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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2427 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. ), in persona del p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, giusta procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rapp.to e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Eva Fezza Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18.09.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1445/2022 emessa dal Giudice di
Pace di denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento Parte_1 dei verbali n. AT2917 – n. registro 7306/2022, notificato il 25.05.2022; 2. n. SU4018 – 8752/2022, notificato il
7.6.2022 elevati in danno di per violazione dell'art. 146, III comma CdS. Controparte_1
A sostegno del gravame il appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha Pt_1 ritenuto tardiva l'impugnazione del primo dei due verbali e nella parte in cui non ha ritenuto sufficientemente dimostrata la violazione.
Instaurato il contraddittorio, si è regolarmente costituito in giudizio , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Egli ha poi spiegato appello incidentale contro la medesima sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'omologazione dello strumento semaforico e nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese nonostante l'integrale accoglimento della propria pretesa. Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
*
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dello stesso è agevole comprendere i motivi d'impugnazione ed i capi di sentenza impugnati.
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Infondata è innanzitutto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, posto che anche con riguardo alla data di notifica del primo verbale, l'impugnazione è tempestiva, avendo scelto di inviare Controparte_1 il ricorso al competente Ufficio del GdP mediante l'utilizzo del servizio postale e, per come documentato, la consegna del plico all'ufficiale postale è avvenuta in data 24.6.2022 a fronte della notifica del verbale del 25.5.22.
Il termine di gg. 30 risulta dunque rispettato.
Passando poi al merito del gravame, il ha lamentato l'erronea valutazione del Parte_1 compendio probatorio da parte del GdP, dal quale invece emergerebbe la regolarità ed il funzionamento delle apparecchiature con cui la violazione di cui si controverte è stata accertata.
L'appellato ha contestato dette argomentazioni, reiterando comunque tutte le articolate doglianze promosse in primo grado.
Ebbene, dalla valutazione dei documenti riprodotti correttamente in grado d'appello emerge la correttezza della valutazione del primo giudice.
Giovi ricordare che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa è onere della PA dare opportuna prova della violazione ascritta all'opponente.
Nel caso di specie , oltre ad aver contestato la regolarità e taratura degli strumenti con cui Controparte_1
è avvenuto l'accertamento della violazione ha altresì dedotto che dalle riproduzioni fotografiche allegate non emerge con sufficiente certezza che l'autovettura ivi raffigurata fosse quella di sua proprietà, attesa l'illeggibilità della targa.
Il Giudice di Pace nella sua motivazione ha effettivamente considerato le incongruenze relative alle dette riproduzioni fotografiche (relative alla targa ed all'orario) indice di un malfunzionamento delle apparecchiature stesse.
A ciò si aggiunga in questa sede che effettivamente dalle riproduzioni fotografiche prodotte non si legge con sufficiente chiarezza il numero di targa dell'autovettura che effettua l'attraversamento dell'incrocio.
Con ogni evidenza ciò impedisce di ritenere provato l'addebito nei confronti di . Controparte_1
L'appello va rigettato, con assorbimento del primo motivo di appello incidentale.
Quanto al secondo motivo d'appello incidentale, esso va accolto, atteso che certamente erronea è la compensazione delle spese di lite a fronte dell'integrale accoglimento della domanda proposta dal in CP_1 primo grado, in violazione del principio della soccombenza ed in assenza di motivi che possano averne giustificato al deroga.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto va riformato il capo della sentenza n. 1445/2022 emessa dal Giudice di Pace di relativo alla compensazione delle spese di lite, che andranno Parte_1 poste a carico del quantificate nell'importo di euro 380,00 oltre accessori di legge Parte_1 da corrispondere alla controparte, con attribuzione al difensore antistatario.
