TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4834/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_1 C.F._1
CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_2 C.F._2 CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_3 C.F._3 CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_4 C.F._4
CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_5 C.F._5 CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_6 C.F._6
CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._7 PARISI CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8 PARISI CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 PM Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti
e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso Controparte_3
all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore che ne fa formale istanza.” premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del Sig.
o o o Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
o cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il
[...] Controparte_4
23.02.1881, figlio di e (Doc. 02), non si è MAI Persona_1 Persona_2
e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da Parte_9
certificato negativo di naturalizzazione che si allega (Doc. 03).b. o Controparte_4
o o o in data Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
23.12.1906, si univa in matrimonio con (Doc. 04); c. Dalla loro unione nasceva in Testimone_1
Brasile, in data 08.01.1919, (Doc. 05); d. Dall'unione di e Persona_3 Persona_3 Persona_4
nasceva in Brasile, in data 10.06.1948, (Doc. 06); e. in data
[...] Persona_5 Persona_5
03.05.1975, si univa in matrimonio con e prendeva il nome di Persona_6 Persona_7
(Doc. 07); f. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 22.02.1977
[...] Parte_6
“ricorrente” (Doc. 08) ed in data 19.09.1982 “ricorrente” (Doc. 09); g.
[...] Parte_1
in data 24.10.2014, si univa in matrimonio con Parte_6 Controparte_6
(Doc. 10); h. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 11.06.2022,
[...] Persona_8 ricorrente” (Doc. 11); i. in data 08.11.2013, si univa in matrimonio
[...] Parte_1
pagina 2 di 7 con (Doc. 12); j. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data Parte_4
26.06.2015 “ricorrente” (Doc. 13) ed in data 12.07.2019 Persona_9 [...]
“ricorrente” (Doc. 14) e “ricorrente” (Doc. 15) Parte_3 Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 7 nel merito, non risulta che l'avo italiano o Controparte_4 Controparte_4
o o o cittadino italiano, nato a [...],
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
Comune in Provincia di Lucca (LU) il 23.02.1881, il quale non si è naturalizzato cittadino e, Parte_9
quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. o o o Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
o cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il
[...] Controparte_4
23.02.1881,, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese pagina 4 di 7 sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nata a [...]é/SP – Brasile il 19.09.1982, Parte_1
Co C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP Bl A – C.F._1
Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 02.02.2009; nata a [...]é/SP – Brasile il Numero_1 Parte_1
19.09.1982, C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP C.F._1
52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 02.02.2009, per sé e unitamente a nato a Numero_1 Parte_4
Sao Bernardo do Campo/SP – Brasile il 25.09.1984, C.F. , residente in [...]C.F._4
Raiumundo Pereira de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP
05092-040 – Brasile, identificato con documento n.
rilasciato il 09.10.2015, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul NumeroDiC_2
figlio minore nato a [...]/SP – Brasile il 12.07.2019, C.F. Persona_10
, residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila C.F._2
Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificato con documento n. NumeroDiC_3
rilasciato il 30.08.2023; nata a [...]é/SP – Brasile il 19.09.1982, C.F. Parte_1
, residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila C.F._1
Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n. Numero_1
rilasciato il 02.02.2009, per sé e unitamente a nato a [...] Parte_4
do
Campo/SP – Brasile il 25.09.1984, C.F. , residente in [...]de C.F._4
Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_3
nata a [...]/SP – Brasile il 12.07.2019, C.F. , residente in [...]
[...] C.F._3
Raiumundo Pereira de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP
05092-040 – Brasile, identificata con pagina 5 di 7 documento n. rilasciato il 30.08.2023; nata a [...]é/SP – NumeroDiC_4 Parte_1
Brasile il 19.09.1982, C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. C.F._1
Co 555 – AP Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 02.02.2009, per sé e Numero_1
unitamente a nato a [...]/SP – Brasile il Parte_4
25.09.1984, C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP C.F._4
52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_5
nata a [...]/SP – Brasile il 26.06.2015, C.F. , residente in [...]
[...] C.F._5
Raiumundo Pereira de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP
05092-040 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 09.10.2015; NumeroDiC_5 Parte_6
nato a [...]é/SP – Brasile il 22.02.1977, C.F. , residente in [...]
[...] C.F._6
Esquerda n. 365 – Res. S. Hipica – San Paolo – SP – CAP 18600-000 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 02.07.1990; NumeroDiC_6
nato a [...]é/SP – Brasile il 22.02.1977, C.F. , residente Parte_6 C.F._6
in Rua Um Esquerda n. 365 – Res. S. Hipica – San Paolo – SP – CAP 18600-000 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 02.07.1990, per sé e unitamente a NumeroDiC_6 [...] nata a [...]/PR – Brasile il 07.10.1981,C.F. , Controparte_6 C.F._7
residente in [...]n. 365 – Res. S. Hipica –
San Paolo – SP – CAP 18600-000 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il NumeroDiC_7
07.04.2010, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...]/SP – Brasile l'11.06.2022, C.F. Persona_8 C.F._10
[...
