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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176/2025 R.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 27.2.1979, CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alberto Civitarese
ATTORE
E
n. a Lanciano il 16.11.1978, CF Controparte_1
difesa dall'Avv. Domenico Gianluca Travaglini C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI L'Avv. Alberto Civitarese per conclude: “ CHIEDE che Parte_1
l'Onorevole Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis. 14 e seguenti, previa comparizione delle parti, voglia adottare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
1 – La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, confermandosi Per_1 la collocazione prevalente presso il padre con il quale già vive da tempo nella ex casa coniugale ubicata in Casalanguida (CH), Via Difesa 10/A.
2 - Il diritto di visita materno continuerà ad essere esercitato secondo accordi presi di volta in volta dalla madre con la figlia, ormai quattordicenne, così come le permanenze durante le festività e le ferie estive. Si opus sit, il padre si rimette al Collegio affinché stabilisca i relativi tempi e modalità ritenuti di Giustizia.
3 - La madre contribuirà al mantenimento della figlia e verserà al padre, entro il trenta di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento) rivalutabili, mediante bonifico bancario sul conto corrente e iban comunicatole dal padre che continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico spettante ad entrambi gli ex coniugi.
Nel contempo la madre contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche eccetera della figlia, così come previste ed indicate nel Protocollo di questo Tribunale o approvato dal CNF.
4 - La RA , economicamente indipendente, perderà Controparte_1 il contributo posto a carico dell'ex marito, così come stabilito nella
Sentenza di separazione, e rinuncerà a qualsiasi quota del TFR del ricorrente, eventualmente dovuta, e ciò anche in via compensativa e perequativa per l'esiguità del contributo posto a carico della madre.
AL DEFINITIVO E NEL MERITO ACCOGLIERE LE SEGUENTI
CONCLUSIONI
A – Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/06/2004 dal Signor e la Parte_1
RA , trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di AN LI (CH) con atto n. 00001 p. 2 s. A 2004 e protocollato con il n. 1/09 e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza. B – Confermarsi i provvedimenti interinali di cui ai punti sub 1-2-3-4 da intendersi richiamati e trascritti.”
L'Avv. Domenico Gianluca Travaglini per Controparte_1 conclude: “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/06/2004 dal Signor e la Parte_1
RA , trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di AN LI (CH) con atto n. 00001 p. 2 s. A 2004 e protocollato con il n. 1/09 e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza;
B) confermare che la figlia minorenne della coppia, sia Persona_2 affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre con il quale già vive da tempo nella ex casa coniugale ubicata in Casalanguida, (CH), alla Via Località Difesa, n. 10/A. Per l'effetto di quanto sopra, confermare che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
C) stabilire che il diritto di visita materno continuerà ad essere esercitato secondo accordi presi di volta in volta dalla madre con la figlia, così come le permanenze durante le festività e le ferie estive. Si opus sit, la madre si rimette al Collegio affinché stabilisca i relativi tempi e modalità ritenuti di Giustizia, anche confermando i provvedimenti presi in merito in sede di separazione con possibilità delle parti di derogarvi previo accordo tra le stesse, anche in base alle esigenze e alle richieste della minore ormai quattordicenne;
D) stabilire che la madre contribuirà al mantenimento della figlia e verserà al padre, entro il trenta di ogni mese, la somma di € 200,00
(duecento,00) rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente ed iban comunicatole dal Sig. e concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle Parte_1 spese straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche eccetera della figlia, così come previste ed indicate nel protocollo di questo Tribunale o approvate dal CNF, da considerarsi parte integrante ed integralmente trascritte;
E) stabilire che il padre continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico spettante da entrambi gli ex coniugi;
pertanto, Controparte_1 contribuirà al mantenimento della figlia anche facendo percepire a la sua quota di Assegno Unico;
Parte_1
F) stabilire che i coniugi non avanzano alcuna pretesa reciproca per assegno divorzile, di mantenimento, alimenti, futura quota del TFR o altro, essendo attualmente economicamente indipendenti e autosufficienti;
G) stabilire che le spese del presente giudizio siano interamente compensate tra le parti.
AL DEFINITIVO NEL MERITO, PREVIA MODIFICA DEL
PROCEDIMENTO DA GIUDIZIALE IN CONSENSUALE, ACCOGLIERE
LE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/06/2004 dal Signor e la Parte_1
RA , trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di AN LI (CH) con atto n. 00001 p. 2 s. A 2004 e protocollato con il n. 1/09 e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza;
2) confermare che la figlia minorenne della coppia, sia Persona_2 affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre con il quale già vive da tempo nella ex casa coniugale ubicata in Casalanguida, (CH), alla Via Località Difesa, n. 10/A. Per l'effetto di quanto sopra, confermare che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3) stabilire che il diritto di visita materno continuerà ad essere esercitato secondo accordi presi di volta in volta dalla madre con la figlia, così come le permanenze durante le festività e le ferie estive. Si opus sit, la madre si rimette al Collegio affinché stabilisca i relativi tempi e modalità ritenuti di Giustizia, anche confermando i provvedimenti presi in merito in sede di separazione con possibilità delle parti di derogarvi previo accordo tra le stesse, anche in base alle esigenze e alle richieste della minore ormai quattordicenne;
4) stabilire che la madre contribuirà al mantenimento della figlia e verserà al padre, entro il trenta di ogni mese, la somma di € 200,00
(duecento,00) rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente ed iban comunicatole dal
Sig. e concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle Parte_1 spese straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche eccetera della figlia, così come previste ed indicate nel protocollo di questo Tribunale o approvate dal CNF, da considerarsi parte integrante ed integralmente trascritte;
5) stabilire che il padre continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico spettante da entrambi gli ex coniugi;
pertanto, Controparte_1 contribuirà al mantenimento della figlia anche facendo percepire a la sua quota di Assegno Unico;
Parte_1
6) stabilire che i coniugi non avanzano alcuna pretesa reciproca per assegno divorzile, di mantenimento, alimenti, futura quota del TFR o altro, essendo attualmente economicamente indipendenti e autosufficienti;
7) stabilire che le spese del presente giudizio siano interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 19.6.2025 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni conformi.
Le condizioni indicate dalle parti possono essere integralmente recepite, in quanto non contrarie alla legge.
L'adesione alle conclusioni di parte ricorrente ad opera della comporta CP_1 la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 176/2025 RG, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Parte_1
e , contratto in AN LI il 12.6.2004 ed ordina Controparte_1
l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 2004 numero 1 parte II serie A);
- la figlia minorenne della coppia, viene affidata ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre con il quale già vive da tempo nella ex casa coniugale ubicata in Casalanguida, (CH), alla Via Località Difesa, n. 10/A. Per l'effetto di quanto sopra, confermare che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
- Il diritto di visita materno continuerà ad essere esercitato secondo accordi presi di volta in volta dalla madre con la figlia, ormai quattordicenne, così come le permanenze durante le festività e le ferie estive.
- La madre contribuirà al mantenimento della figlia e verserà al padre, entro il trenta di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento) rivalutabili, mediante bonifico bancario sul conto corrente e iban comunicatole dal padre che continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico spettante ad entrambi gli ex coniugi.
- la madre contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, sportive, ludiche eccetera della figlia, così come previste ed indicate nel Protocollo di questo Tribunale o approvato dal CNF. - i coniugi non avanzeranno alcuna pretesa reciproca per assegno divorzile, di mantenimento, alimenti, futura quota del TFR o altro, essendo attualmente economicamente indipendenti e autosufficienti
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento
Così deciso in Lanciano il 24.6.2025
Il Presidente
Massimo Canosa