Le spese di lite, del presente grado, seguono il principio generale della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal così provvede : Parte_3
a) Rigetta l'appello;
b) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna il al pagamento delle spese di lite del Parte_1 primo grado in favore di , quantificate nell'importo di euro 380,00 oltre accessori di legge e Controparte_1 con attribuzione al difensore antistatrio;
c) Condanna il alla refusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in 600,00 oltre Iva e Cpa oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, nella misura del
15%, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2427 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. ), in persona del p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, giusta procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rapp.to e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Eva Fezza Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18.09.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1445/2022 emessa dal Giudice di
Pace di denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento Parte_1 dei verbali n. AT2917 – n. registro 7306/2022, notificato il 25.05.2022; 2. n. SU4018 – 8752/2022, notificato il
7.6.2022 elevati in danno di per violazione dell'art. 146, III comma CdS. Controparte_1
A sostegno del gravame il appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha Pt_1 ritenuto tardiva l'impugnazione del primo dei due verbali e nella parte in cui non ha ritenuto sufficientemente dimostrata la violazione.
Instaurato il contraddittorio, si è regolarmente costituito in giudizio , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e nel merito, chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Egli ha poi spiegato appello incidentale contro la medesima sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'omologazione dello strumento semaforico e nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese nonostante l'integrale accoglimento della propria pretesa. Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
*
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura dello stesso è agevole comprendere i motivi d'impugnazione ed i capi di sentenza impugnati.
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Infondata è innanzitutto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, posto che anche con riguardo alla data di notifica del primo verbale, l'impugnazione è tempestiva, avendo scelto di inviare Controparte_1 il ricorso al competente Ufficio del GdP mediante l'utilizzo del servizio postale e, per come documentato, la consegna del plico all'ufficiale postale è avvenuta in data 24.6.2022 a fronte della notifica del verbale del 25.5.22.
Il termine di gg. 30 risulta dunque rispettato.
Passando poi al merito del gravame, il ha lamentato l'erronea valutazione del Parte_1 compendio probatorio da parte del GdP, dal quale invece emergerebbe la regolarità ed il funzionamento delle apparecchiature con cui la violazione di cui si controverte è stata accertata.
L'appellato ha contestato dette argomentazioni, reiterando comunque tutte le articolate doglianze promosse in primo grado.
Ebbene, dalla valutazione dei documenti riprodotti correttamente in grado d'appello emerge la correttezza della valutazione del primo giudice.
Giovi ricordare che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa è onere della PA dare opportuna prova della violazione ascritta all'opponente.
Nel caso di specie , oltre ad aver contestato la regolarità e taratura degli strumenti con cui Controparte_1
è avvenuto l'accertamento della violazione ha altresì dedotto che dalle riproduzioni fotografiche allegate non emerge con sufficiente certezza che l'autovettura ivi raffigurata fosse quella di sua proprietà, attesa l'illeggibilità della targa.
Il Giudice di Pace nella sua motivazione ha effettivamente considerato le incongruenze relative alle dette riproduzioni fotografiche (relative alla targa ed all'orario) indice di un malfunzionamento delle apparecchiature stesse.
A ciò si aggiunga in questa sede che effettivamente dalle riproduzioni fotografiche prodotte non si legge con sufficiente chiarezza il numero di targa dell'autovettura che effettua l'attraversamento dell'incrocio.
Con ogni evidenza ciò impedisce di ritenere provato l'addebito nei confronti di . Controparte_1
L'appello va rigettato, con assorbimento del primo motivo di appello incidentale.
Quanto al secondo motivo d'appello incidentale, esso va accolto, atteso che certamente erronea è la compensazione delle spese di lite a fronte dell'integrale accoglimento della domanda proposta dal in CP_1 primo grado, in violazione del principio della soccombenza ed in assenza di motivi che possano averne giustificato al deroga.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto va riformato il capo della sentenza n. 1445/2022 emessa dal Giudice di Pace di relativo alla compensazione delle spese di lite, che andranno Parte_1 poste a carico del quantificate nell'importo di euro 380,00 oltre accessori di legge Parte_1 da corrispondere alla controparte, con attribuzione al difensore antistatario.
Le spese di lite, del presente grado, seguono il principio generale della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal così provvede : Parte_3
a) Rigetta l'appello;
b) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna il al pagamento delle spese di lite del Parte_1 primo grado in favore di , quantificate nell'importo di euro 380,00 oltre accessori di legge e Controparte_1 con attribuzione al difensore antistatrio;
c) Condanna il alla refusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in 600,00 oltre Iva e Cpa oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, nella misura del
15%, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo