Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 MAGGIO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. 9411/2024 r.g. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MARIA FRATINI
- Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti RITA BATTIATO, ANTONIO ANDRIULLI e
FRANCESCO CERTOMA'
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, di dichiarare il proprio diritto alla pensione quale invalido civile totale, nonché all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2024, con condanna dell' al pagamento della CP_1
Si costituiva l' il quale eccepiva di aver provveduto, nelle more, alla CP_1 liquidazione della prestazione, con relativa decorrenza. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 27.5.2025 e a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione CP_1 delle spese.
La causa è stata decisa alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti tramite deposito di note scritte, supportate peraltro dall'allegata documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo CP_1 provveduto alla liquidazione da quanto richiesto dal ricorrente, seppur successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte CP_1 virtualmente soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Fratini, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 29 maggio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)