Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1952, n. 135
Articolo 2
Versione
8 aprile 1952
Art. 1.
Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575 , concernente la sistemazione nelle ricevitorie postali e telegrafiche del territorio della Repubblica degli ex titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, sono estese a quegli ex titolari di dette ricevitorie, che trovandosi nelle circostanze e condizioni previste dall'art. 1 del detto decreto legislativo, per ragioni indipendenti dalla loro volonta' sono rimpatriati oltre i limiti di tempo stabiliti dall'art. 3 del decreto medesimo per la presentazione delle domande o rimpatrieranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande per l'assegnazione della nuova ricevitoria in base al precedente comma debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952