Sentenza 20 settembre 2019
Massime • 2
In materia di competenza territoriale, qualora l'evento del reato sia conseguenza del concorso o della cooperazione tra più agenti, ovvero di condotte indipendenti avvinte da connessione ai sensi dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., territorialmente competente è, alla stregua della regola prevista dall'art. 16, comma 2, cod. proc. pen., il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento, anche nel caso in cui detto luogo sia diverso da quelli nei quali sono state realizzate le azioni od omissioni che hanno determinato l'evento stesso. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo in danno di un paziente deceduto in un luogo compreso in un circondario diverso da quelli, a loro volta distinti, nei cui ambiti erano ubicati gli ospedali ove il paziente era stato precedentemente ricoverato ed aveva ricevuto le cure ritenute, nell'imputazione provvisoria elevata a carico dei sanitari di tali ospedali, causative dell'evento morte).
L'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato), di cui all'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la cognizione piena del fatto da parte del giudice procedente cosicché non può trovare applicazione nel procedimento volto alla risoluzione di un conflitto di competenza. (Conf. n. 1266/1993, Rv. 193965-01, n. 1129/1986, Rv. 172376-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2019, n. 38871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38871 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2019 |
Testo completo
3887 1-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: LA AT MA Presidente Sent. n. sez. 1913/2019 CC 12/06/2019- VINCENZO SIANI - Relatore - R.G.N. 3250/2019 ROSA ANNA SARACENO PALMA TALERICO N.h FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE BERGAMO nei confronti di: GIP TRIBUNALE MILANO con l'ordinanza del 10/01/2019 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per la competenza del GIP del Tribunale di Bergamo. udito il difensore E' presente l'avvocato GIULIANTE LUCA del foro di MILANO in difesa di RT EO, DI IO, EL PA e NA ND che, riportandosi alle note depositate in udienza, conclude per la competenza del GIP del Tribunale di Bergamo. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con riferimento al procedimento instaurato nei confronti dei sanitari MA ER, AR LI, PA EL, ND NA, AU LA NA, AR TE ed NI AL - indagati relativamente all'accusa di cui all'art. 589 cod. pen. per il decesso di AN AN, avvenuto in Bergamo, il 2 giugno 2013 ha, all'esito dell'udienza camerale seguita alla richiesta di - archiviazione presentata dal P.m., con susseguente atto di opposizione proposto da RO AN, emesso il provvedimento del 29 novembre 2016 con cui ha rilevato e dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Bergamo, con disposizione di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale suindicato. -Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ricevuta la richiesta di archiviazione da parte del P.m., dopo che fra gli indagati erano stati inseriti anche i sanitari Laura Francesca Frigerio e Ludovico D'Incerti, richiesta seguita da altro atto di opposizione del suddetto RO AN non ha ritenuto di concordare con l'inquadramento della competenza territoriale posto alla base della precedente decisione e, con ordinanza del 10 - 11 gennaio 2019, ha sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Milano.
