Art. 4. Elenchi nazionali 1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e l'Elenco nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici.
2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;
b) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici;
c) le modalita' per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici.
4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e' pubblicato e aggiornato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;
b) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici;
c) le modalita' per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici.
4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e' pubblicato e aggiornato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.