Art. 6. ((La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, e' estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.
Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.
Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dati Comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopra citato))
Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.
Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dati Comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopra citato))