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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2645 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato PIZZATO ANGELO e dall'Avvocato DISSEGNA
GIOVANNI;
e
, C.F. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2
il 01/09/1997, rappresentata e difesa dall'Avvocato DE MARCO RITA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidarsi la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento paritario a settimane alternate presso il padre nell'abitazione sita in 36022 – Cassola, via Portile n. 32 e presso la madre nell'abitazione sita in Asolo (TV) 31011 in via Robert Browning
n. 157 Interno n.
2. Si dà atto che la minore ha traferito la propria residenza presso la madre;
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per sua educazione ed i suoi bisogni;
2) Le parti concordano affinché la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con il regime Per_1 dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico a partire dal mese di settembre 2025 nel rispetto del calendario qui di seguito riportato. Sino a tale data per questioni organizzative e logistiche le parti si accordano secondo quanto viene meglio precisato nel punto 3) successivo.
3) Poiché la sig.ra non ha ancora la patente (sta facendo il corso per prenderla) e non ha CP_1
ancora un lavoro stabile infatti ad oggi è ancora in naspi, le parti concordano che il primo anno con decorrenza dal mese di 28 giugno 2024 sino al mese di settembre 2025 la gestione della minore avverrà nel rispetto delle seguenti modalità e calendario:
a) Nel periodo di chiusura dell'asilo, ovvero dal 28 giugno 2024 fino alla 31 agosto 2024, starà Per_2
con la madre dalla domenica sera dalle ore 21.30 orario in cui il papà gliela porterà a casa ed ivi resterà sino alle 21.30 del giovedì sera quando il papà tornerà a riprendersela per tenerla con sé sino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà dalla madre, questo sino al 31.08.2024. Si dà atto che le parti concordano affinché la citata modalità di gestione della bambina nel periodo estivo verrà sospesa nel periodo in cui il papà, previo accordo con la madre circa la settimana da lui scelta, andrà in vacanza per una settimana.
b) da settembre 2024 con la riapertura dell'asilo e sino al 31 agosto del 2025 verrà gestita dai Per_1
genitori con il seguente calendario: resterà dal padre dal lunedì alle ore 16.00, dopo l'uscita dalla scuola dell'infanzia, sino al giovedì alle ore 21:30 quando verrà accompagnata dalla mamma ove resterà a dormire sino al lunedì mattina quando la mamma la accompagnerà all'asilo ed ivi verrà ritirata dal papà all'uscita alle ore 16.00 e così a seguire;
- A partire dal 01 settembre 2025 le parti applicheranno ed attueranno il regime dell'affidamento paritario concordato come specificato nella tabella della settimana tipo A e di tipo B sopra indicata nel punto 2).
Pertanto la minore, , trascorrerà una settimana intera con decorrenza dalla Persona_1
domenica sera alle ore 20.00 sino alla domenica successiva alle ore 20.00 dal papà e viceversa la settimana successiva con la mamma. Le parti stabiliscono sin d'ora che il genitore in turno di responsabilità andrà a prenderla presso l'abitazione dell'altro genitore con cui si trova.
In caso di malattia della figlia durante i giorni di asilo i genitori concordano che la bambina Per_1
sarà gestita, se disponibili, dai nonni paterni con l'impegno della madre di andarla a prendere dopo il lavoro nella settimana di sua competenza;
diversamente si applicherà quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza in ordine alle spese di Baby Sitter a carico delle parti al 50%.
Durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza della figlia presso Per_1
i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi ogni anno il giorno di Natale e quello di Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Nei giorni del compleanno proprio o della figlia i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con lei, previo accordo tra i genitori mantenendo tuttavia l'organizzazione del calendario.
3) In ragione delle esigenze della minore, della continuità delle spese, della complessiva situazione patrimoniale dei coniugi e della collocazione paritetica della figlia, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della stessa nel periodo di rispettiva permanenza, ad eccezione della mensa scolastica e delle spese straordinarie reciprocamente sostenute in favore della figlia, concordate e documentate come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, le quali dovranno essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore.
4) L'assegno unico, familiare sarà integralmente trattenuto o devoluto alla mamma e il papà si impegna fin d'ora a fornire la documentazione necessaria per le relative richieste.
