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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2024, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LV RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7540 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/04/2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22/09/2022 dal Tribunale di Brescia, confermata l'affermazione di responsabilità di LV RT per il reato di cui all'art. 305, comma 2, d.lgs 209/2005, applicava le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta a mesi cinque di reclusione ed euro 13,334 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LV RT, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 305, comma 2, d.lgs 209/2005 e vizio di motivazione. Argomenta che non tutte le attività di soggetto terzo rispetto all'assicuratore che interferiscano coi soggetti assicurati rientrano nell'attività di "distribuzione assicurativa" richiedente l'iscrizione al R.U.I.; la condotta contestata era stata posta in essere dal ricorrente quale semplice nuncius di entrambe le parti, senza alcun contributo alla formazione della loro volontà; la Corte di appello aveva erroneamente valutato la condotta del ricorrente come integrante il reato contestato con argomentazioni fondate su premesse non pertinenti e con valutazione non condivisibile delle risultanze istruttorie. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. 2. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 2 3. Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando ai suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la condotta del ricorrente aveva integrato in fatto un'attività di intermediazione assicurativa (teneva, in via esclusiva, i contatti con i clienti della compagnia assicurativa proponendo polizze e gestendo tutti i rapporti che alla relativa stipula conseguivano), pur sprovvisto di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del d.igs 209/2005 (registro da cui era stato radiato in data 26.11.2012). Va evidenziato che l'art. 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 punisce "chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109"; in tate registro, infatti, è 3 prevista un'apposita sezione in cui sono iscritti, a sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), "i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione". A sua volta, l'art. 106 d.lgs. n. 209 del 2005 precisa che "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati". E va, inoltre, ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di illecita attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 305, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sufficiente che l'agente, in difetto di iscrizione nell'apposito registro dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati "brokers", svolga anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma (Sez.3,n. 9409 del 09/02/2021, Rv.281380 - 01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7540 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/04/2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22/09/2022 dal Tribunale di Brescia, confermata l'affermazione di responsabilità di LV RT per il reato di cui all'art. 305, comma 2, d.lgs 209/2005, applicava le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta a mesi cinque di reclusione ed euro 13,334 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LV RT, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 305, comma 2, d.lgs 209/2005 e vizio di motivazione. Argomenta che non tutte le attività di soggetto terzo rispetto all'assicuratore che interferiscano coi soggetti assicurati rientrano nell'attività di "distribuzione assicurativa" richiedente l'iscrizione al R.U.I.; la condotta contestata era stata posta in essere dal ricorrente quale semplice nuncius di entrambe le parti, senza alcun contributo alla formazione della loro volontà; la Corte di appello aveva erroneamente valutato la condotta del ricorrente come integrante il reato contestato con argomentazioni fondate su premesse non pertinenti e con valutazione non condivisibile delle risultanze istruttorie. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. 2. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 2 3. Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando ai suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la condotta del ricorrente aveva integrato in fatto un'attività di intermediazione assicurativa (teneva, in via esclusiva, i contatti con i clienti della compagnia assicurativa proponendo polizze e gestendo tutti i rapporti che alla relativa stipula conseguivano), pur sprovvisto di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del d.igs 209/2005 (registro da cui era stato radiato in data 26.11.2012). Va evidenziato che l'art. 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 punisce "chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109"; in tate registro, infatti, è 3 prevista un'apposita sezione in cui sono iscritti, a sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), "i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione". A sua volta, l'art. 106 d.lgs. n. 209 del 2005 precisa che "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati". E va, inoltre, ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di illecita attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 305, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sufficiente che l'agente, in difetto di iscrizione nell'apposito registro dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati "brokers", svolga anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma (Sez.3,n. 9409 del 09/02/2021, Rv.281380 - 01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2024