Articolo 31 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 marzo 1952
Art. 31. null a e' innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, adibiti alla guardiania e custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Disposizioni finali
Entrata in vigore il 1 marzo 1952