Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2025, proposto dalla signora IS NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Antonio Brigante e Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento rettorale dell’Università degli Studi di Trieste, comunicato a mezzo pec in data 10 marzo 2025, con cui è stato rigettato il reclamo avverso il risultato dell’esame del tirocinio sostenuto dalla ricorrente in data 28 febbraio 2025 e conseguentemente respinta la richiesta di ripetizione dell’esame di tirocinio e tutorato cognitivo 3 con diversa commissione;
- del verbale n. 0026091400057 del 28 febbraio 2025 con cui alla ricorrente è stata attribuita la valutazione negativa “insufficiente” nell’esame di “ attività di tirocinio e tutorato cognitivo 3 [214ME] ” della facoltà di infermieristica;
- della mail del 24 febbraio 2025 a firma del coordinatore del corso;
- degli artt. 8.12 e 8.14 del regolamento didattico della coorte 2018/2019 del corso di laurea in infermieristica nella parte d’interesse della ricorrente;
- di tutti gli altri atti del procedimento amministrativo non espressamente indicati e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a svolgere l’esame “ attività di tirocinio e tutorato cognitivo 3 [214me] ” entro il termine di aprile 2026 in ottemperanza alla nota rettorale del 27 ottobre 2023, comunicata a mezzo pec del 30 ottobre 2023 – prot. n. 167054/2023 e, comunque, del diritto della ricorrente a ripetere il predetto esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. NI US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata in giudizio il 22 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, avendo rappresentato che l’Università “ ha dato corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare ed, in data 19/06/2025, come già allegato dall’Ateneo, la Sig.ra VOLANTE ha sostenuto nuovo esame con esito più che positivo ”;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Rilevato che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016);
Ritenuto conseguentemente che, al cospetto dell’univoca dichiarazione dell’interessato, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018);
Ritenuto che le spese di lite della presente fase di merito e di quella cautelare, liquidate complessivamente in dispositivo, vadano poste a carico dell’Università per la comprovata esistenza dei vizi di legittimità già rilevati con l’ordinanza cautelare n. 39/2025 (carenza di motivazione avanzata in relazione all’esito dell’esame del 28 febbraio 2025) superati soltanto con la ripetizione dell’esame di tirocinio;
Letta l’istanza presentata il 22 ottobre 2025 con la quale i difensori della ricorrente hanno dichiarato “ di non aver ricevuto dalla propria assistita i compensi della presente fase di merito né quelli della fase cautelare ” e hanno indi chiesto “ la distrazione dei compensi non riscossi relativi della presente fase di merito e di quella cautelare, ivi comprese spese forfetarie 15%, C.P. ed IVA se dovuti e per i quali si dichiarano antistatari ”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Università al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Dà atto che l’Amministrazione sarà tenuta, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
NI US, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI US | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO