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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4661/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4661/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BL IA ricorrente e elettivamente domiciliato presso VIA NAZARIO Controparte_1
SAURO 16 00195 ROMA rappresentato e difeso dall'avv.FYRIGOS
ES giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.07.2025 Parte_1
adiva il Tribunale di Tivoli , al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro: 1) accertare e dichiarare la nullità del patto di prova e, per l'effetto, la illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con nota del 27 febbraio 2025; 2) per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente, ovvero alla riassunzione, ed al pagamento delle conseguenti indennità, nella misura ritenuta di giustizia;
3) con integrale soccombenza di spese di lite come da vigenti parametri”.
Sosteneva, a sostegno delle proprie rivendicazioni, di: aver iniziato a lavorare per la il 17 febbraio 2025, con le mansioni di direttore di Controparte_1
cantiere e di preposto in materia di sicurezza sebbene in assenza della sottoscrizione di un formale contratto individuale di lavoro;
di esser stato nominato, nell'espletamento delle proprie mansioni, quale preposto per la sicurezza ex art 19 D.lgs 81/08 e di aver fatto osservare alla parte datoriale che i presidi di sicurezza adottati in cantiere non erano idonei a garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs
81/08; che in data 28 febbraio 2025 riceveva comunicazione di recesso per mancato superamento del periodo di prova;
aver impugnato il recesso, con offerta delle prestazioni lavorative state la nullità del patto di prova mai stipulato per iscritto.
Si costituiva la società datrice di lavoro eccependo la genericità del ricorso con riferimento all'oggetto ed alle domande nonché alle mansioni espletate dal ricorrente e con riferimento al patto di prova affermando come il patto di prova fosse inserito nel contatto intercorso tra le parti a tempo determinato.
All'esito dell'udienza di discussione svoltasi con le modalità cartolari la causa
è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso atteso che dalla lettura del ricorso e dei suoi allegati si evince chiaramente il thema decidendum nonché la causa petendi essendosi peraltro parte resistente compiutamente difesa nel merito proprio invocando la sussistenza di un contratto di lavoro seppure mai sottoscritto dal ricorrente.
Parte ricorrente sottolinea l'illegittimità del licenziamento per la nullità dell'asserito patto di prova mai sottoscritto
Parte resistente ha prodotto un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 17 febbraio 2025 e con termine finale previsto al 31 luglio 2025, come anche riportato nel modello UNILAV trasmesso dalla Società resistente al canale telematico del Ministero del lavoro in data 14 febbraio 2025 nel quale si legge:“La Sua assunzione definitiva sarà subordinata al superamento del periodo di prova pari a n.
3 mesi durante il quale è facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità”.
Parte ricorrente ha dichiarato di non aver mai sottoscritto tale contratto, circostanza confermata dalla parte resistente e, conseguentemente, di non aver mai approvato alcun patto di prova per iscritto pur confermando di aver iniziato l'attività di lavoro il 17.02.2025.
Al contrario risultano sottoscritti gli ulteriori documenti che entrambe le parti confermano essere stati stipulati ovvero la nomina del ricorrente a “preposto per la sicurezza aziendale” e ad “incaricato dell'attuazione delle misure di salvataggio e primo soccorso nonché quale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione delle emergenze” ( cfr. documenti in atti).
Ebbene, seppure appaia evidente come le parti abbiano dato esecuzione al contratto sottoscritto, solo da parte datoriale, non può non darsi rilievo all' assenza di sottoscrizione del patto di prova (oltre che dell'intero contratto).
Peraltro, la richiesta di prova orale avanzata dalla parte resistente riguarda solo la circostanza che fossero stati consegnati al lavoratore i documenti da firmare ma non la presenza di una causa fortuita o non imputabile al datore che potesse in alcun modo giustificare l'assenza della copia sottoscritta e ciò anche perché la mancata sottoscrizione non è in discussione neppure da parte del resistente stesso.
La Suprema Corte ha più volte evidenziato come per il patto di prova, la forma scritta sia richiesta ad substantiam, con la conseguenza la mancanza di tale essenziale requisito di forma comporta la nullità assoluta del patto di prova (ex multiis
Cass.n.8849/25).
A tal fine, occorre rilevare che il patto di prova deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendo ammettersi solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto.
Quanto alle conseguenze già accennate sopra, la Suprema Corte ha precisato come il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità non è sottratto all'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti.
Quanto alla tutela, visto il requisito dimensionale della resistente, non può che applicarsi l'art. 3 del d.lgs. 23/2015 che stabilisce "
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3".
L'ipotesi in esame, in particolare, è riconducibile al comma 2 atteso che, seppure non si stia analizzando “propriamente” la sussistenza di un fatto oggetto di contestazione disciplinare ( nella sua duplice componente di sussistenza materiale e antigiuridicità) la circostanza che il patto non sia stato sottoscritto impedisce di configurare qualsivoglia “fatto” determinante il licenziamento.
Ne consegue che la resistente deve essere condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in di un'indennità dal licenziamento fino alla reintegra commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto evincibile dalle buste paga e quantificabile in € 2175,84 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Può altresì accogliersi la domanda di regolarizzazione contributiva quale effetto automatico previsto dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così provvede: annulla il licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto ordina alla resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro alle medesime condizioni economiche di cui al contratto sottoscritto e condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di €
2175,84, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro € 2680,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
OB RI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4661/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BL IA ricorrente e elettivamente domiciliato presso VIA NAZARIO Controparte_1
SAURO 16 00195 ROMA rappresentato e difeso dall'avv.FYRIGOS
ES giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.07.2025 Parte_1
adiva il Tribunale di Tivoli , al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro: 1) accertare e dichiarare la nullità del patto di prova e, per l'effetto, la illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con nota del 27 febbraio 2025; 2) per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente, ovvero alla riassunzione, ed al pagamento delle conseguenti indennità, nella misura ritenuta di giustizia;
3) con integrale soccombenza di spese di lite come da vigenti parametri”.
Sosteneva, a sostegno delle proprie rivendicazioni, di: aver iniziato a lavorare per la il 17 febbraio 2025, con le mansioni di direttore di Controparte_1
cantiere e di preposto in materia di sicurezza sebbene in assenza della sottoscrizione di un formale contratto individuale di lavoro;
di esser stato nominato, nell'espletamento delle proprie mansioni, quale preposto per la sicurezza ex art 19 D.lgs 81/08 e di aver fatto osservare alla parte datoriale che i presidi di sicurezza adottati in cantiere non erano idonei a garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs
81/08; che in data 28 febbraio 2025 riceveva comunicazione di recesso per mancato superamento del periodo di prova;
aver impugnato il recesso, con offerta delle prestazioni lavorative state la nullità del patto di prova mai stipulato per iscritto.
Si costituiva la società datrice di lavoro eccependo la genericità del ricorso con riferimento all'oggetto ed alle domande nonché alle mansioni espletate dal ricorrente e con riferimento al patto di prova affermando come il patto di prova fosse inserito nel contatto intercorso tra le parti a tempo determinato.
All'esito dell'udienza di discussione svoltasi con le modalità cartolari la causa
è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso atteso che dalla lettura del ricorso e dei suoi allegati si evince chiaramente il thema decidendum nonché la causa petendi essendosi peraltro parte resistente compiutamente difesa nel merito proprio invocando la sussistenza di un contratto di lavoro seppure mai sottoscritto dal ricorrente.
Parte ricorrente sottolinea l'illegittimità del licenziamento per la nullità dell'asserito patto di prova mai sottoscritto
Parte resistente ha prodotto un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 17 febbraio 2025 e con termine finale previsto al 31 luglio 2025, come anche riportato nel modello UNILAV trasmesso dalla Società resistente al canale telematico del Ministero del lavoro in data 14 febbraio 2025 nel quale si legge:“La Sua assunzione definitiva sarà subordinata al superamento del periodo di prova pari a n.
3 mesi durante il quale è facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità”.
Parte ricorrente ha dichiarato di non aver mai sottoscritto tale contratto, circostanza confermata dalla parte resistente e, conseguentemente, di non aver mai approvato alcun patto di prova per iscritto pur confermando di aver iniziato l'attività di lavoro il 17.02.2025.
Al contrario risultano sottoscritti gli ulteriori documenti che entrambe le parti confermano essere stati stipulati ovvero la nomina del ricorrente a “preposto per la sicurezza aziendale” e ad “incaricato dell'attuazione delle misure di salvataggio e primo soccorso nonché quale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione delle emergenze” ( cfr. documenti in atti).
Ebbene, seppure appaia evidente come le parti abbiano dato esecuzione al contratto sottoscritto, solo da parte datoriale, non può non darsi rilievo all' assenza di sottoscrizione del patto di prova (oltre che dell'intero contratto).
Peraltro, la richiesta di prova orale avanzata dalla parte resistente riguarda solo la circostanza che fossero stati consegnati al lavoratore i documenti da firmare ma non la presenza di una causa fortuita o non imputabile al datore che potesse in alcun modo giustificare l'assenza della copia sottoscritta e ciò anche perché la mancata sottoscrizione non è in discussione neppure da parte del resistente stesso.
La Suprema Corte ha più volte evidenziato come per il patto di prova, la forma scritta sia richiesta ad substantiam, con la conseguenza la mancanza di tale essenziale requisito di forma comporta la nullità assoluta del patto di prova (ex multiis
Cass.n.8849/25).
A tal fine, occorre rilevare che il patto di prova deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendo ammettersi solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto.
Quanto alle conseguenze già accennate sopra, la Suprema Corte ha precisato come il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità non è sottratto all'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti.
Quanto alla tutela, visto il requisito dimensionale della resistente, non può che applicarsi l'art. 3 del d.lgs. 23/2015 che stabilisce "
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3".
L'ipotesi in esame, in particolare, è riconducibile al comma 2 atteso che, seppure non si stia analizzando “propriamente” la sussistenza di un fatto oggetto di contestazione disciplinare ( nella sua duplice componente di sussistenza materiale e antigiuridicità) la circostanza che il patto non sia stato sottoscritto impedisce di configurare qualsivoglia “fatto” determinante il licenziamento.
Ne consegue che la resistente deve essere condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento in di un'indennità dal licenziamento fino alla reintegra commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto evincibile dalle buste paga e quantificabile in € 2175,84 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Può altresì accogliersi la domanda di regolarizzazione contributiva quale effetto automatico previsto dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così provvede: annulla il licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto ordina alla resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro alle medesime condizioni economiche di cui al contratto sottoscritto e condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di €
2175,84, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro € 2680,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
OB RI