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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1059/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1059 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione a precetto”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta man- Parte_1 C.F._1 dato in atti, dall' avv. Luca Ielpo (C.F. ), elettivamente domicilia- C.F._2
to presso il suo studio in Trecchina (PZ) al Corso Umberto I° n. 33/A
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'
[...] C.F._4
avv. Rita Carmela Cantisani (C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._5
presso il suo studio in Trecchina (PZ), alla via A. Diaz n. 19
PARTI OPPOSTE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 28/07/2022, proponeva opposi- Parte_1 zione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 25/07/2022, avente ad oggetto il pa- gamento della somma di € 13.515,82, dovuta per la condanna contenuta nella Sentenza
n. 279/2021 Corte di Appello di Potenza, pubblicata il 03/05/2021, Repert. 394/2021, nel procedimento R.G. 920/2016.
1
A fondamento delle proprie ragioni deduceva la nullità dell'atto di precetto per difetto di procura alle liti in quanto alla data del 19/05/2022, indicata nella procura, il CP_1
non poteva sottoscrivere mandato difensivo atteso che, da inconfutabili infor-
[...]
mazioni assunte, era detenuto presso la casa circondariale di Matera;
pertanto, la firma era da ritenersi falsa.
Lamentava, altresì, violazione dell'art. 38 del codice deontologico per non avere ricevu- to l'invito a pagare la suddetta somma prima della notifica dell'atto di precetto, evitando l'esecuzione forzata.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere ritenuta la propria competenza per materia e territorio: - in via istruttoria preliminarmente- - ordinare all'Avv. Rita
Carmela CANTISANI di produrre in giudizio l'attestato della visita nella casa circon- dariale di Matera di accesso ed incontro con il detenuto - in su- Controparte_1
bordine disporre C.T.U. tendente a verificare la firma di - dichia- Controparte_1
rare la responsabilità dei convenuti per aver l'Avv Rita Carmela CANTISANI notificato senza la rituale e necessaria preventiva messa in mora (art. 38 del Nuovo Codice Deon- tologico Forense) un atto di precetto;
- per l'effetto condannare al risarcimento del danno ultrapatrimoniale per l'importo di € 20.000,00.”
Con comparsa depositata in data 10/01/2023 si costituivano in giudizio Controparte_3
[.
e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte oppo- Controparte_4
nente in quanto inammissibili, improcedibili, temerarie e, comunque, infondate perché sprovviste di ogni fondamento probatorio.
In particolare, eccepivano la falsità dell'affermazione da parte dell'avv. che alla Pt_1 data di sottoscrizione della procura alle liti per avviare l'esecuzione, 19/05/2021, il
[...]
si trovava ristretto in carcere. Persona_1
Precisavano che la data esatta in calce al mandato sottoscritto era quella del 19/05/2021, dunque di un anno prima rispetto a quella indicata da parte opponente.
Rilevavano la nullità assoluta della querela di falso ex art. 221 c.p.c. da parte dell'avv.
in quanto carente dell'indicazione degli elementi e delle prove della dedotta fal- Pt_1
sità.
Deducevano il pieno rispetto delle disposizioni deontologiche atteso che in data
02/07/2022, a mezzo pec, era stato inoltrato all'odierno opponente l'invito a pagare le somme dovute e, stante il mancato pagamento da parte dell'avv. , solo dopo 23 Pt_1
2
giorni, ovvero in data 25/07/2022, era stato notificato l'atto di precetto sottostante il giudizio de quo.
