Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5222 del 2025, proposto da Hub Engineering Consorzio Stabile Scarl in relazione alla procedura CIG B4F155E310, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Facchini, Gaia Di Lernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Cervarolo Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Litos Progetti S.r.l., Project Building Art s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale prot. n. 781 del 7.8.2025, a mezzo del quale la competente Direzione Generale dell'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania ha disposto l'aggiudicazione del
Lotto 6 dei “ Lavori, forniture, arredi e servizi di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'impiego siti in Regione Campania - CIG: B4F155E310 ”;
- dei verbali di gara (anche istruttori), in seduta pubblica e riservata, della Commissione giudicatrice della procedura, ancorché non conosciuti;
- della nota del RUP prot. n. 392010 del 6.8.2025, recante proposta di aggiudicazione in favore del RTI controinteressato;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
- degli esiti delle verifiche svolte dalla S.A. sulla sostenibilità e congruità dell'offerta avversaria;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno, e, infine, della Cervarolo Ingegneria s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il consorzio stabile s.c.a.r.l. Hub Engineering ha impugnato, con il ricorso all’esame, l’aggiudicazione (D.D. Regione Campania prot. n. 781 del 7/8/2025) del Lotto 6 dei “ Lavori, forniture, arredi e servizi di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l’impiego siti in Regione Campania - CIG: B4F155E310 ”.
2. – La parte ricorrente deduce che il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un’offerta duplice ed incerta quanto ai tempi di esecuzione della commessa, per un verso indicando un ribasso temporale percentuale unico dell’80% - che, se applicato alla tempistica base di 75 gg prevista, determinerebbe un tempo offerto per il completamento e la consegna dell’intera progettazione pari a soli 15 gg naturali e consecutivi – e, per altro verso, producendo un modello d’offerta temporale (c.d. modello 11) contemplante un diverso arco temporale complessivo pari a 30 gg. (motivo sub I).
2.1. – L’entità del ribasso avversario proposto, prosegue la ricorrente, in ogni caso renderebbe poi l’offerta dell’aggiudicatario anomala, inaffidabile, aleatoria e irrealizzabile, posto che l’oggetto dell’appalto richiederebbe lo svolgimento di attività connotate da un elevato livello di complessità e caratterizzate da tempi tecnici incomprimibili, e tutto ciò renderebbe “ del tutto impossibile l’esecuzione della commessa in soli 15 giorni ” (ricorso, p. 8).
2.2. – Da qui la denunciata inammissibilità dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario e la conseguente doverosità della sua esclusione, ovvero in subordine, sempre secondo il consorzio, la necessità di procedere all’assegnazione di un punteggio pari a zero (in luogo dei 5 attribuiti) all’offerta tecnica del controinteressato, che, per effetto di tale decurtazione, verrebbe superato in graduatoria dal consorzio ricorrente (allo stato secondo graduato con 67,78 punti, preceduto in graduatoria dal R.T.I. Cervarolo con 69,48 punti).
2.3. – Da ultimo, con censura subordinata, il consorzio ha infine impugnato, ove ritenuta applicabile al caso di specie, la legge di gara con riferimento al § 17 del Disciplinare (pag. 66), nella parte in cui questo, avuto riguardo all’offerta temporale, ha previsto che, “[…] in caso di discordanza tra il ribasso temporale unico offerto e il cronoprogramma presentato, rimane contrattualmente vincolante il ribasso offerto applicato alla tempistica a base di gara ” (motivo sub II).
3. – Si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso la Regione Campania e la controinteressata Cervarolo Ingegneria s.r.l., entrambe concludendo per l’infondatezza del ricorso, del quale hanno chiesto la reiezione.
4. – Dopo il rigetto dell’istanza di tutela cautelare (ord. n. 2505 del 22/10/2025), all’udienza pubblica dell’11/2/2026, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è privo di fondamento, e deve pertanto essere respinto, per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.
6. – La tesi di parte ricorrente che invoca l’esclusione del R.T.I. aggiudicatario per vizio dell’offerta, a suo avviso irrimediabilmente inficiata dalla discordanza tra l’entità del ribasso temporale unico proposto e il cronoprogramma presentato, è smentita dalla stessa legge di gara (Disciplinare, § 17, cit .), che prevede, in caso di discordanza tra modulo di ribasso e cronoprogramma, che assumano rilievo prevalente le indicazioni del primo.
6.1. – Tale clausola riveste importanza decisiva ai fini di causa, in quanto chiarisce inequivocabilmente che, in presenza di divergenze, il dato espresso dal “ ribasso temporale unico offerto ” è quello che prevale, ai fini contrattuali e dell’attribuzione del punteggio.
Trattasi, pertanto, di disposizione che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il Collegio ritiene non soltanto senz’altro applicabile alla fattispecie, venendo qui in rilievo proprio il caso contemplato dalla relativa previsione astratta (“ discordanza tra il ribasso temporale unico offerto e il cronoprogramma presentato ”), ma anche del tutto legittima, siccome rispondente a un’esigenza di certezza e di risoluzione di possibili criticità, a garanzia del ‘ risultato ’ della commessa e a tutela dell’interesse pubblico alla sua corretta esecuzione.
6.2. – La relativa clausola è del tutto coerente, inoltre, con la funzione del cronoprogramma, che non è quella di indicare il termine finale delle attività, quanto piuttosto quella di descrivere le varie fasi dell’intervento secondo la loro durata, con la conseguenza che, laddove il tempo indicato nell’offerta temporale non coincida esattamente con quello indicato nel cronoprogramma, tale diversità non può costituire di per sé motivo di indeterminatezza dell’offerta (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 29/8/2017, n. 4101; T.A.R. Campania, sez. I, n. 1554/2022; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I n. 562/2022).
Ne deriva che la censura sub II, al cospetto del cit . § 17 del disciplinare, si rivela priva di pregio, e, pertanto, va disattesa.
7. – Anche il motivo sub I è infondato.
7.1. – Diversamente da quanto sembra pretendere parte ricorrente, non può ritenersi sufficiente la sola entità del ribasso temporale offerto dall’aggiudicataria a comprovare per ciò stesso l’assunto della insostenibilità della relativa offerta temporale. Questo tanto più nel caso che occupa, in cui la lex specialis non prevedeva alcuna soglia massima di ribasso temporale, né subordinava l’ammissibilità dell’offerta ad una verifica automatica nei casi di ribasso elevato, di guisa che l’operatore economico era pienamente legittimato a proporre un’offerta temporale anche fortemente migliorativa, ove coerente con l’assetto organizzativo e tecnico-professionale dichiarato.
7.2. – A questo riguardo mette poi conto notare che il R.T.I. controinteressato, a fronte dei rilievi critici di controparte diretti a contestare la riduzione temporale offerta – rilievi invero generici e meramente assertivi, non avendo il ricorrente comprovato l’esistenza di ‘ tempi tecnici minim i’ di esecuzione – non ha mancato di rappresentare la ricorrenza, nella specie, di peculiari condizioni, dotazioni e potenzialità operative su cui esso offerente poteva ben contare.
Il R.T.I., a giustificazione del notevole ‘ compattamento ’ dei tempi offerto in gara, ha richiamato l’utilizzo di software all’avanguardia che consentono una contrazione dei tempi necessari per la progettazione nella fase di rilevamento e rappresentazione dello stato di fatto, e, soprattutto, ha rivendicato la numerosità, l’organizzazione e l’alta specializzazione dei professionisti da esso messi in campo, rimarcando, in particolare, che, mentre la tempistica a base di gara era stata “ tarata ” dalla Stazione appaltante sulla capacità produttiva di un gruppo di lavoro formato da appena 6 unità, l’approccio seguito dal R.T.I. è stato assai più intensivo ed efficiente, avendo esso proposto, per l’esecuzione della commessa, l’impiego di ben 93 professionisti, organizzati in 8 team, contro le 40 e 25 unità di personale (meno della metà) proposte, rispettivamente, dal secondo e dal terzo graduato.
7.3. – Occorre rammentare, inoltre, che la valutazione di congruità della singola offerta-tempo, laddove non imposta dalla legge di gara, rientra nel potere discrezionale della Commissione giudicatrice.
Sicché è immediato osservare che, a fronte della disponibilità immediata, da parte della controinteressata, di mezzi e uomini notevolmente superiori allo standard, di un’organizzazione del lavoro efficiente e dell’impiego di tecnologie di ultima generazione, la Commissione non irragionevolmente ha ritenuto che l’offerta dell’R.T.I. aggiudicatario fosse nel suo complesso attendibile e sostenibile, non essendo emersi “ elementi concreti di anomalia o inaffidabilità dell’offerta ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 5094/2021; Sez. III, n. 7825/2020).
L'Amministrazione dispone invero, in materia, come anche di recente ribadito (Cons. Stato, Sez. III, 3/10/2025, n. 7712), di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta. E l'esercizio (o il mancato esercizio) di tale facoltà non necessita, di conseguenza, di una particolare motivazione, e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto, vizi che nel caso in parola non è dato però riscontrare, e che parte ricorrente non è stata in grado di comprovare (ed è appena il caso di aggiungere che proprio su di essa ricadeva, in applicazione dei principi generali, l’onere di addurre argomenti ed elementi idonei a confutare la congruità dell’offerta ritenuta dalla S.A., allo scopo dimostrando la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza della valutazione compiuta).
La denunciata inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dunque, non merita condivisione, non avendone parte ricorrente comprovato l’insostenibilità.
8. – Né, per le medesime ragioni, può darsi ingresso alla subordinata pretesa di parte ricorrente di ottenere, se non l’esclusione, quantomeno ‘l’ azzeramento ’ del punteggio assegnato alla proposta tempo del R.T.I. controinteressato, pretesa che, in disparte l’infondatezza a monte della presupposta tesi dell’inammissibilità dell’offerta, non trova alcun possibile addentellato nella lex specialis di gara, né supporto di sorta nelle risultanze fornite dalla ricorrente al Tribunale.
9. – Per tutto quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della Regione Campania e di Cervarolo Ingegneria S.r.l., che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge, nella misura di un mezzo per ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NO | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO