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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/11/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3707/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto IG
e dall'avv. OL CI, presso il cui studio in Gravina di Puglia, ala via Casale n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di
1 provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 14.10.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.05.2023, dopo aver premesso di Parte_1 aver lavorato dal 13.02.1979 al 31.12.2021 come lavoratore dipendente agricolo e coltivatore diretto, ha dedotto: che l'8.3.2022 ha presentato domanda di pensione di anzianità presso l' , accolta con decorrenza dall'1.4.2022 e liquidata con il CP_1 sistema retributivo per un importo mensile lordo di € 524,35; che, nel presupposto dell'erroneità del calcolo della prestazione, in particolare per il computo delle retribuzioni e delle settimane da bracciante agricolo, il 13.5.2022 ha presentato ricorso amministrativo, chiedendo la riliquidazione della pensione, respinto.
Ciò posto, ha dedotto, sul piano giuridico, che: l'importo della pensione è determinato dalla retribuzione per i lavoratori dipendenti e dal reddito per gli autonomi, calcolata sulla base dei contributi settimanali e moltiplicata per il coefficiente di rendimento;
che ha versato contributi in gestioni diverse (fondo lavoratori dipendenti e coltivatore diretto); che l'art. 16 della legge n. 233/1990 consente la liquidazione di un'unica pensione composta da quote distinte, ciascuna calcolata secondo i criteri propri della gestione;
che la base di calcolo della quota a carico del FPLD è costituita esclusivamente dalle retribuzioni da lavoro dipendente agricolo, mentre quella della Gestione Coltivatori Diretti dai redditi accreditati come tale;
che l'art. 3 della legge n. 297/1982 stabilisce che la base di determinazione della retribuzione annua pensionabile sono le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione;
che per i contributi agricoli giornalieri, che sono accreditati in giornate, la legge prevede la trasformazione in settimane
(giornate lavorate diviso 3, art. 9 l. n. 218/1952 e art. 7 d.l. n. 638/1983); che, nel calcolare l'importo della pensione, l' ha applicato l'art. 15 l. n. 153/69, che CP_1 consente di considerare coperto l'intero anno anche se i contributi sono inferiori a un anno, attribuendo così 52 settimane contributive anche in presenza di poche giornate lavorate, con conseguente “spalmatura” della retribuzione su tutte le
2 settimane; che tale meccanismo crea una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti e determina una riduzione del trattamento pensionistico, in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione e con la ratio della normativa previdenziale;
che ciò, in particolare, è avvenuto nel caso di specie, in cui l' ha CP_1 calcolato l'importo della pensione dovuta considerando come retribuzione dell'ultimo quinquennio lavorativo la media delle retribuzioni da bracciante agricolo per 10 giornate lavorative, spalmata su 260 settimane, con un importo di € 3.04, poi liquidato;
che diversamente, invece, l' avrebbe dovuto utilizzare il criterio CP_1 delle settimane effettivamente lavorate, andando a ritroso negli anni fino al raggiungimento delle 260 settimane richieste, oppure, in subordine, sommare le retribuzioni percepite in entrambe le gestioni, o, in via ulteriormente subordinata, adeguare la retribuzione effettiva alle settimane fittiziamente accreditate.
In conseguenza di ciò ha chiesto, in via principale, che sia accertato e dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità, assumendo come base di calcolo della quota A le settimane effettivamente lavorate andando a ritroso nel tempo;
in subordine, che si tenga conto della somma delle retribuzioni percepite in entrambe le gestioni;
in via ulteriormente subordinata che vi sia adeguamento della retribuzione effettiva alle settimane fittizie;
il tutto con condanna dell' alla CP_1 riliquidazione della pensione e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della domanda e la CP_1 correttezza del calcolo operato dall' . In conseguenza di ciò ha concluso per il CP_1 rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio è stata esperita una c.t.u. contabile.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via di estrema sintesi oggetto del contendere è il criterio di calcolo seguito dall' con in ordine alla pensione di anzianità riconosciuta al ricorrente, e CP_1 in particolare la determinazione della quota A della retribuzione imponibile utilizzata ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.
Più specificamente, non è contestato oltre che documentalmente provato che il ricorrente ha ottenuto la pensione cumulando sia contributi da lavoro dipendente che contributi come coltivatore diretto.
3 La contestazione alla base del ricorso scaturisce dal fatto che nell'ultimo periodo risultano accreditate solo poche giornate di lavoro dipendente come operaio agricolo e, secondo il previsto per agevolare i lavoratori agricoli, queste poche giornate risultano valorizzate non solo per integrare una settimana contributiva ma vengono “spalmate” su tutte le 52 settimane annue;
ciò implica che, mentre sul piano della copertura contributiva l'operaio agricolo consegue una maggiore copertura contributiva, passando al piano del calcolo della pensione, ciò risulta in concreto penalizzante perché non si prendono in considerazione le retribuzioni percepite come dipendente non agricolo - più risalenti - ma più elevate, come risulta agevolmente dal raffronto tra i prospetti alle pagine 5-8 e 10-12 del ricorso.
2.1 Ciò posto, occorre prendere le mosse dall'art. 15 della legge n. 153/1969 che prevede che, agli effetti previsti dall'articolo 14 - ossia per il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione - i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Ne consegue, quindi, che in base al primo comma del citato art. 15, le 52 settimane di calendario di ogni anno agrario equivalgono a 52 settimane contributive e il valore retributivo di ciascuna settimana si determina ripartendo in modo uniforme dell'arco delle 52 settimane il valore retributivo dei contributi giornalieri accreditati nel corso dell'anno.
Ciò implica, in altri termini, che anche una sola giornata lavorata, che in base ai parametri di legge non darebbe luogo all'accredito contributivo settimanale, darà luogo all'accredito di 52 settimane contributive ai fini pensionistici.
Ciò, però, sul piano pratico produce l'effetto distorsivo come nella fattispecie in esame, allorquando si registrano contributi di modesta entità in ragione delle poche giornate lavorate.
4 Il secondo comma dell'art. 15 in esame prevede poi che nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione sia costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
La norma prosegue poi, al terzo comma, prevedendo che qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n.
218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.12218/2004, ha affermato che il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, prevede la "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente ai fini del calcolo della relativa pensione, sino alla soglia del parametro che garantisce una copertura integrale del periodo. Ciò implica che, qualora detti contributi giornalieri risultino inferiori all'anno, ossia non coprano esattamente tutte le settimane dell'anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi come settimana intera. Tale previsione determina, di fatto, una sorta di contribuzione figurativa, tesa a favorire dei lavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento della prestazione pensionistica.
Proseguendo nella disamina della norma, il quarto comma stabilisce che la
“elevazione” prevista dal comma terzo non operi in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
2.2 Deve ritenersi quindi che, per evitare l'effetto distorto descritto, il quarto comma dell'art. 15 legge n. 153/69 vada interpretato in stretta correlazione e in conformità a quanto previsto dall'art. 15, terzo comma, e quindi nel senso che, laddove fa riferimento a “contribuzione diversa da quella agricola” non si riferisca a qualunque contribuzione, bensì si intenda con limitato riferimento alle ipotesi
5 di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, come nel caso di specie da coltivatore diretto.
Tale ricostruzione, oltre a trovare conforto in alcune significative pronunce di merito (sentenza n. 208/2011 del Tribunale di Modena, sentenza n. 302/2017 del
Tribunale di Ravenna, e la più recente sentenza n. 161/2021 del Tribunale di
Ancona), risulta in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 264/1994 che, con riferimento all'art. 3 comma 8 della legge 297/82, ha affermato che: “Con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, questa Corte ha già esaminato gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava in talune ipotesi particolari ed ha ritenuto che fosse irrazionale e privo di giustificazione che alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione da parte del lavoratore che abbia già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta per il diritto a pensione, possa conseguire il risultato di una pensione di vecchiaia inferiore a quella che gli sarebbe spettata ove avesse omesso di effettuare la contribuzione volontaria. (…)
Le varie leggi che si sono succedute a partire dal d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 hanno variamente disciplinato l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile perseguendo, di volta in volta, la finalità di semplificare il sistema, ovvero di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, oppure, al contrario, di attenuare il disavanzo del sistema previdenziale. Le scelte operate al riguardo dal legislatore rientrano nell'ambito della discrezionalità politica, ma esse possono essere sindacate da questa Corte nella misura in cui esse diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali che regolano la materia.
Orbene, è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della legge n. 297/82- "che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità" (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento
6 pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche
l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione)”.
Quanto statuito dal giudice delle leggi conferma, quindi, l'irrazionalità della scelta di ritenere che la norma applicata nel caso di specie possa essere intesa nel senso di considerare per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo, in quanto in questo modo si determina un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto.
In altri termini, deve ritenersi che la soluzione preferibile sia quella di interpretare il citato comma quarto dell'art. 15 nel senso che esso non riguardi i contributi diversi da quelli da lavoro dipendente, con la conseguenza che i contributi giornalieri versati come lavoratore dipendente agricolo possono essere elevati ad integrare altrettanti contributi settimanali ma non possono coprire l'intero periodo preso in considerazione dall'art. 3 legge 297/1982 art. 3, dovendo prendersi in considerazione gli altri contributi, anche se più risalenti nel tempo, che devono quindi essere utilizzati come base di calcolo per la determinazione della quota A del trattamento pensionistico.
7 In questo senso si segnala la recente decisione della Corte d'Appello di Firenze n.
180/2024 del 29.04.2024, resa in una fattispecie analoga alla presente.
3. Ciò posto, per quanto concerne più specificamente la determinazione del quantum della prestazione, è stata espletata una c.t.u. contabile.
Sulla base di ciò e sulla scorta di un'attenta e analitica ricostruzione della disciplina in materia, il c.t.u. dott. ha sviluppato due Persona_1 conteggi: il primo, recependo la prospettazione dell' e il secondo recependo la CP_1 prospettazione del ricorrente.
In virtù della ricostruzione operata con la presente decisione, deve recepirsi il secondo conteggio elaborato dal c.t.u. In particolare, in virtù di quest'ultimo
(elaborato n. 2, composto da 5 tabelle allegate alla c.t.u. cfr. pp.
9-10 della c.t.u.), il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che l'importo mensile della pensione di anzianità spettante al ricorrente è pari ad € 1.140,51, con conseguente credito in favore del ricorrente medesimo dell'importo di € 9.332,31 a titolo di arretrati per la pensione lorda così rideterminata a decorrere dall'1.04.2022, primo giorno successivo alla domanda amministrativa.
Alla luce di ciò, e tenuto conto delle risultanze della c.t.u. come richiamate, non contestate dalle parti, deve quindi ritenersi che il ricorrente Parte_1 abbia diritto al ricalcolo della pensione di anzianità secondo il criterio ricostruito nella precedente decisione, con conseguente rideterminazione dell'importo del rateo mensile in € 1.140,51 e con condanna dell' alla liquidazione della CP_1 prestazione in tali termini e al pagamento delle differenze retributive arretrate in favore del ricorrente, pari ad € 9.332,31 a titolo di arretrati per la pensione lorda così rideterminata a decorrere dall'1.04.2022, primo giorno successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n.
55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, (fino ad 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Roberto
IG e OL CI che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
8 Le spese della c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3707/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione Parte_1 di anzianità secondo il criterio ricostruito con la presente decisione, con conseguente rideterminazione dell'importo del rateo mensile in € 1.140,51;
2. condanna, per l'effetto, l' alla liquidazione della prestazione in tali CP_1 termini e al pagamento delle differenze retributive arretrate in favore del ricorrente, pari ad € 9.332,31 a titolo di arretrati per la pensione lorda così rideterminata a decorrere dall'1.04.2022, primo giorno successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
, che liquida in € 2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali del 15% con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Roberto IG e OL CI;
4. pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 13.11.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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