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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1822 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG UN, viene chiamata la causa iscritta al n. 1822/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. NI MA, per parte ricorrente e l'avv. Angela Maria Fontana Parte_1 per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG UN, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1822/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Taurianova, Via Senatore Loschiavo, 100, presso lo studio dell'avv.
NI MA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 4 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1 rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000425553/000 ed estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla stessa e portato dall'avviso di addebito indicato in ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2011 al 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, in quanto prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 9 e CP_1
10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1 con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 094 2025 9000425553/000, notificata in data 14.05.2025, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2014 0003999680 000, presuntivamente notificato il 23.01.2015, afferente contributi IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2011 al
2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_1 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui
Pag. 2 di 4 agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione, che gli ha fornito l'intimazione di pagamento n. 09420199008834782000 notificata in data 22/10/2019, depositata in atti.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché il computo della prescrizione, per come eccepita, decorrere dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, ed è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, per far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
L'opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama il CP_1 testo dell'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come novellato dalla legge n. 203/2024, che prevede la notifica del ricorso al solo Ente creditore.
L'agente della riscossione, al quale non va notificato il ricorso, non può, dunque, considerarsi parte nei giudizi di cui all'art. 29 citato.
Unico legittimato passivo è, pertanto, l'Ente creditore
L'Ente creditore, a fronte dell'eccezione di prescrizione, ha depositato, quale atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90088347 82/000, contenente anche il credito portato dall'avviso di addebito n. 394 2014 0003999680 000, riportato nell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000425553/000, notificata in data 14.05.2025, impugnata nel presente giudizio.
L'intimazione di pagamento n. 094 2019 90088347 82/000 è stata notificata, post-riforma, avvenuta con legge n. 124/2017, a mani della parte ricorrente, il 22 ottobre 2019, con raccomandata n.
61462659949-6, a mezzo il servizio postale Nexive.
Tale notifica ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale e, pertanto, dalla data del 22 ottobre 2019 decorre il nuovo termine di 5 anni che è spirato il 22 ottobre 2024, ma la prescrizione non è maturata a detta data, stante la sospensione covid19 della prescrizione dei crediti contributivi per come disciplinata dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020, che sposta il termine ultimo per il maturare della prescrizione di 311 giorni, che, nel caso di specie, è scaduto il
29 agosto 2025, ossia in data successiva al 14 maggio 2025, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo dell'avviso di addebito opposto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello
Pag. 3 di 4 scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore Parte_1 dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
Palmi, 09/12/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG UN
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG UN, viene chiamata la causa iscritta al n. 1822/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. NI MA, per parte ricorrente e l'avv. Angela Maria Fontana Parte_1 per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG UN, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1822/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Taurianova, Via Senatore Loschiavo, 100, presso lo studio dell'avv.
NI MA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 4 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1 rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000425553/000 ed estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla stessa e portato dall'avviso di addebito indicato in ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2011 al 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, in quanto prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 9 e CP_1
10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1 con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 094 2025 9000425553/000, notificata in data 14.05.2025, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2014 0003999680 000, presuntivamente notificato il 23.01.2015, afferente contributi IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 2011 al
2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_1 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui
Pag. 2 di 4 agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione, che gli ha fornito l'intimazione di pagamento n. 09420199008834782000 notificata in data 22/10/2019, depositata in atti.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché il computo della prescrizione, per come eccepita, decorrere dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, ed è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, per far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
L'opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama il CP_1 testo dell'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come novellato dalla legge n. 203/2024, che prevede la notifica del ricorso al solo Ente creditore.
L'agente della riscossione, al quale non va notificato il ricorso, non può, dunque, considerarsi parte nei giudizi di cui all'art. 29 citato.
Unico legittimato passivo è, pertanto, l'Ente creditore
L'Ente creditore, a fronte dell'eccezione di prescrizione, ha depositato, quale atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90088347 82/000, contenente anche il credito portato dall'avviso di addebito n. 394 2014 0003999680 000, riportato nell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000425553/000, notificata in data 14.05.2025, impugnata nel presente giudizio.
L'intimazione di pagamento n. 094 2019 90088347 82/000 è stata notificata, post-riforma, avvenuta con legge n. 124/2017, a mani della parte ricorrente, il 22 ottobre 2019, con raccomandata n.
61462659949-6, a mezzo il servizio postale Nexive.
Tale notifica ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale e, pertanto, dalla data del 22 ottobre 2019 decorre il nuovo termine di 5 anni che è spirato il 22 ottobre 2024, ma la prescrizione non è maturata a detta data, stante la sospensione covid19 della prescrizione dei crediti contributivi per come disciplinata dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020, che sposta il termine ultimo per il maturare della prescrizione di 311 giorni, che, nel caso di specie, è scaduto il
29 agosto 2025, ossia in data successiva al 14 maggio 2025, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo dell'avviso di addebito opposto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello
Pag. 3 di 4 scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore Parte_1 dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
Palmi, 09/12/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG UN
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