5) I coniugi danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento loro necessario con riferimento alla figlia e resta inteso che ogni viaggio extra UE deve essere preventivamente concordato con l'altro genitore;
6) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione;
pertanto gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
7) Spese di procedura compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore
Per_1
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento paritario a settimane alternate presso il padre e presso la madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento loro necessario con riferimento alla figlia e resta inteso che ogni viaggio extra UE deve essere preventivamente concordato con l'altro genitore;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21/1/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2645 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato PIZZATO ANGELO e dall'Avvocato DISSEGNA
GIOVANNI;
e
, C.F. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2
il 01/09/1997, rappresentata e difesa dall'Avvocato DE MARCO RITA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidarsi la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento paritario a settimane alternate presso il padre nell'abitazione sita in 36022 – Cassola, via Portile n. 32 e presso la madre nell'abitazione sita in Asolo (TV) 31011 in via Robert Browning
n. 157 Interno n.
2. Si dà atto che la minore ha traferito la propria residenza presso la madre;
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per sua educazione ed i suoi bisogni;
2) Le parti concordano affinché la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con il regime Per_1 dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico a partire dal mese di settembre 2025 nel rispetto del calendario qui di seguito riportato. Sino a tale data per questioni organizzative e logistiche le parti si accordano secondo quanto viene meglio precisato nel punto 3) successivo.
3) Poiché la sig.ra non ha ancora la patente (sta facendo il corso per prenderla) e non ha CP_1
ancora un lavoro stabile infatti ad oggi è ancora in naspi, le parti concordano che il primo anno con decorrenza dal mese di 28 giugno 2024 sino al mese di settembre 2025 la gestione della minore avverrà nel rispetto delle seguenti modalità e calendario:
a) Nel periodo di chiusura dell'asilo, ovvero dal 28 giugno 2024 fino alla 31 agosto 2024, starà Per_2
con la madre dalla domenica sera dalle ore 21.30 orario in cui il papà gliela porterà a casa ed ivi resterà sino alle 21.30 del giovedì sera quando il papà tornerà a riprendersela per tenerla con sé sino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà dalla madre, questo sino al 31.08.2024. Si dà atto che le parti concordano affinché la citata modalità di gestione della bambina nel periodo estivo verrà sospesa nel periodo in cui il papà, previo accordo con la madre circa la settimana da lui scelta, andrà in vacanza per una settimana.
b) da settembre 2024 con la riapertura dell'asilo e sino al 31 agosto del 2025 verrà gestita dai Per_1
genitori con il seguente calendario: resterà dal padre dal lunedì alle ore 16.00, dopo l'uscita dalla scuola dell'infanzia, sino al giovedì alle ore 21:30 quando verrà accompagnata dalla mamma ove resterà a dormire sino al lunedì mattina quando la mamma la accompagnerà all'asilo ed ivi verrà ritirata dal papà all'uscita alle ore 16.00 e così a seguire;
- A partire dal 01 settembre 2025 le parti applicheranno ed attueranno il regime dell'affidamento paritario concordato come specificato nella tabella della settimana tipo A e di tipo B sopra indicata nel punto 2).
Pertanto la minore, , trascorrerà una settimana intera con decorrenza dalla Persona_1
domenica sera alle ore 20.00 sino alla domenica successiva alle ore 20.00 dal papà e viceversa la settimana successiva con la mamma. Le parti stabiliscono sin d'ora che il genitore in turno di responsabilità andrà a prenderla presso l'abitazione dell'altro genitore con cui si trova.
In caso di malattia della figlia durante i giorni di asilo i genitori concordano che la bambina Per_1
sarà gestita, se disponibili, dai nonni paterni con l'impegno della madre di andarla a prendere dopo il lavoro nella settimana di sua competenza;
diversamente si applicherà quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza in ordine alle spese di Baby Sitter a carico delle parti al 50%.
Durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza della figlia presso Per_1
i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi ogni anno il giorno di Natale e quello di Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Nei giorni del compleanno proprio o della figlia i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con lei, previo accordo tra i genitori mantenendo tuttavia l'organizzazione del calendario.
3) In ragione delle esigenze della minore, della continuità delle spese, della complessiva situazione patrimoniale dei coniugi e della collocazione paritetica della figlia, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della stessa nel periodo di rispettiva permanenza, ad eccezione della mensa scolastica e delle spese straordinarie reciprocamente sostenute in favore della figlia, concordate e documentate come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, le quali dovranno essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore.
4) L'assegno unico, familiare sarà integralmente trattenuto o devoluto alla mamma e il papà si impegna fin d'ora a fornire la documentazione necessaria per le relative richieste.
5) I coniugi danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento loro necessario con riferimento alla figlia e resta inteso che ogni viaggio extra UE deve essere preventivamente concordato con l'altro genitore;
6) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione;
pertanto gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
7) Spese di procedura compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore
Per_1
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento paritario a settimane alternate presso il padre e presso la madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento loro necessario con riferimento alla figlia e resta inteso che ogni viaggio extra UE deve essere preventivamente concordato con l'altro genitore;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21/1/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo