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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4328 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto interdizione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nata a [...] il [...], codice C.F._1 Pt_2
fiscale rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
IO TO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Nola
(Na) alla via Fonseca n. 136;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]; C.F._3
-INTERDICENDO- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale di dichiarare l'interdizione di Controparte_1
si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.
[...]
In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale valutazione bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. N.13584/2006), la finalità della legge n. 6/2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione hanno assunto un ruolo del tutto residuale. Tenuto conto di ciò, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione. In sostanza, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.
Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio vuoi per la semplicità delle operazioni da compiere (attinenti, per esempio, alla gestione del reddito da pensione)
e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà corrispondere, infatti, l'amministrazione di sostegno.
Per converso, ove il soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione rischiasse di arrecare a sé pregiudizio, in quel caso, allora, potrebbe propendersi per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409 comma II c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.
Esaminando, alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, il caso portato all'attenzione del collegio, si rileva quanto segue.
Dalla documentazione medica in atti (cfr. verbale Commissione medica del centro medico legale di Nola per l'accertamento dell'handicap del 01.09.2021; referto CP_2
specialistico del distretto sanitario n. 49 dell'ASL Napoli3sud del 04.04.2025) risulta che è affetto da disturbo autistico. Controparte_1
Dall'esame dell'interdicendo è emerso che questi, apparso ben curato nell'aspetto, non
è stato in grado di rispendere ad alcuna domanda, emettendo soltanto dei suoni.
Ma, ciò che più conta è che i genitori, signori e non hanno Parte_1 Pt_2
riferito di stati di aggressività del figlio, ma che è tranquillo e frequenta CP_1
la scuola superiore con l'ausilio di un insegnante di sostegno. Inoltre, l'interdicendo non è titolare di beni immobili mentre risulta intestatario, come dichiarato dai ricorrenti, di un solo buono postale fruttifero di € 1.700,00; percepisce, altresì, le misure economiche assistenziali spettanti.
Orbene, ritiene il tribunale che, se è vero che la patologia da cui è affetta l'interdicendo faccia verosimilmente ritenere opportuno il ricorso a forme di tutela per
[...]
, non in grado di occuparsi da solo delle proprie esigenze, non è men vero CP_1
che l'indole docile di , unitamente alla semplicità delle operazioni CP_1
economiche da compiere (limitate alla gestione degli emolumenti previdenziali e del buono fruttifero) escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione.
Si ritiene, pertanto, alla stregua del sin qui detto, che la domanda di interdizione debba essere rigettata.
Stante, tuttavia, le ragioni di urgenza prospettate dai ricorrenti si ritiene di nominare amministratore di sostegno provvisorio, ex artt. 405 e 418 c.c., il signor Pt_1 nato a [...] il [...], codice fiscale
[...]
, per la durata di mesi sei, e di attribuire allo stesso il potere di C.F._1
agire in assistenza del beneficiando per atti inerenti la cura e la salute dello stesso, compreso il potere di prestare il consenso per le cure mediche e terapeutiche necessarie e/o opportune, nonché a compiere tutti gli atti necessari per la riscossione di emolumenti, anche presso istituti di credito ed Enti previdenziali, spettanti a
[...]
, nato il [...] a [...], codice fiscale CP_1
, nonché per la gestione economica patrimoniale ordinaria di C.F._3
. Controparte_1
La peculiarità della vicenda fattuale trattata, al limite tra l'interdizione e l'ads, induce a compensare le spese di lite.
Va, peraltro, disposta la trasmissione di copia della sentenza al giudice tutelare competente ex art. 418 co 3 c.c..
P.T.M
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nomina quale amministratore di sostegno provvisorio di , nato il Controparte_1
23.05.2007 a MA (CE), ex artt. 405 e 418 c.c., il signor , nato a Parte_1
AR (NA) il 05.04.1959, codice fiscale , per la durata C.F._1
di mesi sei, ed attribuisce allo stesso ads provvisorio i poteri di cui alla parte motiva;
- compensa le spese;
- dispone trasmettersi copia della sentenza al giudice tutelare per quanto di competenza.