, residente in [...]n. 365 – Res. S. Hipica – San Paolo – SP – CAP 18600-000 –
Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 26.07.2023; sono cittadini italiano e, NumeroDiC_8 per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_7 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario pagina 6 di 7 Firenze, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4834/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_1 C.F._1
CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_2 C.F._2 CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_3 C.F._3 CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_4 C.F._4
CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_5 C.F._5 CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_6 C.F._6
CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._7 PARISI CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8 PARISI CARLOFERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PARISI CARLOFERNANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 PM Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti
e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso Controparte_3
all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore che ne fa formale istanza.” premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del Sig.
o o o Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
o cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il
[...] Controparte_4
23.02.1881, figlio di e (Doc. 02), non si è MAI Persona_1 Persona_2
e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da Parte_9
certificato negativo di naturalizzazione che si allega (Doc. 03).b. o Controparte_4
o o o in data Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
23.12.1906, si univa in matrimonio con (Doc. 04); c. Dalla loro unione nasceva in Testimone_1
Brasile, in data 08.01.1919, (Doc. 05); d. Dall'unione di e Persona_3 Persona_3 Persona_4
nasceva in Brasile, in data 10.06.1948, (Doc. 06); e. in data
[...] Persona_5 Persona_5
03.05.1975, si univa in matrimonio con e prendeva il nome di Persona_6 Persona_7
(Doc. 07); f. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 22.02.1977
[...] Parte_6
“ricorrente” (Doc. 08) ed in data 19.09.1982 “ricorrente” (Doc. 09); g.
[...] Parte_1
in data 24.10.2014, si univa in matrimonio con Parte_6 Controparte_6
(Doc. 10); h. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 11.06.2022,
[...] Persona_8 ricorrente” (Doc. 11); i. in data 08.11.2013, si univa in matrimonio
[...] Parte_1
pagina 2 di 7 con (Doc. 12); j. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data Parte_4
26.06.2015 “ricorrente” (Doc. 13) ed in data 12.07.2019 Persona_9 [...]
“ricorrente” (Doc. 14) e “ricorrente” (Doc. 15) Parte_3 Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 7 nel merito, non risulta che l'avo italiano o Controparte_4 Controparte_4
o o o cittadino italiano, nato a [...],
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4
Comune in Provincia di Lucca (LU) il 23.02.1881, il quale non si è naturalizzato cittadino e, Parte_9
quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. o o o Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 CP_5
o cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il
[...] Controparte_4
23.02.1881,, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese pagina 4 di 7 sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nata a [...]é/SP – Brasile il 19.09.1982, Parte_1
Co C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP Bl A – C.F._1
Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 02.02.2009; nata a [...]é/SP – Brasile il Numero_1 Parte_1
19.09.1982, C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP C.F._1
52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n.
rilasciato il 02.02.2009, per sé e unitamente a nato a Numero_1 Parte_4
Sao Bernardo do Campo/SP – Brasile il 25.09.1984, C.F. , residente in [...]C.F._4
Raiumundo Pereira de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP
05092-040 – Brasile, identificato con documento n.
rilasciato il 09.10.2015, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul NumeroDiC_2
figlio minore nato a [...]/SP – Brasile il 12.07.2019, C.F. Persona_10
, residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila C.F._2
Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificato con documento n. NumeroDiC_3
rilasciato il 30.08.2023; nata a [...]é/SP – Brasile il 19.09.1982, C.F. Parte_1
, residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila C.F._1
Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n. Numero_1
rilasciato il 02.02.2009, per sé e unitamente a nato a [...] Parte_4
do
Campo/SP – Brasile il 25.09.1984, C.F. , residente in [...]de C.F._4
Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_3
nata a [...]/SP – Brasile il 12.07.2019, C.F. , residente in [...]
[...] C.F._3
Raiumundo Pereira de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP
05092-040 – Brasile, identificata con pagina 5 di 7 documento n. rilasciato il 30.08.2023; nata a [...]é/SP – NumeroDiC_4 Parte_1
Brasile il 19.09.1982, C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. C.F._1
Co 555 – AP Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 02.02.2009, per sé e Numero_1
unitamente a nato a [...]/SP – Brasile il Parte_4
25.09.1984, C.F. , residente in [...]de Magalhaes n. 555 – AP C.F._4
52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP 05092-040 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_5
nata a [...]/SP – Brasile il 26.06.2015, C.F. , residente in [...]
[...] C.F._5
Raiumundo Pereira de Magalhaes n. 555 – AP 52 Bl A – Vila Anastacio – San Paolo – SP – CAP
05092-040 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 09.10.2015; NumeroDiC_5 Parte_6
nato a [...]é/SP – Brasile il 22.02.1977, C.F. , residente in [...]
[...] C.F._6
Esquerda n. 365 – Res. S. Hipica – San Paolo – SP – CAP 18600-000 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 02.07.1990; NumeroDiC_6
nato a [...]é/SP – Brasile il 22.02.1977, C.F. , residente Parte_6 C.F._6
in Rua Um Esquerda n. 365 – Res. S. Hipica – San Paolo – SP – CAP 18600-000 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 02.07.1990, per sé e unitamente a NumeroDiC_6 [...] nata a [...]/PR – Brasile il 07.10.1981,C.F. , Controparte_6 C.F._7
residente in [...]n. 365 – Res. S. Hipica –
San Paolo – SP – CAP 18600-000 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il NumeroDiC_7
07.04.2010, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...]/SP – Brasile l'11.06.2022, C.F. Persona_8 C.F._10
[...
, residente in [...]n. 365 – Res. S. Hipica – San Paolo – SP – CAP 18600-000 –
Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 26.07.2023; sono cittadini italiano e, NumeroDiC_8 per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_7 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario pagina 6 di 7 Firenze, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7