2. Nel provvedimento indicato in principio, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha considerato che il P.m. aveva iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. sia i sanitari in servizio presso l'Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano e sia quelli in servizio presso l'Ospedale Morelli di Sondalo, ipotizzando che costoro, con condotte indipendenti, avessero determinato la morte di AN AN, e ha valutato ineccepibile l'individuazione delle possibili posizioni soggettive indagabili, atteso che il decesso del suddetto paziente era avvenuto il 2 giugno 2013, dopo che egli, all'esito della sottoposizione per svariati giorni a controlli e accertamenti nell'Istituto milanese, era stato ricoverato diversi giorni nel nosocomio di Sondalo, dove era stato anche sottoposto a un intervento di empiemectomia e decorticazione polmonare. Di conseguenza, per la disamina di questa prospettazione accusatoria vertendosi in un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen. si è ritenuta la competenza dell'autorità giudiziaria di Bergamo, alla stregua dell'art. 16, comma 2, cod. proc. pen. Nel solco di queste argomentazioni G.i.p. del Tribunale di Milano dopo aver aggiunto alcune riflessioni, a margine delle valutazioni compiute dai 2 consulenti del P.m. per osservare che (fissata la causa della morte di AN nell'insufficienza cardiocircolatoria acuta secondaria ad emorragia massiva originata da fistola tra tracheo-esofagea estesa alla parete dell'aorta toracica, in soggetto con doppio arco aortico) una tempestiva diagnosi circa la presenza della fistola, dieci giorni prima della morte, avrebbe potuto consentire ai medici un intervento sulla fistola stessa ha declinato la propria competenza per territorio. - 3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, a fronte della nuova richiesta di archiviazione del P.m., ha, a sua volta, contestato l'attribuzione a quell'Ufficio della competenza per territorio, non senza avere prima svolto un'analitica ricognizione delle pregresse fasi procedimentali e delle antecedenti richieste di archiviazione, nonché delle indagini svolte e della consulenza tecnica disposta dall'autorità inquirente. Si segnala che, all'esito di questa analisi, il G.i.p. ha anche sottolineato che la nuova richiesta di archiviazione non ha valutato in modo esaustivo compendio degli elementi, شاد riferiti oltre che alla relazione consulenza rassegnata nell'interesse di RO c - AN anche alla precedente consulenza medico-legale disposta dal P.m. di - Milano e, comunque, acquisiti nel corso del complesso delle indagini esperite. Il G.i.p. ha conclusivamente osservato che i rilievi oggetto di dibattito e di controversa valutazione ineriscono anzitutto all'attività dei medici della struttura sanitaria milanese, mentre l'intervento dei medici dell'ospedale di Sondalo era avvenuto assai tardi e, in ogni caso, quello dei medici dell'ospedale di Bergamo si era avuto soltanto all'ultimo momento, prima del decesso, con l'effetto che questi ultimi non sono stati neppure e in nessun momento indagati. - - Posta questa base, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo ha ritenuto che, muovendo dal criterio generale di cui all'art. 8, comma 2, cod. proc. pen. relativo al caso, qui verificatosi, della morte di una persona, la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione e, dunque, nel caso di specie, con riferimento ai luoghi di Milano oppure di Sondalo, non certo di Bergamo, luogo nel quale AN AN era unicamente deceduto. In tal senso, non potrebbe, secondo il suddetto giudice, farsi leva, come ha fatto il G.i.p. del Tribunale di Milano, sul criterio stabilito dall'art. 16, comma 2, cod. proc. pen., dovendo quest'ultima norma essere, a sua volta, contestualizzata, in relazione alla richiamata disposizione dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., riguardante il concorso o la cooperazione di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento: diversamente opinando ossia avallando la lettura data nel provvedimento contestato e, quindi, applicando il criterio di cui all'art. 16, comma 2, cit. l'approdo ermeneutico - finirebbe per essere svincolato dal presupposto della connessione, che richiede 3 una pluralità di giudici competenti e dirime il relativo caso facendo prevalere la competenza di uno. In definitiva, si argomenta, l'art. 16, comma 2, cod. proc. pen. non potrebbe essere applicato nel senso di attribuire la competenza territoriale per connessione a un giudice innanzi al quale non pende nessuno dei procedimenti connessi, per il solo fatto che nel suo territorio è avvenuto l'evento: e, nel caso di specie, venendo in rilievo soltanto le azioni od omissioni riferibili al territorio del Tribunale di Milano e del Tribunale di ND (nel cui circondario è ricompreso il Comune di Sondalo), la competenza territoriale va regolata secondo la disciplina prevista dalla regola generale di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente evenienza della competenza del Tribunale di Milano, nel cui territorio è stata compiuta la prima condotta criminosa.
4. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'ammissibilità del conflitto e ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo, per essere corretta l'applicazione del criterio, espressamente previsto dall'art. 16, comma 2, cod. proc. pen. per il caso in esame, con conseguente evenienza per insindacabile scelta del legislatore del luogo in cui si è verificata la morte della persona.
5. Il difensore di LI, ER, EL e NA ha svolto considerazioni nel medesimo senso prospettando la risoluzione del conflitto nel senso della competenza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo, ma segnalando che, in via preliminare, è maturato il termine di prescrizione del reato oggetto dell'imputazione provvisoria, sicché, pur in carenza di devoluzione, la causa di estinzione del reato dovrebbe essere rilevata in questa sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In primo luogo, si ritiene l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, - formalmente manifestato dai due giudici delle indagini preliminari suindicati, di conoscere del medesimo procedimento appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.
1.1. Circa il fatto che il contrasto sulla competenza a procedere è intervenuto fra giudici per le indagini preliminari, si considera generalmente che - anche argomentando a contrario dalla lettera dell'art. 28, comma 3, cod. proc. pen., al lume del quale, nel corso delle indagini preliminari, non può essere 4 proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione sono ammissibili i restanti conflitti di - competenza e, in particolare, per quel che qui rileva, i conflitti negativi di competenza per territorio (l'esclusione della proponibilità della suindicata, specifica categoria di conflitti essendo stata originariamente prevista in attuazione della direttiva n. 15 della legge delega n. 81 del 1987, fondata sulla ritenuta esigenza di lasciare la libertà al pubblico ministero di esperire le indagini ritenute congruenti in relazione al reato commesso nel territorio della propria circoscrizione, in una fase in cui la situazione determinativa della connessione resta da verificare;
ciò, salva, comunque, l'ulteriore necessità ermeneutica di raffrontare la norma con il successivamente introdotto disposto dell'art. 54- - bis cod. proc. pen. in tema di contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). In tale prospettiva, pertanto, trattandosi di un'ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., siccome due giudici ordinari hanno rifiutato di prendere cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone, conflitto, pur se insorto nel corso delle indagini fra diversi giudici per le indagini preliminari, è ammissibile (Sez. 1, n. 10765 del 05/03/2009, Confl. comp. in proc. Mitrofan, n. m.; Sez. 3, n. 1744 del 30/07/1993, Confl. comp. in proc. Bernardini, Rv. 194468).
1.2. Non appare preclusiva dell'ammissibilità del conflitto la questione di prescrizione del reato per il quale si procede sollevata dal difensore dei quattro indagati succitati, atteso che la verifica implicata dal relativo accertamento trascende l'ambito cognitivo del procedimento incidentale introdotto dalla proposizione del conflitto di competenza, con riferimento alla cui specifica sfera l'ordinamento (all'art. 32 cod. proc. pen.) coordina il potere-dovere della Corte di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito, al di là del normale limite istituzionale di giudice di legittimità. Si è, in tal senso, già con riguardo all'impianto del codice di rito del 1930, chiarito che le disposizioni (in quel codice contenute dall'art. 152) relative all'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, non possono trovare applicazione nel corso di un procedimento incidentale (Sez. 1, n. 1129 del 28/02/1986, Toppetti, Rv. 172376). Il potere-dovere dell'immediata declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. postula, in effetti, la cognizione piena da parte del giudice procedente: è per tale ragione che esso non trova applicazione nel corso dei procedimenti incidentali (Sez. 1, n. 1266 del 24/03/1993, Shoukry Tarek, Rv. 193965), impregiudicati gli effetti di natura delibativa che il fatto determinativo della causa di non punibilità possa determinare nello stesso procedimento incidentale, a seconda di quale sia il suo particolare oggetto (v. Sez. 2, n. 19180 5 del 16/04/2013, Nicita, Rv. 255409, in tema di sommaria verifica, nella fase del riesame, della causa di non punibilità, quando essa risulti immediatamente dagli atti, per tutte le conseguenze opportune nell'ambito esclusivo del controllo della sussistenza dei presupposti del provvedimento adottato dall'autorità che procede, con riferimento all'astratta configurabilità del reato ipotizzato). Peraltro, con specifico riguardo alla verifica della causa di estinzione del reato qui invocata, in relazione a quella afferente al presupposto processuale della competenza, si è precisato da parte del consesso di legittimità nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi, Rv. 201547) che la circostanza che il reato risulti prescritto all'atto della pronuncia del giudice di legittimità non esclude l'applicabilità della norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc pen., qualora si accerti che l'impugnazione esperibile non sia il ricorso per cassazione, ma l'appello, restando così rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell'eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull'estinzione