Sulla scorta di tanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Preliminarmente e pregiu- dizialmente, in via gradata: - accertare e dichiarare che l'Atto di citazione introduttivo del giudizio de quo è affetto da nullità per difetto della editio actionis, rilevabile
d'ufficio, risulta infatti assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, introdotta come opposizione a precetto, senza però contestare il titolo, contenente querela di falso ex art. 221 c.p.c. ma priva dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ipotiz- zabile azione ordinaria di cognizione tesa ad ottenere l'accertamento della violazione di norme deontologiche forensi nonché la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni a carico di una parte diversa da quelle citate in giudizio, per ef- fetto procedere ai sensi dell'art. 164 c.p.c. - accertare e dichiarare la nullità assoluta della querela di falso ex art. 221 c.p.c. formalizzata da parte opponente, relativamente alle accuse di falsità della procura alle liti conferita dal Sig. in data Controparte_1
19/05/2021 al sottoscritto avvocato per dare esecuzione alla citata Sentenza della Corte di Appello di Potenza, poiché nessun elemento di prova è stato prodotto a fondamento della falsità, solo accuse calunniose, per effetto dichiarare l'inesistenza dell'azione in- trapresa dall'Avv. , privo altresì della legittimazione attiva a proporre la Parte_1
predetta querela di falso. Nel merito: accertare e dichiarare la validità della procura alle liti sottoscritta dal Sig. , sulla scorta delle indiscutibili prove do- Controparte_1
cumentali (Allegati n. 6. 7, 8, 9) nonché direttamente e personalmente dal Sig. CP_1
(Allegato n. 10 e 11), disponibile anche ad essere sentito personalmente da
[...]
Codesto Ill.mo Giudice adito, per effetto respingere tutte le temerarie richieste formula- te da parte opponente relativamente all'assurda contestazione dello stesso di ritenere falsa la firma del Sig. in calce alla procura alle liti rilasciata al sot- Controparte_1
toscritto avvocato in data 19/05/2021, quale uomo libero e non ristretto in carcere;
- accertare e dichiarare che nel dare avvio alla richiesta di pagamento a carico dell'Avv.
condannato con la suddetta Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza, Pt_1
titolo sottostante il Precetto opposto, sono state pienamente rispettate le disposizioni del codice deontologico forense e, considerando che nel citato procedimento giudizia- rio, di cui il Titolo messo in esecuzione, l'Avv. risultava essere sia parte appel- Pt_1
lante che difensore di se stesso, il sottoscritto avvocato, prima di avviare azioni esecuti- ve, dunque prima di notificare il relativo precetto, dopo 14 mesi dalla pubblicazione della sentenza di condanna a carico dell'Avv. senza che lo stesso avesse prov- Pt_1
3
veduto al pagamento di quanto dovuto, in data 02/07/2022, nell'interesse e per espresso mandato dei propri assistiti, a mezzo pec, ha inoltrato all'Avv. l'invito a pagare Pt_1
le somme dovute (Allegato n. 12), solo dopo il suddetto invito, stante il mancato sponta- neo pagamento da parte dell'Avv. la sottoscritta difesa, in data 25/07/2022, ha Pt_1
provveduto a notificare atto di precetto (Allegato n. 2) e per effetto dichiarare che non sussistono motivi di doglianze da parte dell'Avv. ad oggi ancora ina- Parte_1
dempiente; - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrazione, senza rinunciare alle questioni pregiudiziali, l'infondatezza dell'azione posta in essere da parte dell'Avv.
poiché infondata in fatto e in diritto, e perché comunque integralmente Parte_1
sprovvista di prova e per effetto dichiarare il legittimo svolgimento e proseguibilità dell'esecuzione contro l'Avv. ; - accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1 aggravata dell'Avv. , con riferimento alla condotta contra ius tenuta dal- Parte_1 lo stesso e all'uso spregiudicato del ricorso alla giustizia e per effetto condannare que- st'ultimo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, a favore delle parti opposte, alla somma di €20.00,00 cadauno, pari al valore della causa dichiarato con l'atto introduttivo o comunque all'importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spe- se e compensi di giudizio, rimettendosi alla quantificazione da parte del Giudice adito.”
La causa, istruita in via documentale, veniva dapprima rinviata per precisazione conclu- sioni e, successivamente, all'udienza fissata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/06/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa nei termini che seguono.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e merita il rigetto.
In ordine all'unico motivo di opposizione, ovvero la nullità dell'atto di precetto per di- fetto di procura alle liti, si osserva quanto segue.
