Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 5306 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5306 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE ROSA GELSOMINA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSA GELSOMINA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49
e 473 bis 51 cpc, depositato in data 21/03/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
hiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione
[...]
al matrimonio da loro contratto in CERCOLA il 1/05/1982 (atto n. 8, P. II, S. A, anno 1982), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
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Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti, in trattazione scritta, al 28/01/2025.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata ex art. 127 ter cpc, in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 95/24pubblicata in data 27.5.24 , veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (7/05/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti
[...]
e CERCOLA l'1/05/1982 (atto n. 8, P. II, S. Pt_1 Controparte_1
A, reg. Atti Matrimonio anno 1982);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERCOLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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