre – come l'attendibilità del teste non possa essere messa in discussione dalla circostanza secondo la quale il conducente del veicolo avesse fornito una falsa identità, avendo il medesimo testimone narrato l'esatto svolgimento del sinistro, descrivendo l'accaduto (come confermato – tra l'altro – nel procedimento penale).
3.3. Nel presente grado anche l'appellata (comproprietaria del veicolo investitore) Pt_3 svolge attività difensiva, deducendo – in primo luogo – il passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione di decadenza dell'assicurato dal diritto alla garanzia nei confronti di (di seguito, anche ) e insiste – nel merito Parte_1 Pt_1
– per l'esclusione della propria responsabilità (ovvero e subordinatamente per il rigetto del gravame).
4. All'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto evidenziare come la circostanza addotta dall'assicuratrice – e inerente alla ritenuta efficacia probatoria (anche nel giudizio qui delibato) della sentenza penale n.
3403/2019 dell'11 dicembre 2019 (pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti
2 di ), nonché affermativa sia I) della responsabilità penale di Parte_4 Pt_4
per sostituzione di persona, sia II) della circostanza (sottesa alla condanna penale
[...]
suddetta) dell'utilizzo del mezzo da parte dell'imputato, e contro la volontà del padre di lui
( , comproprietario del veicolo), il giorno del sinistro controverso – non Persona_1
possa spendersi (nel procedimento qui delibato) in senso conforme alle aspettative della società.
6.1. Come – invero – chiaro anche all'appellante (la quale fa espresso riferimento all'elaborazione pretoria intervenuta in argomento), l'utile ostensione (nel giudizio civile separato) d'una sentenza (penale) contenente un accertamento fattuale (rilevante per la definizione della parallela causa civile) è riservata all'ipotesi del previo passaggio in giudicato della sentenza (veicolante l'accertamento in questione).
6.2. Nell'affare in discorso, premessa – e incontestata – l'adozione della statuizione penale soprarichiamata, non sono stati prodotti (da alcuna delle parti interessate ad addurre il passaggio in giudicato della statuizione medesima) elementi in grado d'asseverare il dato dell'intervenuta irrevocabilità della decisione penale.
6.3. Valorizzata – fra l'altro – la previsione costituzionale di non-colpevolezza (sino a condanna appunto definitiva), ed evidenziato come la danneggiata (controparte dell'assicurazione) abbia segnalato – senza incontrare, sul punto, la smentita avversaria – la
(mera) provvisorietà della determinazione assunta dal giudice penale (data la concomitante proposizione d'un appello), è giocoforza – allora – negare vincolatività (ai fini della composizione della lite qui esaminata) alla pronuncia del giudice penale, la cui autorità non è preclusiva – date a) l'autonomia dei giudizi, e b) allo stato, la sopracitata revocabilità della sentenza – del raggiungimento di conclusioni difformi, da parte del giudice civile (e sulla base dell'istruttoria condotta da questi, innanzi a sé).
7. Orbene, sottolineato quanto sopra, va – altresì – rimarcato come la testimonianza (appresa nel giudizio di prima cura) abbia sufficientemente dato conto dei presupposti di fatto, sottesi alla domanda di ristoro avanzata da (contro e : quest'ultima, quale Pt_2 Pt_1 Pt_3
comproprietaria del veicolo causatore del sinistro).
7.1. – escusso il 5 aprile 2018 – ha a) precisato d'aver assistito allo scontro fra Per_2
veicolo e pedone, b) collocato temporalmente e spazialmente l'occorso (indicandone il giorno,
l'ora e il luogo), c) descritto la dinamica dei fatti, e d) al riguardo, rammentato d'aver visto la vittima sbalzata a seguito dell'urto, e averla vista e sentita dolorante.
7.2. Anche alla luce dell'ora mattutina dell'evento, peraltro, la ventilata discrasia nelle età del conducente (fra quanto accertato penalmente e quanto dichiarato dal teste nella Per_2
3 causa civile) nemmeno appare significativa (al di là dell'illustrata sorte della sentenza penale, comunque – si ribadisce – non spendibile qui), essendo plausibile un'eventuale incertezza del dichiarante sull'età del conducente, in un contesto di potenziale penombra.
8. Per tutto quanto appena puntualizzato, quindi, essendo stata dimostrata la storicità e lo sviluppo del sinistro, l'appello non può trovare accoglimento.
9. L'obiettiva pronuncia d'una condanna penale in primo grado costituisce – nondimeno – una ragione grave ed eccezionale, giustificativa – ex Corte cost., sent. n. 77/2018 – della compensazione integrale fra le parti delle spese del grado.
10. Alla luce dell'epilogo dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore, nei confronti di e di , disattese ogni altra Parte_2 Parte_3
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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