Parte opponente lamenta la falsità della firma apposta dal in calce alla Controparte_1
procura alle liti conferita al proprio difensore ma detta contestazione risulta essere gene- rica, inconsistente e soprattutto sfornita di mezzi probatori idonei alla prova dell'assunto.
Appare opportuno premettere talune considerazioni in punto di diritto sui principi rego- latori l'attività di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce l'ineffica- cia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce
4
che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"
(comma 2).
Pertanto, il Giudice è tenuto a verificare se colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti in- vocati dall'attore a fondamento della propria pretesa, abbia o meno adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
Spetta al debitore opponente, che assume la veste sostanziale e processuale di attore,
l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stes- so, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese credi- torie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa.
Venendo al correlato onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, tale attività di allegazione non può dirsi soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta la puntuale indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass., n. 7878/2000; Cass., n. 4392/2000; Cass.,
n. 7153/2000; Cass., n. 15142/2003).
Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso in esame, sarebbe gravato sulla parte opponente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'opposizione spiegata, prova non fornita nel caso di specie, sicché la domanda deve essere conseguentemente rigettata, con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione.
Venendo, infine, alla domanda con la quale parte opposta ha chiesto la condanna di con- troparte ex art. 96 c.p.c., va evidenziato che tale sanzione non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
Parte opposta non ha fornito prova del danno – qualificabile come da responsabilità ex- tracontrattuale – subito per effetto del comportamento della controparte, mentre “la do- manda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, in- combente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postu- la che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto
5
desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013; conf.
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7583 del 20/04/2004).
Tali considerazioni inducono a ritenere insussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte opposta in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022, con riferimento ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, aumentate del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processua- le (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento, in favore delle parti opposte, delle spe- Parte_1
se di lite, che si liquidano in € 3.302,00 per compensi professionali, oltre rim- borso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Rita
Carmela Cantisani dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Lagonegro, il 01/07/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1059 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione a precetto”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta man- Parte_1 C.F._1 dato in atti, dall' avv. Luca Ielpo (C.F. ), elettivamente domicilia- C.F._2
to presso il suo studio in Trecchina (PZ) al Corso Umberto I° n. 33/A
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'
[...] C.F._4
avv. Rita Carmela Cantisani (C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._5
presso il suo studio in Trecchina (PZ), alla via A. Diaz n. 19
PARTI OPPOSTE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 28/07/2022, proponeva opposi- Parte_1 zione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 25/07/2022, avente ad oggetto il pa- gamento della somma di € 13.515,82, dovuta per la condanna contenuta nella Sentenza
n. 279/2021 Corte di Appello di Potenza, pubblicata il 03/05/2021, Repert. 394/2021, nel procedimento R.G. 920/2016.
1
A fondamento delle proprie ragioni deduceva la nullità dell'atto di precetto per difetto di procura alle liti in quanto alla data del 19/05/2022, indicata nella procura, il CP_1
non poteva sottoscrivere mandato difensivo atteso che, da inconfutabili infor-
[...]
mazioni assunte, era detenuto presso la casa circondariale di Matera;
pertanto, la firma era da ritenersi falsa.
Lamentava, altresì, violazione dell'art. 38 del codice deontologico per non avere ricevu- to l'invito a pagare la suddetta somma prima della notifica dell'atto di precetto, evitando l'esecuzione forzata.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere ritenuta la propria competenza per materia e territorio: - in via istruttoria preliminarmente- - ordinare all'Avv. Rita
Carmela CANTISANI di produrre in giudizio l'attestato della visita nella casa circon- dariale di Matera di accesso ed incontro con il detenuto - in su- Controparte_1
bordine disporre C.T.U. tendente a verificare la firma di - dichia- Controparte_1
rare la responsabilità dei convenuti per aver l'Avv Rita Carmela CANTISANI notificato senza la rituale e necessaria preventiva messa in mora (art. 38 del Nuovo Codice Deon- tologico Forense) un atto di precetto;
- per l'effetto condannare al risarcimento del danno ultrapatrimoniale per l'importo di € 20.000,00.”
