Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02596/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2596 del 2025, proposto da
AT RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 308/2021, pubblicata in data 23 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AL LL e udito il difensore dell’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente esponeva che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il suo diritto, a seguito della sua immissione in ruolo, al riconoscimento della progressione di carriera e degli scatti di anzianità per i servizi pre-ruolo svolti in scuole statali, condannando, per l’effetto, il Ministero al pagamento, in suo favore, dell’importo di € 3.807,15, a titolo di incrementi stipendiali maturati nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione resistente in data 24 giugno 2021 e non era stata impugnata dalle parti, come da certificato di passaggio in giudicato allegato.
Lamentava che la sentenza fosse rimasta ineseguita e, pertanto, chiedeva di ordinare all’Amministrazione rimasta inadempiente il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza, di nominare, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta e di disporre la condanna al pagamento di una somma di denaro, nella misura da determinarsi in via equitativa, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, il quale, con memoria del 19 gennaio 2026, affermava e documentava l’intervenuta esecuzione della sentenza, con la sola eccezione del pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, che sarebbero stati pari ad € 482,24, pagamento per il quale, comunque, l’Ufficio si sarebbe già attivato.
Per tali ragioni, chiedeva di dichiarare in parte inammissibile e per il resto improcedibile il ricorso.
3. All’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2026, nessuno compariva per la parte ricorrente ed il Collegio, alla presenza del difensore dell’Amministrazione intimata, poneva la causa in decisione.
4. Ciò premesso, in assenza di prova, in atti, dell’intervenuto pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria - preso atto dell’avvenuta esecuzione, per il resto, della sentenza portata in esecuzione - il ricorso, entro tali limiti, deve ritenersi fondato.
5. Emerge, infatti, che la sentenza è stata notificata in formula esecutiva in data 24 giugno 2021 nei confronti del Ministero intimato ed è divenuta cosa giudicata giusta certificato di non proposto appello rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Siracusa.
6. Per le suddette ragioni, il Collegio ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta e completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Il Collegio stabilisce, altresì, che, alla scadenza del suddetto termine, in caso di perdurante inerzia delle predette Amministrazioni, si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento.
7. Non è, invece, necessario fissare una somma a titolo di penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza, in quanto la nomina del commissario “ ad acta ” già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto anche conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna, altresì, il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AL LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LL | SE AN AR |
IL SEGRETARIO