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Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/07/2022, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01328/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2022, proposto da
Econova Servizi per l'Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Consorzio A.T.O. Sud Salento - Bacino LE/3, in liquidazione in persona del Commissario D.G. A.G.E.R., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi:
- sul decreto ingiuntivo n. 88/2012, emesso dal Tribunale Civile di Lecce, ex Sezione Distaccata di Galatina, in data 18 aprile 2012, di cui è stata dichiarata l'esecutorietà in data 8 luglio 2021 e notificato, munito della formula esecutiva, apposta in data 21 luglio 2021, il 2 agosto 2021, con cui è stato ingiunto al Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 di pagare in favore della Società ricorrente la somma di € 323.582,63, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 e spese del procedimento monitorio liquidate per € 2.544,50, di cui € 536,00 per spese vive, € 821,00 per diritti, € 1.187,50 per onorari, oltre spese forfettarie al 12,5% IVA e CAP come per legge;
- sulla sentenza del Tribunale Civile di Lecce n. 4009/2017 del 3 novembre 2017, notificata, munita della formula esecutiva, apposta in data 5 gennaio 2021, il 17 marzo 2021, con cui è stata respinta l’opposizione sollevata ex art. 645 c.p.c. dal Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 avverso il predetto decreto ingiuntivo n. n.88 del 18 aprile 2012 emesso dal Tribunale Civile di Lecce - ex sezione Distaccata di Galatina, ordinando allo stesso la refusione in favore della Società ricorrente delle spese del giudizio per € 5.635,00 oltre spese generali, nella misura del 15% e IVA e CAP come per legge;
- sulla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1265/2020 del 29 dicembre 2020, divenuta irrevocabile ex art. 324 c.p.c. per mancata impugnazione e notificata, munita della formula esecutiva, apposta in data 7 gennaio 2021, il 17 marzo 2021, con cui è stato respinto l’appello proposto dal Consorzio A.T.O - Sud Salento Bacino LE/3 avverso la predetta sentenza del Tribunale Civile di Lecce n. 4009 del 3 novembre 2017, ordinando allo stesso il pagamento a favore della Società ricorrente, a titolo di spese processuali, della somma di € 9.000,00 oltre accessori di legge e tariffe (15%).
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il decreto di cui in epigrafe (n. 88/2012 del 18 aprile 2012), il Tribunale Civile di Lecce - ex sezione Distaccata di Galatina ha ingiunto al Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 di pagare in favore della ricorrente Econova Servizi per l’Ambiente S.r.l. la somma di € 323.582,63, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 e spese del procedimento monitorio liquidate per € 2.544,50, di cui € 536,00 per spese vive, € 821,00 per diritti, € 1.187,50 per onorari, oltre spese forfettarie al 12,5%, IVA e CAP come per legge.
1.1 A seguito della notifica del predetto decreto ingiuntivo, avvenuta il 15 maggio 2012, il Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso lo stesso.
1.2 Con sentenza del n. 4009/2017 del 3 novembre 2017 il Tribunale Civile di Lecce ha respinto l’opposizione sollevata ex art. 645 c.p.c. dal Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 avverso il predetto decreto ingiuntivo n. n.88 del 18 aprile 2012 emesso dal Tribunale Civile di Lecce - ex sezione Distaccata di Galatina, ordinando allo stesso la refusione in favore della Società ricorrente delle spese del giudizio per € 5.635,00 oltre spese generali, nella misura del 15% e IVA e CAP come per legge.
1.3 Con sentenza n. 1265/2020 del 29 dicembre 2020, divenuta irrevocabile ex art. 324 c.p.c. per mancata impugnazione, la Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto dal Consorzio A.T.O - Sud Salento Bacino LE/3 avverso la predetta sentenza del Tribunale Civile di Lecce n.4009 del 3 novembre 2017, ordinando allo stesso il pagamento a favore della Società ricorrente, a titolo di spese processuali, della somma di € 9.000,00 oltre accessori di legge e tariffe (15%).
