Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 4642
CASS
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto

    Il primo motivo del ricorso è inammissibile poiché l'imputato non ha contestato il ragionamento della Corte territoriale riguardo al fatto che non abbia spiegato il titolo giustificativo delle somme ricevute dalle casse sociali. La Corte ha ritenuto che il prestito da denaro sociale abbia comportato un depauperamento del patrimonio della società in danno dei creditori.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo

    Il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della condotta di apporto all'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Le censure dell'imputato non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata, che ha desunto il dolo dall'entità delle dazioni economiche e dalla partecipazione dell'imputato come consulente all'operazione.

  • Rigettato
    Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio

    Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché motivato. La Corte territoriale ha congruamente argomentato il diniego delle attenuanti generiche, ponendo in rilievo che la collaborazione dell'imputato è stata lacunosa e non ha chiarito le ragioni dei prestiti concessigli.

  • Rigettato
    Inosservanza di norme processuali per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza

    Non vi è stato mutamento del fatto poiché la descrizione della condotta nel capo di imputazione (indicare all'amministratore di diritto quali assegni emettere e a quali beneficiari, prelevando personalmente assegni) era chiara e permetteva la difesa rispetto al ruolo di fatto svolto.

  • Rigettato
    Violazione di legge penale (artt. 216, 217, 223 l. fall., art. 2639 c.c.) e vizio di motivazione

    La nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio continuativo e significativo dei poteri inerenti alla funzione. Gli indici desunti dalle decisioni di merito (atti di gestione sul conto della società in luogo della moglie, dichiarazioni dei dipendenti della banca) sono congrui e supportano la qualifica di amministratore di fatto.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione rispetto alle risultanze istruttorie

    Gli indici idonei a disvelare lo svolgimento della carica formale sono stati congruamente desunti dalle decisioni di merito, corroborati dalle dichiarazioni dei dipendenti della banca. L'imputato cerca una rivalutazione delle prove preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 216 e 223 l. fall. e illogicità della motivazione

    Il limitato valore del marchio non esclude che la sua cessione senza corrispettivo ad altra società integri distrazione. L'utilizzo da parte della Via Maggio s.r.l. ha fatto venir meno l'interesse di terzi ad acquisirlo dalla Curatela.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione

    La concessione delle attenuanti generiche è stata denegata per l'assenza di elementi positivi da valorizzare, a fronte delle plurime condotte poste in essere e delle ingenti distrazioni realizzate.

  • Rigettato
    Eccessività della pena

    La pena base è stata determinata in anni tre e mesi sei di reclusione, poco al di sopra del minimo edittale, giustificata dall'entità delle distrazioni e dall'aumento limitato per la continuazione fallimentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 4642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4642
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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