Parere definitivo 28 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 10331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10331 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10331/2025REG.PROV.COLL.
N. 00934/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2023, proposto da Vincenza Curinga, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Romolo, Gabriella Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Romolo in Reggio Calabria, via Niccolò Da Reggio 10;
contro
Comune di Polistena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 379/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polistena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. ER EU e udito per le parti l’avvocato Maurizio Romolo in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento del Comune di Polistena prot. 1401 del 31 gennaio del 2019, recante “Avviso di accertamento inottemperanza all'ordine di demolizione, adottato ai sensi dell'art. 31 del dpr 380/2001 e s.m.i. - acquisizione delle opere e dell'area pertinenziale site in contrada Vittoria, nonché i motivi aggiunti proposti avverso il diniego maturato a mezzo silenzio rifiuto, ex art. 36, ult. c. D.P.R. 380/2001, serbato sull’istanza di sanatoria da lei presentata il 2 maggio del 2019, assunta a Prot. dell’Ente al n. 6289.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I) “ERROR IN IUDICANDO (su entrambi i motivi in diritto spiegati nel ricorso principale: Violazione di legge art. 31 commi 2 e 3 del dpr 380/2001; ed eccesso di potere per difetto di istruttoria): ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA”;
II) ERROR IN IUDICANDO (su entrambi motivi in diritto del ricorso principale Violazione di legge art. 31 commi 2 e 3 del dpr 380/2001; ed eccesso di potere per difetto di istruttoria): Errata interpretazione degli articoli 22 e 37 del DPR 380/2001;
III) ERROR IN IUDICANDO: Sul ricorso per motivi aggiunti: Violazione di legge: art. 3 della legge 241/90, difetto di motivazione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria // sussistenza dei requisiti urbanistici edilizi per il rilascio del permesso in sanatoria.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Polistena.
3. I fatti di cui alla presente controversia possono essere così sintetizzati.
Nel luglio 2007 la parte appellante aveva avviato lavori sull’immobile di sua proprietà sito in Contrada Vittoria, tenimento del Comune di Polistena, Città metropolitana di Reggio Calabria. Il suddetto fabbricato consta di tre piani, di cui due fuori terra.
I suddetti lavori consistevano nel rifacimento della facciata esterna dell’edificio, dunque potevano qualificarsi quali interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria; nell’occasione, allo scopo di preservare l’edificio dagli agenti atmosferici e, in particolare, dall’umidità, aveva anche realizzato un tetto in legno sul lastrico solare.
L’edificio, è bene precisarlo, era stato oggetto di una richiesta di condono edilizio, ai sensi della legge n.47 del 1985, concesso il 30 novembre del 2007.
Dopo l’accesso della Polizia giudiziaria – i Carabinieri della Stazione CC di Polistena – avvenuto il 3 agosto del 2007, che constatava l’assenza di un titolo edilizio, il 4 agosto del 2007 il GIP presso il Tribunale di Palmi disponeva il sequestro preventivo del bene.
Successivamente, con l’ordinanza n.17 dell’8 agosto del 2007 il Comune ordinava la demolizione della tettoia e la sospensione dei suddetti lavori di manutenzione, irrogando da subito, per questi ultimi, la sanzione pecuniaria di euro 516,00.
Il 5 dicembre del 2007 la parte appellante depositava una DIA in sanatoria, con riferimento alla copertura del fabbricato; il successivo 12 dicembre provvedeva anche a pagare la sanzione pecuniaria irrogatale.
Trascorsi oltre undici anni, e cioè il 31 gennaio del 2019, lo stesso ente locale, dopo il sopralluogo del 25 ottobre del 2018 della Polizia Municipale, con il provvedimento prot. n.1401, accertata l’inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione, disponeva l’acquisizione gratuita delle opere abusive al suo patrimonio.
Quest’ultimo atto, come detto, è stato impugnato innanzi al TAR col ricorso principale, che è stato poi seguito da un ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il silenzio-rigetto serbato dall’amministrazione sulla domanda presentata ai sensi dell’art.36 del Testo Unico Edilizia.
La sentenza gravata ha, come detto, integralmente rigettato il gravame.
4. I tre motivi di appello fanno leva su di un presupposto comune; tutti infatti criticano la sentenza gravata per non aver rilevato che la parte aveva pienamente ottemperato all’ordinanza di demolizione del 2007 e che pertanto non sussisteva il presupposto per disporre l’acquisizione del bene al patrimonio del Comune.
Infatti, per quanto riguarda la realizzazione del tetto, in data 5 dicembre del 2007 aveva presentato una DIA in sanatoria, che non essendo stata oggetto di inibitoria da parte del Comune, costituiva un titolo edilizio oramai consolidatosi.
Anche nella parte relativa ai lavori di rifacimento della facciata, l’ordinanza del 2007 risultava eseguita, dal momento che era stata pagata la sanzione pecuniaria irrogata.
5. Tanto premesso, essendoci un filo comune che li lega, i tre motivi di appello possono essere trattati unitariamente.
6. Il primo motivo d’appello contesta la violazione dell’art.31 commi 2 e 3 del Testo Unico dell’Edilizia nella quale sarebbe incorsa l’amministrazione.
La parte appellante sostiene, in questo senso, che l’acquisizione del titolo, da lei ottenuto, ancorché in via postuma: a) non consentiva all’amministrazione di contestare l’inottemperanza all’ordine demolitorio; b) di conseguenza non si sarebbe mai potuta dichiarare l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Il secondo motivo d’appello contesta al TAR di non avere rilevato che l’intervento consistente nella realizzazione del tetto sul lastrico solare, era comunque assentibile mediante DIA, dichiarazione che, ancorché successivamente, era stata presentata. Di conseguenza il Comune non poteva disporre l’acquisizione del bene che a tutti gli effetti doveva ritenersi a quel punto legittimamente edificato.
Infine, il terzo motivo d’appello, contestando il rigetto dei motivi aggiunti, evidenzia come il silenzio serbato dall’ente locale sull’istanza ex art-36 T.U. n.380 del 2001, presentata dalla parte “ a valle” del provvedimento del 31 gennaio del 2019, sarebbe illegittimo perché affetto da vizio di motivazione e travisamento dei presupposti. Con detta istanza, precisa, la parte intendeva sanare lievi modifiche apportate, nel corso degli anni, al suddetto tetto, finalizzate a rendere fruibile in altezza uno spazio centrale, oltre che a modificare il vano cantinato, modifiche che dunque nulla avevano a che fare con quelle oggetto del primo intervento, censurate dall’ordinanza di demolizione del 2007, e sanate con la DIA del 5 dicembre dello stesso anno.
E poiché – aggiunge la doglianza in esame– le suddette difformità non erano mai state oggetto di un precedente ordine di demolizione, non si comprende, e da ciò il contestato difetto di motivazione, perché sia stato rigettato il chiesto accertamento di conformità.
6.1. I motivi sono infondati.
6.1.1. Come ricordato in premessa, l’ordinanza di demolizione relativa agli interventi in questione è stata emessa l’8 agosto del 2007; da quel momento, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell’art.36 e del comma 3 dell’art.31 del D.P.R. n.380 del 2001, la parte aveva novanta giorni di tempo per presentare un’istanza di accertamento di conformità, con termine che dunque scadeva il 6 novembre del 2007 e che, una volta vanamente decorso, avrebbe comportato quale effetto automatico ex lege l’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art.31 D.p.R. 380 citato.
6.1.2. E’ pacifico che, quello contemplato dall’art.36 del Testo Unico Edilizia sia l’unico strumento che l’ordinamento mette a disposizione dei responsabili degli abusi e/o dei proprietari dei beni, che siano stati già destinatari di un ordine di demolizione, per sospendere l’efficacia dell’ordine di ripristino e gli effetti ad esso riconducibili, fra cui in primis, l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Invero, qualsivoglia diversa interpretazione dell’impalco normativo in questione produrrebbe la tacita ed inammissibile abrogazione del chiaro disposto del comma 3 dell’art.31 citato, in tema di acquisizione del bene in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
E poiché nel caso di specie, la parte, nel 2007, non ha attivato questo rimedio, ma si è limitata, e solo successivamente al momento nel quale l’amministrazione aveva accertato l’illecito, a presentare una DIA è evidente che non aveva alcuna possibilità di fruire della relativa sanatoria, né tanto meno di invocare l’effetto autorizzatorio tacito previsto per il suddetto istituto di semplificazione.
6.1.3. Anche a voler trascurare i rilievi, per vero assorbenti, di cui al paragrafo che precede, in ogni caso la DIA presentata dalla parte il 5 dicembre del 2007 va ritenuta tamquam non esset , perché venne presentata oltre la scadenza del novantesimo giorno, ossia in un momento nel quale la parte appellante aveva già perso, a causa dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, la proprietà del bene, trasferito d’imperio al Comune, e dunque si trattava di richiesta proveniente da soggetto non legittimato (cfr. in questo senso, l’intero e chiarissimo impalco strutturale dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023).
6.1.4. Né, in ragione di quanto appena considerato, avrebbe senso riqualificare, impropriamente riconvertendola, la suddetta DIA, quale istanza di accertamento di conformità ex art.36 del testo unico edilizia.
Infatti, pur a ritenere che, presentandola, ancorché impropriamente, la parte volesse valersi della relativa facoltà, vi è che appunto essa risulta presentata in tempo non utile, perché oltre i termini previsti.
6.1.5. A prescindere dall’ulteriore considerazione che, in ogni caso, anche così riqualificata, in tesi, a quell’istanza andrebbe applicata la disciplina prevista dall’art.36 e non certo quella in materia di DIA, con la conseguenza che il relativo silenzio serbato sulla stessa da parte dell’amministrazione, lungi dal configurarsi quale elemento perfezionativo per la formazione del titolo edilizio (come la parte pretende), avrebbe al contrario valore di silenzio-rigetto e quindi non legittimerebbe l’ opus dal punto di vista edilizio.
6.1.6. Rebus sic stantibus in iure deve evidentemente parimenti infondata la pretesa della parte che sostiene che, con la presentazione della DIA ed il pagamento della sanzione pecuniaria, avrebbe eseguito l’ordine intimatole dall’ente locale.
E difatti, se le fosse stata riconosciuta, questa facoltà le avrebbe consentito, motu proprio , e cioè senza alcun assenso dell’amministrazione, di modificare il contenuto dell’ordinanza emessa da quest’ultima e di porre inammissibilmente nel nulla l’ordine di demolizione che ne era oggetto.
Il che è un’ulteriore ragione per considerare tamquam non esset la suddetta DIA.
6.1.7. Per gli stessi motivi, è infondato il secondo motivo d’appello ché parimenti omette di valutare che – al momento della presentazione della DIA – la parte in realtà non era più proprietaria del bene.
Di conseguenza, provenendo la domanda da soggetto non più legittimato, sul Comune non incombeva alcun obbligo di valutare la natura dell’intervento in questione né tanto meno di ritenere giuridicamente rilevante il titolo edilizio che asseritamente lo sorreggeva.
6.1.8. Ed è egualmente infondato il terzo motivo d’appello, in relazione al quale, per vero, si rileva anche un’intrinseca contraddittorietà.
6.1.8.1. E difatti, come detto, con questo mezzo l’appellante critica il silenzio-rigetto serbato dall’amministrazione sull’istanza da lui proposta, in seguito al provvedimento del 31 gennaio del 2019 ai sensi dell’art.36 Testo Unico edilizia, segnalando come la stessa avesse un oggetto diverso dall’intervento abusivo del 2007.
Sennonché, nel provvedimento del 2019, è contenuto un espresso riferimento proprio a quest’ultimo intervento, la cui mancata demolizione ha per l’appunto prodotto l’acquisizione del bene al patrimonio comunale. Sicché evidenziare, come fa il motivo in esame, che la suddetta richiesta aveva in realtà un differente oggetto la rende insensata in fatto ed in diritto perché, per come è ideata dall’art.36 comma 1 citata, quest’ultima è una istanza che presuppone (rectius : è fisiologicamente legata a) una precedente ordinanza di demolizione, rimanendo priva di oggetto, e quindi di causa, in caso contrario.
Dunque, se quanto rappresentato dalla parte corrisponde al vero, e cioè che con quella domanda intendeva chiedere la sanatoria di un nuovo ed ulteriore intervento, anch’esso sine titulo , in questo caso costei avrebbe potuto e dovuto presentare un’autonoma domanda di sanatoria, salvo verificare, in concreto, a seconda dell’entità dei lavori in questione, se fosse sufficiente la SCIA, o piuttosto necessario l’ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria.
6.1.8.2. A prescindere dal rilievo che precede, in ogni caso, il tacito rigetto dell’istanza ex art.36 del T.U. è da ritenersi immune dai vizi denunciati per due ordini di ragioni: innanzitutto la relativa domanda proveniva, come già osservato, da soggetto non legittimato in quanto non più proprietario. In secondo luogo comunque essa aveva ad oggetto, espressamente, come appena osservato, l’inottemperanza ad un ordine di demolizione impartito oltre dieci anni prima, dunque era abbondantemente elasso il termine di novanta giorni previsto dalla norma per la presentazione del cd. “accertamento di conformità”.
7. Conclusivamente per queste ragioni l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del comune appellato, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA RT, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
ER EU, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER EU | DA RT |
IL SEGRETARIO