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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6163/2022 promossa da:
difesa dall'avv. GALLO SILVIA, elettivamente domiciliata presso Parte_1
il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 70 10121 TORINO
ATTRICE contro
, Controparte_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare tenuto ex art. 2054 c.c il sig. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali cagionati alla sig.ra e per l'effetto condannarlo al pagamento in Parte_1 favore dell'attrice dell'importo di € 2.041,15 a titolo di danni patrimoniali e dell'importo di € 59.777,00 a titolo di danno biologico dinamico/relazionale e di danno da sofferenza soggettiva interiore, o al
pagamento di altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
1 Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 17.10.2022 ha chiamato in Parte_1
giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, esponendo quanto Controparte_1
segue:
• il giorno 2 Settembre 2020, alle ore 16,15 circa, in Torino, via Monte Rosa, , Controparte_1
procedendo in contromano alla guida della sua bicicletta, l'aveva investita mentre attraversava la strada a piedi per raggiungere i cassonetti dell'Amiat, dopo essersi accertata che non provenivano veicoli dalla propria destra.
• Intervenivano gli Agenti di polizia Municipale che ascoltavano il ed un teste presente CP_1 all'accaduto.
• La caduta a terra e impossibilitata a rialzarsi per il violento dolore, veniva soccorsa Parte_1 dall'ambulanza e portata in ospedale dove le diagnosticavano la frattura pertrocanterica del femore destro.
• L'attrice, già sofferente per una pregressa sindrome reumatica, veniva operata per la riduzione della frattura con applicazione del chiodo endomidollare e vite.
• Una volta dimessa, essendo impossibilitata a muoversi in autonomia, assumeva un aiuto in casa e svolgeva la fisioterapia. L'impossibilità di uscire di casa le causava la sindrome di agorafobia ed un disturbo postraumatico da stress, con una invalidità permanente quantificata in ragione del 14%.
• Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale di € 14.152,75 per inabilità temporanea il risarcimento del danno non patrimoniale di € 45.624,25 per danno dinamico relazionale il risarcimento del danno patrimoniale di € 2.041,15.
Non si è costituito che è stato dichiarato contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita solo a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2024,
2 con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
******
La relazione di incidente stradale redatta dall'agente sopravvenuto -doc 4- prova che i fatti si sono svolti come narrati dall'attrice in citazione;
in particolare:
• ascoltato dall'agente sopravvenuto 10 minuti dopo l'accadimento del Controparte_1
fatto, ha dichiarato: alle ore 16.15 circa, alla guida del mio velocipede percorrevo via Monte
Rosa, contromano, da via Spontini verso via Sempione. Viaggiavo sulla destra della carreggiata, quando, giunto davanti al civico 120 urtavo leggermente una persona sui 70 anni che in quel frangente sbucava da dietro un veicolo in sosta, con l'intento di attraversare la strada;
• , teste oculare, ha riferito all'Agente: stavo camminando sul marciapiede di Testimone_1
via Monte Rosa quando ho visto un ragazzo in bicicletta in contromano…. Vedevo la Parte_1
uscire dal portone ed attraversare la strada, in quel momento veniva urtata dal velocipede condotto dal il quale a seguito dell'urto di prodigava a chiamare l'ambulanza. CP_1
Ai sensi dell'art. 2054 c.c. la responsabilità del sinistro deve essere ascritta integralmente al ciclista che procedeva in via Monte Rosa in contromano così violando l'art 143 del Codice della
Strada. Il convenuto, che già si trovava in una situazione di irregolarità, avrebbe dovuto prestare a maggior ragione attenzione e cautela per evitare l'ostacolo che si è trovato dinanzi ed invece evidentemente conduceva il veicolo in condizione da non averne il controllo come prescritto ai sensi dell'art. 141 Codice della Strada.
Nessun addebito può essere mosso invece alla per non aver prestato attenzione al Parte_1
velocipede, poiché questo, nascosto dai veicoli parcheggiati lungo la strada, sopravveniva dalla sua sinistra in contromano, e si trovava quindi in una posizione che il pedone non poteva/doveva aspettarsi e preventivare.
Sui danni non patrimoniali
A seguito del sinistro la è stata immediatamente trasportata in ospedale (come Parte_1
emerge dalla relazione della Polizia Municipale) e sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura femore.
La CTU ha accertato quanto segue
3 ➢ La sig.ra presenta gli esiti di una frattura pertrocanterica del Parte_1
femore destro, complicata da distacco del piccolo trocantere. Tali lesioni sono da porsi in nesso causale con il trauma stradale subito in data 02/09/2020 a Torino
➢ La periziata, alla dimissione del 14/09/2020 ebbe concesso il carico libero con iniziale protezione con due stampelle e si è sottoposta a successiva riabilitazione come prescritto. Le cure fisiche riabilitative sono da considerarsi congrue
➢ La malattia conseguente al trauma ha avuto una durata complessiva di 117 giorni di cui 13 giorni di incapacità biologica totale al 100% (giorni di ricovero ospedaliero), 60 giorni di incapacità biologica parziale al 75% (giorni con uso di stampelle), 30 giorni al 50% e i restanti di parziale al 25% (giorni di riabilitazione).
➢ A distanza di circa quattro anni dal fatto traumatico, i postumi possono considerarsi stabilizzati
e sono rappresentati da una limitazione funzionale con ricorrente dolore all'articolazione coxo- femorale destra specie in caso di prolungata stazione eretta e deambulazione protratta. In ambito di responsabilità civile gli esiti traumatici evidenziati e sopra descritti determinano un danno biologico permanente, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, valutabile con il 12%;
➢ È indubbio che il sovrapporsi di un deficit nervoso periferico a carico dell'arto inferiore sinistro (preesistente), a un deficit funzionale a carico dell'arto inferiore destro (post- traumatico), aggrava le condizioni preesistenti;
➢ In ambito psichico il riverbero non costituisce un danno a sé stante, ma la comprensibile reazione psichica della periziata alla vicenda traumatica in questione, quindi ricompresa nella valutazione globalmente espressa qui sopra. Come riferito dal certificato stilato dalla specialista psichiatra Dott.ssa il 3 Maggio 2021, la signora era già in carico Per_1 Parte_1 al CSM di Lungo Dora Savona, a far epoca dall'ottobre 2019, per sindrome ansioso- depressiva. La terapia impostata (sertralina) era stata sospesa nella primavera dell'anno 2020.
A seguito dei fatti traumatici del settembre 2020 la specialista nell'ottobre 2020 aveva prescritto venlafaxina 75 mg/die e lormetazepam 2 mg/die. Non sono disponibili ulteriori certificati che attestino ininterrotta prosecuzione.
➢ Non sono emersi in anamnesi precedenti morbosi che possano aver inciso sulla condizione residuata. Né i postumi derivati dalla lesione subita dalla parte lesa, né la durata della malattia conseguente, sono in alcun modo ascrivibili, neanche in misura parziale, a precedenti morbosi
e/o prestazioni mediche effettuate.
➢ I postumi sopra descritti si ritiene possano rappresentare un ipotetico, moderato, pregiudizio
4 nello svolgimento delle attività quotidiane che richiedano prolungata stazione eretta o deambulazione protratta.
Il pregiudizio non patrimoniale patito dall'attrice va così equitativamente liquidato sulla base delle tabelle di Milano 2023 in uso in questo Tribunale
❖ Per invalidità permanente del 12% in soggetto che al momento del sinistro aveva 71 anni:
€ 28.473,00 ( 22.245 per componente biologica ed € 6.228,00 per componente morale).
Si ritiene di dover aumentare del 10% a titolo di personalizzazione la componente biologica del danno all'arto destro, considerato che il sinistro ha inciso in modo particolare sulla salute della già affetta da sindrome artrosica all'arto inferiore sinistro. Il danno causato in un Parte_1
soggetto già compromesso aggrava infatti il suo stato complessivo in misura maggiore di quanto non accadrebbe in un soggetto pienamente in salute.
Non sussistono altre ulteriori cause di personalizzazione, considerato che l'attrice non ha provato di aver subito a seguito del sinistro, altre peculiari sofferenze soggettive o aggravanti anatomo-funzionali.
Il danno quindi ammonta ad € 30.697,50 [ 24.469,50 (€ 22.245 + 10%) per componente biologica + € 6.228,00 per componente sofferenza] =
Per invalidità temporanea di 117 giorni
€ 1.495,00 per 13 giorni di incapacità biologica totale al 100% (giorni di ricovero ospedaliero),
€ 5.175,00 per 60 giorni di incapacità biologica parziale al 75% (giorni con uso di stampelle),
€ 1.725,00 per 30 giorni al 50%
€ 448,75 per i restanti 17 giorni di parziale al 25% (giorni di riabilitazione).
Totale € 8.883,75.
per danno patrimoniale.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche richieste da parte attrice come documentate nell'importo di € 2.041,15, che quindi può essere integralmente riconosciuto.
Gli importi così determinati e cioè € 30.697,50 + € 8.883,75 + € 2.041,15. = € 41.622,40 vanno devalutati al momento del sinistro - 17.10.2022 - in € 40.607,22 e rivalutati all'attualità con gli interessi sulla somma via rivalutata, nell'importo complessivo di € 44.751,73 ( di cui €
3.129,33 per interessi ed € 41.622,40 per capitale rivalutato).
5 Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 52.000,00
- viene applicata la riduzione del 30% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia, peraltro contumaciale.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.190,70 per la fase di studio
€ 842,80 per la fase introduttiva
€ 1.264,20 per la fase istruttoria
€ 2.033,50 per la fase decisionale
Totale € 5.331,20.
Spese di CTU a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di € 44.751,73, oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di liquidandole in € 5.331,20 per compensi ed € 759,00 + € 27,00 per Parte_1
esposti + € 14,64 per spese di notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 7.1.2025, a carico di parte
6 convenuta
Torino, 08/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6163/2022 promossa da:
difesa dall'avv. GALLO SILVIA, elettivamente domiciliata presso Parte_1
il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 70 10121 TORINO
ATTRICE contro
, Controparte_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare tenuto ex art. 2054 c.c il sig. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali cagionati alla sig.ra e per l'effetto condannarlo al pagamento in Parte_1 favore dell'attrice dell'importo di € 2.041,15 a titolo di danni patrimoniali e dell'importo di € 59.777,00 a titolo di danno biologico dinamico/relazionale e di danno da sofferenza soggettiva interiore, o al
pagamento di altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
1 Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 17.10.2022 ha chiamato in Parte_1
giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, esponendo quanto Controparte_1
segue:
• il giorno 2 Settembre 2020, alle ore 16,15 circa, in Torino, via Monte Rosa, , Controparte_1
procedendo in contromano alla guida della sua bicicletta, l'aveva investita mentre attraversava la strada a piedi per raggiungere i cassonetti dell'Amiat, dopo essersi accertata che non provenivano veicoli dalla propria destra.
• Intervenivano gli Agenti di polizia Municipale che ascoltavano il ed un teste presente CP_1 all'accaduto.
• La caduta a terra e impossibilitata a rialzarsi per il violento dolore, veniva soccorsa Parte_1 dall'ambulanza e portata in ospedale dove le diagnosticavano la frattura pertrocanterica del femore destro.
• L'attrice, già sofferente per una pregressa sindrome reumatica, veniva operata per la riduzione della frattura con applicazione del chiodo endomidollare e vite.
• Una volta dimessa, essendo impossibilitata a muoversi in autonomia, assumeva un aiuto in casa e svolgeva la fisioterapia. L'impossibilità di uscire di casa le causava la sindrome di agorafobia ed un disturbo postraumatico da stress, con una invalidità permanente quantificata in ragione del 14%.
• Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale di € 14.152,75 per inabilità temporanea il risarcimento del danno non patrimoniale di € 45.624,25 per danno dinamico relazionale il risarcimento del danno patrimoniale di € 2.041,15.
Non si è costituito che è stato dichiarato contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita solo a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2024,
2 con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
******
La relazione di incidente stradale redatta dall'agente sopravvenuto -doc 4- prova che i fatti si sono svolti come narrati dall'attrice in citazione;
in particolare:
• ascoltato dall'agente sopravvenuto 10 minuti dopo l'accadimento del Controparte_1
fatto, ha dichiarato: alle ore 16.15 circa, alla guida del mio velocipede percorrevo via Monte
Rosa, contromano, da via Spontini verso via Sempione. Viaggiavo sulla destra della carreggiata, quando, giunto davanti al civico 120 urtavo leggermente una persona sui 70 anni che in quel frangente sbucava da dietro un veicolo in sosta, con l'intento di attraversare la strada;
• , teste oculare, ha riferito all'Agente: stavo camminando sul marciapiede di Testimone_1
via Monte Rosa quando ho visto un ragazzo in bicicletta in contromano…. Vedevo la Parte_1
uscire dal portone ed attraversare la strada, in quel momento veniva urtata dal velocipede condotto dal il quale a seguito dell'urto di prodigava a chiamare l'ambulanza. CP_1
Ai sensi dell'art. 2054 c.c. la responsabilità del sinistro deve essere ascritta integralmente al ciclista che procedeva in via Monte Rosa in contromano così violando l'art 143 del Codice della
Strada. Il convenuto, che già si trovava in una situazione di irregolarità, avrebbe dovuto prestare a maggior ragione attenzione e cautela per evitare l'ostacolo che si è trovato dinanzi ed invece evidentemente conduceva il veicolo in condizione da non averne il controllo come prescritto ai sensi dell'art. 141 Codice della Strada.
Nessun addebito può essere mosso invece alla per non aver prestato attenzione al Parte_1
velocipede, poiché questo, nascosto dai veicoli parcheggiati lungo la strada, sopravveniva dalla sua sinistra in contromano, e si trovava quindi in una posizione che il pedone non poteva/doveva aspettarsi e preventivare.
Sui danni non patrimoniali
A seguito del sinistro la è stata immediatamente trasportata in ospedale (come Parte_1
emerge dalla relazione della Polizia Municipale) e sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura femore.
La CTU ha accertato quanto segue
3 ➢ La sig.ra presenta gli esiti di una frattura pertrocanterica del Parte_1
femore destro, complicata da distacco del piccolo trocantere. Tali lesioni sono da porsi in nesso causale con il trauma stradale subito in data 02/09/2020 a Torino
➢ La periziata, alla dimissione del 14/09/2020 ebbe concesso il carico libero con iniziale protezione con due stampelle e si è sottoposta a successiva riabilitazione come prescritto. Le cure fisiche riabilitative sono da considerarsi congrue
➢ La malattia conseguente al trauma ha avuto una durata complessiva di 117 giorni di cui 13 giorni di incapacità biologica totale al 100% (giorni di ricovero ospedaliero), 60 giorni di incapacità biologica parziale al 75% (giorni con uso di stampelle), 30 giorni al 50% e i restanti di parziale al 25% (giorni di riabilitazione).
➢ A distanza di circa quattro anni dal fatto traumatico, i postumi possono considerarsi stabilizzati
e sono rappresentati da una limitazione funzionale con ricorrente dolore all'articolazione coxo- femorale destra specie in caso di prolungata stazione eretta e deambulazione protratta. In ambito di responsabilità civile gli esiti traumatici evidenziati e sopra descritti determinano un danno biologico permanente, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, valutabile con il 12%;
➢ È indubbio che il sovrapporsi di un deficit nervoso periferico a carico dell'arto inferiore sinistro (preesistente), a un deficit funzionale a carico dell'arto inferiore destro (post- traumatico), aggrava le condizioni preesistenti;
➢ In ambito psichico il riverbero non costituisce un danno a sé stante, ma la comprensibile reazione psichica della periziata alla vicenda traumatica in questione, quindi ricompresa nella valutazione globalmente espressa qui sopra. Come riferito dal certificato stilato dalla specialista psichiatra Dott.ssa il 3 Maggio 2021, la signora era già in carico Per_1 Parte_1 al CSM di Lungo Dora Savona, a far epoca dall'ottobre 2019, per sindrome ansioso- depressiva. La terapia impostata (sertralina) era stata sospesa nella primavera dell'anno 2020.
A seguito dei fatti traumatici del settembre 2020 la specialista nell'ottobre 2020 aveva prescritto venlafaxina 75 mg/die e lormetazepam 2 mg/die. Non sono disponibili ulteriori certificati che attestino ininterrotta prosecuzione.
➢ Non sono emersi in anamnesi precedenti morbosi che possano aver inciso sulla condizione residuata. Né i postumi derivati dalla lesione subita dalla parte lesa, né la durata della malattia conseguente, sono in alcun modo ascrivibili, neanche in misura parziale, a precedenti morbosi
e/o prestazioni mediche effettuate.
➢ I postumi sopra descritti si ritiene possano rappresentare un ipotetico, moderato, pregiudizio
4 nello svolgimento delle attività quotidiane che richiedano prolungata stazione eretta o deambulazione protratta.
Il pregiudizio non patrimoniale patito dall'attrice va così equitativamente liquidato sulla base delle tabelle di Milano 2023 in uso in questo Tribunale
❖ Per invalidità permanente del 12% in soggetto che al momento del sinistro aveva 71 anni:
€ 28.473,00 ( 22.245 per componente biologica ed € 6.228,00 per componente morale).
Si ritiene di dover aumentare del 10% a titolo di personalizzazione la componente biologica del danno all'arto destro, considerato che il sinistro ha inciso in modo particolare sulla salute della già affetta da sindrome artrosica all'arto inferiore sinistro. Il danno causato in un Parte_1
soggetto già compromesso aggrava infatti il suo stato complessivo in misura maggiore di quanto non accadrebbe in un soggetto pienamente in salute.
Non sussistono altre ulteriori cause di personalizzazione, considerato che l'attrice non ha provato di aver subito a seguito del sinistro, altre peculiari sofferenze soggettive o aggravanti anatomo-funzionali.
Il danno quindi ammonta ad € 30.697,50 [ 24.469,50 (€ 22.245 + 10%) per componente biologica + € 6.228,00 per componente sofferenza] =
Per invalidità temporanea di 117 giorni
€ 1.495,00 per 13 giorni di incapacità biologica totale al 100% (giorni di ricovero ospedaliero),
€ 5.175,00 per 60 giorni di incapacità biologica parziale al 75% (giorni con uso di stampelle),
€ 1.725,00 per 30 giorni al 50%
€ 448,75 per i restanti 17 giorni di parziale al 25% (giorni di riabilitazione).
Totale € 8.883,75.
per danno patrimoniale.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche richieste da parte attrice come documentate nell'importo di € 2.041,15, che quindi può essere integralmente riconosciuto.
Gli importi così determinati e cioè € 30.697,50 + € 8.883,75 + € 2.041,15. = € 41.622,40 vanno devalutati al momento del sinistro - 17.10.2022 - in € 40.607,22 e rivalutati all'attualità con gli interessi sulla somma via rivalutata, nell'importo complessivo di € 44.751,73 ( di cui €
3.129,33 per interessi ed € 41.622,40 per capitale rivalutato).
5 Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 52.000,00
- viene applicata la riduzione del 30% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia, peraltro contumaciale.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.190,70 per la fase di studio
€ 842,80 per la fase introduttiva
€ 1.264,20 per la fase istruttoria
€ 2.033,50 per la fase decisionale
Totale € 5.331,20.
Spese di CTU a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di € 44.751,73, oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di liquidandole in € 5.331,20 per compensi ed € 759,00 + € 27,00 per Parte_1
esposti + € 14,64 per spese di notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 7.1.2025, a carico di parte
6 convenuta
Torino, 08/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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