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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] nero/22, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
Fiasella n. 6/19, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Bernardini, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Genova (GE), Via Paglia n. 6/6, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre
n. 31/3B, presso lo studio dell'Avv. Annita Cerulli, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 28/10/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Genova (GE) in data
24/10/1981, con il Sig. , il quale nel costituirsi in giudizio non si è opposto ma anzi CP_1 ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile.
All'udienza del 28/10/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo, sicché la causa
è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
• i coniugi si sono sposati in data 24/10/1981 a Genova (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N.1014 Parte
II Serie A Anno 1981 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• i medesimi coniugi sono separati consensualmente come da verbale del 08/11/2022 omologato dal Tribunale di Genova in data 18/11/2022 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
24/10/1981 a Genova (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al
N. 1014 Parte II Serie A Anno 1981 Uff. 1 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti concordate condizioni:
“il Signor corrisponderà alla Sig.ra una somma una tantum di CP_1 Parte_3
€ 14.400,00, senza rivalutazione ISTAT, in n. 48 rate mensili dell'importo di € 300,00 cadauna a far data dalla mensilità di novembre 2025, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] nero/22, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
Fiasella n. 6/19, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Bernardini, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Genova (GE), Via Paglia n. 6/6, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre
n. 31/3B, presso lo studio dell'Avv. Annita Cerulli, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 28/10/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Genova (GE) in data
24/10/1981, con il Sig. , il quale nel costituirsi in giudizio non si è opposto ma anzi CP_1 ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile.
All'udienza del 28/10/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo, sicché la causa
è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
• i coniugi si sono sposati in data 24/10/1981 a Genova (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N.1014 Parte
II Serie A Anno 1981 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• i medesimi coniugi sono separati consensualmente come da verbale del 08/11/2022 omologato dal Tribunale di Genova in data 18/11/2022 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
24/10/1981 a Genova (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al
N. 1014 Parte II Serie A Anno 1981 Uff. 1 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti concordate condizioni:
“il Signor corrisponderà alla Sig.ra una somma una tantum di CP_1 Parte_3
€ 14.400,00, senza rivalutazione ISTAT, in n. 48 rate mensili dell'importo di € 300,00 cadauna a far data dalla mensilità di novembre 2025, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino