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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21011/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21011/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco Saverio Vitale ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Broggi n.13, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
. IO elettivamente domiciliata in Milano, via Crocefisso n.5, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. , residente in [...] C.F._2 Patellani, 27/A;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 16.01.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“In pregio a quanto emerso in fase di istruzione probatoria e, soprattutto, in sede di consulenza tecnica d'ufficio in punto alla quantificazione del danno subito dal Sig. nonché in punto alla responsabilità colposa del sinistro Parte_1 occorso si chiede:
1 - Accertare e dichiarare: la responsabilità esclusiva e/o concorsuale ex art. 2054 c.c. nella misura che l'Autorità Giudicante riterrà di giustizia, del Sig. quale conducente e proprietario del motoveicolo T- Controparte_2
MAX targato BF47135 e assicurato, n la (dall'ottobre CP_3 Controparte_4
2020, nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 06 luglio 2018 a Milano per le lesioni Controparte_5 fisiche, non patrimoniali subite/i dall'attore secondo quanto emerge dalle prove acquisite in fase istruttoria alle quali ci si riporta integralmente e, per l'effetto,
- condannare la Compagnia Assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t. e/o il Sig. Controparte_5 rimasto contumace e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_2 sig. nella misura di €. 146.837,00 o altra somma ritenuta di giustizia, già Parte_1 decurtata la somma di €. 6.500,00 trattenuta dal danneggiato a titolo acconto sul maggior danno ancora dovuto e qui richiesto, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi al legale antistatario come da nota spese allegata (allegato 1)”.
Parte convenuta Controparte_5
“In via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la non operatività della polizza con conseguente Controparte_5 esclusione di qualsivoglia addebito a carico di quest'ultima, anche per le spese di lite e peritali e, per l'effetto, respingere ogni domanda di condanna, anche in solido, proposta nei confronti di;
CP_5
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere operante la Polizza:
- rigettare le domande dell'odierno attore in quanto palesemente infondate, sia in punto an che quantum, per i motivi esposti in narrativa.
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. in CP_2 relazione al sinistro de quo, e di operatività della polizza : CP_5
- Accertare e dichiarare che l'importo versato da , pari ad 6.500,00, è satisfattivo di tutti i danni patiti CP_5 dall'attore;
- accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. nella produzione dell'evento dannoso e, conseguentemente, Pt_1 ridurre, in misura dell'85%, o nella maggiore o ercentuale che verrà ritenuta di giustizia, il quantum risarcitorio che risulterà dovuto, a seguito dell'eventuale istruttoria, in favore dell'attore;
- contenere l'importo liquidando a favore dell'attore entro i limiti costituiti dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro e dalle concrete ed obiettive risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda non provata;
- accertare e dichiarare titolare del diritto di rivalsa nei confronti del convenuto Sig. Controparte_5 CP_2 con conseguente condanna di quest'ultimo a restituire alla Compagnia tutti gli importi che l'Assicurazione ha versato e sarà eventualmente tenuta a versare all'Attore per i danni direttamente causati dal Contraente Assicurato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, quale proprietario del motoveicolo 5), e CP_2 Controparte_5
2 quale compagnia assicurativa del predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in Milano in data 06.07.2018.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 06.07.2018, alle ore 14:25 circa, l'attore percorreva in Milano il sottopasso Mortirolo in direzione Piazza Caiazzo alla guida del proprio motociclo AM 125 (tg. ME50549);
- che, giunto all'altezza del civico n. 6, a circa 100 metri di distanza dall'intersezione semaforica con Piazza Luigi di Savoia, l'attore accostava per qualche minuto sul lato destro della carreggiata in attesa di riprendere la marcia;
- che, dopo aver verificato che la corsia sulla sua sinistra fosse sgombra e aver segnalato la manovra mediante l'attivazione dell'indicatore di direzione, il si immetteva Parte_1 regolarmente sulla corsia;
- che, nel frattempo, sopraggiungeva nel suo stesso senso di marcia un motoveicolo condotto dal sig. , il quale avvistava l'attore e arrestava la marcia per consentirgli di Persona_1 immettersi nella corsia;
- che, quando l'attore aveva quasi completato la manovra di immissione, sopraggiungeva a velocità sostenuta il motoveicolo T-Max (tg. BF47135), di proprietà e condotto dal convenuto , il quale superava sulla sinistra il motoveicolo del sig. Controparte_2
e impattava con la AM 125 dell'attore; Per_1
- che, a seguito dell'impatto, il motoveicolo T-Max si agganciava e rimaneva agganciato al motoveicolo condotto dall'attore ed entrambi i conducenti rovinavano al suolo;
Parte_2
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Milano, i quali eseguivano gli opportuni rilievi e accertamenti e raccoglievano le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del sinistro;
- che gli agenti accertavano che il convenuto conduceva il proprio motoveicolo sotto CP_2
l'effetto di sostanze stupefacenti;
- che, a causa del violento impatto, l'attore veniva trasportato in codice rosso presso l'Ospedale Niguarda di Milano e ricoverato presso il reparto di terapia intensiva;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale riscontrava un I.P. pari al 28%; CP_6
- che le lesioni riportate dall'attore in seguito all'evento lesivo avevano delle ripercussioni anche sulla sua capacità lavorativa specifica di barista;
- che, in via stragiudiziale, la compagnia convenuta corrispondeva al la somma pari Parte_1
a Euro 6.500,00, trattenuta dall'attore a titolo di mero acconto sul maggior danno dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza nel caso di specie in Controparte_5
generali prevedono espressamente l'esclusione della garanzia nell'ipotesi di guida sotto l'influenza di sostante stupefacenti. In via subordinata, la compagnia convenuta contestava l'an debeatur eccependo la responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, in quanto il medesimo eseguiva una manovra di immissione in
3 corsia omettendo di adottare le necessarie cautele per impedire il sinistro e ponendo in essere una condotta palesemente contraria sia al codice della strada che alle normali regole di prudenza e diligenza. In via ulteriormente subordinata, la compagnia contestava anche il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
All'udienza del 29.11.2022, constatata la regolarità della notificazione nei confronti del convenuto
, questo Giudice ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini di Controparte_2
a VI, c.p.c. fissando l'udienza del giorno 15.03.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di accertamenti tecnici di natura medico-legale sulla persona dell'attore . Parte_1
All'udienza del 13.03.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 16.01.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, con Ordinanza del 17.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Innanzi tutto, in punto di diritto, giova rilevare che l'attore, in qualità di danneggiato, ha formulato domanda risarcitoria ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile civile del danno,
, e della sua impresa assicurativa, così regolarmente Controparte_2 Controparte_5 ittorio con il litisconsorte necessar , III comma, cod. ass..
3. Ciò posto, avuto riguardo all'eccezione di inoperatività della polizza sollevata in via preliminare dalla compagnia convenuta deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 1372 Controparte_5 c.c. il contratto – nel caso di specie qu ha efficacia esclusivamente tra le parti che lo hanno sottoscritto e, dunque, la compagnia può opporre le eccezioni di esclusione di operatività della polizza assicurativa soltanto nei confronti del proprio assicurato, ovvero nella fattispecie in esame, nei confronti di , ma non può opporre al terzo Controparte_2 danneggiato, odierno attore, le eccezioni nascenti dal predetto contratto.
Pertanto, la predetta eccezione è infondata.
4. Nel merito, si rileva che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc. 1, fasc. att.) e delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste oculare sia nell'immediatezza dei fatti che Persona_1 nel presente giudizio (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Innanzi tutto, dalla relazione di incidente stradale – che efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati dagli agenti di P.L. – si evince quanto segue:
“[…] accertava che alle ore 14,25 i motocicli Yamaha TMAX targato BF47135 e AM 125 targato ME50549, erano venuti a collisione e che entrambi i conducenti, a seguito dell'evento avevano riportato lesioni e tramite autolettighe, erano già stato trasportati presso i pronto soccorso degli ospedali Fatebenefratelli e Niguarda. Il riferente veniva informato ed accertava che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati” (v. doc. 1, fasc. att.).
4 Gli agenti di P.L., inoltre, hanno provveduto ad assumere le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del sinistro e, in particolare, la dichiarazione del teste , unico testimone Persona_1 che ha assistito al sinistro e dunque in grado di esporne la rela g. ha Per_1 reso agli agenti di P.L. la seguente dichiarazione: “Ero in moto, procedevo nella corsia centrale del sottopasso Mortirolo proveniente da via Tonale in direzione di piazza Caiazzo. Posso dire che lo scooter T-Max procedeva nella mia stessa direzione di marcia occupando il lato sinistro della corsia, viaggiando tra la mia moto e la linea continua di mezzeria. Giunti a circa 1/3 del sottopasso mi avvedevo di uno scooter azzurro che si trovava in sosta lungo il lato destro della già citata corsia, con la parte anteriore verso piazza Caiazzo. All'improvviso quest'ultimo, senza nessun preavviso, ripartiva effettuando una inversione di marcia. Io riuscivo ad arrestare la marcia ma il conducente del T- Max, che nel contempo di aveva superato di circa 20 metri, frenava repentinamente ma non riusciva ad evitare l'urto. Al momento dell'impatto il conducente del T-Max veniva sbalzato nella corsia opposta di marcia mentre il motociclo con agganciato lo scooter rovinava al suolo portando con sé il mezzo, mentre il conducente della veniva Parte_2 sbalzato in alto e precipitava al suolo nella corsia di marcia di mia percorrenza a circa 5 metri […] , pag. 2, fasc. att.).
Il medesimo teste è stato altresì escusso dinanzi a questo Tribunale all'udienza del 07.07.2023 e in tale occasione ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta dichiarando, in particolare: “non ricordo oggi il colore, ricordo che vi era uno scooter tipo Controparte_5
Vespa fermo sul ciglio della strada, sulla destra, ovvero nel mio stesso lato di marcia. Ricordo poi che un TMax è sfrecciato velocemente sorpassandomi alla mia sinistra e contemporaneamente il signore con lo scooter è ripartito facendo una inversione di marcia e andando ad impattare con il TMax […] posso confermare la circostanza, lo scooter ripartiva improvvisamente ed effettuava una inversione di marcia” (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Dal complessivo compendio probatorio emerge che il convenuto, , alla guida Controparte_2 del proprio motoveicolo T-Max (tg. BF47135) non stesse mant deguata e commisurata allo stato dei luoghi, ovvero una strada urbana caratterizzata dalla presenza di un sottopasso e in prossimità di una intersezione semaforizzata (v. doc.1, fasc. att.).
Ed infatti, dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. agli agenti di Persona_1 P.L., si evince che il convenuto aveva appena superato otto dal teste CP_2 quando, a differenza di quest'ultimo, non è riuscito ad evitare l'impatto con il motoveicolo condotto dall'attore che, come già ampiamente esposto, stava effettuando un'imprudente manovra di inversione del senso di marcia. Il teste ha infatti dichiarato: “mi avvedevo di uno scooter azzurro che si trovava in sosta lungo il lato destro della già citata corsia, con la parte anteriore verso piazza Caiazzo. All'improvviso quest'ultimo, senza nessun preavviso, ripartiva effettuando una inversione di marcia. Io riuscivo ad arrestare la marcia ma il conducente del T-Max, che nel contempo di aveva superato di circa 20 metri, frenava repentinamente ma non riusciva ad evitare l'urto” (v. doc.1, fasc. att.).
Inoltre, la circostanza relativa al fatto che la velocità mantenuta dal convenuto al momento CP_2 del sinistro non fosse commisurata allo stato dei luoghi trova riscontro anche negli accertamenti oggettivi di cui alla relazione di incidente stradale eseguiti dagli agenti della P.L. di Milano, i quali hanno rilevato la presenza sull'asfalto di visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo 'A' (motoveicolo T-Max condotto dal convenuto) della lunghezza complessiva di m 8,04 di forma media, di intensità marcata, con andamento rettilineo rispetto l'asse della carreggiata (v. doc.1, fasc. att.), lunghezza ben compatibile con una forte velocità di conduzione del motociclo da parte del convenuto.
IOa inoltre rilevare che, a seguito del violento impatto, non vi è stata una semplice caduta dei due conducenti dai rispettivi motocicli, ma entrambi sono stati sbalzati, come dichiarato dal teste
5 agli agenti di P.L.: “Al momento dell'impatto il conducente del T-Max veniva sbalzato nella corsia Per_1 opposta di marcia mentre il motociclo con agganciato lo scooter rovinava al suolo portando con se il mezzo, mentre il conducente della veniva sbalzato in alto e precipitava al suolo nella corsia di marcia di mia percorrenza a Parte_2 circa 5 metri” (v. doc.1, fasc. att.). La predetta circostanza prova ulteriormente che l'impatto tra i due motocicli ha determinato le conseguenze sopra esposte in quanto la velocità mantenuta dal convenuto non era moderata e adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto che l'attore CP_2 stava effett manovra di inversione del senso di marcia, dunque la sua velocità non poteva essere eccessiva essendo da poco ripartito.
Infine, la circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale dal teste , il Per_1 quale ha dichiarato “Ricordo poi che un TMax è sfrecciato velocemente sorpassandomi alla mia sinistra” (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Le predette dichiarazioni testimoniali risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca e, pertanto, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste.
Le superiori circostanze consentono, dunque, di ritenere provato che il convenuto al CP_2 momento del sinistro, stesse conducendo il proprio motociclo T-Max a una velocità superiore al limite consentito su una strada urbana e comunque non adeguata allo stato dei luoghi (presenza di sottopasso e prossimità di una intersezione semaforizzata), tanto da non essere stato in grado di effettuare una manovra di emergenza, quale una frenata, e tanto da essere stato successivamente sbalzato nell'opposta corsia di marcia.
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ed infatti, se il convenuto avesse mantenuto una velocità moderata e commisurata alle caratteristiche e condizioni della strada, sarebbe stato in grado di avvedersi – come ha fatto il teste
[...]
– della presenza dell'attore che stava effettuando un'operazione di inversione del senso Per_1
di conseguenza, sarebbe riuscito ad attuare una manovra di emergenza che gli avrebbe consentito di evitare l'impatto.
Ancora, deve rilevarsi che, sebbene dal verbale di incidente risulti che il sig. è risultato CP_2 positivo al test per l'accertamento dell'assunzione di sostante stupefacenti e, pertanto, è stato sanzionato per la violazione dell'art. 187 C.d.S. (v. doc.1, fasc. att.), tuttavia non è stata provata in giudizio la connessione eziologica della predetta violazione del Codice della Strada rispetto all'evento lesivo.
Ed infatti, è fatto notorio che le sostanze stupefacenti permangano nel sangue anche per più giorni e, dunque, nel caso di specie non è possibile determinare, in quanto non emerso nel corso dell'istruttoria, se il dato di positività riscontrato negli accertamenti ematici compiuti sulla persona di si riferisca ad una assunzione di sostanze stupefacenti poco prima del sinistro Controparte_2
o nei giorni antecedenti. Ancora, non è tantomeno emerso il grado di positività delle sostanze, ma
6 genericamente la loro presenza nel sangue, ne consegue che alcun possibile giudizio di rilevanza causale può essere compiuto con riguardo all'incidenza delle sostanze assunte rispetto alle condizioni psico-fisiche del conducente del motociclo al momento del sinistro.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, alcun ulteriore profilo di colpa può essere riconosciuto in capo al convenuto in ordine alla predetta circostanza.
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de Controparte_2 quo, deve rilevarsi che il comportamento colp ertamente concorso, in misura peraltro prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Alla luce del complessivo compendio probatorio si evince, infatti, che l'attore , Parte_1 alla guida del proprio motociclo AM 125 (tg. ME50549), ha accostato pe margine destro della propria carreggiata e, successivamente, ha effettuato un'imprudente e improvvisa manovra di inversione del senso di marcia, senza previamente segnalare la propria intenzione mediante l'attivazione dell'indicatore di direzione come previsto dal Codice della Strada e omettendo di verificare di poter compiere la manovra in sicurezza senza creare pericolo per gli altri utenti della strada.
Il teste escusso dinanzi a questo Tribunale ha, infatti, dichiarato: “Ricordo poi che un TMax è sfrecciato velocemente sorpassandomi alla mia sinistra e contemporaneamente il signore con lo scooter è ripartito facendo una inversione di marcia e andando ad impattare con il TMax […] posso confermare la circostanza, lo scooter ripartiva improvvisamente ed effettuava una inversione di marcia” (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Tale circostanza è stata peraltro ritenuta anche dagli agenti verbalizzanti nell'immediatezza, laddove gli stessi hanno applicato, nei confronti dell'attore, la sanzione amministrativa stante la violazione del'art. 154, commi 1 e 8, d.lgs. 285/1992 per avere compiuto “una manovra di inversione del senso di marcia” creando pericolo al conducente del veicolo antagonista (v. doc. 1, fasc. att.).
L'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, il ha altresì violato la regola cautelare Parte_1 di cui all'art. l'art. 154 del Codice della Strada, che im ucenti che intendono eseguire una manovra per cambiare direzione o corsia, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi.
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010,
Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio Tes_1 dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della
7 prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016, .; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore
, in misura prevalente che, stante la maggiore gravità delle regole cautelari violate Parte_1 antificarsi nella misura del 70%, e del convenuto , nella Controparte_2 misura del restante 30%, nella determinazione del sinistro per cui è causa.
5. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott. , il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_2 per cui è causa, ha riportato le lesioni meglio descritte a pagina 11 e seguenti della relazione peritale;
che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 15, di inabilità temporanea al 75% di giorni 20, di inabilità temporanea al 50% di giorni 25 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 25, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 1 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 16-17%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
5.2. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 65 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 5.606,25 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 1 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea: v. pag. 12 relazione peritale) e di Euro 50.447,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 56.053,25.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato pari ad Euro 50.447,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione (Euro 38.066,00) che della sofferenza morale soggettiva interiore
8 (Euro 12.381,00), sofferenza psico-fisica che può ritenersi provata in via presuntiva tenuto conto del fatto colposo sussumibile nella fattispecie di reato di lesioni colpose e dell'accertamento compiuto dal c.t.u. della sofferenza morale nella misura di grado 1, su una scala da 1 a 5, alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 13).
5.3. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno richiesta da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che compete all'attore un aumento a titolo di personalizzazione al fine di valorizzare la c.d. cenestesi lavorativa che, com'è noto, assume rilevanza ai fini della sola personalizzazione del danno (cfr. ex multis Cass. civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012).
Ed infatti, al riguardo il c.t.u., dott. , ha accertato che: “Per ciò che infine attiene Persona_2 l'incidenza delle menomazioni sulla attività l è da considerarsi che in sede di Operazioni Peritali il Paziente ha descritto il reintegro -nel mese di Ottobre 2018- alla precedente mansione di addetto al bar di cinema, specificando unicamente la possibilità di usufruire di turni lavorativi maggiormente convenienti, rispetto alla situazione precedente, e dettagliando di ricoprire ancora nell'attualità la predetta mansione. Quanto finora affermato, alla luce altresì dell'evidenza di una buona evoluzione clinica presente del quadro di esiti di traumatismo cranico, e considerata la natura “commerciale” della mansione stessa necessitante la conservazione di abilità prassico-manuali per la preparazione/allestimento dei prodotti da servire (stante comunque la conservata possibilità per l'Attore di espletare la medesima attività lavorativa precedente il traumatismo) rappresenta un nucleo di elementi tecnici atti a concludere che l'evenienza menomativa in discussione possa di fatto essere al più foriera di una maggior usura lavorativa nella mansione di barista, ricoperta dall'Attore all'epoca del sinistro e tutt'ora espletata” (v. relazione peritale, pag. 14 ss.).
La predetta personalizzazione per la cenestesi lavorativa può equamente valutarsi nella misura del 20% tenuto conto che in relazione al grado di I.P. accertato (16-17%) la percentuale massima di personalizzazione è pari al 42-43%.
Ciò posto, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata ad allegare genericamente quanto segue: “Ad oggi, si aggiunga alla richiesta di danni alla salute, la personalizzazione del danno nella misura massima del 32% per via delle sofferenze subite dal danneggiato in seguito all'evento dannoso occorso e quantificato nella somma complessiva di €. 146.837,00” (v. atto di citazione, pag. 8).
L'attore, dunque, non ha dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata e, pertanto, la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo Tribunale intende dare continuità
– che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
9 anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione del danno per la sola cenestesi lavorativa nella misura complessiva del 20% (con un incremento nella misura di Euro 7.613,20 pari al 20% del solo danno biologico/dinamico-relazionale), la somma che deve essere complessivamente liquidata a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 63.666,45 (di Parte_1 cui Euro 38.066, biologico, Euro 12.381,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 7.613,20 per la personalizzazione nella misura del 20% del danno biologico ed Euro Euro 5.606,25 per il danno da invalidità temporanea), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, è pari a Euro 19.099,93.
5.4. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 6.500,00, pagato dalla compagnia convenuta all'attore in data 10.11.2021, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. docc. 11 e 12, fasc. att.), è pari ad Euro 7.449,00 rivalutato all'attualità.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 19.099,93 (già decurtato il concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%), liquidato all'attualità, il predetto acconto pari ad Euro 7.449,00, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice la somma di Euro 11.650,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto in conseguenza al sinistro per cui è causa.
5.5. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 11.650,93 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (06.07.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 06.07.2018 fino alla presente sentenza.
5.6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte attrice nei propri atti difensivi, si rileva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il
10 contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
In particolare, le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento secondo il quale “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”. Di conseguenza, “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 26972/2008).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
6. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, si rileva che compete all'attore il rimborso delle spese mediche ritenute Parte_1 congrue dal c.t.u. ed in connessione nistro di causa pari a Euro 150,03 per prestazioni di carattere sanitario (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso è pari a Euro 177,04 nonché la somma di Euro 732,00 per assistenza medico-legale ante causam (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (28.04.2021) è pari a Euro 854,98 e, infine, la somma di Euro 40,00 per la copia della cartella clinica (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (25.09.2018) è pari a Euro 47,32.
Dunque, il totale del danno patrimoniale spettante all'attore a titolo di spese mediche è pari a Euro 1.079,34 (somma già rivalutata all'attualità) somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, è pari a Euro 324,04 oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.5.).
7. Parte convenuta ha formulato domanda di accertamento del proprio Controparte_5 diritto di diritto di rivalsa enuto Sig. con conseguente condanna di CP_2 quest'ultimo a restituire gli importi che la compagnia convenuta sarà tenuta a pagare a parte attrice in forza della presente sentenza, tenuto conto del contratto assicurativo.
In particolare, parte convenuta eccepisce l'inoperatività della polizza nei confronti del convenuto in forza dell'art.
2.4. delle condizioni generali producendo, in sede di comparsa di CP_2 costituzione, un mero estratto del contratto, riservandosi la produzione integrale del medesimo nei termini di legge (v. pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, parte convenuta non ha prodotto, successivamente alla costituzione in giudizio, alcun contratto, completo in ogni sua parte, tale da consentire l'esame del regolamento contrattuale nella sua interezza e la valutazione di fondatezza dell'eccezione sollevata.
Pertanto, in difetto di produzione di adeguata documentazione contrattuale a sostegno del preteso diritto di rivalsa, la domanda formulata in via subordinata da nei confronti del Controparte_5 convenuto non può trovare accoglimento. CP_2
8. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11 9. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70% e l'accoglimento della domanda attorea per un valore notevolmente inferiore rispetto al petitum) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata (con applicazione dei valori minimi in relazione alla fase decisionale e applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e istruttoria), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. Vitale con nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Vitale come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 759,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024.
Con riguardo alla domanda formulata da nei confronti del convenuto Controparte_7 CP_2 stante la sua mancata costituzione in g izione in punto di spese d compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del 70%) e Parte_1 del convenuto (nella mis terminazione del sinistro Controparte_2 di causa occorso in Milano in data 06.07.2018;
- condanna i convenuti ed , in solido tra loro e Controparte_5 Controparte_2 nelle rispettive qualità, a corrispondere all'attore la somma di Euro Parte_1 11.974,97 a titolo di danno non patrimoniale, oltre tivazione, già tenuto conto di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta, ed Euro 324,04 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 70%;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute;
- rigetta la domanda formulata dalla compagnia nei confronti del Controparte_5 convenuto;
Controparte_2
- condanna, previa compensazione nella misura dei due terzi, i convenuti Controparte_5 ed , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a Controparte_2 spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, nella misura di Euro 1.382,00 per compensi ed Euro 262,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Franco Saverio Vitale come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti ed , Controparte_5 Controparte_2 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due terzi, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024;
12 - dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra parte convenuta
[...]
e il convenuto . CP_5 Controparte_2
Milano, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21011/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco Saverio Vitale ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Broggi n.13, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
. IO elettivamente domiciliata in Milano, via Crocefisso n.5, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. , residente in [...] C.F._2 Patellani, 27/A;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 16.01.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“In pregio a quanto emerso in fase di istruzione probatoria e, soprattutto, in sede di consulenza tecnica d'ufficio in punto alla quantificazione del danno subito dal Sig. nonché in punto alla responsabilità colposa del sinistro Parte_1 occorso si chiede:
1 - Accertare e dichiarare: la responsabilità esclusiva e/o concorsuale ex art. 2054 c.c. nella misura che l'Autorità Giudicante riterrà di giustizia, del Sig. quale conducente e proprietario del motoveicolo T- Controparte_2
MAX targato BF47135 e assicurato, n la (dall'ottobre CP_3 Controparte_4
2020, nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 06 luglio 2018 a Milano per le lesioni Controparte_5 fisiche, non patrimoniali subite/i dall'attore secondo quanto emerge dalle prove acquisite in fase istruttoria alle quali ci si riporta integralmente e, per l'effetto,
- condannare la Compagnia Assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t. e/o il Sig. Controparte_5 rimasto contumace e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_2 sig. nella misura di €. 146.837,00 o altra somma ritenuta di giustizia, già Parte_1 decurtata la somma di €. 6.500,00 trattenuta dal danneggiato a titolo acconto sul maggior danno ancora dovuto e qui richiesto, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi al legale antistatario come da nota spese allegata (allegato 1)”.
Parte convenuta Controparte_5
“In via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la non operatività della polizza con conseguente Controparte_5 esclusione di qualsivoglia addebito a carico di quest'ultima, anche per le spese di lite e peritali e, per l'effetto, respingere ogni domanda di condanna, anche in solido, proposta nei confronti di;
CP_5
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere operante la Polizza:
- rigettare le domande dell'odierno attore in quanto palesemente infondate, sia in punto an che quantum, per i motivi esposti in narrativa.
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. in CP_2 relazione al sinistro de quo, e di operatività della polizza : CP_5
- Accertare e dichiarare che l'importo versato da , pari ad 6.500,00, è satisfattivo di tutti i danni patiti CP_5 dall'attore;
- accertare e dichiarare il concorso di colpa del Sig. nella produzione dell'evento dannoso e, conseguentemente, Pt_1 ridurre, in misura dell'85%, o nella maggiore o ercentuale che verrà ritenuta di giustizia, il quantum risarcitorio che risulterà dovuto, a seguito dell'eventuale istruttoria, in favore dell'attore;
- contenere l'importo liquidando a favore dell'attore entro i limiti costituiti dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro e dalle concrete ed obiettive risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda non provata;
- accertare e dichiarare titolare del diritto di rivalsa nei confronti del convenuto Sig. Controparte_5 CP_2 con conseguente condanna di quest'ultimo a restituire alla Compagnia tutti gli importi che l'Assicurazione ha versato e sarà eventualmente tenuta a versare all'Attore per i danni direttamente causati dal Contraente Assicurato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, quale proprietario del motoveicolo 5), e CP_2 Controparte_5
2 quale compagnia assicurativa del predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in Milano in data 06.07.2018.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 06.07.2018, alle ore 14:25 circa, l'attore percorreva in Milano il sottopasso Mortirolo in direzione Piazza Caiazzo alla guida del proprio motociclo AM 125 (tg. ME50549);
- che, giunto all'altezza del civico n. 6, a circa 100 metri di distanza dall'intersezione semaforica con Piazza Luigi di Savoia, l'attore accostava per qualche minuto sul lato destro della carreggiata in attesa di riprendere la marcia;
- che, dopo aver verificato che la corsia sulla sua sinistra fosse sgombra e aver segnalato la manovra mediante l'attivazione dell'indicatore di direzione, il si immetteva Parte_1 regolarmente sulla corsia;
- che, nel frattempo, sopraggiungeva nel suo stesso senso di marcia un motoveicolo condotto dal sig. , il quale avvistava l'attore e arrestava la marcia per consentirgli di Persona_1 immettersi nella corsia;
- che, quando l'attore aveva quasi completato la manovra di immissione, sopraggiungeva a velocità sostenuta il motoveicolo T-Max (tg. BF47135), di proprietà e condotto dal convenuto , il quale superava sulla sinistra il motoveicolo del sig. Controparte_2
e impattava con la AM 125 dell'attore; Per_1
- che, a seguito dell'impatto, il motoveicolo T-Max si agganciava e rimaneva agganciato al motoveicolo condotto dall'attore ed entrambi i conducenti rovinavano al suolo;
Parte_2
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Milano, i quali eseguivano gli opportuni rilievi e accertamenti e raccoglievano le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del sinistro;
- che gli agenti accertavano che il convenuto conduceva il proprio motoveicolo sotto CP_2
l'effetto di sostanze stupefacenti;
- che, a causa del violento impatto, l'attore veniva trasportato in codice rosso presso l'Ospedale Niguarda di Milano e ricoverato presso il reparto di terapia intensiva;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale riscontrava un I.P. pari al 28%; CP_6
- che le lesioni riportate dall'attore in seguito all'evento lesivo avevano delle ripercussioni anche sulla sua capacità lavorativa specifica di barista;
- che, in via stragiudiziale, la compagnia convenuta corrispondeva al la somma pari Parte_1
a Euro 6.500,00, trattenuta dall'attore a titolo di mero acconto sul maggior danno dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza nel caso di specie in Controparte_5
generali prevedono espressamente l'esclusione della garanzia nell'ipotesi di guida sotto l'influenza di sostante stupefacenti. In via subordinata, la compagnia convenuta contestava l'an debeatur eccependo la responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, in quanto il medesimo eseguiva una manovra di immissione in
3 corsia omettendo di adottare le necessarie cautele per impedire il sinistro e ponendo in essere una condotta palesemente contraria sia al codice della strada che alle normali regole di prudenza e diligenza. In via ulteriormente subordinata, la compagnia contestava anche il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
All'udienza del 29.11.2022, constatata la regolarità della notificazione nei confronti del convenuto
, questo Giudice ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini di Controparte_2
a VI, c.p.c. fissando l'udienza del giorno 15.03.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di accertamenti tecnici di natura medico-legale sulla persona dell'attore . Parte_1
All'udienza del 13.03.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 16.01.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, con Ordinanza del 17.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Innanzi tutto, in punto di diritto, giova rilevare che l'attore, in qualità di danneggiato, ha formulato domanda risarcitoria ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile civile del danno,
, e della sua impresa assicurativa, così regolarmente Controparte_2 Controparte_5 ittorio con il litisconsorte necessar , III comma, cod. ass..
3. Ciò posto, avuto riguardo all'eccezione di inoperatività della polizza sollevata in via preliminare dalla compagnia convenuta deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 1372 Controparte_5 c.c. il contratto – nel caso di specie qu ha efficacia esclusivamente tra le parti che lo hanno sottoscritto e, dunque, la compagnia può opporre le eccezioni di esclusione di operatività della polizza assicurativa soltanto nei confronti del proprio assicurato, ovvero nella fattispecie in esame, nei confronti di , ma non può opporre al terzo Controparte_2 danneggiato, odierno attore, le eccezioni nascenti dal predetto contratto.
Pertanto, la predetta eccezione è infondata.
4. Nel merito, si rileva che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc. 1, fasc. att.) e delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste oculare sia nell'immediatezza dei fatti che Persona_1 nel presente giudizio (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Innanzi tutto, dalla relazione di incidente stradale – che efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati dagli agenti di P.L. – si evince quanto segue:
“[…] accertava che alle ore 14,25 i motocicli Yamaha TMAX targato BF47135 e AM 125 targato ME50549, erano venuti a collisione e che entrambi i conducenti, a seguito dell'evento avevano riportato lesioni e tramite autolettighe, erano già stato trasportati presso i pronto soccorso degli ospedali Fatebenefratelli e Niguarda. Il riferente veniva informato ed accertava che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati” (v. doc. 1, fasc. att.).
4 Gli agenti di P.L., inoltre, hanno provveduto ad assumere le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del sinistro e, in particolare, la dichiarazione del teste , unico testimone Persona_1 che ha assistito al sinistro e dunque in grado di esporne la rela g. ha Per_1 reso agli agenti di P.L. la seguente dichiarazione: “Ero in moto, procedevo nella corsia centrale del sottopasso Mortirolo proveniente da via Tonale in direzione di piazza Caiazzo. Posso dire che lo scooter T-Max procedeva nella mia stessa direzione di marcia occupando il lato sinistro della corsia, viaggiando tra la mia moto e la linea continua di mezzeria. Giunti a circa 1/3 del sottopasso mi avvedevo di uno scooter azzurro che si trovava in sosta lungo il lato destro della già citata corsia, con la parte anteriore verso piazza Caiazzo. All'improvviso quest'ultimo, senza nessun preavviso, ripartiva effettuando una inversione di marcia. Io riuscivo ad arrestare la marcia ma il conducente del T- Max, che nel contempo di aveva superato di circa 20 metri, frenava repentinamente ma non riusciva ad evitare l'urto. Al momento dell'impatto il conducente del T-Max veniva sbalzato nella corsia opposta di marcia mentre il motociclo con agganciato lo scooter rovinava al suolo portando con sé il mezzo, mentre il conducente della veniva Parte_2 sbalzato in alto e precipitava al suolo nella corsia di marcia di mia percorrenza a circa 5 metri […] , pag. 2, fasc. att.).
Il medesimo teste è stato altresì escusso dinanzi a questo Tribunale all'udienza del 07.07.2023 e in tale occasione ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta dichiarando, in particolare: “non ricordo oggi il colore, ricordo che vi era uno scooter tipo Controparte_5
Vespa fermo sul ciglio della strada, sulla destra, ovvero nel mio stesso lato di marcia. Ricordo poi che un TMax è sfrecciato velocemente sorpassandomi alla mia sinistra e contemporaneamente il signore con lo scooter è ripartito facendo una inversione di marcia e andando ad impattare con il TMax […] posso confermare la circostanza, lo scooter ripartiva improvvisamente ed effettuava una inversione di marcia” (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Dal complessivo compendio probatorio emerge che il convenuto, , alla guida Controparte_2 del proprio motoveicolo T-Max (tg. BF47135) non stesse mant deguata e commisurata allo stato dei luoghi, ovvero una strada urbana caratterizzata dalla presenza di un sottopasso e in prossimità di una intersezione semaforizzata (v. doc.1, fasc. att.).
Ed infatti, dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. agli agenti di Persona_1 P.L., si evince che il convenuto aveva appena superato otto dal teste CP_2 quando, a differenza di quest'ultimo, non è riuscito ad evitare l'impatto con il motoveicolo condotto dall'attore che, come già ampiamente esposto, stava effettuando un'imprudente manovra di inversione del senso di marcia. Il teste ha infatti dichiarato: “mi avvedevo di uno scooter azzurro che si trovava in sosta lungo il lato destro della già citata corsia, con la parte anteriore verso piazza Caiazzo. All'improvviso quest'ultimo, senza nessun preavviso, ripartiva effettuando una inversione di marcia. Io riuscivo ad arrestare la marcia ma il conducente del T-Max, che nel contempo di aveva superato di circa 20 metri, frenava repentinamente ma non riusciva ad evitare l'urto” (v. doc.1, fasc. att.).
Inoltre, la circostanza relativa al fatto che la velocità mantenuta dal convenuto al momento CP_2 del sinistro non fosse commisurata allo stato dei luoghi trova riscontro anche negli accertamenti oggettivi di cui alla relazione di incidente stradale eseguiti dagli agenti della P.L. di Milano, i quali hanno rilevato la presenza sull'asfalto di visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo 'A' (motoveicolo T-Max condotto dal convenuto) della lunghezza complessiva di m 8,04 di forma media, di intensità marcata, con andamento rettilineo rispetto l'asse della carreggiata (v. doc.1, fasc. att.), lunghezza ben compatibile con una forte velocità di conduzione del motociclo da parte del convenuto.
IOa inoltre rilevare che, a seguito del violento impatto, non vi è stata una semplice caduta dei due conducenti dai rispettivi motocicli, ma entrambi sono stati sbalzati, come dichiarato dal teste
5 agli agenti di P.L.: “Al momento dell'impatto il conducente del T-Max veniva sbalzato nella corsia Per_1 opposta di marcia mentre il motociclo con agganciato lo scooter rovinava al suolo portando con se il mezzo, mentre il conducente della veniva sbalzato in alto e precipitava al suolo nella corsia di marcia di mia percorrenza a Parte_2 circa 5 metri” (v. doc.1, fasc. att.). La predetta circostanza prova ulteriormente che l'impatto tra i due motocicli ha determinato le conseguenze sopra esposte in quanto la velocità mantenuta dal convenuto non era moderata e adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto che l'attore CP_2 stava effett manovra di inversione del senso di marcia, dunque la sua velocità non poteva essere eccessiva essendo da poco ripartito.
Infine, la circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale dal teste , il Per_1 quale ha dichiarato “Ricordo poi che un TMax è sfrecciato velocemente sorpassandomi alla mia sinistra” (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Le predette dichiarazioni testimoniali risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca e, pertanto, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste.
Le superiori circostanze consentono, dunque, di ritenere provato che il convenuto al CP_2 momento del sinistro, stesse conducendo il proprio motociclo T-Max a una velocità superiore al limite consentito su una strada urbana e comunque non adeguata allo stato dei luoghi (presenza di sottopasso e prossimità di una intersezione semaforizzata), tanto da non essere stato in grado di effettuare una manovra di emergenza, quale una frenata, e tanto da essere stato successivamente sbalzato nell'opposta corsia di marcia.
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ed infatti, se il convenuto avesse mantenuto una velocità moderata e commisurata alle caratteristiche e condizioni della strada, sarebbe stato in grado di avvedersi – come ha fatto il teste
[...]
– della presenza dell'attore che stava effettuando un'operazione di inversione del senso Per_1
di conseguenza, sarebbe riuscito ad attuare una manovra di emergenza che gli avrebbe consentito di evitare l'impatto.
Ancora, deve rilevarsi che, sebbene dal verbale di incidente risulti che il sig. è risultato CP_2 positivo al test per l'accertamento dell'assunzione di sostante stupefacenti e, pertanto, è stato sanzionato per la violazione dell'art. 187 C.d.S. (v. doc.1, fasc. att.), tuttavia non è stata provata in giudizio la connessione eziologica della predetta violazione del Codice della Strada rispetto all'evento lesivo.
Ed infatti, è fatto notorio che le sostanze stupefacenti permangano nel sangue anche per più giorni e, dunque, nel caso di specie non è possibile determinare, in quanto non emerso nel corso dell'istruttoria, se il dato di positività riscontrato negli accertamenti ematici compiuti sulla persona di si riferisca ad una assunzione di sostanze stupefacenti poco prima del sinistro Controparte_2
o nei giorni antecedenti. Ancora, non è tantomeno emerso il grado di positività delle sostanze, ma
6 genericamente la loro presenza nel sangue, ne consegue che alcun possibile giudizio di rilevanza causale può essere compiuto con riguardo all'incidenza delle sostanze assunte rispetto alle condizioni psico-fisiche del conducente del motociclo al momento del sinistro.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, alcun ulteriore profilo di colpa può essere riconosciuto in capo al convenuto in ordine alla predetta circostanza.
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de Controparte_2 quo, deve rilevarsi che il comportamento colp ertamente concorso, in misura peraltro prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Alla luce del complessivo compendio probatorio si evince, infatti, che l'attore , Parte_1 alla guida del proprio motociclo AM 125 (tg. ME50549), ha accostato pe margine destro della propria carreggiata e, successivamente, ha effettuato un'imprudente e improvvisa manovra di inversione del senso di marcia, senza previamente segnalare la propria intenzione mediante l'attivazione dell'indicatore di direzione come previsto dal Codice della Strada e omettendo di verificare di poter compiere la manovra in sicurezza senza creare pericolo per gli altri utenti della strada.
Il teste escusso dinanzi a questo Tribunale ha, infatti, dichiarato: “Ricordo poi che un TMax è sfrecciato velocemente sorpassandomi alla mia sinistra e contemporaneamente il signore con lo scooter è ripartito facendo una inversione di marcia e andando ad impattare con il TMax […] posso confermare la circostanza, lo scooter ripartiva improvvisamente ed effettuava una inversione di marcia” (v. verbale udienza del 07.07.2023).
Tale circostanza è stata peraltro ritenuta anche dagli agenti verbalizzanti nell'immediatezza, laddove gli stessi hanno applicato, nei confronti dell'attore, la sanzione amministrativa stante la violazione del'art. 154, commi 1 e 8, d.lgs. 285/1992 per avere compiuto “una manovra di inversione del senso di marcia” creando pericolo al conducente del veicolo antagonista (v. doc. 1, fasc. att.).
L'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, il ha altresì violato la regola cautelare Parte_1 di cui all'art. l'art. 154 del Codice della Strada, che im ucenti che intendono eseguire una manovra per cambiare direzione o corsia, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi.
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010,
Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio Tes_1 dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della
7 prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016, .; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore
, in misura prevalente che, stante la maggiore gravità delle regole cautelari violate Parte_1 antificarsi nella misura del 70%, e del convenuto , nella Controparte_2 misura del restante 30%, nella determinazione del sinistro per cui è causa.
5. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott. , il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_2 per cui è causa, ha riportato le lesioni meglio descritte a pagina 11 e seguenti della relazione peritale;
che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 15, di inabilità temporanea al 75% di giorni 20, di inabilità temporanea al 50% di giorni 25 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 25, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 1 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 16-17%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
5.2. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 65 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 5.606,25 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 1 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea: v. pag. 12 relazione peritale) e di Euro 50.447,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 56.053,25.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato pari ad Euro 50.447,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione (Euro 38.066,00) che della sofferenza morale soggettiva interiore
8 (Euro 12.381,00), sofferenza psico-fisica che può ritenersi provata in via presuntiva tenuto conto del fatto colposo sussumibile nella fattispecie di reato di lesioni colpose e dell'accertamento compiuto dal c.t.u. della sofferenza morale nella misura di grado 1, su una scala da 1 a 5, alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 13).
5.3. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno richiesta da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che compete all'attore un aumento a titolo di personalizzazione al fine di valorizzare la c.d. cenestesi lavorativa che, com'è noto, assume rilevanza ai fini della sola personalizzazione del danno (cfr. ex multis Cass. civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012).
Ed infatti, al riguardo il c.t.u., dott. , ha accertato che: “Per ciò che infine attiene Persona_2 l'incidenza delle menomazioni sulla attività l è da considerarsi che in sede di Operazioni Peritali il Paziente ha descritto il reintegro -nel mese di Ottobre 2018- alla precedente mansione di addetto al bar di cinema, specificando unicamente la possibilità di usufruire di turni lavorativi maggiormente convenienti, rispetto alla situazione precedente, e dettagliando di ricoprire ancora nell'attualità la predetta mansione. Quanto finora affermato, alla luce altresì dell'evidenza di una buona evoluzione clinica presente del quadro di esiti di traumatismo cranico, e considerata la natura “commerciale” della mansione stessa necessitante la conservazione di abilità prassico-manuali per la preparazione/allestimento dei prodotti da servire (stante comunque la conservata possibilità per l'Attore di espletare la medesima attività lavorativa precedente il traumatismo) rappresenta un nucleo di elementi tecnici atti a concludere che l'evenienza menomativa in discussione possa di fatto essere al più foriera di una maggior usura lavorativa nella mansione di barista, ricoperta dall'Attore all'epoca del sinistro e tutt'ora espletata” (v. relazione peritale, pag. 14 ss.).
La predetta personalizzazione per la cenestesi lavorativa può equamente valutarsi nella misura del 20% tenuto conto che in relazione al grado di I.P. accertato (16-17%) la percentuale massima di personalizzazione è pari al 42-43%.
Ciò posto, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata ad allegare genericamente quanto segue: “Ad oggi, si aggiunga alla richiesta di danni alla salute, la personalizzazione del danno nella misura massima del 32% per via delle sofferenze subite dal danneggiato in seguito all'evento dannoso occorso e quantificato nella somma complessiva di €. 146.837,00” (v. atto di citazione, pag. 8).
L'attore, dunque, non ha dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata e, pertanto, la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo Tribunale intende dare continuità
– che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
9 anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione del danno per la sola cenestesi lavorativa nella misura complessiva del 20% (con un incremento nella misura di Euro 7.613,20 pari al 20% del solo danno biologico/dinamico-relazionale), la somma che deve essere complessivamente liquidata a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 63.666,45 (di Parte_1 cui Euro 38.066, biologico, Euro 12.381,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 7.613,20 per la personalizzazione nella misura del 20% del danno biologico ed Euro Euro 5.606,25 per il danno da invalidità temporanea), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, è pari a Euro 19.099,93.
5.4. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 6.500,00, pagato dalla compagnia convenuta all'attore in data 10.11.2021, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. docc. 11 e 12, fasc. att.), è pari ad Euro 7.449,00 rivalutato all'attualità.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 19.099,93 (già decurtato il concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%), liquidato all'attualità, il predetto acconto pari ad Euro 7.449,00, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice la somma di Euro 11.650,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto in conseguenza al sinistro per cui è causa.
5.5. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 11.650,93 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (06.07.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 06.07.2018 fino alla presente sentenza.
5.6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte attrice nei propri atti difensivi, si rileva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il
10 contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
In particolare, le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento secondo il quale “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”. Di conseguenza, “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 26972/2008).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
6. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, si rileva che compete all'attore il rimborso delle spese mediche ritenute Parte_1 congrue dal c.t.u. ed in connessione nistro di causa pari a Euro 150,03 per prestazioni di carattere sanitario (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso è pari a Euro 177,04 nonché la somma di Euro 732,00 per assistenza medico-legale ante causam (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (28.04.2021) è pari a Euro 854,98 e, infine, la somma di Euro 40,00 per la copia della cartella clinica (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (25.09.2018) è pari a Euro 47,32.
Dunque, il totale del danno patrimoniale spettante all'attore a titolo di spese mediche è pari a Euro 1.079,34 (somma già rivalutata all'attualità) somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, è pari a Euro 324,04 oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.5.).
7. Parte convenuta ha formulato domanda di accertamento del proprio Controparte_5 diritto di diritto di rivalsa enuto Sig. con conseguente condanna di CP_2 quest'ultimo a restituire gli importi che la compagnia convenuta sarà tenuta a pagare a parte attrice in forza della presente sentenza, tenuto conto del contratto assicurativo.
In particolare, parte convenuta eccepisce l'inoperatività della polizza nei confronti del convenuto in forza dell'art.
2.4. delle condizioni generali producendo, in sede di comparsa di CP_2 costituzione, un mero estratto del contratto, riservandosi la produzione integrale del medesimo nei termini di legge (v. pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, parte convenuta non ha prodotto, successivamente alla costituzione in giudizio, alcun contratto, completo in ogni sua parte, tale da consentire l'esame del regolamento contrattuale nella sua interezza e la valutazione di fondatezza dell'eccezione sollevata.
Pertanto, in difetto di produzione di adeguata documentazione contrattuale a sostegno del preteso diritto di rivalsa, la domanda formulata in via subordinata da nei confronti del Controparte_5 convenuto non può trovare accoglimento. CP_2
8. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11 9. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70% e l'accoglimento della domanda attorea per un valore notevolmente inferiore rispetto al petitum) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata (con applicazione dei valori minimi in relazione alla fase decisionale e applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e istruttoria), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. Vitale con nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Vitale come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 759,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024.
Con riguardo alla domanda formulata da nei confronti del convenuto Controparte_7 CP_2 stante la sua mancata costituzione in g izione in punto di spese d compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del 70%) e Parte_1 del convenuto (nella mis terminazione del sinistro Controparte_2 di causa occorso in Milano in data 06.07.2018;
- condanna i convenuti ed , in solido tra loro e Controparte_5 Controparte_2 nelle rispettive qualità, a corrispondere all'attore la somma di Euro Parte_1 11.974,97 a titolo di danno non patrimoniale, oltre tivazione, già tenuto conto di quanto corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta, ed Euro 324,04 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 70%;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute;
- rigetta la domanda formulata dalla compagnia nei confronti del Controparte_5 convenuto;
Controparte_2
- condanna, previa compensazione nella misura dei due terzi, i convenuti Controparte_5 ed , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a Controparte_2 spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, nella misura di Euro 1.382,00 per compensi ed Euro 262,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Franco Saverio Vitale come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti ed , Controparte_5 Controparte_2 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due terzi, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 12.03.2024;
12 - dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra parte convenuta
[...]
e il convenuto . CP_5 Controparte_2
Milano, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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