Con comparsa depositata in data 10/01/2023 si costituivano in giudizio Controparte_3
[.
e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte oppo- Controparte_4
nente in quanto inammissibili, improcedibili, temerarie e, comunque, infondate perché sprovviste di ogni fondamento probatorio.
In particolare, eccepivano la falsità dell'affermazione da parte dell'avv. che alla Pt_1 data di sottoscrizione della procura alle liti per avviare l'esecuzione, 19/05/2021, il
[...]
si trovava ristretto in carcere. Persona_1
Precisavano che la data esatta in calce al mandato sottoscritto era quella del 19/05/2021, dunque di un anno prima rispetto a quella indicata da parte opponente.
Rilevavano la nullità assoluta della querela di falso ex art. 221 c.p.c. da parte dell'avv.
in quanto carente dell'indicazione degli elementi e delle prove della dedotta fal- Pt_1
sità.
Deducevano il pieno rispetto delle disposizioni deontologiche atteso che in data
02/07/2022, a mezzo pec, era stato inoltrato all'odierno opponente l'invito a pagare le somme dovute e, stante il mancato pagamento da parte dell'avv. , solo dopo 23 Pt_1
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giorni, ovvero in data 25/07/2022, era stato notificato l'atto di precetto sottostante il giudizio de quo.
Sulla scorta di tanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Preliminarmente e pregiu- dizialmente, in via gradata: - accertare e dichiarare che l'Atto di citazione introduttivo del giudizio de quo è affetto da nullità per difetto della editio actionis, rilevabile
d'ufficio, risulta infatti assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, introdotta come opposizione a precetto, senza però contestare il titolo, contenente querela di falso ex art. 221 c.p.c. ma priva dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ipotiz- zabile azione ordinaria di cognizione tesa ad ottenere l'accertamento della violazione di norme deontologiche forensi nonché la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni a carico di una parte diversa da quelle citate in giudizio, per ef- fetto procedere ai sensi dell'art. 164 c.p.c. - accertare e dichiarare la nullità assoluta della querela di falso ex art. 221 c.p.c. formalizzata da parte opponente, relativamente alle accuse di falsità della procura alle liti conferita dal Sig. in data Controparte_1
19/05/2021 al sottoscritto avvocato per dare esecuzione alla citata Sentenza della Corte di Appello di Potenza, poiché nessun elemento di prova è stato prodotto a fondamento della falsità, solo accuse calunniose, per effetto dichiarare l'inesistenza dell'azione in- trapresa dall'Avv. , privo altresì della legittimazione attiva a proporre la Parte_1
predetta querela di falso. Nel merito: accertare e dichiarare la validità della procura alle liti sottoscritta dal Sig. , sulla scorta delle indiscutibili prove do- Controparte_1
cumentali (Allegati n. 6. 7, 8, 9) nonché direttamente e personalmente dal Sig. CP_1
(Allegato n. 10 e 11), disponibile anche ad essere sentito personalmente da
[...]
Codesto Ill.mo Giudice adito, per effetto respingere tutte le temerarie richieste formula- te da parte opponente relativamente all'assurda contestazione dello stesso di ritenere falsa la firma del Sig. in calce alla procura alle liti rilasciata al sot- Controparte_1
toscritto avvocato in data 19/05/2021, quale uomo libero e non ristretto in carcere;
- accertare e dichiarare che nel dare avvio alla richiesta di pagamento a carico dell'Avv.
condannato con la suddetta Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza, Pt_1
titolo sottostante il Precetto opposto, sono state pienamente rispettate le disposizioni del codice deontologico forense e, considerando che nel citato procedimento giudizia- rio, di cui il Titolo messo in esecuzione, l'Avv. risultava essere sia parte appel- Pt_1
lante che difensore di se stesso, il sottoscritto avvocato, prima di avviare azioni esecuti- ve, dunque prima di notificare il relativo precetto, dopo 14 mesi dalla pubblicazione della sentenza di condanna a carico dell'Avv. senza che lo stesso avesse prov- Pt_1
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veduto al pagamento di quanto dovuto, in data 02/07/2022, nell'interesse e per espresso mandato dei propri assistiti, a mezzo pec, ha inoltrato all'Avv. l'invito a pagare Pt_1
le somme dovute (Allegato n. 12), solo dopo il suddetto invito, stante il mancato sponta- neo pagamento da parte dell'Avv. la sottoscritta difesa, in data 25/07/2022, ha Pt_1
provveduto a notificare atto di precetto (Allegato n. 2) e per effetto dichiarare che non sussistono motivi di doglianze da parte dell'Avv. ad oggi ancora ina- Parte_1
dempiente; - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrazione, senza rinunciare alle questioni pregiudiziali, l'infondatezza dell'azione posta in essere da parte dell'Avv.
poiché infondata in fatto e in diritto, e perché comunque integralmente Parte_1
sprovvista di prova e per effetto dichiarare il legittimo svolgimento e proseguibilità dell'esecuzione contro l'Avv. ; - accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1 aggravata dell'Avv. , con riferimento alla condotta contra ius tenuta dal- Parte_1 lo stesso e all'uso spregiudicato del ricorso alla giustizia e per effetto condannare que- st'ultimo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, a favore delle parti opposte, alla somma di €20.00,00 cadauno, pari al valore della causa dichiarato con l'atto introduttivo o comunque all'importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spe- se e compensi di giudizio, rimettendosi alla quantificazione da parte del Giudice adito.”
La causa, istruita in via documentale, veniva dapprima rinviata per precisazione conclu- sioni e, successivamente, all'udienza fissata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/06/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa nei termini che seguono.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e merita il rigetto.
In ordine all'unico motivo di opposizione, ovvero la nullità dell'atto di precetto per di- fetto di procura alle liti, si osserva quanto segue.
Parte opponente lamenta la falsità della firma apposta dal in calce alla Controparte_1
procura alle liti conferita al proprio difensore ma detta contestazione risulta essere gene- rica, inconsistente e soprattutto sfornita di mezzi probatori idonei alla prova dell'assunto.
Appare opportuno premettere talune considerazioni in punto di diritto sui principi rego- latori l'attività di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1). "Chi eccepisce l'ineffica- cia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce
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che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"
(comma 2).
Pertanto, il Giudice è tenuto a verificare se colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti in- vocati dall'attore a fondamento della propria pretesa, abbia o meno adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
Spetta al debitore opponente, che assume la veste sostanziale e processuale di attore,
l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stes- so, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese credi- torie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa.
Venendo al correlato onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, tale attività di allegazione non può dirsi soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta la puntuale indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass., n. 7878/2000; Cass., n. 4392/2000; Cass.,
n. 7153/2000; Cass., n. 15142/2003).
Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso in esame, sarebbe gravato sulla parte opponente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'opposizione spiegata, prova non fornita nel caso di specie, sicché la domanda deve essere conseguentemente rigettata, con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione.
Venendo, infine, alla domanda con la quale parte opposta ha chiesto la condanna di con- troparte ex art. 96 c.p.c., va evidenziato che tale sanzione non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
Parte opposta non ha fornito prova del danno – qualificabile come da responsabilità ex- tracontrattuale – subito per effetto del comportamento della controparte, mentre “la do- manda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, in- combente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postu- la che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto
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desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013; conf.
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7583 del 20/04/2004).
Tali considerazioni inducono a ritenere insussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte opposta in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022, con riferimento ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, aumentate del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processua- le (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento, in favore delle parti opposte, delle spe- Parte_1
se di lite, che si liquidano in € 3.302,00 per compensi professionali, oltre rim- borso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Rita
Carmela Cantisani dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Lagonegro, il 01/07/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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