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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10463/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.sa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.9.2025 da 1) Parte_1
Nato a Caulonia (RC) il 05.08.1962 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Solenne presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Parte_2
Nata in Perù il 24.11.1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Solenne presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornaredo (MI) il 8.5.2009
(atto n. 12, P.I, anno 2009) In separazione dei beni.
1 con i seguenti figli: (C.F.: ), nato a [...] il Persona_1 C.F._3
25.07.2013, cittadino italiano;
(C.F.: ), nata a [...] Parte_3 C.F._4
(MI) il 28.02.2019, cittadina italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La sig.ra ed i figli continueranno a vivere presso l'abitazione di Via Parte_2
Melchiorre Gioia n. 125.
2. La sig.ra acconsente a che il sig. continui a vivere Parte_2 Pt_1 temporaneamente (e, comunque, per pochi mesi) presso tale abitazione, nell'attesa di trovare un alloggio alternativo, il tutto con l'osservanza di ogni necessaria condotta e cautela di reciproco rispetto, nell'interesse prioritario dei figli, vieppiù senza ledere – specie all'occhio dei figli – le rispettive figure genitoriali.
3. I coniugi convengono sin d'ora che, appena dopo il trasferimento del sig. , i figli Pt_1
e verranno affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Parte_3
i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
4. Al fine di garantire al padre, genitore non collocatario, un'equa presenza nella vita dei propri figli, i coniugi convengono che, in permanenza di coabitazione nonché successivamente al trasferimento in altra dimora, il sig. frequenti i figli secondo Pt_1 le seguenti modalità e tempistiche:
i) i minori trascorreranno con il padre weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con gli orari lavorativi del sig. , nonché con gli Pt_1 impegni scolastici dei minori;
ii) i minori trascorreranno altresì con il padre almeno una sera a settimana (tendenzialmente tutti i mercoledì ed il lunedì quando i minori trascorrono il weekend con la madre), salvo diversi accordi raggiunti tra le parti. Il sig. Pt_1 riaccompagnerà i figli presso la casa materna la sera stessa ovvero, quando possibile, accompagnerà loro a scuola il giorno seguente, compatibilmente con gli orari lavorativi dello stesso, nonché con gli impegni scolastici dei minori;
iii) i periodi di vacanza verranno così trascorsi:
- vacanze estive: con l'uno e con l'altro genitore, alternativamente, un periodo di 15 giorni ciascuno, da stabilirsi previo accordo tra i coniugi con congruo anticipo e favorendo la visita dell'altro genitore a metà periodo, da valutarsi anche alla luce dei reciproci impegni professionali. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza della
2 presenza dei figli presso i genitori secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo diverso accordo tra i coniugi avuto riguardo ai loro impegni lavorativi e, comunque, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli;
- vacanze di Natale: il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due genitori, previo accordo;
- vacanze Pasquali, di carnevale, ponti e altre festività saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza;
- i genitori potranno stabilire di comune accordo ulteriori occasioni di incontro rispetto a quelle sopra individuate.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a darsi ragionevole preavviso in caso di oggettiva impossibilità di tenere con sé i figli nei periodi previsti, fatti salvi casi di malattia improvvisa;
in tal caso, i genitori si impegnano a concordare il recupero di tali periodi.
5. A titolo di contributo per mantenimento dei figli, il sig. si impegna a versare Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla data di omologazione delle presenti condizioni di separazione, mediante bonifico su c/c della sig.ra Parte_2
, la somma pari a euro 600,00 (seicento//00) mensili, da rivalutarsi annualmente
[...] sulla base degli indici ISTAT, come per legge, dall'anno successivo alla data di omologazione delle presenti condizioni di separazione.
6. Cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
3 materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Nell'interesse dei minori, viene depositato inoltre il piano genitoriale ex art. 473-bis.12, co. 4 c.p.c.
8. Le Parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei minori.
9. Ciascuna delle parti potrà espatriare liberamente con il figlio minore, previo ampio avviso all'altro coniuge.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig. e sig.ra Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Cornaredo (MI) il giorno 08.05.2009;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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