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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RG 13835 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAIAFA PIERPAOLO presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
23.3.92 (atto n. 44 , P. II, S.A sez. B , anno 1992).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (2.8.92), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, (2.11.2001) e (11.3.04) (maggiorenni e Persona_2 Per_3
1 non economicamente indipendenti).
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- la separazione;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti pari a 500,00 € mensili (300,00 a titolo di contributo al mantenimento di e 200 a titolo di contributo al mantenimento di oltre il 50% delle Persona_2 Per_3
spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 400,00 mensili;
- vittoria di spese con attribuzione.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione;
- l'assegnazione della casa familiare alla Pt_1
- un assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie da quantificare in una somma variabile tra 200,00 e 250,00 €
- condanna della parte ricorrente alla restituzione dei gioielli appartenuti alla famiglia dell' custoditi presso la cassaforte dell'abitazione di via de Gasperi 42 CP_1
Le parti comparivano in data 17.12.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e - preso atto della convivenza di con il padre - così provvedeva: Per_2
• Assegna l'abitazione familiare alla per la residenza della stessa e del figlio Pt_1 Per_3 con lei attualmente convivente;
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, considerato che l' sostiene spese locative ,vive con il figlio , dispone che L' CP_1 Persona_2 CP_1 versi (con decorrenza dalla domanda) alla la somma di euro 500,00, di cui euro Pt_1
350,00 a titolo di assegno coniugale ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio convivente con la madre ed ancora non completamente economicamente Per_3 indipendente (in ragione dello svolgimento di un tirocinio professionale che non ha natura di vero e proprio contratto di lavoro non dando diritto a permessi, ferie , malattia né contributi pensionistici e senza alcuna certezza di stabilizzazione) , entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
2 Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
Il Giudice relatore inoltre:
• rigettate le istanze istruttorie con ordinanza che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata;
• ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
fissava l'udienza del 10.4.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In difetto di domanda di addebito va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
risulta vivere con il padre e per l'effetto, in difetto di domanda avanzata da parte Per_2
dell nulla si dispone in ordine al mantenimento del secondogenito. CP_1
Quanto a - ritenuta la stabile convivenza con la madre a nulla rilevando, ai fini del decidere, Per_3
quanto riferito dalle parti in ordine al forte affetto che lo lega alla signora fin da quando lui Pt_2
era piccolo - si osserva che la attrice dichiarava è in cerca di occupazione , ha Per_3 Per_3
fatto un tirocinio formativo presso la Federdat di 6 mesi, ancora fa questo tirocinio che in pratica dura da poco meno di un anno;
ha studiato fino a 16 anni;
io so che lui fa cose elettiriche Per_3
, guadagna 500,00€ circa
La attrice inoltre documentava il contratto di tirocinio stipulato da dal 14 novembre 2023 al Per_3
13 maggio 2024 per 40 ore settimanali con percezione di indennità di partecipazione di ottocento euro;
contratto che la stessa riferiva ancora in essere nel dicembre 2024 quando compariva davanti al relatore.
La però non allegava neanche all'udienza del 10.4.25 il nuovo contratto del figlio Pt_1 Per_3
a riprova della natura di tirocinio che può avere però durata di 6 mesi prorogabile fino a 12 mesi.
3 Pertanto – considerato che Il diritto al mantenimento del maggiorenne va valutato caso per caso e deve essere provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla . - si rileva che il giovane ha interrotto gli studi da 5 anni e pertanto in ragione del principio Parte_3 dell'autoresponsabilità, e della mancata allegazione del rapporto in essere all'attualità, ovvero alla scadenza del contratto prodotto, non si ritiene che lo stesso possa ancora pretendere di essere mantenuto in ragione delle scelte di vita fino a questo momento operate (interruzione degli studi a
16 anni) e alla mancata prova di persistente rapporto di tirocinio che era tenuto ad offrire soprattutto a fronte della contestazione di parte convenuta.
Ciò posto si revocano ex nunc gli obblighi contributivi al mantenimento di da parte del Per_3
padre, confermando per il pregresso (ovvero dalla domanda fino alla presente statuizione) quanto disposto giusta ordinanza del 17.12.24 .
In ragione della ritenuta indipendenza economica di nulla si statuisce sulla casa familiare, Per_3 ma si prende atto della disponibilità in tal senso dell' che, pur sostenendo fin dalla comparsa CP_1 di costituzione l'indipendenza economica dei figli, ha chiesto ugualmente l'assegnazione della casa familiare alla moglie.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore della attrice è bene evidenziare che il convenuto non contesta l'an ed invero il coniuge richiedente classe 72, nel corso del lungo matrimonio (33 anni) ha svolto l'attività di casalinga, ha dichiarato di lavorare attualmente in modo saltuario come domestica guadagnando 8 euro all'ora per tre ore quando mi chiamano, non più di una o due volte a settimana non ha pertanto redditi propri in grado di garantirle un minimo di autosufficienza economica;
pertanto si ritiene debba essere soddisfatta l'esigenza della di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura Pt_1 dell'unità coniugale;
tenore di vita sì indimostrato, ma da ritenersi incontestatamente sostenuto dalle sole entrate del convenuto unico percettore di reddito.
Dalle allegazioni dell' si evince che lo stesso contraeva in data 2 gennaio 2024 un prestito CP_1 compass nel quale risulta indicato il reddito mensile di 2400 € per 13 mensilità (fl 5 del contratto prodotto dal ); peraltro un reddito di tale importo (che si evince anche dall'estratto conto CP_1
prodotto dalla ove risultano gli accrediti degli stipendi di aprile 2023 e maggio 2023 Pt_1
rispettivamente di 2170 e 2506 €) appare anche la ragionevole premessa del contratto di finanziamento INTESA SAN PAOLO di 44.250,00 per 120 rate mensili di 549,55; importo che difficilmente verrebbe erogato ad un soggetto percettore di reddito nella modesta misura di cui al contratto che la riferisce infatti essere stato strategicamente stipulato dall' in data Pt_1 CP_1
5.4.24 con stipendio inferiore a 1500,00.
4 L , che non ha depositato documentazione bancaria né reddituale relativa all'ultimo triennio, CP_1
va pertanto onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie, rapportato però alla sua concreta capacità reddituale ben superiore a quanto emerge dal contratto dell'ultima ora (che peraltro non ha dimostrato di avere stipulato con datore di lavoro diverso da quello per il quale ha già lavorato in passato), ovvero con decorrenza dalla domanda, nella misura richiesta dalla attrice di
400,00 € lievemente superiore a quanto statuito provvisoriamente dal relatore.
In ordine infine alla domanda restitutoria proposta dall' si rileva che il rito della separazione CP_1
è modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario e pertanto la stessa resta estranea all'oggetto del giudizio in quanto non legata dal vincolo della connessione, ma del tutto autonoma e distinta dalla domanda principale.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per compensare le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi
, Parte_1 Controparte_1
• rigetta la domanda di contributo al mantenimento di a carico del padre e per Per_3
l'effetto revoca con decorrenza ex nunc quanto statuito giusta ordinanza del 17.12.24
• determina, con decorrenza dalal domanda, in euro 400,00 a carico del convenuto l'assegno di mantenimento in favore della attrice disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno
10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat
• premde atto della concorde richiesta di assegnazione alla convenuta della casa familiare in
Quarto (NA) alla via A. De Gasperi n.42 scala f p.4 i.9 immobile di edilizia popolare già condotto in locazione dalla sig.ra Pt_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44 , P. II, S.A sez. B , anno 1992)
• compensa le spese.
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.4.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAIAFA PIERPAOLO presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
23.3.92 (atto n. 44 , P. II, S.A sez. B , anno 1992).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (2.8.92), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, (2.11.2001) e (11.3.04) (maggiorenni e Persona_2 Per_3
1 non economicamente indipendenti).
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- la separazione;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti pari a 500,00 € mensili (300,00 a titolo di contributo al mantenimento di e 200 a titolo di contributo al mantenimento di oltre il 50% delle Persona_2 Per_3
spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 400,00 mensili;
- vittoria di spese con attribuzione.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione;
- l'assegnazione della casa familiare alla Pt_1
- un assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie da quantificare in una somma variabile tra 200,00 e 250,00 €
- condanna della parte ricorrente alla restituzione dei gioielli appartenuti alla famiglia dell' custoditi presso la cassaforte dell'abitazione di via de Gasperi 42 CP_1
Le parti comparivano in data 17.12.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e - preso atto della convivenza di con il padre - così provvedeva: Per_2
• Assegna l'abitazione familiare alla per la residenza della stessa e del figlio Pt_1 Per_3 con lei attualmente convivente;
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, considerato che l' sostiene spese locative ,vive con il figlio , dispone che L' CP_1 Persona_2 CP_1 versi (con decorrenza dalla domanda) alla la somma di euro 500,00, di cui euro Pt_1
350,00 a titolo di assegno coniugale ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio convivente con la madre ed ancora non completamente economicamente Per_3 indipendente (in ragione dello svolgimento di un tirocinio professionale che non ha natura di vero e proprio contratto di lavoro non dando diritto a permessi, ferie , malattia né contributi pensionistici e senza alcuna certezza di stabilizzazione) , entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
2 Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
Il Giudice relatore inoltre:
• rigettate le istanze istruttorie con ordinanza che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata;
• ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
fissava l'udienza del 10.4.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In difetto di domanda di addebito va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
risulta vivere con il padre e per l'effetto, in difetto di domanda avanzata da parte Per_2
dell nulla si dispone in ordine al mantenimento del secondogenito. CP_1
Quanto a - ritenuta la stabile convivenza con la madre a nulla rilevando, ai fini del decidere, Per_3
quanto riferito dalle parti in ordine al forte affetto che lo lega alla signora fin da quando lui Pt_2
era piccolo - si osserva che la attrice dichiarava è in cerca di occupazione , ha Per_3 Per_3
fatto un tirocinio formativo presso la Federdat di 6 mesi, ancora fa questo tirocinio che in pratica dura da poco meno di un anno;
ha studiato fino a 16 anni;
io so che lui fa cose elettiriche Per_3
, guadagna 500,00€ circa
La attrice inoltre documentava il contratto di tirocinio stipulato da dal 14 novembre 2023 al Per_3
13 maggio 2024 per 40 ore settimanali con percezione di indennità di partecipazione di ottocento euro;
contratto che la stessa riferiva ancora in essere nel dicembre 2024 quando compariva davanti al relatore.
La però non allegava neanche all'udienza del 10.4.25 il nuovo contratto del figlio Pt_1 Per_3
a riprova della natura di tirocinio che può avere però durata di 6 mesi prorogabile fino a 12 mesi.
3 Pertanto – considerato che Il diritto al mantenimento del maggiorenne va valutato caso per caso e deve essere provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla . - si rileva che il giovane ha interrotto gli studi da 5 anni e pertanto in ragione del principio Parte_3 dell'autoresponsabilità, e della mancata allegazione del rapporto in essere all'attualità, ovvero alla scadenza del contratto prodotto, non si ritiene che lo stesso possa ancora pretendere di essere mantenuto in ragione delle scelte di vita fino a questo momento operate (interruzione degli studi a
16 anni) e alla mancata prova di persistente rapporto di tirocinio che era tenuto ad offrire soprattutto a fronte della contestazione di parte convenuta.
Ciò posto si revocano ex nunc gli obblighi contributivi al mantenimento di da parte del Per_3
padre, confermando per il pregresso (ovvero dalla domanda fino alla presente statuizione) quanto disposto giusta ordinanza del 17.12.24 .
In ragione della ritenuta indipendenza economica di nulla si statuisce sulla casa familiare, Per_3 ma si prende atto della disponibilità in tal senso dell' che, pur sostenendo fin dalla comparsa CP_1 di costituzione l'indipendenza economica dei figli, ha chiesto ugualmente l'assegnazione della casa familiare alla moglie.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore della attrice è bene evidenziare che il convenuto non contesta l'an ed invero il coniuge richiedente classe 72, nel corso del lungo matrimonio (33 anni) ha svolto l'attività di casalinga, ha dichiarato di lavorare attualmente in modo saltuario come domestica guadagnando 8 euro all'ora per tre ore quando mi chiamano, non più di una o due volte a settimana non ha pertanto redditi propri in grado di garantirle un minimo di autosufficienza economica;
pertanto si ritiene debba essere soddisfatta l'esigenza della di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura Pt_1 dell'unità coniugale;
tenore di vita sì indimostrato, ma da ritenersi incontestatamente sostenuto dalle sole entrate del convenuto unico percettore di reddito.
Dalle allegazioni dell' si evince che lo stesso contraeva in data 2 gennaio 2024 un prestito CP_1 compass nel quale risulta indicato il reddito mensile di 2400 € per 13 mensilità (fl 5 del contratto prodotto dal ); peraltro un reddito di tale importo (che si evince anche dall'estratto conto CP_1
prodotto dalla ove risultano gli accrediti degli stipendi di aprile 2023 e maggio 2023 Pt_1
rispettivamente di 2170 e 2506 €) appare anche la ragionevole premessa del contratto di finanziamento INTESA SAN PAOLO di 44.250,00 per 120 rate mensili di 549,55; importo che difficilmente verrebbe erogato ad un soggetto percettore di reddito nella modesta misura di cui al contratto che la riferisce infatti essere stato strategicamente stipulato dall' in data Pt_1 CP_1
5.4.24 con stipendio inferiore a 1500,00.
4 L , che non ha depositato documentazione bancaria né reddituale relativa all'ultimo triennio, CP_1
va pertanto onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie, rapportato però alla sua concreta capacità reddituale ben superiore a quanto emerge dal contratto dell'ultima ora (che peraltro non ha dimostrato di avere stipulato con datore di lavoro diverso da quello per il quale ha già lavorato in passato), ovvero con decorrenza dalla domanda, nella misura richiesta dalla attrice di
400,00 € lievemente superiore a quanto statuito provvisoriamente dal relatore.
In ordine infine alla domanda restitutoria proposta dall' si rileva che il rito della separazione CP_1
è modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario e pertanto la stessa resta estranea all'oggetto del giudizio in quanto non legata dal vincolo della connessione, ma del tutto autonoma e distinta dalla domanda principale.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per compensare le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi
, Parte_1 Controparte_1
• rigetta la domanda di contributo al mantenimento di a carico del padre e per Per_3
l'effetto revoca con decorrenza ex nunc quanto statuito giusta ordinanza del 17.12.24
• determina, con decorrenza dalal domanda, in euro 400,00 a carico del convenuto l'assegno di mantenimento in favore della attrice disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno
10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat
• premde atto della concorde richiesta di assegnazione alla convenuta della casa familiare in
Quarto (NA) alla via A. De Gasperi n.42 scala f p.4 i.9 immobile di edilizia popolare già condotto in locazione dalla sig.ra Pt_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44 , P. II, S.A sez. B , anno 1992)
• compensa le spese.
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.4.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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