TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1620
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Esclusione del RTI aggiudicatario per offerta anomala

    La tesi del ricorrente è smentita dalla legge di gara che, in caso di discordanza tra ribasso e cronoprogramma, prevede la prevalenza del ribasso offerto. Tale clausola è legittima e garantisce certezza. La funzione del cronoprogramma non è indicare il termine finale, ma descrivere le fasi dell'intervento. La diversità tra tempo offerto e cronoprogramma non costituisce motivo di indeterminatezza dell'offerta.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'offerta del RTI aggiudicatario

    Non è sufficiente la sola entità del ribasso temporale offerto a comprovare l'insostenibilità dell'offerta, soprattutto in assenza di soglie massime di ribasso temporale nella legge di gara. L'operatore economico era legittimato a proporre un'offerta migliorativa se coerente con il proprio assetto organizzativo. Il RTI controinteressato ha giustificato il compattamento dei tempi con l'utilizzo di software all'avanguardia e la numerosità, organizzazione e specializzazione dei professionisti impiegati (93 professionisti organizzati in 8 team). La valutazione di congruità dell'offerta rientra nel potere discrezionale della Commissione giudicatrice, che non ha irragionevolmente ritenuto l'offerta attendibile e sostenibile, non essendoci elementi concreti di anomalia o inaffidabilità.

  • Rigettato
    Azzeramento del punteggio dell'offerta temporale del RTI aggiudicatario

    La pretesa di azzeramento del punteggio, oltre a essere infondata a monte per l'inammissibilità dell'offerta, non trova alcun supporto nella lex specialis di gara né nelle risultanze fornite dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Impugnazione della legge di gara riguardo all'offerta temporale

    La censura è infondata al cospetto del citato § 17 del disciplinare, che è stato ritenuto privo di pregio e disatteso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1620
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1620
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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