TAR Venezia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 907
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 134 e ss. del R.D. 363/1913. Eccesso e sviamento di potere. Travisamento dei presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà.

    La Direzione generale ha poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché di avocazione e sostituzione rispetto alle funzioni di tutela svolte dalle Soprintendenze. Il coinvolgimento di esperti esterni è legittimo per approfondimenti tecnici. L'Ufficio Esportazione ha fatto propri gli ulteriori elementi di valutazione emersi a livello centrale.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 42 Cost. e degli artt. 1, 10, 13, 14 e 68 del d.lgs. n. 42/2004, del D.M. n. 537/2017, della circolare della Direzione generale n. 28/2024. Carenza dei presupposti. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Incongruità e incompletezza della motivazione. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria. Eccesso e sviamento di potere.

    Il diniego non supera le censure in quanto non ha adeguatamente valutato e motivato in punto di sussistenza degli elementi che giustificano la determinazione assunta, alla luce degli Indirizzi e dei criteri richiamati. In particolare, non sono emersi elementi che colleghino l'opera alla cultura italiana, né la sua fuoriuscita dal territorio nazionale possa creare un depauperamento del patrimonio culturale italiano. Il dipinto è stato realizzato in Francia da un pittore francese, ritrae un paesaggio francese, è rimasto all'estero fino al 1976, non è mai appartenuto a una collezione storica italiana e non è mai stato esposto in Italia.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 42 Cost., degli artt. 1, 10, 13, 14 e 68 del D.lgs. n. 42/2004, del D.M. n. 537/2017, delle circolari della Direzione generale n. 28/2024, n. 13/2019 e n. 12/2023. Carenza dei presupposti. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Incongruità e incompletezza della motivazione. Eccesso e sviamento di potere.

    Il diniego non supera le censure in quanto non ha adeguatamente valutato e motivato in punto di sussistenza degli elementi che giustificano la determinazione assunta, alla luce degli Indirizzi e dei criteri richiamati. La valutazione della qualità artistica, in particolare, è stata effettuata in termini generali sull'autore e non sull'opera, senza considerare gli specifici criteri di magistero esecutivo, capacità espressiva e invenzione/originalità.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 10, 13 e 14 del D.lgs. n. 42/2004. Eccesso e sviamento di potere. Carenza ed erroneità del presupposto. Erronea valutazione dei fatti. Difetto di motivazione. Irragionevolezza manifesta.

    Il diniego non supera le censure in quanto non ha adeguatamente valutato e motivato in punto di sussistenza degli elementi che giustificano la determinazione assunta, alla luce degli Indirizzi e dei criteri richiamati. La qualità artistica non è stata valutata secondo i criteri ministeriali (magistero esecutivo, capacità espressiva, invenzione/originalità) e si è concentrata sull'autore. La rarità non è stata provata in modo adeguato. La rilevanza della rappresentazione è stata motivata in modo laconico e basato sull'autore. Il criterio della storia del collezionismo è incongruo poiché l'opera non ha legami con collezioni storiche italiane.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 907
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 907
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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