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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 15/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1229/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Salvago, Aurola e Migliorini)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona della titolare
[...]
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3565 del 5/4/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1 confronti dell'impresa individuale , si dichiarava la nullità della clausola Controparte_1 appositiva del termine di durata del rapporto, svoltosi nel periodo 10/6-30/9/2021, con conseguente trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La lavoratrice interponeva gravame, mentre la controparte optava per la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di non aver accolto la domanda volta al pagamento dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva di cui all'art. 28 del d.lgs.
n. 81/2015.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, il primo giudice ha motivato il rigetto di tale (ulteriore) domanda della lavoratrice, sull'assunto per cui “non trova riscontro nel diritto positivo, sulla base delle scarne allegazioni in merito e del riferimento ad una specifica fattispecie di danno, la domanda di condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria da calcolarsi tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.”.
In realtà, in ordine alle conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine di durata del rapporto e trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trova applicazione, ratione temporis, l'art. 28, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2015 - modificato dal decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 - il quale stabilisce che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”, aggiungendo che “la predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Dunque, accertata l'illegittimità del termine, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della legge n.
604/1966 - e, in particolare, tenuto conto delle ridotte dimensioni del datore (impresa individuale) e della durata non particolarmente lunga del rapporto di lavoro (3 mesi) - vanno attribuite alla n. 3 mensilità Pt_1 della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., pari a € 710,06 mensili (nella misura indicata dall'odierna appellante e riportata in busta paga).
Quanto agli accessori, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte in merito all'indennità prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010 - assimilabile quanto alla natura a quella in esame - secondo cui l'art. 429, comma 3, c.p.c., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso dell'indennità di cui al citato art. 32, in quanto si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, fermo restando che, alla natura di liquidazione forfettaria ed onnicomprensiva dell'indennità de qua, consegue la decorrenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 17/3/2016, n. 5344). Per quanto fin qui esposto, l'appello va accolto e l'impugnata sentenza va parzialmente riformata
(ferma nel resto).
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma per il resto, condanna la al pagamento, in favore di , della somma pari a 3 mensilità Controparte_1 Parte_1 della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., pari a € 710,06 mensili, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla data della sentenza del Tribunale sino al soddisfo;
b - condanna la parte appellata alla refusione delle spese del grado, che si liquida in complessivi €
1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 15/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB EL)