TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- VII SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gianpiero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr.ssa Ilaria Grimaldi Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 379/2025, nei confronti di:
c.f. con sede in Napoli, Via Caroliano 13/A Controparte_1 P.IVA_1
(come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sia nei confronti della società, sia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Va evidenziato infatti che l'attuale amministratore della società, cittadino rumeno, ha Controparte_1 assunto la suddetta carica a partire dal 17 Marzo 2025, con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 9
Aprile 2025. Precedentemente, la carica di amministratore era ricoperta da , cessata dalla Controparte_2 carica con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 9 Aprile 2025; quest'ultima è stata, altresì, socia della società insieme al Gruppo Rosiello s.r.l., fino al 9 Aprile 2025. Pertanto, il contraddittorio è stato instaurato con notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza anche nei confronti di e di Gruppo Controparte_2
Rosiello s.r.l. ai sensi dell'art. 256, terzo comma, CCII, non essendo decorso l'anno dallo scioglimento del rapporto sociale avvenuto ed attenendo l'insolvenza a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata, visto che il credito nei confronti del ricorrente era già esistente al momento dello scioglimento del rapporto sociale (avvenuto nell'Aprile 2025) e che soprattutto la debitoria NP (ascendente ad euro 24.546.14) si riferisce evidentemente ad annualità in cui il rapporto societario era in corso (nel rapporto informativo NP il predetto credito risulta portato da cartelle risalenti all'anno 2024 e si riferisce anche ad annualità precedenti).
In ricorso è stato dedotto il mancato pagamento nei confronti dell'ex dipendente della somma CP_3 complessiva di euro 45.297,50 (a titolo di TFR ) oltre spese per la procedura monitoria pari ad euro 1.770,00, risultante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli del 27.3.2025 dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Pertanto, risulta sussistere un credito superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I. Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg.
C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività nonché dalla forma di società.
Risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto dall'esame delle dichiarazioni
Iva dell'ultimo triennio emerge un volume di affari incompatibile con le soglie di un'impresa minore. Invero, dalla dichiarazione Iva 2023 emergono operazioni imponibili per 401.613,00 euro e dalla dichiarazione Iva
2024 emergono operazioni imponibili per 314.714,00 euro.
Del resto, nel senso di ritenere che la convenuta non è impresa minore depongono anche gli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio in ordine alla situazione debitoria, vista la cospicua debitoria sussistente nei confronti dell'INPS (€ 24.546.14), cui si è già fatto cenno sopra.
Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito di cui al ricorso. Ulteriori elementi dimostrativi dell'insolvenza sono costituititi dal repentino cambio della compagine societaria, dell'amministratore, con assunzione della carica di socio unico sostanzialmente irreperibile, nonché dall'assenza di ogni informazione che consenta di ritenere che la società in esame sia ancora attiva sul mercato e possa pertanto assicurare soddisfazione ai creditori;
anzi, depone in senso contrario – vale a dire nel senso dell'irreversibilità dello stato di insolvenza – il fatto che la società risulti non più presenti presso la sua sede, come dimostrato dal verbale di pignoramento allegato da parte ricorrente.
[... Sussistono pertanto i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
dei soci illimitatamente responsabili Controparte_4 Controparte_1
e Gruppo Rosiello s.r.l.. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
1) c.f. con sede in VIA CAROLIANO Controparte_1 P.IVA_1
13/A NAPOLI;
2) nato in [...] il [...], c.f. residente in Avellino, Controparte_1 C.F._1 via Cristoforo Colombo n. 2, socio illimitatamente responsabile;
3) , c.f. Controparte_2 C.F._2
4) Gruppo Rosiello S.r.l., c.f. . P.IVA_2
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Edmondo Cacace;
curatore l'Avvocato Alessandra Feola
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 26 Marzo 2026, ore 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
AS
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 10 Dicembre 2025.
Il giudice est.
dr. Francesco Paolo Feo Il Presidente
dr. Gian Piero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- VII SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gianpiero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr.ssa Ilaria Grimaldi Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 379/2025, nei confronti di:
c.f. con sede in Napoli, Via Caroliano 13/A Controparte_1 P.IVA_1
(come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sia nei confronti della società, sia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Va evidenziato infatti che l'attuale amministratore della società, cittadino rumeno, ha Controparte_1 assunto la suddetta carica a partire dal 17 Marzo 2025, con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 9
Aprile 2025. Precedentemente, la carica di amministratore era ricoperta da , cessata dalla Controparte_2 carica con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 9 Aprile 2025; quest'ultima è stata, altresì, socia della società insieme al Gruppo Rosiello s.r.l., fino al 9 Aprile 2025. Pertanto, il contraddittorio è stato instaurato con notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza anche nei confronti di e di Gruppo Controparte_2
Rosiello s.r.l. ai sensi dell'art. 256, terzo comma, CCII, non essendo decorso l'anno dallo scioglimento del rapporto sociale avvenuto ed attenendo l'insolvenza a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata, visto che il credito nei confronti del ricorrente era già esistente al momento dello scioglimento del rapporto sociale (avvenuto nell'Aprile 2025) e che soprattutto la debitoria NP (ascendente ad euro 24.546.14) si riferisce evidentemente ad annualità in cui il rapporto societario era in corso (nel rapporto informativo NP il predetto credito risulta portato da cartelle risalenti all'anno 2024 e si riferisce anche ad annualità precedenti).
In ricorso è stato dedotto il mancato pagamento nei confronti dell'ex dipendente della somma CP_3 complessiva di euro 45.297,50 (a titolo di TFR ) oltre spese per la procedura monitoria pari ad euro 1.770,00, risultante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli del 27.3.2025 dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Pertanto, risulta sussistere un credito superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I. Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg.
C.C.I.I. del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività nonché dalla forma di società.
Risultano sussistere i requisiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I. in quanto dall'esame delle dichiarazioni
Iva dell'ultimo triennio emerge un volume di affari incompatibile con le soglie di un'impresa minore. Invero, dalla dichiarazione Iva 2023 emergono operazioni imponibili per 401.613,00 euro e dalla dichiarazione Iva
2024 emergono operazioni imponibili per 314.714,00 euro.
Del resto, nel senso di ritenere che la convenuta non è impresa minore depongono anche gli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio in ordine alla situazione debitoria, vista la cospicua debitoria sussistente nei confronti dell'INPS (€ 24.546.14), cui si è già fatto cenno sopra.
Lo stato di insolvenza dell'impresa resistente emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito di cui al ricorso. Ulteriori elementi dimostrativi dell'insolvenza sono costituititi dal repentino cambio della compagine societaria, dell'amministratore, con assunzione della carica di socio unico sostanzialmente irreperibile, nonché dall'assenza di ogni informazione che consenta di ritenere che la società in esame sia ancora attiva sul mercato e possa pertanto assicurare soddisfazione ai creditori;
anzi, depone in senso contrario – vale a dire nel senso dell'irreversibilità dello stato di insolvenza – il fatto che la società risulti non più presenti presso la sua sede, come dimostrato dal verbale di pignoramento allegato da parte ricorrente.
[... Sussistono pertanto i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
dei soci illimitatamente responsabili Controparte_4 Controparte_1
e Gruppo Rosiello s.r.l.. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
1) c.f. con sede in VIA CAROLIANO Controparte_1 P.IVA_1
13/A NAPOLI;
2) nato in [...] il [...], c.f. residente in Avellino, Controparte_1 C.F._1 via Cristoforo Colombo n. 2, socio illimitatamente responsabile;
3) , c.f. Controparte_2 C.F._2
4) Gruppo Rosiello S.r.l., c.f. . P.IVA_2
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Edmondo Cacace;
curatore l'Avvocato Alessandra Feola
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 26 Marzo 2026, ore 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
AS
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso il 10 Dicembre 2025.
Il giudice est.
dr. Francesco Paolo Feo Il Presidente
dr. Gian Piero Scoppa