Così deciso lì 12.12.2025
Il giudice rel.- est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4328 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto interdizione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nata a [...] il [...], codice C.F._1 Pt_2
fiscale rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
IO TO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Nola
(Na) alla via Fonseca n. 136;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]; C.F._3
-INTERDICENDO- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale di dichiarare l'interdizione di Controparte_1
si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.
[...]
In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale valutazione bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. N.13584/2006), la finalità della legge n. 6/2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione hanno assunto un ruolo del tutto residuale. Tenuto conto di ciò, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione. In sostanza, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.
Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio vuoi per la semplicità delle operazioni da compiere (attinenti, per esempio, alla gestione del reddito da pensione)
e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà corrispondere, infatti, l'amministrazione di sostegno.
Per converso, ove il soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione rischiasse di arrecare a sé pregiudizio, in quel caso, allora, potrebbe propendersi per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409 comma II c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.
Esaminando, alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, il caso portato all'attenzione del collegio, si rileva quanto segue.
Dalla documentazione medica in atti (cfr. verbale Commissione medica del centro medico legale di Nola per l'accertamento dell'handicap del 01.09.2021; referto CP_2
specialistico del distretto sanitario n. 49 dell'ASL Napoli3sud del 04.04.2025) risulta che è affetto da disturbo autistico. Controparte_1
Dall'esame dell'interdicendo è emerso che questi, apparso ben curato nell'aspetto, non
è stato in grado di rispendere ad alcuna domanda, emettendo soltanto dei suoni.
Ma, ciò che più conta è che i genitori, signori e non hanno Parte_1 Pt_2
riferito di stati di aggressività del figlio, ma che è tranquillo e frequenta CP_1
la scuola superiore con l'ausilio di un insegnante di sostegno. Inoltre, l'interdicendo non è titolare di beni immobili mentre risulta intestatario, come dichiarato dai ricorrenti, di un solo buono postale fruttifero di € 1.700,00; percepisce, altresì, le misure economiche assistenziali spettanti.
Orbene, ritiene il tribunale che, se è vero che la patologia da cui è affetta l'interdicendo faccia verosimilmente ritenere opportuno il ricorso a forme di tutela per
[...]
, non in grado di occuparsi da solo delle proprie esigenze, non è men vero CP_1
che l'indole docile di , unitamente alla semplicità delle operazioni CP_1
economiche da compiere (limitate alla gestione degli emolumenti previdenziali e del buono fruttifero) escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione.
Si ritiene, pertanto, alla stregua del sin qui detto, che la domanda di interdizione debba essere rigettata.
Stante, tuttavia, le ragioni di urgenza prospettate dai ricorrenti si ritiene di nominare amministratore di sostegno provvisorio, ex artt. 405 e 418 c.c., il signor Pt_1 nato a [...] il [...], codice fiscale
[...]
, per la durata di mesi sei, e di attribuire allo stesso il potere di C.F._1
agire in assistenza del beneficiando per atti inerenti la cura e la salute dello stesso, compreso il potere di prestare il consenso per le cure mediche e terapeutiche necessarie e/o opportune, nonché a compiere tutti gli atti necessari per la riscossione di emolumenti, anche presso istituti di credito ed Enti previdenziali, spettanti a
[...]
, nato il [...] a [...], codice fiscale CP_1
, nonché per la gestione economica patrimoniale ordinaria di C.F._3
. Controparte_1
La peculiarità della vicenda fattuale trattata, al limite tra l'interdizione e l'ads, induce a compensare le spese di lite.
Va, peraltro, disposta la trasmissione di copia della sentenza al giudice tutelare competente ex art. 418 co 3 c.c..
P.T.M
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nomina quale amministratore di sostegno provvisorio di , nato il Controparte_1
23.05.2007 a MA (CE), ex artt. 405 e 418 c.c., il signor , nato a Parte_1
AR (NA) il 05.04.1959, codice fiscale , per la durata C.F._1
di mesi sei, ed attribuisce allo stesso ads provvisorio i poteri di cui alla parte motiva;
- compensa le spese;
- dispone trasmettersi copia della sentenza al giudice tutelare per quanto di competenza.
Così deciso lì 12.12.2025
Il giudice rel.- est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)