del reato, previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Conclusivamente, nel corso del presente procedimento incidentale, avente ad oggetto il conflitto negativo di competenza, non va esaminata principaliter la dedotta questione di prescrizione del reato, l'individuazione del giudice competente precedendo l'accertamento della dedotta estinzione del reato, accertamento che sarà effettuato, nel quadro della sua cognizione, dal giudice insediato nel foro commissorio. nel corso dello svolgimento innanzi al giudice 2. La situazione di fatto che per le indagini preliminari della fase di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ha visto emergere il conflitto negativo di - competenza trova la sua genesi nel decesso di AN AN, avvenuto il 2 giugno 2013, dopo che questi era stato ricoverato per svariati giorni nel maggio 2013 nell'Istituto "Carlo Besta" di Milano e dopo che era stato trasferito il 28 maggio 2013 nell'Ospedale Morelli di Sondalo, dove era stato sottoposto, fra l'altro, all'intervento di empiemectomia e decorticazione polmonare e da dove era stato poi trasferito nell'Ospedale di Bergamo, nell'imminenza dell'exitus del 2 giugno 2013. I medici e, comunque, i sanitari progressivamente indagati per il reato di omicidio colposo appartengono alle prime due strutture sanitarie, quella di Milano e quella di Sondalo, località ricadente nel circondario di ND, in dipendenza delle azioni od omissioni riferibili a ciascuno di loro, quale soggetto operante nella rispettiva struttura, mentre nessun soggetto indagato appartiene all'Ospedale di Bergamo, in quanto l'ipotesi di reato formulata non ascrive alcun addebito ai medici e ai sanitari che hanno operato per la persona di AN 6 AN in quest'ultimo nosocomio.
3. Assodati, in modo essenziale, questi elementi di fatto, deve ritenersi che, fra le prospettazioni esposte dai giudici confliggenti, l'impostazione privilegiata dal G.i.p. del Tribunale di Milano sia conforme al quadro ordinamentale da applicarsi al caso di specie. Si procede, come si è visto, per il reato di omicidio colposo, che contempla quale principale fatto costitutivo del suo elemento oggettivo la morte di una persona, in questo caso, la morte di AN AN.
3.1. In relazione a tale reato, il criterio attributivo in via primaria della competenza per territorio è quello generale previsto dall'art. 8, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale (diversamente dal criterio generalissimo di cui al comma 1, in base a cui la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato), se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Segue, per la definizione della competenza territoriale relativa alla stessa fattispecie in ipotesi di pluralità di azioni od omissioni determinative nella - contestazione dell'evento morte, il criterio di cui all'art. 16, comma 2, cod. - proc. pen., il quale costituisce una specificazione modificativa di quello generale suindicato. La disposizione ulteriore di cui all'art. 16, comma 2, cit., prevede che, nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. Dunque, mentre il criterio generale, per il caso di unica azione od omissione causativa della morte, individua la competenza per territorio luogo in cui سام مان l'azione o l'omissione è avvenuta, il criterio ulteriore, collegato alla pluralità di azioni od omissioni oggettivamente connesse e causative dell'evento morte, individua quale luogo rilevante per la determinazione della competenza (non quello in cui è avvenuta l'una o l'altra azione od omissione, bensì) il luogo in cui si è verificato l'evento. La ragione per la quale si è privilegiato questo criterio discretivo viene indicata dalla relazione definitiva al codice di procedura penale, con riferimento all'art. 16: "E' stato poi introdotto il comma 2 che determina la competenza nel caso di concorso o cooperazione nel reato, quando da esso è derivata la morte di una o più persone per l'ipotesi in cui le condotte sono state realizzate in luoghi diversi (ipotesi non disciplinata dall'art. 8 comma 2 e per la quale non può farsi ricorso alle regole suppletive fissate dall'art. 9). E' apparso ragionevole che nel 7 caso ora indicato la competenza venisse attribuita al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento". In sostanza, l'art. 8, comma 2, cod. proc. pen., connettendo, per la sfera disciplinata, la competenza per territorio al luogo di compimento dell'azione od omissione, introduce una deroga, per il caso specifico, alla regola stabilita dal comma 1 della disposizione, che associa la competenza per territorio al luogo di consumazione del reato. Tale deroga viene a sua volta derogata, con viraggio verso il criterio dell'evento, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 16, comma 2, cod. proc. pen., in ragione dell'impossibilità di determinare, a causa della pluralità delle condotte, un elemento univoco in virtù del quale annettere a una di esse efficacia causale determinante per l'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'intero fatto.
3.2. Si è, dunque, preso atto da parte del legislatore che non è possibile, vista la pluralità dei giudici teoricamente competenti a causa della pluralità di luoghi in cui si sono concretate le condotte, l'applicazione della regola derogatrice stabilita dall'art. 8, comma 2, cod. proc. pen., regola ispirata dalla ratio dell'opportunità di fissare la competenza del luogo in cui si è creato l'allarme determinato dalla condotta e dove è più facile la ricerca delle prove, considerando che il luogo in cui avviene la morte spesso è determinato dal caso. Per tale ragione - anziché fornire all'interprete un qualsiasi altro criterio discretivo per individuare fra le varie azioni od omissioni quella determinativa della competenza territoriale – si è preferito essendosi preferito, per l'evenienza c - in cui concorrano o cooperino più persone nella commissione del reato, ovvero l'evento risulti dovuto a condotte indipendenti, per le quali esiste la connessione ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen. individuare nel luogo in cui si è verificata la morte l'elemento determinatore della competenza in esame. L'esplicita scelta da parte dell'indicata norma del criterio di collegamento dato dall'evento morte preclude l'accesso all'interpretazione restrittiva sottesa alla lettura di essa data nel provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bergamo, il quale stigmatizza evidenziandolo come inconveniente tale da contraddire la ratio che ispira il criterio generale l'approdo a cui si perviene finendo per di ritenere la competenza territoriale un giudice, quello del circondario in cui si è verificata la morte, quand'anche nessuna azione od omissione causativa di essa sia stata commessa in quel luogo (così come capita, secondo l'attuale ipotesi di accusa, nel caso in esame). E, però, quello che viene prospettato come elemento di contraddizione, in realtà, non è altro che l'effetto necessario della pluralità dei luoghi nei quali la pluralità delle condotte da cui è derivata la morte è avvenuta: sicché, quale che fosse stato il criterio determinatore della competenza per territorio stabilito 8 dall'ordinamento, sarebbe stato inevitabile che il giudice competente non potesse essere sarebbe stato quello del luogo in cui tutte le condotte rilevanti si erano compiute. for D'altra parte, la lettura proposta laddove intende rinvenire nel criterio di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. quello da applicarsi nel caso di specie, previa selezione dei soli luoghi in cui sono avvenute le condotte incriminate travalica, con un'operazione di ortopedia ermeneutica non sorretta da adeguati agganci, l'ambito disegnato dalla norma, che è volta a operare il discrimine fra reati, prescegliendo il più grave o, in ipotesi di pari gravità, il primo: per contro, la disposizione specifica di cui al comma 2 ha chiaro riguardo all'unico evento costituito dalla morte della persona determinata dal concorso dalla cooperazione di più azioni od omissioni. Siccome è precisamente quest'ultimo caso quello in cui si versa nella fattispecie esaminata, occorre prendere atto della scelta normativa del foro dell'evento, affermandosi il principio di diritto secondo cui il criterio stabilito dall'art. 16, comma 2, cod. proc. pen. si applica anche nell'ipotesi in cui l'evento si sia verificato in luogo diverso da quelli in cui sono avvenute le più azioni od omissioni che lo hanno determinato e che costituiscono l'oggetto della prefigurata accusa.
4. Corollario delle considerazioni svolte è che deve affermarsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con la conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo - Giudice per le indagini preliminari cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 giugno 2019 Il Presidente Il Consigliere eştensore Vincenzo Siani Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 SET 2019 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA