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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5298/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00899 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00899 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00899 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate di Frosinone in data 23.08.2022, per l'anno di imposta 2016, la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Frosinone, con il quale veniva contestato l'errato recupero erariale per IRES, IVA e IRAP.
L'azione accertativa faceva seguito alla verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza che aveva segnalato violazioni sostanziali in capo ad alcuni fornitori che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la società
Ricorrente_1, esercente l'attività di miscelazione di GPL e il loro imbottigliamento e commercio. L'escussa Corte con sentenza n. 67/2023, depositata in data 6 marzo 2023, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Detta sentenza è stata impugnata dinanzi a questa Corte per Violazione di legge e, precisamente, per la violazione degli artt. 36 del D.Lgs. 546/92, 132 del c.p.c. e 118 delle disp. att. c.p.c. – carenza della motivazione.
Con memoria dell'1.12.2023 si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, la quale ha puntualmente controdedotto al motivo di appello, articolato in diversi profili di legittimità.
In data 24 ottobre 2025, l'appellante ha depositato memoria illustrativa per ribadire ulteriormente il contenuto del ricorso in appello.
All'odierna udienza la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente infondato.
In via preliminare, seppur non necessario, questa Corte ricorda che il giudizio di appello si propone avverso eventuali vizi che la parte ritiene abbiano inficiato la sentenza impugnata e in ragione di ciò, evidentemente, non è consentito riproporre pedissequamente i motivi del ricorso in primo grado.
Nella fattispecie, l'appellante, dopo l'esposizione del fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento delle proprie convinzioni, sia processuali che di merito, soltanto a pag. 15 del ricorso in appello formula l'unico motivo di gravame, richiamando espressamente le disposizioni di cui agli artt. 36 D.Lgs. 546/92, 132 del c.
p.c. e 118 delle disp. att. c.p.c., al fine di denunciare la illegittimità della sentenza impugnata con riferimento alla totale mancanza degli elementi cardine dell'atto decisorio, ossia mancanza della concisa esposizione dello svolgimento del processo che dei motivi di fatto e di diritto, per dedurre altresì la carenza della motivazione.
Orbene, già dalla semplice ed obiettiva lettura della sentenza impugnata, traspare in maniera evidente che tutti i presunti vizi denunciati risultano palesemente non meritevoli di accoglimento.
Il giudice di prima istanza con l'impugnata decisione ha puntualmente riportato le fasi salienti dello svolgimento del processo evidenziando sia le argomentazioni addotte dalla ricorrente Ricorrente_1 sia le controdeduzioni propinate dall'Agenzia delle entrate.
Inoltre, sempre nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, l'escussa Corte ha illustrato, con dovizia di particolari, i singoli motivi di ricorso richiamando anche gli aspetti salienti delle rispettive tesi difensive.
Appare, pertanto, evidente che nessuna lacuna può rinvenirsi, ne tantomeno insinuare vizi procedurali dell'iter logico-argomentativo e sostanziali della sentenza impugnata, che sotto tale aspetto va totalmente condivisa e confermata.
Anche l'altro profilo relativo alla carenza di motivazione non è connotato da elementi che possono avvalorare la sua accoglibilità.
Invero, il giudice di prima istanza ha oculatamente esaminato tutti gli aspetti essenziali dell'intera controversia e con un crescente motivazionale, che va confermato in questa sede di appello, ha pienamente rispettato l'iter logico-giuridico seguito per decretare il rigetto del ricorso, posto al suo scrutinio.
Nello specifico, questa Corte ritiene che, solo se alla data di chiusura dell'esercizio del relativo periodo di imposta, affinché l'imputazione dei componenti di reddito possa considerarsi corretta è necessario che detti singoli componenti di reddito debbono avere i connotati della certezza, dell'esistenza, nonché essere determinati o oggettivamente determinabili nel loro ammontare.
Conseguentemente, le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici ed attendibili, sicché il contribuente può dedurre soltanto i costi e gli altri oneri realmente sopportati che, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, vanno dal medesimo puntualmente provati.
In ordine all'inerenza dei costi si rileva che gli stessi, così come esposti nelle fatture, non sono corroborati da idonea documentazione probatoria, non potendosi considerare assolto detto onere con la mera annotazione in bilancio, stante che grava sulla società contribuente l'onere di produrre in giudizio la necessaria documentazione giustificativa (Cass. civ., sez. trib. n. 21184/2014, id. n. 13300/2017, id. n.
4044/2019).
Per quanto concerne le schede carburanti, si appalesa totalmente infondato il motivo di gravame, stante che l'acquisto di carburante è stato documentato alternativamente da schede carburanti prive sia della firma dell'esercente che dell'indicazione dei km iniziali e finali, ovvero da fatture liquidate in contanti.
Sul punto, questa Corte evidenzia che in ordine alla prima anomalia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre l'indicazione dei chilometri sulla scheda carburante per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'IVA (ex multis, Cass. n. 5415/2016), mentre, per la seconda irregolarità, l'acquisto di carburante documentato da fatture è stato pagato in contanti e non con mezzi di pagamento tracciati.
In ordine al terzo motivo di gravame, relativo all'erronea ricostruzione di ricavi per GPL ceduti e non documentati, tenuto conto di fattori interni ed esterni che avrebbero inciso sul “peso/quantitativo” iniziale del prodotto a quello finale poi ceduto, questa Corte ritiene errata la prospettazione di parte appellante, poiché grava su di essa l'onere di provare quanto dedotto.
In buona sostanza, la carenza probatoria cui è incorso l'appellante, a fronte delle puntuali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, conduce inevitabilmente al rigetto del gravame.
Dichiara assorbite tutte le altre deduzioni ed eccezioni delle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in € 8.000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5298/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00899 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00899 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H00899 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate di Frosinone in data 23.08.2022, per l'anno di imposta 2016, la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Frosinone, con il quale veniva contestato l'errato recupero erariale per IRES, IVA e IRAP.
L'azione accertativa faceva seguito alla verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza che aveva segnalato violazioni sostanziali in capo ad alcuni fornitori che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la società
Ricorrente_1, esercente l'attività di miscelazione di GPL e il loro imbottigliamento e commercio. L'escussa Corte con sentenza n. 67/2023, depositata in data 6 marzo 2023, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Detta sentenza è stata impugnata dinanzi a questa Corte per Violazione di legge e, precisamente, per la violazione degli artt. 36 del D.Lgs. 546/92, 132 del c.p.c. e 118 delle disp. att. c.p.c. – carenza della motivazione.
Con memoria dell'1.12.2023 si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, la quale ha puntualmente controdedotto al motivo di appello, articolato in diversi profili di legittimità.
In data 24 ottobre 2025, l'appellante ha depositato memoria illustrativa per ribadire ulteriormente il contenuto del ricorso in appello.
All'odierna udienza la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente infondato.
In via preliminare, seppur non necessario, questa Corte ricorda che il giudizio di appello si propone avverso eventuali vizi che la parte ritiene abbiano inficiato la sentenza impugnata e in ragione di ciò, evidentemente, non è consentito riproporre pedissequamente i motivi del ricorso in primo grado.
Nella fattispecie, l'appellante, dopo l'esposizione del fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento delle proprie convinzioni, sia processuali che di merito, soltanto a pag. 15 del ricorso in appello formula l'unico motivo di gravame, richiamando espressamente le disposizioni di cui agli artt. 36 D.Lgs. 546/92, 132 del c.
p.c. e 118 delle disp. att. c.p.c., al fine di denunciare la illegittimità della sentenza impugnata con riferimento alla totale mancanza degli elementi cardine dell'atto decisorio, ossia mancanza della concisa esposizione dello svolgimento del processo che dei motivi di fatto e di diritto, per dedurre altresì la carenza della motivazione.
Orbene, già dalla semplice ed obiettiva lettura della sentenza impugnata, traspare in maniera evidente che tutti i presunti vizi denunciati risultano palesemente non meritevoli di accoglimento.
Il giudice di prima istanza con l'impugnata decisione ha puntualmente riportato le fasi salienti dello svolgimento del processo evidenziando sia le argomentazioni addotte dalla ricorrente Ricorrente_1 sia le controdeduzioni propinate dall'Agenzia delle entrate.
Inoltre, sempre nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, l'escussa Corte ha illustrato, con dovizia di particolari, i singoli motivi di ricorso richiamando anche gli aspetti salienti delle rispettive tesi difensive.
Appare, pertanto, evidente che nessuna lacuna può rinvenirsi, ne tantomeno insinuare vizi procedurali dell'iter logico-argomentativo e sostanziali della sentenza impugnata, che sotto tale aspetto va totalmente condivisa e confermata.
Anche l'altro profilo relativo alla carenza di motivazione non è connotato da elementi che possono avvalorare la sua accoglibilità.
Invero, il giudice di prima istanza ha oculatamente esaminato tutti gli aspetti essenziali dell'intera controversia e con un crescente motivazionale, che va confermato in questa sede di appello, ha pienamente rispettato l'iter logico-giuridico seguito per decretare il rigetto del ricorso, posto al suo scrutinio.
Nello specifico, questa Corte ritiene che, solo se alla data di chiusura dell'esercizio del relativo periodo di imposta, affinché l'imputazione dei componenti di reddito possa considerarsi corretta è necessario che detti singoli componenti di reddito debbono avere i connotati della certezza, dell'esistenza, nonché essere determinati o oggettivamente determinabili nel loro ammontare.
Conseguentemente, le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici ed attendibili, sicché il contribuente può dedurre soltanto i costi e gli altri oneri realmente sopportati che, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, vanno dal medesimo puntualmente provati.
In ordine all'inerenza dei costi si rileva che gli stessi, così come esposti nelle fatture, non sono corroborati da idonea documentazione probatoria, non potendosi considerare assolto detto onere con la mera annotazione in bilancio, stante che grava sulla società contribuente l'onere di produrre in giudizio la necessaria documentazione giustificativa (Cass. civ., sez. trib. n. 21184/2014, id. n. 13300/2017, id. n.
4044/2019).
Per quanto concerne le schede carburanti, si appalesa totalmente infondato il motivo di gravame, stante che l'acquisto di carburante è stato documentato alternativamente da schede carburanti prive sia della firma dell'esercente che dell'indicazione dei km iniziali e finali, ovvero da fatture liquidate in contanti.
Sul punto, questa Corte evidenzia che in ordine alla prima anomalia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre l'indicazione dei chilometri sulla scheda carburante per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'IVA (ex multis, Cass. n. 5415/2016), mentre, per la seconda irregolarità, l'acquisto di carburante documentato da fatture è stato pagato in contanti e non con mezzi di pagamento tracciati.
In ordine al terzo motivo di gravame, relativo all'erronea ricostruzione di ricavi per GPL ceduti e non documentati, tenuto conto di fattori interni ed esterni che avrebbero inciso sul “peso/quantitativo” iniziale del prodotto a quello finale poi ceduto, questa Corte ritiene errata la prospettazione di parte appellante, poiché grava su di essa l'onere di provare quanto dedotto.
In buona sostanza, la carenza probatoria cui è incorso l'appellante, a fronte delle puntuali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, conduce inevitabilmente al rigetto del gravame.
Dichiara assorbite tutte le altre deduzioni ed eccezioni delle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in € 8.000,00.