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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1714/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 513/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014936086000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1647/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva cartella di pagamento n.
29320170014936086000 per il recupero di complessivi euro 4.581,39 a titolo di Iva – anno di imposta 2013, nei confronti del sig. Resistente_1. Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art 36-bis Dpr n. 660/1973; il difetto di motivazione insito nell'atto opposto;
la maturata decadenza della pretesa impositiva. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle eccezioni esposte nel ricorso insistendo sulla legittimità dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 513 depositata in data 18 gennaio 2024, ritenendo fondata l'eccezione in ricorso avente a oggetto la nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza, accoglieva il ricorso del contribuente, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate contestando la sentenza impugnata e reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, poiché parte appellante ha fornito puntuale prova della regolare notificazione della cartella di pagamento impugnata (notificata in data 24.10.2017 – entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi afferenti all'annualità 2014), rilevata l'assenza di qualunque prescrizione del diritto di credito preteso, l'atto impugnato risulta essere stato emesso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità della cartella impugnata.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1714/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 513/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014936086000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1647/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva cartella di pagamento n.
29320170014936086000 per il recupero di complessivi euro 4.581,39 a titolo di Iva – anno di imposta 2013, nei confronti del sig. Resistente_1. Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art 36-bis Dpr n. 660/1973; il difetto di motivazione insito nell'atto opposto;
la maturata decadenza della pretesa impositiva. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle eccezioni esposte nel ricorso insistendo sulla legittimità dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 513 depositata in data 18 gennaio 2024, ritenendo fondata l'eccezione in ricorso avente a oggetto la nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza, accoglieva il ricorso del contribuente, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate contestando la sentenza impugnata e reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, poiché parte appellante ha fornito puntuale prova della regolare notificazione della cartella di pagamento impugnata (notificata in data 24.10.2017 – entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi afferenti all'annualità 2014), rilevata l'assenza di qualunque prescrizione del diritto di credito preteso, l'atto impugnato risulta essere stato emesso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità della cartella impugnata.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.