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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3158/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Torino,
e
, (C.F. ), nata in [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 CC (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARINETTI GUIDO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 13/05/1990.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 133 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli il 11.01.1991, disoccupata e , il 11.11.1997. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03.12.2003 (R.G. 528/2003).
1 Con ricorso depositato il 10/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in TORINO il 13/05/1990, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 1990 parte II serie A n. 133 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La figlia continuerà a vivere con la madre in CC, via Roma 55; i genitori sosterranno, Per_1 nella misura del 50% ciascuno le spese, mediche consapevole della situazione in cui Parte_3 versa la figlia meglio descritta in premessa, si impegna, in caso di necessità e previo accordo, Per_1 a corrispondere il 50 % delle spese mediche e non che dovessero risultare necessarie per l'assistenza della propria figlia Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3158/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Torino,
e
, (C.F. ), nata in [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 CC (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARINETTI GUIDO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 13/05/1990.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 133 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli il 11.01.1991, disoccupata e , il 11.11.1997. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03.12.2003 (R.G. 528/2003).
1 Con ricorso depositato il 10/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in TORINO il 13/05/1990, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 1990 parte II serie A n. 133 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La figlia continuerà a vivere con la madre in CC, via Roma 55; i genitori sosterranno, Per_1 nella misura del 50% ciascuno le spese, mediche consapevole della situazione in cui Parte_3 versa la figlia meglio descritta in premessa, si impegna, in caso di necessità e previo accordo, Per_1 a corrispondere il 50 % delle spese mediche e non che dovessero risultare necessarie per l'assistenza della propria figlia Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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