2. Con il ricorso di ottemperanza, notificato in data 1° febbraio 2022 e depositato il 4 febbraio 2022, la Econova Servizi per l’Ambiente S.r.l. ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 88 del 18 aprile 2012 emesso dal Tribunale Civile di Lecce - ex sezione Distaccata di Galatina, nonché sulla sentenza n. 4009/2017 del 3 novembre 2017 del Tribunale Civile di Lecce e sulla sentenza n.1265/2020 del 29 dicembre 2020 della Corte d’Appello di Lecce, indicati in epigrafe, con il pagamento degli importi dovuti (per un ammontare complessivo richiesto di € 467.919,15) con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze di lite.
2.1 Espone parte ricorrente di aver notificato il decreto ingiuntivo n. 88/2012 del 18 aprile 2012 emesso dal Tribunale Civile di Lecce - ex sezione Distaccata di Galatina, munito di formula esecutiva apposta in data 21 luglio 2021 a seguito di dichiarazione di l’esecutività resa l’8 luglio 2021, in data 2 agosto 2021 al Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3.
Aggiunge, poi, di aver notificato il 17 marzo 2021 sempre al Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 la sentenza, munita della formula esecutiva apposta in data 5 gennaio 2021, del Tribunale Civile di Lecce n. 4009/2017 del 3 novembre 2017.
In ultimo, espone di aver notificato il 17 marzo 2021 al Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n.1265/2020 del 29 dicembre 2020, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, munita della formula esecutiva apposta in data 7 gennaio 2021.
3. Non si è costituito in giudizio il Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3 (in liquidazione, in persona del Commissario D.G. dell’A.G.E.R.).
4. All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022 la difesa di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per poter esibire le copie delle sentenze di primo e secondo grado esecutive notificate direttamente al Consorzio intimato e non depositate per un disguido. Il Presidente, preso atto, ha rinviato la causa alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2022.
5. In data 11 maggio 2022 la difesa di parte ricorrente ha depositato le copie delle sentenze di primo e secondo grado esecutive notificate direttamente al Consorzio intimato.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 21 giugno 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
2. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario tra cui rientrano anche il decreto ingiuntivo e le sentenze di cui in epigrafe passate in giudicato, come da attestazione del 22 aprile 2022 prodotta da parte ricorrente il 14 febbraio 2022.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto ingiuntivo e le sentenze di cui in epigrafe sono divenute irrevocabili, come risulta dall’apposita attestazione della Corte di Appello di Lecce.
Inoltre, il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato, munito di formula esecutiva (apposta dalla Cancelleria il 3 maggio 2012 in esecuzione del provvedimento di esecutività del G.U. depositato il 18 aprile 2012), il 17 maggio 2012 al Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3, nel mentre la sentenza del Tribunale Civile di Lecce n.4009/2017 del 3 novembre 2017 è stata notificata al medesimo Consorzio, munita della formula esecutiva apposta in data 5 gennaio 2021, il 17 marzo 2021 e la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 1265/2020 del 29 dicembre 2020, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, è stata notificata al medesimo Consorzio, munita della formula esecutiva apposta in data 7 gennaio 2021, il 17 marzo 2021.
Sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
3. Il ricorso in ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’avvenuto adempimento, da parte del Consorzio resistente, al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e sulle sentenze A.G.O. di cui in epigrafe.
Si ordina, per l’effetto, al Consorzio A.T.O. Sud Salento - Bacino LE/3 in liquidazione, in persona del Commissario D.G. dell’A.G.E.R., di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adempimento del giudicato formatosi sulle pronunce A.G.O. di che trattasi con il pagamento, in favore dell’odierna ricorrente Econova Servizi per l’Ambiente S.r.l., delle somme di denaro in esse indicate.
4. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Consorzio A.T.O. Sud Salento - Bacino LE/3, in liquidazione in persona del Commissario D.G. dell’A.G.E.R., di dare integrale ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 88/2012 del 18 aprile 2012 emesso dal Tribunale Civile di Lecce - ex sezione Distaccata di Galatina, sulla sentenza del n. 4009/2017 del 3 novembre 2017 il Tribunale Civile di Lecce e sulla sentenza n. 1265/2020 del 29 dicembre 2020 della Corte d’Appello di Lecce, indicati in epigrafe, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna il Consorzio A.T.O. - Sud Salento Bacino LE/3, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO