TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 15/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NOVARA FRANCESCO (C.F. ) e dell'avv. C.F._2
ZUCCARINO FEDERICO (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA GIOLITTI, 2 20025 LEGNANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_1
CALDARELLA FORTUNATO (C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA GRAMSCI 107/C FOGGIA
CONVENUTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ZAMPAGLIONE KETTY (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA UBOLDO N. 14 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
TERZO CHIAMATO
Oggetto: vendita di cose mobili pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE:
Nel merito: una volta accertata la sussistenza dei vizi del veicolo e la sua inidoneità, dichiarare risolto il contratto di acquisto, e, per l'effetto, condannare _1
alla restituzione del prezzo pagato, ed al ritiro, a sue spese, dell'autovettura;
Ancora, nel merito: condannare in solido e/o disgiuntamente a _1
, alla refusione di tutte le spese sostenute dal Sig. a causa Controparte_2 Parte_1
del veicolo in oggetto, come indicate in narrativa (pari alla complessiva somma di euro
786,92, oltre iva), oltre a quelle che verranno provate in corso di causa;
Sempre nel merito: condannare in solido e/o disgiuntamente a _1
, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2
equitativamente determinata dal Giudice, a seguito se del caso dell'espletanda istruttoria, alla luce delle gravi difficoltà e degli inconvenienti che l'attore a cui l'attore ha dovuto far fronte;
nel merito: condannare al pagamento di una somma CP_3 _1
equitativamente determinata per il comportamento gravemente in malafede dimostrato.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
Spese di lite e compensi professionali rifusi oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta:
“
1. il rigetto domande attoree giacché totalmente sfornite di fondamento in fatto ed in diritto, condannando l'attore alla rifusione in favore di della somma di € _1
814,65 anticipata al CTU, nonché al pagamento delle spese e compensi di causa con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario;
2. in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiede dichiararsi la tenuta a manlevare integralmente la Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 13 Co da ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse quest'ultima esser condannata a pagare in favore dell'attore, con il favore delle spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
Per parte terza chiamata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con il favore delle spese, voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio:
Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese di causa refuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.02.2022, conveniva in Parte_1
giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita _1
inter partes del 16.10.2020 per inadempimento della convenuta e sentirla condannare alla rifusione di tutte le spese sostenute e al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in ragione della malafede manifestata.
1.1 L'attore esponeva di aver acquistato, in data 16.10.2020, dalla società convenuta un veicolo usato BMW serie 5 f11 Touring, targato EM204FG, al prezzo di € 12.000,00.
Tuttavia, dopo soli due giorni si verificava un fenomeno di avaria al cambio che, in prima battuta, impediva di inserire la retromarcia e successivamente portava all'impossibilità di utilizzo dell'autovettura. Veniva, dunque, riscontrata presso Contro un'officina autorizzata la necessità di sostituire la leva selettrice del cambio nonché, a seguito di una perizia approfondita, di ulteriori interventi quali la sostituzione di tutte le tubazioni di depressione e delle relative elettrovalvole di gestione dei due turbocompressori, della sonda lamba e della cassetta di supporto dei congegni di comando motore, del filtro del particolato e dei turbocompressori con relative guarnizioni e lo stacco e riattacco con saldatura del filtro del particolato (riscontrato senza parti catalizzanti all'interno), per complessivi € 8.500,00 oltre I.V.A. CP_1
pagina 3 di 13 s.r.l., prontamente interpellata, si rendeva dapprima irreperibile, salvo poi respingere le richieste avanzate per tramite del difensore di parte attrice, che si trovava costretta a noleggiare un'automobile per far fronte all'impossibilità di utilizzare il mezzo. invocava, dunque, la garanzia per vizi prevista dall'art. 130 del Parte_2
Codice del consumo e dall'art. 1490 c.c.; domandava la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1492 c.c., essendo la riparazione del bene eccessivamente onerosa e comunque non essendo stata offerta nel congruo termine previsto dal co. 5 art. 130 del codice del consumo. Richiamava, altresì, la presunzione di preesistenza del vizio di cui all'art. 132 del Codice del consumo, con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Alla luce della malafede manifestata dal venditore nell'esecuzione del contratto, concretatasi nella tardiva consegna e nel consapevole occultamento dei vizi del bene, richiamava il disposto dell'art. 21 codice del consumo sulle pratiche commerciali ingannevoli.
Chiedeva, pertanto, la restituzione del prezzo pagato. Deduceva, inoltre, di aver patito danni in ragione della condotta inadempiente del venditore e in particolare di aver dovuto noleggiare un'altra automobile e di aver sostenuto i costi per la sostituzione della leva del cambio per € 736,12 oltre I.V.A., nonché per il tentativo di mediazione cui controparte non aveva inteso partecipare.
2. Con comparsa di risposta depositata il 20.05.2022, si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria garante _1
per esserne manlevata e, nel merito, domandando il rigetto delle Controparte_2
domande attoree, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.1 La società convenuta evidenziava che il veicolo, al momento della vendita, aveva 8 anni di vita e oltre 181.000 km. Inoltre, la prima contestazione in ordine al cambio era pervenuta in data 29.03.2021 e quindi oltre 6 mesi dopo la consegna del bene, che si precisava fosse avvenuta tempestivamente. pagina 4 di 13 Evidenziava, inoltre, di aver fornito all'acquirente, a maggior tutela dello stesso, una garanzia convenzionale di la quale aveva, infatti, rimborsato in Controparte_2
parte i costi di sostituzione della leva selettrice del cambio per € 599,88 oltre I.V.A. A seguito della riparazione, l'autovettura aveva ripreso il suo regolare funzionamento, per cui non potevano ritenersi sussistenti i danni e i disagi lamentati dall'attore.
Soltanto successivamente, in data 21.05.2021, era giunta contestazione in relazione agli ulteriori vizi e la richiesta di risoluzione del contratto. Ancora una volta, la concessionaria aveva offerto una verifica presso l'officina convenzionata più vicina, senza però ottenere riscontro. contestava, quindi, la sussistenza dei vizi e che comunque gli stessi _1
dedotti potessero comportare l'inidoneità del veicolo all'uso, essendo limitati a una scarsa resa del motore. Rappresentava altresì di essersi sempre condotta in buona fede nell'esecuzione del contratto e di aver eseguito sulla vettura tutti gli interventi di manutenzione necessari.
3. Autorizzata la chiamata in causa di questa si costituiva con Controparte_2
comparsa di risposta depositata il 25.10.2022, domandando il rigetto di tutte le domande avversarie con vittoria di spese.
3.1 La terza chiamata dava atto di aver ricevuto e prontamente riscontrato un'unica richiesta di intervento relativa al cambio in data 05.03.2021. Rappresentava, inoltre, come la richiesta non ricadesse nella copertura della garanzia ma che comunque le parti avevano raggiunto un accordo, accettato dall'attore, per la rifusione delle spese relative alla sola leva selettrice del cambio.
Rispetto al contratto sottoscritto da evidenziava come si trattasse di un _1
contratto di gestione della garanzia legale di conformità e di garanzia convenzionale ulteriore, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. 206/2005; pertanto, la chiamata in causa poteva avere ad oggetto solo la garanzia convenzionale ulteriore. Infatti, nelle condizioni di polizza, all'art. 3 era precisato che le garanzie post-vendita facevano comunque salve le pagina 5 di 13 garanzie dovute dal venditore all'acquirente consumatore, senza sostituzione di responsabilità, mentre all'art. 4 era stabilito che rimaneva a carico del venditore la sostituzione totale della vettura o la riduzione del prezzo di cui all'art. 130 del codice del consumo. La garanzia doveva, dunque, intendersi a copertura di eventuali guasti e non di vizi di conformità, per i quali permaneva la responsabilità del solo venditore. Peraltro, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di assicurazione, la garanzia escludeva comunque i guasti dovuti alla normale usura e allo stato d'uso al momento della vendita. Contro Sottolineava, poi, che nel 2021 aveva avviato una campagna di richiamo per problemi al radiatore, che dovevano ragionevolmente ritenersi connessi alle criticità riscontrate dall'attore.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 21.04.2023 il Giudice dott. Daniela Bosio disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei vizi e difetti lamentati. Il C.T.U. nominato depositava il proprio elaborato peritale in data 17.10.2023. All'esito, Persona_1
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 30.10.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tutte le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4.1 In sede di comparsa conclusionale, parte attrice deduceva la configurabilità del reato di truffa a carico di con conseguente annullabilità del contratto per _1
dolo. Invocava altresì la condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
5. Incontestata la qualifica di consumatore in capo a il contratto di Parte_1
cui è causa è pacificamente disciplinato dal codice del consumo nella sua versione vigente al momento della sua stipulazione, avvenuta nell'ottobre 2020. In particolare,
l'art. 132 vigente ratione temporis prevedeva che “Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due pagina 6 di 13 anni dalla consegna del bene”, con onere di denuncia del difetto di conformità al venditore “entro il termine di due mesi” dalla scoperta del difetto, salvo quando “il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”. Al comma 3 era, inoltre, sancita una presunzione circa il fatto “che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
5.1 L'autovettura compravenduta ha manifestato il primo difetto, ossia un'anomalia del cambio, in data 18.10.2020, ossia due giorni dopo l'acquisto, come immediatamente comunicato via whatsapp (doc. 2 . La circostanza non è stata oggetto di Parte_1
specifica contestazione da parte di che si è limitata a osservare come _1
soltanto con pec del 29.03.2021 fossero stati lamentati malfunzionamenti al cambio.
Anche in questo caso, la denuncia risulta tempestiva alla luce del preventivo, offerto dall'officina in data 03.03.2021. La successiva lettera del 21.05.2021 con cui Pt_3
venivano contestati gli ulteriori vizi dedotti in citazione pure risultava tempestiva rispetto al preventivo del 13.05.2021.
5.2 È condivisibile l'osservazione di parte convenuta per cui del primo malfunzionamento relativo al cambio “non è più consentito disquisire o discutere nell'odierno giudizio, rimanendo esso totalmente irrilevante in quanto stragiudizialmente e definitivamente risolto”. Infatti, nel Controparte_2
riconoscere un parziale contributo all'attore per la sostituzione della leva selettrice del cambio, da quest'ultimo accettato (doc. 8 , precisava che _1 [...]
“con l'accettazione della presente si impegna a non vantare ulteriori pretese Parte_1
per i guasti lamentati in oggetto nei confronti di e del Controparte_2 CP_1
(doc. 7 . Difatti, lo stesso nell'accettare, si riservava
[...] _1 Parte_1
di verificare, tramite apposita perizia, solo “la presenza di ulteriori e gravi difetti”.
5.3 I rimanenti vizi sono stati oggetto di consulenza tecnica d'ufficio. Le conclusioni del pagina 7 di 13 perito vengono fatte proprie dal Tribunale, tenuto conto che le Persona_1
osservazioni di parte convenuta hanno trovato ampia e condivisibile risposta nell'elaborato definitivo.
Il C.T.U. ha accertato la sussistenza di una perdita di gas di scarico dall'impianto, con conseguente “riduzione di prestazioni del motopropulsore specie ai bassi regimi oltre a generare altre anomalie collaterali come l'inquinamento del vano motore e dell'aria dell'abitacolo ed il danneggiamento di altri particolari plastici dovuto alle alte temperature”, la manomissione della centralina e del filtro antiparticolato e una perdita dall'impianto di scarico, tali da comportare la sua inidoneità alla circolazione. Il perito verificava, altresì, che tali difetti non avevano nulla a che vedere con la campagna di Contro richiamo avviata da nell'agosto 2021, attinente al radiatore EGR.
La sussistenza dei vizi lamentati e la loro gravità deve, pertanto, ritenersi provata.
5.4 Occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall'art. 132, terzo comma, del d.lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio” (Cass. n. 27177/2022). Nello specifico, “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa” (Cass. n. 24382/2021, cfr. Cass. n. 5251/2004).
Ebbene, è provato (docc. 12-22 che la convenuta è intervenuta sul _1
veicolo con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare, sono stati effettuati un intervento al filtro antiparticolato “nell'intento di risolvere il pagina 8 di 13 problema della scarsa resa del motore” e la “riprogrammazione DPF+EGR” che, “con molta probabilità, è l'intervento che ha alterato il contenuto della centralina così come
è stato riscontrato dalla diagnostica BMW”, il che “potrebbe far pensare ad una riprogrammazione della centralina per compensare la rimozione della parte filtrante del filtro antiparticolato” (C.T.U. p. 22-23). Era stata inoltre sostituta una coppia di turbocompressori con altri compatibili. Emerge, dunque, dalla documentazione in atti e dalla C.T.U. come la società venditrice si sia adoperata per porre in essere interventi sull'autovettura che hanno contribuito in maniera significativa ad alterare la possibilità per l'acquirente di percepire con immediatezza la presenza dei difetti: in assenza di detti interventi, infatti, sarebbe stato in grado di accorgersi Parte_1
immediatamente quantomeno della scarsa resa del motore. Pertanto, deve ritenersi addebitabile ad una condotta di occultamento dei vizi di conformità. _1
5.5 domanda, quindi, la risoluzione del contratto. Parte_1
L'art. 130 del codice del consumo vigente ratione temporis disponeva al co. 3 che il consumatore ha diritto di ottenere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione, salvo che ciò sia impossibile o eccessivamente oneroso. Tale ultimo caso è quello invocato dall'attore. Tale valutazione deve essere effettuata, a mente del co. 4 del medesimo articolo, “tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore”. In ogni caso, ai sensi del co. 7, “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.” pagina 9 di 13 Vero è che ha riscontrato tempestivamente (docc. 9 e 10 _1 CP_1
la contestazione del 21.05.2025, invitando ad attivare la
[...] Parte_1
garanzia assicurativa prestata da Tuttavia, dal tenore delle missive, Controparte_2
non emerge che la venditrice abbia offerto la riparazione dell'autovettura, essendosi limitata a rimettere al compratore la scelta di avvalersi della garanzia convenzionale, senza nulla promettere in termini di copertura ulteriore laddove qualche riparazione fosse risultata al di fuori della polizza. Non si può, dunque, ritenere che _1
abbia offerto di riparare il veicolo senza spese per l'acquirente.
5.6 Di conseguenza, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e deve essere condannata alla restituzione del _1
prezzo pagato, pari ad € 12.000,00 (doc. 1 . Basti notare che l'avvenuto Parte_1
pagamento non è contestato.
È invece inammissibile la domanda di annullamento per dolo in quanto introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale.
5.7 Oltre alla rifusione del prezzo, ha domandato il risarcimento Parte_1
delle spese sostenute per il veicolo in oggetto, quantificate in € 786,92 oltre I.V.A., e il risarcimento del danno per i disagi patiti a causa dell'indisponibilità del veicolo.
L'azione risarcitoria è ammissibile in cumulo con quella di risoluzione ai sensi dell'art. 1494 c.c. Tuttavia, non è versata in atti alcuna documentazione che comprovi l'esborso sostenuto da parte attrice per la riparazione della vettura, mancando sia la fattura sia la contabile di pagamento. Inoltre, su tale importo è intervenuta una transazione che impedisce di provvedere sullo stesso.
La carenza di documentazione in ordine al pagamento riguarda anche il noleggio di un'autovettura sostitutiva, del quale è prodotto esclusivamente il contratto (doc. 14
. Parte_1
Con riferimento al danno non patrimoniale, consistente nei disagi e fastidi patiti per l'inutilizzabilità dell'autovettura acquistata, la Suprema Corte ha più volte avuto modo pagina 10 di 13 di precisare che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"” (Cass. n. 29206/2019).
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
5.8 Nemmeno possono essere risarcite le spese di mediazione, non trattandosi di mediazione obbligatoria.
6. Deve ora essere esaminata la domanda di manleva spiegata da nei _1
confronti di Controparte_2
La domanda si fonda sul contratto di garanzia convenzionale (doc. 1 CP_2
stipulato tra le parti il 17.11.2015 e sulla garanzia convenzionale ulteriore offerta
[...]
da a al momento dell'acquisto (doc. 3 _1 Parte_1
. _1
Il contratto di garanzia prevede all'art. 5 lett. b) che nel certificato di conformità
“eventuali attestazioni del Venditore effettuate in modo non veritiero e/o senza previa diligente verifica della vettura, faranno venire meno l'obbligo di al Controparte_2
servizio”. La circostanza si è verificata nel caso di specie, atteso che nel certificato di conformità sotto ogni profilo viene indicato che la vettura si trovava in “condizioni di utilizzo standard”, circostanza smentita dall'istruttoria come sopra illustrata.
Pertanto, la garanzia deve ritenersi inoperante e la domanda di manleva deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra € pagina 11 di 13 5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi.
A carico di vanno anche le spese della parte terza chiamata in ragione _1
del principio di causalità.
Lo stesso dicasi per le spese di C.T.U., liquidate come da decreto 23.10.2023.
7.1 Non trattandosi di mediazione obbligatoria, non è possibile applicare alcuna sanzione per la mancata adesione di Controparte_5
Non sussistono nemmeno i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., “da
[...]
intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo” (Cass. n. 36591/2023). Non risulta, infatti, che parte convenuta abbia spiegato difese eccessive o pretestuose né che abbia con ciò determinato una maggior durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto il contratto di compravendita del 16.10.2020 avente ad oggetto l'autovettura BMW 525 2.0 D targata EM204FG e, per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € 12.000,00 _1 Parte_1
da questi pagata a titolo di prezzo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
rigetta le altre domande di parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si _1 Parte_1
liquidano in € 264,00 per spese, € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, _1 Controparte_2
che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna, infine, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come _1
da decreto 23.10.2023. pagina 12 di 13 15/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NOVARA FRANCESCO (C.F. ) e dell'avv. C.F._2
ZUCCARINO FEDERICO (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA GIOLITTI, 2 20025 LEGNANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_1
CALDARELLA FORTUNATO (C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA GRAMSCI 107/C FOGGIA
CONVENUTO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
ZAMPAGLIONE KETTY (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA UBOLDO N. 14 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
TERZO CHIAMATO
Oggetto: vendita di cose mobili pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE:
Nel merito: una volta accertata la sussistenza dei vizi del veicolo e la sua inidoneità, dichiarare risolto il contratto di acquisto, e, per l'effetto, condannare _1
alla restituzione del prezzo pagato, ed al ritiro, a sue spese, dell'autovettura;
Ancora, nel merito: condannare in solido e/o disgiuntamente a _1
, alla refusione di tutte le spese sostenute dal Sig. a causa Controparte_2 Parte_1
del veicolo in oggetto, come indicate in narrativa (pari alla complessiva somma di euro
786,92, oltre iva), oltre a quelle che verranno provate in corso di causa;
Sempre nel merito: condannare in solido e/o disgiuntamente a _1
, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2
equitativamente determinata dal Giudice, a seguito se del caso dell'espletanda istruttoria, alla luce delle gravi difficoltà e degli inconvenienti che l'attore a cui l'attore ha dovuto far fronte;
nel merito: condannare al pagamento di una somma CP_3 _1
equitativamente determinata per il comportamento gravemente in malafede dimostrato.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
Spese di lite e compensi professionali rifusi oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta:
“
1. il rigetto domande attoree giacché totalmente sfornite di fondamento in fatto ed in diritto, condannando l'attore alla rifusione in favore di della somma di € _1
814,65 anticipata al CTU, nonché al pagamento delle spese e compensi di causa con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario;
2. in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiede dichiararsi la tenuta a manlevare integralmente la Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 13 Co da ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse quest'ultima esser condannata a pagare in favore dell'attore, con il favore delle spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
Per parte terza chiamata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con il favore delle spese, voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio:
Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese di causa refuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.02.2022, conveniva in Parte_1
giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita _1
inter partes del 16.10.2020 per inadempimento della convenuta e sentirla condannare alla rifusione di tutte le spese sostenute e al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in ragione della malafede manifestata.
1.1 L'attore esponeva di aver acquistato, in data 16.10.2020, dalla società convenuta un veicolo usato BMW serie 5 f11 Touring, targato EM204FG, al prezzo di € 12.000,00.
Tuttavia, dopo soli due giorni si verificava un fenomeno di avaria al cambio che, in prima battuta, impediva di inserire la retromarcia e successivamente portava all'impossibilità di utilizzo dell'autovettura. Veniva, dunque, riscontrata presso Contro un'officina autorizzata la necessità di sostituire la leva selettrice del cambio nonché, a seguito di una perizia approfondita, di ulteriori interventi quali la sostituzione di tutte le tubazioni di depressione e delle relative elettrovalvole di gestione dei due turbocompressori, della sonda lamba e della cassetta di supporto dei congegni di comando motore, del filtro del particolato e dei turbocompressori con relative guarnizioni e lo stacco e riattacco con saldatura del filtro del particolato (riscontrato senza parti catalizzanti all'interno), per complessivi € 8.500,00 oltre I.V.A. CP_1
pagina 3 di 13 s.r.l., prontamente interpellata, si rendeva dapprima irreperibile, salvo poi respingere le richieste avanzate per tramite del difensore di parte attrice, che si trovava costretta a noleggiare un'automobile per far fronte all'impossibilità di utilizzare il mezzo. invocava, dunque, la garanzia per vizi prevista dall'art. 130 del Parte_2
Codice del consumo e dall'art. 1490 c.c.; domandava la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1492 c.c., essendo la riparazione del bene eccessivamente onerosa e comunque non essendo stata offerta nel congruo termine previsto dal co. 5 art. 130 del codice del consumo. Richiamava, altresì, la presunzione di preesistenza del vizio di cui all'art. 132 del Codice del consumo, con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Alla luce della malafede manifestata dal venditore nell'esecuzione del contratto, concretatasi nella tardiva consegna e nel consapevole occultamento dei vizi del bene, richiamava il disposto dell'art. 21 codice del consumo sulle pratiche commerciali ingannevoli.
Chiedeva, pertanto, la restituzione del prezzo pagato. Deduceva, inoltre, di aver patito danni in ragione della condotta inadempiente del venditore e in particolare di aver dovuto noleggiare un'altra automobile e di aver sostenuto i costi per la sostituzione della leva del cambio per € 736,12 oltre I.V.A., nonché per il tentativo di mediazione cui controparte non aveva inteso partecipare.
2. Con comparsa di risposta depositata il 20.05.2022, si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria garante _1
per esserne manlevata e, nel merito, domandando il rigetto delle Controparte_2
domande attoree, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.1 La società convenuta evidenziava che il veicolo, al momento della vendita, aveva 8 anni di vita e oltre 181.000 km. Inoltre, la prima contestazione in ordine al cambio era pervenuta in data 29.03.2021 e quindi oltre 6 mesi dopo la consegna del bene, che si precisava fosse avvenuta tempestivamente. pagina 4 di 13 Evidenziava, inoltre, di aver fornito all'acquirente, a maggior tutela dello stesso, una garanzia convenzionale di la quale aveva, infatti, rimborsato in Controparte_2
parte i costi di sostituzione della leva selettrice del cambio per € 599,88 oltre I.V.A. A seguito della riparazione, l'autovettura aveva ripreso il suo regolare funzionamento, per cui non potevano ritenersi sussistenti i danni e i disagi lamentati dall'attore.
Soltanto successivamente, in data 21.05.2021, era giunta contestazione in relazione agli ulteriori vizi e la richiesta di risoluzione del contratto. Ancora una volta, la concessionaria aveva offerto una verifica presso l'officina convenzionata più vicina, senza però ottenere riscontro. contestava, quindi, la sussistenza dei vizi e che comunque gli stessi _1
dedotti potessero comportare l'inidoneità del veicolo all'uso, essendo limitati a una scarsa resa del motore. Rappresentava altresì di essersi sempre condotta in buona fede nell'esecuzione del contratto e di aver eseguito sulla vettura tutti gli interventi di manutenzione necessari.
3. Autorizzata la chiamata in causa di questa si costituiva con Controparte_2
comparsa di risposta depositata il 25.10.2022, domandando il rigetto di tutte le domande avversarie con vittoria di spese.
3.1 La terza chiamata dava atto di aver ricevuto e prontamente riscontrato un'unica richiesta di intervento relativa al cambio in data 05.03.2021. Rappresentava, inoltre, come la richiesta non ricadesse nella copertura della garanzia ma che comunque le parti avevano raggiunto un accordo, accettato dall'attore, per la rifusione delle spese relative alla sola leva selettrice del cambio.
Rispetto al contratto sottoscritto da evidenziava come si trattasse di un _1
contratto di gestione della garanzia legale di conformità e di garanzia convenzionale ulteriore, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. 206/2005; pertanto, la chiamata in causa poteva avere ad oggetto solo la garanzia convenzionale ulteriore. Infatti, nelle condizioni di polizza, all'art. 3 era precisato che le garanzie post-vendita facevano comunque salve le pagina 5 di 13 garanzie dovute dal venditore all'acquirente consumatore, senza sostituzione di responsabilità, mentre all'art. 4 era stabilito che rimaneva a carico del venditore la sostituzione totale della vettura o la riduzione del prezzo di cui all'art. 130 del codice del consumo. La garanzia doveva, dunque, intendersi a copertura di eventuali guasti e non di vizi di conformità, per i quali permaneva la responsabilità del solo venditore. Peraltro, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di assicurazione, la garanzia escludeva comunque i guasti dovuti alla normale usura e allo stato d'uso al momento della vendita. Contro Sottolineava, poi, che nel 2021 aveva avviato una campagna di richiamo per problemi al radiatore, che dovevano ragionevolmente ritenersi connessi alle criticità riscontrate dall'attore.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 21.04.2023 il Giudice dott. Daniela Bosio disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei vizi e difetti lamentati. Il C.T.U. nominato depositava il proprio elaborato peritale in data 17.10.2023. All'esito, Persona_1
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 30.10.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tutte le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4.1 In sede di comparsa conclusionale, parte attrice deduceva la configurabilità del reato di truffa a carico di con conseguente annullabilità del contratto per _1
dolo. Invocava altresì la condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
5. Incontestata la qualifica di consumatore in capo a il contratto di Parte_1
cui è causa è pacificamente disciplinato dal codice del consumo nella sua versione vigente al momento della sua stipulazione, avvenuta nell'ottobre 2020. In particolare,
l'art. 132 vigente ratione temporis prevedeva che “Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due pagina 6 di 13 anni dalla consegna del bene”, con onere di denuncia del difetto di conformità al venditore “entro il termine di due mesi” dalla scoperta del difetto, salvo quando “il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”. Al comma 3 era, inoltre, sancita una presunzione circa il fatto “che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
5.1 L'autovettura compravenduta ha manifestato il primo difetto, ossia un'anomalia del cambio, in data 18.10.2020, ossia due giorni dopo l'acquisto, come immediatamente comunicato via whatsapp (doc. 2 . La circostanza non è stata oggetto di Parte_1
specifica contestazione da parte di che si è limitata a osservare come _1
soltanto con pec del 29.03.2021 fossero stati lamentati malfunzionamenti al cambio.
Anche in questo caso, la denuncia risulta tempestiva alla luce del preventivo, offerto dall'officina in data 03.03.2021. La successiva lettera del 21.05.2021 con cui Pt_3
venivano contestati gli ulteriori vizi dedotti in citazione pure risultava tempestiva rispetto al preventivo del 13.05.2021.
5.2 È condivisibile l'osservazione di parte convenuta per cui del primo malfunzionamento relativo al cambio “non è più consentito disquisire o discutere nell'odierno giudizio, rimanendo esso totalmente irrilevante in quanto stragiudizialmente e definitivamente risolto”. Infatti, nel Controparte_2
riconoscere un parziale contributo all'attore per la sostituzione della leva selettrice del cambio, da quest'ultimo accettato (doc. 8 , precisava che _1 [...]
“con l'accettazione della presente si impegna a non vantare ulteriori pretese Parte_1
per i guasti lamentati in oggetto nei confronti di e del Controparte_2 CP_1
(doc. 7 . Difatti, lo stesso nell'accettare, si riservava
[...] _1 Parte_1
di verificare, tramite apposita perizia, solo “la presenza di ulteriori e gravi difetti”.
5.3 I rimanenti vizi sono stati oggetto di consulenza tecnica d'ufficio. Le conclusioni del pagina 7 di 13 perito vengono fatte proprie dal Tribunale, tenuto conto che le Persona_1
osservazioni di parte convenuta hanno trovato ampia e condivisibile risposta nell'elaborato definitivo.
Il C.T.U. ha accertato la sussistenza di una perdita di gas di scarico dall'impianto, con conseguente “riduzione di prestazioni del motopropulsore specie ai bassi regimi oltre a generare altre anomalie collaterali come l'inquinamento del vano motore e dell'aria dell'abitacolo ed il danneggiamento di altri particolari plastici dovuto alle alte temperature”, la manomissione della centralina e del filtro antiparticolato e una perdita dall'impianto di scarico, tali da comportare la sua inidoneità alla circolazione. Il perito verificava, altresì, che tali difetti non avevano nulla a che vedere con la campagna di Contro richiamo avviata da nell'agosto 2021, attinente al radiatore EGR.
La sussistenza dei vizi lamentati e la loro gravità deve, pertanto, ritenersi provata.
5.4 Occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall'art. 132, terzo comma, del d.lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio” (Cass. n. 27177/2022). Nello specifico, “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa” (Cass. n. 24382/2021, cfr. Cass. n. 5251/2004).
Ebbene, è provato (docc. 12-22 che la convenuta è intervenuta sul _1
veicolo con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare, sono stati effettuati un intervento al filtro antiparticolato “nell'intento di risolvere il pagina 8 di 13 problema della scarsa resa del motore” e la “riprogrammazione DPF+EGR” che, “con molta probabilità, è l'intervento che ha alterato il contenuto della centralina così come
è stato riscontrato dalla diagnostica BMW”, il che “potrebbe far pensare ad una riprogrammazione della centralina per compensare la rimozione della parte filtrante del filtro antiparticolato” (C.T.U. p. 22-23). Era stata inoltre sostituta una coppia di turbocompressori con altri compatibili. Emerge, dunque, dalla documentazione in atti e dalla C.T.U. come la società venditrice si sia adoperata per porre in essere interventi sull'autovettura che hanno contribuito in maniera significativa ad alterare la possibilità per l'acquirente di percepire con immediatezza la presenza dei difetti: in assenza di detti interventi, infatti, sarebbe stato in grado di accorgersi Parte_1
immediatamente quantomeno della scarsa resa del motore. Pertanto, deve ritenersi addebitabile ad una condotta di occultamento dei vizi di conformità. _1
5.5 domanda, quindi, la risoluzione del contratto. Parte_1
L'art. 130 del codice del consumo vigente ratione temporis disponeva al co. 3 che il consumatore ha diritto di ottenere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione, salvo che ciò sia impossibile o eccessivamente oneroso. Tale ultimo caso è quello invocato dall'attore. Tale valutazione deve essere effettuata, a mente del co. 4 del medesimo articolo, “tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore”. In ogni caso, ai sensi del co. 7, “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.” pagina 9 di 13 Vero è che ha riscontrato tempestivamente (docc. 9 e 10 _1 CP_1
la contestazione del 21.05.2025, invitando ad attivare la
[...] Parte_1
garanzia assicurativa prestata da Tuttavia, dal tenore delle missive, Controparte_2
non emerge che la venditrice abbia offerto la riparazione dell'autovettura, essendosi limitata a rimettere al compratore la scelta di avvalersi della garanzia convenzionale, senza nulla promettere in termini di copertura ulteriore laddove qualche riparazione fosse risultata al di fuori della polizza. Non si può, dunque, ritenere che _1
abbia offerto di riparare il veicolo senza spese per l'acquirente.
5.6 Di conseguenza, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e deve essere condannata alla restituzione del _1
prezzo pagato, pari ad € 12.000,00 (doc. 1 . Basti notare che l'avvenuto Parte_1
pagamento non è contestato.
È invece inammissibile la domanda di annullamento per dolo in quanto introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale.
5.7 Oltre alla rifusione del prezzo, ha domandato il risarcimento Parte_1
delle spese sostenute per il veicolo in oggetto, quantificate in € 786,92 oltre I.V.A., e il risarcimento del danno per i disagi patiti a causa dell'indisponibilità del veicolo.
L'azione risarcitoria è ammissibile in cumulo con quella di risoluzione ai sensi dell'art. 1494 c.c. Tuttavia, non è versata in atti alcuna documentazione che comprovi l'esborso sostenuto da parte attrice per la riparazione della vettura, mancando sia la fattura sia la contabile di pagamento. Inoltre, su tale importo è intervenuta una transazione che impedisce di provvedere sullo stesso.
La carenza di documentazione in ordine al pagamento riguarda anche il noleggio di un'autovettura sostitutiva, del quale è prodotto esclusivamente il contratto (doc. 14
. Parte_1
Con riferimento al danno non patrimoniale, consistente nei disagi e fastidi patiti per l'inutilizzabilità dell'autovettura acquistata, la Suprema Corte ha più volte avuto modo pagina 10 di 13 di precisare che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"” (Cass. n. 29206/2019).
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
5.8 Nemmeno possono essere risarcite le spese di mediazione, non trattandosi di mediazione obbligatoria.
6. Deve ora essere esaminata la domanda di manleva spiegata da nei _1
confronti di Controparte_2
La domanda si fonda sul contratto di garanzia convenzionale (doc. 1 CP_2
stipulato tra le parti il 17.11.2015 e sulla garanzia convenzionale ulteriore offerta
[...]
da a al momento dell'acquisto (doc. 3 _1 Parte_1
. _1
Il contratto di garanzia prevede all'art. 5 lett. b) che nel certificato di conformità
“eventuali attestazioni del Venditore effettuate in modo non veritiero e/o senza previa diligente verifica della vettura, faranno venire meno l'obbligo di al Controparte_2
servizio”. La circostanza si è verificata nel caso di specie, atteso che nel certificato di conformità sotto ogni profilo viene indicato che la vettura si trovava in “condizioni di utilizzo standard”, circostanza smentita dall'istruttoria come sopra illustrata.
Pertanto, la garanzia deve ritenersi inoperante e la domanda di manleva deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra € pagina 11 di 13 5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi.
A carico di vanno anche le spese della parte terza chiamata in ragione _1
del principio di causalità.
Lo stesso dicasi per le spese di C.T.U., liquidate come da decreto 23.10.2023.
7.1 Non trattandosi di mediazione obbligatoria, non è possibile applicare alcuna sanzione per la mancata adesione di Controparte_5
Non sussistono nemmeno i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., “da
[...]
intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo” (Cass. n. 36591/2023). Non risulta, infatti, che parte convenuta abbia spiegato difese eccessive o pretestuose né che abbia con ciò determinato una maggior durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto il contratto di compravendita del 16.10.2020 avente ad oggetto l'autovettura BMW 525 2.0 D targata EM204FG e, per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € 12.000,00 _1 Parte_1
da questi pagata a titolo di prezzo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
rigetta le altre domande di parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si _1 Parte_1
liquidano in € 264,00 per spese, € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, _1 Controparte_2
che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna, infine, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come _1
da decreto 23.10.2023. pagina 12 di 13 15/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 13 di 13